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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6300/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.
Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6300/2024 promossa da
, nata il [...] a [...]/Brasile), codice Parte_1 fiscale brasiliano n. , , nata il C.F._1 Parte_2
23.03.1993 a San LO (San LO/Brasile), codice fiscale brasiliano n. C.F._2
[...
, e , nato l'[...] a [...]/Brasile), Parte_3 codice fiscale brasiliano n. , rappresentati e difesi dall'avv. MAGNI C.F._3
ANGELO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da (da sposata ), nata il Persona_1 Persona_2
10.09.1911 a Maglie (Lecce), ed emigrata in Brasile ove è deceduta il 22.01.2003 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Con decreto del 14.10.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 18.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al
Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme disciplinanti l'acquisto della cittadinanza italiana, ha così statuito:
“1) dichiara inammissibili gli interventi di – Avvocati uniti per la cittadinanza CP_2 italiana e di giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo Controparte_3 all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe;
nonché le questioni sollevate dal
Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe” (Corte Costituzionale sentenza n. 142/2025). 3
Deve ritenersi, pertanto, superata la questione prospettata dalle parti anche in ordine alla opportunità di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte. Nel merito, poi, va rilevato che sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana
(in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_4 rinuncia tacita a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto. La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
4
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022). Ebbene, nel caso che ci occupa, va rilevato che dalla documentazione prodotta si evince che (da sposata ), una volta emigrata in Persona_1 Persona_2
Brasile, ha sposato . Dalla unione coniugale tra i due nasceva un Persona_3 figlio, , nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 22.02.1981. Persona_4
è stato sposato con la sig.ra (da sposata Persona_4 Persona_5
). Dall'unione coniugale tra i due nasceva una figlia, Persona_6 [...]
Persona_7
è madre delle tre ricorrenti, , nata in [...]_1
Brasile il 13.09.1997, di cui si produce il certificato integrale di nascita, Parte_2
, nata in [...] il [...], e , nato in
[...] Parte_3
Brasile l'11.11.1994 e sposato con la . Controparte_5
I ricorrenti, quindi, hanno provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadino italiano, emigrato in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani.
In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti può trovare accoglimento
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che i ricorrenti non hanno proposto preventivamente la domanda in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nata il [...] a [...]/Brasile), codice Parte_1 fiscale brasiliano n. , , nata il C.F._1 Parte_2
23.03.1993 a San LO (San LO/Brasile), codice fiscale brasiliano n. C.F._2
[...
, e , nato l'[...] a [...]/Brasile), Parte_3 codice fiscale brasiliano n. , disattesa ogni ulteriore istanza, C.F._3 così provvede: 5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 22-9-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.
Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6300/2024 promossa da
, nata il [...] a [...]/Brasile), codice Parte_1 fiscale brasiliano n. , , nata il C.F._1 Parte_2
23.03.1993 a San LO (San LO/Brasile), codice fiscale brasiliano n. C.F._2
[...
, e , nato l'[...] a [...]/Brasile), Parte_3 codice fiscale brasiliano n. , rappresentati e difesi dall'avv. MAGNI C.F._3
ANGELO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da (da sposata ), nata il Persona_1 Persona_2
10.09.1911 a Maglie (Lecce), ed emigrata in Brasile ove è deceduta il 22.01.2003 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Con decreto del 14.10.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 18.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al
Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme disciplinanti l'acquisto della cittadinanza italiana, ha così statuito:
“1) dichiara inammissibili gli interventi di – Avvocati uniti per la cittadinanza CP_2 italiana e di giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo Controparte_3 all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe;
nonché le questioni sollevate dal
Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di
Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe” (Corte Costituzionale sentenza n. 142/2025). 3
Deve ritenersi, pertanto, superata la questione prospettata dalle parti anche in ordine alla opportunità di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte. Nel merito, poi, va rilevato che sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana
(in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_4 rinuncia tacita a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto. La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
4
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022). Ebbene, nel caso che ci occupa, va rilevato che dalla documentazione prodotta si evince che (da sposata ), una volta emigrata in Persona_1 Persona_2
Brasile, ha sposato . Dalla unione coniugale tra i due nasceva un Persona_3 figlio, , nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 22.02.1981. Persona_4
è stato sposato con la sig.ra (da sposata Persona_4 Persona_5
). Dall'unione coniugale tra i due nasceva una figlia, Persona_6 [...]
Persona_7
è madre delle tre ricorrenti, , nata in [...]_1
Brasile il 13.09.1997, di cui si produce il certificato integrale di nascita, Parte_2
, nata in [...] il [...], e , nato in
[...] Parte_3
Brasile l'11.11.1994 e sposato con la . Controparte_5
I ricorrenti, quindi, hanno provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadino italiano, emigrato in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani.
In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti può trovare accoglimento
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che i ricorrenti non hanno proposto preventivamente la domanda in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nata il [...] a [...]/Brasile), codice Parte_1 fiscale brasiliano n. , , nata il C.F._1 Parte_2
23.03.1993 a San LO (San LO/Brasile), codice fiscale brasiliano n. C.F._2
[...
, e , nato l'[...] a [...]/Brasile), Parte_3 codice fiscale brasiliano n. , disattesa ogni ulteriore istanza, C.F._3 così provvede: 5
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese.
Lecce, 22-9-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.