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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. ssa Maria Ilaria Romano - Giudice rel -
Dott. ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nata ad [...] – Napoli- il 29.07.1980 cf , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Bonetta presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Bonetta presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2023 e rappresentavano Parte_1 CP_1
la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.7588/2022 del 03.11.2022 nel procedimento RG 14751/2022.
In particolare, premettendo un peggioramento economico subìto dal obbligato al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento di 100,00 euro mensili in favore della moglie, al versamento di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento per le due figlie nonché al pagamento della rata di mutuo, di 700,0€ mensili, gravante sull'immobile adibito a casa coniugale alla via Giovanni de Matha n.49, in assegnazione alla in qualità di genitore Parte_1
1 collocatario delle minori, e deducendo, di contro, un miglioramento economico della percettrice, dal gennaio 2024, delle somme mensili di 599,95€ a titolo di assegno di Parte_1 inclusione e di 799,60€ a titolo di Assegno Unico per le figlie al 100%, chiedevano di : “- revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
- ridurre Parte_1
l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore delle figlie da euro 600,00 CP_1
ad euro 500,00 (euro 250,00 cadauno).”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Va premesso che la modifica delle statuizioni esistenti in forza di sentenza di separazione o decreto di modifica degli accordi di separazione consensuale presuppone la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione.
Ritiene il Collegio che, nel caso in oggetto, tenuto conto del documentato peggioramento delle condizioni economiche del dovuto all'aumento dell'importo della rata di mutuo mensile, CP_1 ad oggi di 950,00€, nonché della percezione, da parte della della totalità Parte_1 dell'Assegno Unico per le figlie, pari all'importo di 799,60€ mensili, la domanda di modifica delle condizioni di separazione possa essere accolta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli n.7588/2022 del 03.11.2022, omologa le condizioni relative ai rapporti economici delle parti e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. ssa Maria Ilaria Romano - Giudice rel -
Dott. ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nata ad [...] – Napoli- il 29.07.1980 cf , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Bonetta presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Bonetta presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2023 e rappresentavano Parte_1 CP_1
la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.7588/2022 del 03.11.2022 nel procedimento RG 14751/2022.
In particolare, premettendo un peggioramento economico subìto dal obbligato al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento di 100,00 euro mensili in favore della moglie, al versamento di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento per le due figlie nonché al pagamento della rata di mutuo, di 700,0€ mensili, gravante sull'immobile adibito a casa coniugale alla via Giovanni de Matha n.49, in assegnazione alla in qualità di genitore Parte_1
1 collocatario delle minori, e deducendo, di contro, un miglioramento economico della percettrice, dal gennaio 2024, delle somme mensili di 599,95€ a titolo di assegno di Parte_1 inclusione e di 799,60€ a titolo di Assegno Unico per le figlie al 100%, chiedevano di : “- revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
- ridurre Parte_1
l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore delle figlie da euro 600,00 CP_1
ad euro 500,00 (euro 250,00 cadauno).”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Va premesso che la modifica delle statuizioni esistenti in forza di sentenza di separazione o decreto di modifica degli accordi di separazione consensuale presuppone la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione.
Ritiene il Collegio che, nel caso in oggetto, tenuto conto del documentato peggioramento delle condizioni economiche del dovuto all'aumento dell'importo della rata di mutuo mensile, CP_1 ad oggi di 950,00€, nonché della percezione, da parte della della totalità Parte_1 dell'Assegno Unico per le figlie, pari all'importo di 799,60€ mensili, la domanda di modifica delle condizioni di separazione possa essere accolta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli n.7588/2022 del 03.11.2022, omologa le condizioni relative ai rapporti economici delle parti e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
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