Articolo 11 della Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Articolo 10Articolo 12
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15 marzo 1963
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8 maggio 2010
Art. 11. Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine

Se non e' in grado di funzionare, se - chiamate all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri
gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. ((3)) Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, de scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi' un segretario tra gli iscritti nell'albo.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Entrata in vigore il 8 maggio 2010