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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8845 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 62384/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Roma alla Via G. Andrea Lobelli 15 sc. uni. interno 2, rappresentato e difeso, dall' Avv. Roberta
Palamara, (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma - CodiceFiscale_2
Viale C.G. Liberazione n.119 – 00128, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE
Contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale - capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio
di Venezia Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 Persona_1 al n. 26080 Serie 1T: - la mandataria già denominata Controparte_2 CP_3 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165)
(C.F. e Partita IVA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_3 P.IVA_2 Cont Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso nata a Controparte_4
NC EN (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 08 C.F._3 febbraio 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, Persona_1 registrato a Venezia il giorno 09.02.2022 al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
TI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, C.F._4
Via Po n. 12.
OPPOSTA pagina 1 di 6 Nonché contro
Controparte_5
, (P.IVA , con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del
[...] P.IVA_4
Rappresentante Generale pro tempore per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo
D'AR (C.F. ) in forza di procura generale Rep. n. 2284, Racc. n. 1308 del C.F._5
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano allegata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., Persona_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Paternò di Sessa (C.F.
) in Roma Via Lucrino n. 6. C.F._6
RZ CH
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. n. 29903/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 20/06/2022 – Contratto di prestito personale
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in data 14 febbraio 2019 n. 3542/2019 del
18/02/2019 R.G. 5540/2019 per tutte le ragioni sopra esposte, per genericità dei passaggi di cessione peraltro mai notificati al supposto creditore nelle forme di legge, mancanza di prova certa liquida ed esigibile, nonché per presunta usurarietà dei tassi applicati e per l'effetto Voglia sospendere la procedura esecutiva;
autorizzare comunque ed in via preliminare il Sig. alla chiamata in Pt_1 causa di terzo nei confronti della CA - Gruppo BNP Paribus - SUs al fine di CP_5 manlevare il Sig. dal preteso credito relativo al finanziamento de quo;
dichiarare comunque Pt_1
- allo stato - la improcedibilità della procedura esecutiva per omesso tentativo di mediazione peraltro obbligatorio, trattandosi di materia bancaria;
accogliere nel merito la presente opposizione, e sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento in danno del ricorrendone i Parte_2 presupposti di legge, e per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo e di nessun effetto il titolo esecutivo opposto;
condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”. Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 12.880,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: - accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni avversarie relative ad una (sola presunta) attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili a IFIS S.p.A”. Per la parte terza chiamata: “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto : accertare e dichiarare che la Compagnia terza chiamata nell'ambito di entrambi i rapporti dedotti ha già correttamente e integralmente erogato l'indennizzo per il sinistro “Perdita d 'Impiego ” occorso al signor in data 31.12.2014 nei termini e nell'intera misura massima contrattualmente stabiliti Pt_1
pagina 2 di 6 e, per l 'effetto, rigettare ogni domanda avversaria , null'altro essendo dovuto da parte di;
CP_6 in subordine, e in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti di in CP_6 quanto ogni (presunto) diritto all'indennizzo in relazione al sinistro del 31.12.2014 sarebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.; in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/07/2022 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. 29903/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 20/06/2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 12.880,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 12/05/2011 con la ME Banca S.p.a.
Contestualmente alla stipula del suddetto contratto di prestito personale il Sig. aderì alla Pt_1 polizza collettiva n. 5326/02 (Edizione 01.12.2010) in essere tra la ME Banca S.p.a. e la CA
SU Risques Divers S.a. a copertura del rischio “perdita d'impiego”.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta contestando, in particolare, la mancata notifica della cessione intervenuta tra ME S.p.a. e
[...]
Nel merito, contestava la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto in quanto, in Controparte_1 virtù della suindicata polizza assicurativa, la CA SU Risques Divers S.a., di cui chiedeva la chiamata in causa, avrebbe dovuto manlevare l'odierno opponente. Sempre nel merito contestava, altresì, l'usurarietà degli interessi di mora.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/01/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la
[...] [...] contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, negata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo, all'udienza del 2/2/2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della CA
SU Risques Divers S.a.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2023 si costituiva in giudizio la CA SU
Risques Divers S.a., eccependo di aver già liquidato in favore della ME Banca S.p.a., beneficiaria di polizza, l'intero indennizzo contrattualmente previsto per il sinistro “Perdita d'Impiego” occorso al Signor in data 31.12.2014. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto di cui al Pt_1 contratto assicurativo per decorso del biennio dal momento della verificazione del sinistro ex art. 2952 secondo comma c.c.
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 19/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
[...]
pagina 3 di 6 Tale eccezione è infondata in quanto risulta per tabulas che la ME Banca S.p.A. e la
[...] hanno ceduto pro soluto il proprio credito alla Banca Ifis S.p.A. con atto del 23.06.2017. (cfr. Parte_3 doc. 3 fascicolo monitorio).
L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata al Sig.
a mezzo raccomandata A/R del 23.06.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Pt_1
Inoltre si rileva che appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29/6/2018 n.80866 rep./n.15510 racc. ed ha in seguito mutato denominazione sociale in
[...]
e che i relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 92 del 9/08/2018. (cfr. doc. 7 allegato da
Controparte_1
L'eccezione di mancata notificazione della cessione del credito non coglie, pertanto, nel segno e va, pertanto, respinta.
Invero, si rileva che, nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionaria provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018).
In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e in tal modo si perfeziona il procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n.
25548/2018).
Nel merito, l'opposizione non appare fondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 4 di 6 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in risulta per tabulas che il Sig. stipulava in data 12.05.2011 con la Pt_1
ME Banca S.p.a. il contratto di prestito personale n. 20063204170824 per l'importo di €
40.000,00, con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n. 120 rate di importo di € 542,40, con la previsione del TAN pari a 8,95% e del TAEG dell 9,32% (doc. 2 fascicolo monitorio). Risulta, altresì, provato che la parte creditrice abbia agito per chiedere al Sig. il Pt_1 pagamento delle rate dallo stesso non corrisposte, mediante diffida del 23.06.2017 (doc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
Per quanto concerne la domanda di manleva del Sig. nei confronti della CA SU Pt_1
Risques Divers S.a. parimenti non appare fondata e va respinta.
Ciò in quanto, a seguito della denuncia da parte del Sig. dell'evento “Perdita d'Impiego” Pt_1 effettuata con comunicazione del 16.02.2015, la CA SU Risques Divers S.a., accertata la verificazione del sinistro in oggetto, provvedeva a liquidare in favore della ME Banca S.p.a.
l'intero massimale contrattualmente previsto di n. 6 rate mensili, vale a dire l'importo di € 3.254,40 (€
542,40 x n. 6 rate mensili) (cfr doc.
8-14 comparsa di costituzione CA).
Si osserva, dunque, che detto importo fosse stato già detratto dalla società ricorrente alla pretesa creditoria poi azionata con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente.
Dunque, la società creditrice ha correttamente proceduto per il pagamento del credito residuo insoluto.
Si rileva peraltro che la parte opponente, nulla ha dedotto e contestato rispetto al credito corrisposto.
Ad abundantiam, si evidenzia che la domanda di manleva in esame non merita in ogni caso accoglimento, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione, CA SU Risques Divers S.a., chiamata in causa ex art. 2952, secondo comma c.c.
Invero, nel caso di specie, a fronte della documentata perdita di impiego da parte del Sig. in Pt_1 data 31.12.2014, denunciata alla compagnia di assicurazione in data 16.02.2015, l'odierno opponente non ha dimostrato di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione biennale.
Appare altresì infondata la contestazione di parte opponente relativa alla asserita usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto in esame.
In primo luogo, va precisato che costituisce principio generale quello per cui la parte opponente non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure. Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. pagina 5 di 6 Nel caso di specie parte opponente ha mosso contestazioni generiche alle condizioni applicate al rapporto di mutuo limitandosi alla mera enunciazione di principi di diritto o di orientamenti giurisprudenziali, avulsi da qualsiasi riferimento alle condizioni effettivamente pattuite ed applicate.
Tutto ciò considerato, volendo analizzare il contratto di finanziamento n. 20063204170824 con riguardo agli interessi applicati, va rilevato che per il secondo trimestre dell'anno 2011, periodo di riferimento nel caso in esame, attesa la sottoscrizione del contratto nel maggio 2011, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “prestiti personali” un tasso effettivo globale medio del 10,93% che aumentato della metà, determina un tasso soglia del 16,39%.
Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi indicati, ovvero del TAN pari a 8,95% e del
TAEG pari a 9,32% sono evidentemente al di sotto della soglia dell'usura.
Alla luce delle superiori osservazioni, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta, le domande di parte opponente devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in ogni sua statuizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sia nei confronti della convenuta opposta sia nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.: il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. 29903/2022) emesso in data 20/06/2022 dal
Tribunale civile di Roma così provvede:
- respinge l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della società opposta avanzata da parte opponente;
- respinge l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della terza chiamata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 62384/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Roma alla Via G. Andrea Lobelli 15 sc. uni. interno 2, rappresentato e difeso, dall' Avv. Roberta
Palamara, (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma - CodiceFiscale_2
Viale C.G. Liberazione n.119 – 00128, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE
Contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale - capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio
di Venezia Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 Persona_1 al n. 26080 Serie 1T: - la mandataria già denominata Controparte_2 CP_3 cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165)
(C.F. e Partita IVA , con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_3 P.IVA_2 Cont Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile Contenzioso nata a Controparte_4
NC EN (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 08 C.F._3 febbraio 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, Persona_1 registrato a Venezia il giorno 09.02.2022 al n. 3053 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
TI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, C.F._4
Via Po n. 12.
OPPOSTA pagina 1 di 6 Nonché contro
Controparte_5
, (P.IVA , con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3, in persona del
[...] P.IVA_4
Rappresentante Generale pro tempore per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo
D'AR (C.F. ) in forza di procura generale Rep. n. 2284, Racc. n. 1308 del C.F._5
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano allegata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., Persona_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Paternò di Sessa (C.F.
) in Roma Via Lucrino n. 6. C.F._6
RZ CH
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. n. 29903/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 20/06/2022 – Contratto di prestito personale
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in data 14 febbraio 2019 n. 3542/2019 del
18/02/2019 R.G. 5540/2019 per tutte le ragioni sopra esposte, per genericità dei passaggi di cessione peraltro mai notificati al supposto creditore nelle forme di legge, mancanza di prova certa liquida ed esigibile, nonché per presunta usurarietà dei tassi applicati e per l'effetto Voglia sospendere la procedura esecutiva;
autorizzare comunque ed in via preliminare il Sig. alla chiamata in Pt_1 causa di terzo nei confronti della CA - Gruppo BNP Paribus - SUs al fine di CP_5 manlevare il Sig. dal preteso credito relativo al finanziamento de quo;
dichiarare comunque Pt_1
- allo stato - la improcedibilità della procedura esecutiva per omesso tentativo di mediazione peraltro obbligatorio, trattandosi di materia bancaria;
accogliere nel merito la presente opposizione, e sospendere l'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento in danno del ricorrendone i Parte_2 presupposti di legge, e per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo e di nessun effetto il titolo esecutivo opposto;
condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”. Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 12.880,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: - accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni avversarie relative ad una (sola presunta) attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili a IFIS S.p.A”. Per la parte terza chiamata: “previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto : accertare e dichiarare che la Compagnia terza chiamata nell'ambito di entrambi i rapporti dedotti ha già correttamente e integralmente erogato l'indennizzo per il sinistro “Perdita d 'Impiego ” occorso al signor in data 31.12.2014 nei termini e nell'intera misura massima contrattualmente stabiliti Pt_1
pagina 2 di 6 e, per l 'effetto, rigettare ogni domanda avversaria , null'altro essendo dovuto da parte di;
CP_6 in subordine, e in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria svolta nei confronti di in CP_6 quanto ogni (presunto) diritto all'indennizzo in relazione al sinistro del 31.12.2014 sarebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c.; in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30/07/2022 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. 29903/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 20/06/2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 12.880,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di prestito personale stipulato in data 12/05/2011 con la ME Banca S.p.a.
Contestualmente alla stipula del suddetto contratto di prestito personale il Sig. aderì alla Pt_1 polizza collettiva n. 5326/02 (Edizione 01.12.2010) in essere tra la ME Banca S.p.a. e la CA
SU Risques Divers S.a. a copertura del rischio “perdita d'impiego”.
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta contestando, in particolare, la mancata notifica della cessione intervenuta tra ME S.p.a. e
[...]
Nel merito, contestava la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto in quanto, in Controparte_1 virtù della suindicata polizza assicurativa, la CA SU Risques Divers S.a., di cui chiedeva la chiamata in causa, avrebbe dovuto manlevare l'odierno opponente. Sempre nel merito contestava, altresì, l'usurarietà degli interessi di mora.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/01/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la
[...] [...] contestando tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, negata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo, all'udienza del 2/2/2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della CA
SU Risques Divers S.a.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2023 si costituiva in giudizio la CA SU
Risques Divers S.a., eccependo di aver già liquidato in favore della ME Banca S.p.a., beneficiaria di polizza, l'intero indennizzo contrattualmente previsto per il sinistro “Perdita d'Impiego” occorso al Signor in data 31.12.2014. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto di cui al Pt_1 contratto assicurativo per decorso del biennio dal momento della verificazione del sinistro ex art. 2952 secondo comma c.c.
Esperita la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 19/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
[...]
pagina 3 di 6 Tale eccezione è infondata in quanto risulta per tabulas che la ME Banca S.p.A. e la
[...] hanno ceduto pro soluto il proprio credito alla Banca Ifis S.p.A. con atto del 23.06.2017. (cfr. Parte_3 doc. 3 fascicolo monitorio).
L'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata al Sig.
a mezzo raccomandata A/R del 23.06.2017 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Pt_1
Inoltre si rileva che appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29/6/2018 n.80866 rep./n.15510 racc. ed ha in seguito mutato denominazione sociale in
[...]
e che i relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 92 del 9/08/2018. (cfr. doc. 7 allegato da
Controparte_1
L'eccezione di mancata notificazione della cessione del credito non coglie, pertanto, nel segno e va, pertanto, respinta.
Invero, si rileva che, nel caso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionaria provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 25548/2018).
In definitiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cod. civ., e in tal modo si perfeziona il procedimento di “cessione in blocco” e di “cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n.
25548/2018).
Nel merito, l'opposizione non appare fondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 4 di 6 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in risulta per tabulas che il Sig. stipulava in data 12.05.2011 con la Pt_1
ME Banca S.p.a. il contratto di prestito personale n. 20063204170824 per l'importo di €
40.000,00, con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di n. 120 rate di importo di € 542,40, con la previsione del TAN pari a 8,95% e del TAEG dell 9,32% (doc. 2 fascicolo monitorio). Risulta, altresì, provato che la parte creditrice abbia agito per chiedere al Sig. il Pt_1 pagamento delle rate dallo stesso non corrisposte, mediante diffida del 23.06.2017 (doc. 4 e 5 fascicolo monitorio).
Il credito vantato risulta, dunque, provato.
Per quanto concerne la domanda di manleva del Sig. nei confronti della CA SU Pt_1
Risques Divers S.a. parimenti non appare fondata e va respinta.
Ciò in quanto, a seguito della denuncia da parte del Sig. dell'evento “Perdita d'Impiego” Pt_1 effettuata con comunicazione del 16.02.2015, la CA SU Risques Divers S.a., accertata la verificazione del sinistro in oggetto, provvedeva a liquidare in favore della ME Banca S.p.a.
l'intero massimale contrattualmente previsto di n. 6 rate mensili, vale a dire l'importo di € 3.254,40 (€
542,40 x n. 6 rate mensili) (cfr doc.
8-14 comparsa di costituzione CA).
Si osserva, dunque, che detto importo fosse stato già detratto dalla società ricorrente alla pretesa creditoria poi azionata con ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno opponente.
Dunque, la società creditrice ha correttamente proceduto per il pagamento del credito residuo insoluto.
Si rileva peraltro che la parte opponente, nulla ha dedotto e contestato rispetto al credito corrisposto.
Ad abundantiam, si evidenzia che la domanda di manleva in esame non merita in ogni caso accoglimento, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione, CA SU Risques Divers S.a., chiamata in causa ex art. 2952, secondo comma c.c.
Invero, nel caso di specie, a fronte della documentata perdita di impiego da parte del Sig. in Pt_1 data 31.12.2014, denunciata alla compagnia di assicurazione in data 16.02.2015, l'odierno opponente non ha dimostrato di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione biennale.
Appare altresì infondata la contestazione di parte opponente relativa alla asserita usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto in esame.
In primo luogo, va precisato che costituisce principio generale quello per cui la parte opponente non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure. Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. pagina 5 di 6 Nel caso di specie parte opponente ha mosso contestazioni generiche alle condizioni applicate al rapporto di mutuo limitandosi alla mera enunciazione di principi di diritto o di orientamenti giurisprudenziali, avulsi da qualsiasi riferimento alle condizioni effettivamente pattuite ed applicate.
Tutto ciò considerato, volendo analizzare il contratto di finanziamento n. 20063204170824 con riguardo agli interessi applicati, va rilevato che per il secondo trimestre dell'anno 2011, periodo di riferimento nel caso in esame, attesa la sottoscrizione del contratto nel maggio 2011, la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “prestiti personali” un tasso effettivo globale medio del 10,93% che aumentato della metà, determina un tasso soglia del 16,39%.
Ebbene, nel contratto de quo la misura degli interessi indicati, ovvero del TAN pari a 8,95% e del
TAEG pari a 9,32% sono evidentemente al di sotto della soglia dell'usura.
Alla luce delle superiori osservazioni, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta, le domande di parte opponente devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in ogni sua statuizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sia nei confronti della convenuta opposta sia nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.: il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10755/2022 (R.G. 29903/2022) emesso in data 20/06/2022 dal
Tribunale civile di Roma così provvede:
- respinge l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della società opposta avanzata da parte opponente;
- respinge l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della terza chiamata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
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