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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 476 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23/01/2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAICCHIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA come da procura in atti RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
CURATORE SPECIALE della minore nella persona dell'avv. LOCATELLI Persona_1
BRUNELLA del foro di Bergamo E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
per la ricorrenti e la Curatrice speciale come da precisazione delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 14.1.25 che si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la modifica del decreto n.
8618/2019 emesso in data 3.10.2022 da questo Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore nata da genitori non coniugati. In particolare riferiva di avere avuto la figlia , nata il [...] dalla Persona_1
relazione, terminata da tempo, con il resistente, premetteva di essersi rivolta si fossero al tribunale ordinario chiedendo, in seno al ricorso, un affido condiviso della figlia, ma le visite protette tra padre e figlia a causa delle condotte piuttosto pericolose per l'incolumità e per la serenità della bambina. Ricordava che il nucleo familiare era stato oggetto di indagine nell'ambito di un procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni di Brescia che si era poi definito con un decreto n. 841 del
2019 in cui si era disposto il monitoraggio per almeno due anni e predisposto – per il figlio più grande – la presa in carico della NPI. Riferiva quindi che Persona_2
all'esito del procedimento intentato avanti al Tribunale, sopravvenuta la stessa irreperibilità del resistente con la conseguente interruzione di ogni contatto con la figlia era stato disposto l'affido esclusivo della minore a lei, con collocamento presso la stessa abitazione e limitazione della responsabilità del padre per quanto riguarda proprio le decisioni di maggiore interesse della minore stesso, con le visite tra padre e figlia che avrebbero dovuto svolgersi in base a modalità e tempi stabiliti dai Servizi Sociali, da attivarsi da parte dello stesso padre, l'assegnazione della casa familiare a lei e l'obbligo per il padre di versare 200 € mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la predisposizione del monitoraggio dei Servizi Sociali. Affermava che dall'ottobre 2019, epoca della emissione del ricordato decreto, il padre non aveva avuto più contatti con lei né con la minore nè aveva provveduto in alcun modo al mantenimento della figlia, tanto che ad oggi ella non conosceva il luogo di residenza o anche di dimora del resistente.
Sottolineava così come in tutti questi anni era stata lei da sola ad essere l'unico genitore di riferimento, e quello che realmente aveva curato la crescita della figlia.
Ricordava, da ultimo, di essere collaboratrice domestica, tra l'altro per poche ore a settimana e dunque con un reddito piuttosto modesto, allegando la documentazione bancaria a suo nome. Riportava che, nonostante il disposto affidamento esclusivo, aveva avuto numerose difficoltà nel rapportarsi con la pubblica amministrazione, in particolare per ottenere a favore della figlia un documento valido per l'espatrio, tant'è vero che si era dovuta rivolgere al giudice tutelare per pur di avere un provvedimento autorizzativo in tal senso. Concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente alla luce del fatto che l'assenza di lui costituiva un problema serio per la minore e instava per l'ottenimento della più specifica forma di affido super esclusivo a suo favore, ferme per il resto tutte le altre condizioni.
Alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale veniva quindi nominato il curatore speciale per la minore nella persona dell'avvocato Locatelli
Brunella.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice designato in via provvisoria ed urgente affidava in via super esclusiva la minore alla madre , riconoscendo esplicitamente a quest'ultima l'esclusiva responsabilità in tema di amministrazione straordinaria e quindi per ogni determinazione in materia sanitaria, scolastica , educativa e per la residenza, in particolare specificando l'esclusività in materia di rapporti con la PA per ogni tipo di documentazione.
Nessuna attività istruttoria veniva svolta e la causa, dopo la costituzione del Curatore, veniva rinviata ai sensi dell'art. 473-bis 28 cpc
La domanda di modifica appare fondata e viene accolta per i motivi che seguono.
- Sulla domanda di decadenza
L'art. 330 c.c. rubricato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" prevede che "1.Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del nostro legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. Vale ricordare come tale diritto sia riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale all'art. 30 ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità") . Ebbene gli artt. 330 e
333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori è pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie: dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale. Serve, peraltro ricordare che la decadenza non ha alcun effetto sull'obbligo di mantenimento, come precisato dalla Suprema Corte già da tempo – basti all'uopo ricordare la massima secondo cui: "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole" (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
La natura del provvedimento appare così da un lato avente carattere “sanzionatorio”, ciò per gli inadempimenti già commessi dal/i genitore/i, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto miranti ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del bambino, quando la condotta parentale si concreti in un vero “abbandono morale” tale da costituire grave violazione dei doveri inerenti alla potestà.
Il fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si ispiri alla esigenza d'ordine pubblico di garantire una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile, consente di ritenere che possa essere adottata d'ufficio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto vanificata se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita la potestà
e, inoltre, può essere disposta indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore.
Anche il concetto dell'attualità della condotta pregiudizievole non esclude la possibilità di futura cattiva condotta, la quale può anche essere potenziale ed in fieri.
Il giudice, in altri termini, nel pronunciarsi, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
La competenza del Tribunale ordinario si impone appunto per la richiesta di modifica delle condizioni pendente
Per la gravità delle conseguenze sorgenti dalla decadenza, il giudice deve esaminare in concreto ogni singolo elemento di fatto, in considerazione del fatto che, anche qualora la condotta del genitore risultasse pregiudizievole per il minore, il giudice non potrà adottare provvedimenti limitativi della potestà che, ove attuati, potrebbero
(paradossalmente) costituire fonte di un maggior danno per il figlio stesso.
La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla potestà genitoriale. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente ( vedi Corte di Appello di Bologna, 11/05/1988). Il disinteresse può manifestarsi, ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore (quali la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale ( vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila,
08/06/2007), qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, (vedi
Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 03/04/2006), o non eserciti l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento
(Tribunale per i minorenni di Bari, 04/06/1987). Nel caso di specie si ha una prova ulteriore circa l'assoluto disinteresse del padre sia nei contatti con la figlia che nella cura o nei semplici rapporti anche soltanto telefonici con la medesima come non solo la ricorrente ha ribadito in seno all'udienza, ma che
è stato anche motivo di approfondimento da parte della Curatrice della minore . Si riporta così un abbandono totale, affettivo oltre che materiale, economico e processuale, di ben sei anni e che sembra, peraltro, come indicato dalla Curatrice in linea con le particolari fragilità del resistente già messe in luce avanti al TM nel 2019.
Da tutto ciò dunque non può che accogliersi la richiesta della ricorrente e dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1
. Persona_1
- Sull'affido
L'affido della minore alla madre non potrà allora che essere individuato nella forma di quello super-esclusivo ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 337 quater cc riconoscendo esclusivamente alla madre, come già fatto in via provvisoria ed urgente , del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali della medesima minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita, PA ).
- Sulle spese di lite
In base al principio della soccombenza le spese devono porsi a carico del resistente e vengono liquidate in seno al dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/22
(causa di valore indeterminabile di complessità bassa, ai valori minimi e senza la fase istruttoria) e a favore dell'Erario alla luce del beneficio del Gratuito Patrocinio di cui gode la ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce a modifica del decreto 8618/2019 del 3.10.2019 di questo Tribunale: - Pronuncia, ai sensi dell'art. 330 cc, la decadenza dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
- affida in via super esclusiva la minore alla madre , riconoscendo esplicitamente a quest'ultima l'esclusiva responsabilità in tema di amministrazione straordinaria e quindi per ogni determinazione in materia sanitaria, scolastica , educativa e per la residenza, in particolare riconoscendo a detto genitore l'esclusiva responsabilità in materia di rapporti con la PA per ogni tipo di documentazione;
- conferma per il resto le ulteriori condizioni
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, con versamento a favore dell'Erario, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali 15% .
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 23.1.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23/01/2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAICCHIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNA come da procura in atti RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
CURATORE SPECIALE della minore nella persona dell'avv. LOCATELLI Persona_1
BRUNELLA del foro di Bergamo E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
per la ricorrenti e la Curatrice speciale come da precisazione delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 14.1.25 che si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la modifica del decreto n.
8618/2019 emesso in data 3.10.2022 da questo Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore nata da genitori non coniugati. In particolare riferiva di avere avuto la figlia , nata il [...] dalla Persona_1
relazione, terminata da tempo, con il resistente, premetteva di essersi rivolta si fossero al tribunale ordinario chiedendo, in seno al ricorso, un affido condiviso della figlia, ma le visite protette tra padre e figlia a causa delle condotte piuttosto pericolose per l'incolumità e per la serenità della bambina. Ricordava che il nucleo familiare era stato oggetto di indagine nell'ambito di un procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni di Brescia che si era poi definito con un decreto n. 841 del
2019 in cui si era disposto il monitoraggio per almeno due anni e predisposto – per il figlio più grande – la presa in carico della NPI. Riferiva quindi che Persona_2
all'esito del procedimento intentato avanti al Tribunale, sopravvenuta la stessa irreperibilità del resistente con la conseguente interruzione di ogni contatto con la figlia era stato disposto l'affido esclusivo della minore a lei, con collocamento presso la stessa abitazione e limitazione della responsabilità del padre per quanto riguarda proprio le decisioni di maggiore interesse della minore stesso, con le visite tra padre e figlia che avrebbero dovuto svolgersi in base a modalità e tempi stabiliti dai Servizi Sociali, da attivarsi da parte dello stesso padre, l'assegnazione della casa familiare a lei e l'obbligo per il padre di versare 200 € mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con la predisposizione del monitoraggio dei Servizi Sociali. Affermava che dall'ottobre 2019, epoca della emissione del ricordato decreto, il padre non aveva avuto più contatti con lei né con la minore nè aveva provveduto in alcun modo al mantenimento della figlia, tanto che ad oggi ella non conosceva il luogo di residenza o anche di dimora del resistente.
Sottolineava così come in tutti questi anni era stata lei da sola ad essere l'unico genitore di riferimento, e quello che realmente aveva curato la crescita della figlia.
Ricordava, da ultimo, di essere collaboratrice domestica, tra l'altro per poche ore a settimana e dunque con un reddito piuttosto modesto, allegando la documentazione bancaria a suo nome. Riportava che, nonostante il disposto affidamento esclusivo, aveva avuto numerose difficoltà nel rapportarsi con la pubblica amministrazione, in particolare per ottenere a favore della figlia un documento valido per l'espatrio, tant'è vero che si era dovuta rivolgere al giudice tutelare per pur di avere un provvedimento autorizzativo in tal senso. Concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente alla luce del fatto che l'assenza di lui costituiva un problema serio per la minore e instava per l'ottenimento della più specifica forma di affido super esclusivo a suo favore, ferme per il resto tutte le altre condizioni.
Alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale veniva quindi nominato il curatore speciale per la minore nella persona dell'avvocato Locatelli
Brunella.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice designato in via provvisoria ed urgente affidava in via super esclusiva la minore alla madre , riconoscendo esplicitamente a quest'ultima l'esclusiva responsabilità in tema di amministrazione straordinaria e quindi per ogni determinazione in materia sanitaria, scolastica , educativa e per la residenza, in particolare specificando l'esclusività in materia di rapporti con la PA per ogni tipo di documentazione.
Nessuna attività istruttoria veniva svolta e la causa, dopo la costituzione del Curatore, veniva rinviata ai sensi dell'art. 473-bis 28 cpc
La domanda di modifica appare fondata e viene accolta per i motivi che seguono.
- Sulla domanda di decadenza
L'art. 330 c.c. rubricato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" prevede che "1.Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". Dal tenore letterale della norma si desume che obiettivo del nostro legislatore è quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. Vale ricordare come tale diritto sia riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale all'art. 30 ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità") . Ebbene gli artt. 330 e
333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori è pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie: dunque, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia cagionato un grave pregiudizio al minore e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire, assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale. Serve, peraltro ricordare che la decadenza non ha alcun effetto sull'obbligo di mantenimento, come precisato dalla Suprema Corte già da tempo – basti all'uopo ricordare la massima secondo cui: "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole" (Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).
La natura del provvedimento appare così da un lato avente carattere “sanzionatorio”, ciò per gli inadempimenti già commessi dal/i genitore/i, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto miranti ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela della personalità del bambino, quando la condotta parentale si concreti in un vero “abbandono morale” tale da costituire grave violazione dei doveri inerenti alla potestà.
Il fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale si ispiri alla esigenza d'ordine pubblico di garantire una evoluzione normale e positivamente feconda della personalità minorile, consente di ritenere che possa essere adottata d'ufficio, anche contro la volontà delle parti, poiché la tutela della prole potrebbe essere di fatto vanificata se dovesse dipendere dalla scelta di chi sulla prole stessa esercita la potestà
e, inoltre, può essere disposta indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore.
Anche il concetto dell'attualità della condotta pregiudizievole non esclude la possibilità di futura cattiva condotta, la quale può anche essere potenziale ed in fieri.
Il giudice, in altri termini, nel pronunciarsi, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
La competenza del Tribunale ordinario si impone appunto per la richiesta di modifica delle condizioni pendente
Per la gravità delle conseguenze sorgenti dalla decadenza, il giudice deve esaminare in concreto ogni singolo elemento di fatto, in considerazione del fatto che, anche qualora la condotta del genitore risultasse pregiudizievole per il minore, il giudice non potrà adottare provvedimenti limitativi della potestà che, ove attuati, potrebbero
(paradossalmente) costituire fonte di un maggior danno per il figlio stesso.
La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla potestà genitoriale. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli convenientemente ( vedi Corte di Appello di Bologna, 11/05/1988). Il disinteresse può manifestarsi, ad esempio, non presenziando in momenti significativi per l'esistenza del minore (quali la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale ( vedi Tribunale per i minorenni de L'Aquila,
08/06/2007), qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, (vedi
Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 03/04/2006), o non eserciti l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento
(Tribunale per i minorenni di Bari, 04/06/1987). Nel caso di specie si ha una prova ulteriore circa l'assoluto disinteresse del padre sia nei contatti con la figlia che nella cura o nei semplici rapporti anche soltanto telefonici con la medesima come non solo la ricorrente ha ribadito in seno all'udienza, ma che
è stato anche motivo di approfondimento da parte della Curatrice della minore . Si riporta così un abbandono totale, affettivo oltre che materiale, economico e processuale, di ben sei anni e che sembra, peraltro, come indicato dalla Curatrice in linea con le particolari fragilità del resistente già messe in luce avanti al TM nel 2019.
Da tutto ciò dunque non può che accogliersi la richiesta della ricorrente e dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1
. Persona_1
- Sull'affido
L'affido della minore alla madre non potrà allora che essere individuato nella forma di quello super-esclusivo ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 337 quater cc riconoscendo esclusivamente alla madre, come già fatto in via provvisoria ed urgente , del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali della medesima minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita, PA ).
- Sulle spese di lite
In base al principio della soccombenza le spese devono porsi a carico del resistente e vengono liquidate in seno al dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/22
(causa di valore indeterminabile di complessità bassa, ai valori minimi e senza la fase istruttoria) e a favore dell'Erario alla luce del beneficio del Gratuito Patrocinio di cui gode la ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce a modifica del decreto 8618/2019 del 3.10.2019 di questo Tribunale: - Pronuncia, ai sensi dell'art. 330 cc, la decadenza dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_1
- affida in via super esclusiva la minore alla madre , riconoscendo esplicitamente a quest'ultima l'esclusiva responsabilità in tema di amministrazione straordinaria e quindi per ogni determinazione in materia sanitaria, scolastica , educativa e per la residenza, in particolare riconoscendo a detto genitore l'esclusiva responsabilità in materia di rapporti con la PA per ogni tipo di documentazione;
- conferma per il resto le ulteriori condizioni
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, con versamento a favore dell'Erario, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali 15% .
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 23.1.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino