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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5541 del 2023 (cui è riunito il n.
5788 del 2023) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Pt_1 Pt_2 C.F._1 ivi residente, alla Via Santa Maria La Bruna, n. 147, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dall'avv. Gabriella Lauretta unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Trecase (NA), alla Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 15.09.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di assegno di invalidità civile parziale, Cat. INVCIV n. 07401234, con decorrenza 01/02/2021, nonché di pensione di reversibilità, Cat. SO n. 28046987, con decorrenza dall'1/04/2020; che, con provvedimento di indebito, emesso in data 9 agosto 2022, avente ad oggetto - CP_ accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07401234-, l' informava che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dai 01/02/2021 al 30/04/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07401234 per un importo complessivo di euro 164,42 per i seguenti motivi: - La informo che la pensione numero 07401234 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio 2021”; che l' costituiva un indebito assistenziale, in capo alla ricorrente, per un importo CP_1 pari ad € 164,42, relativo alla pensione Cat. Invciv n. 07401234, percepita dalla ricorrente per il periodo dall' 1.02.21 al 30.04.22, in quanto la stessa era già titolare di una pensione di reversibilità, dal mese di aprile 2020.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione, con ogni conseguente statuizione.
Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 5788 del 2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di prestazione cat. SO n. 28046987, pensione di reversibilità con decorrenza dall'aprile 2020, ed era stata, per l'anno 2021, altresì titolare di assegno al nucleo familiare, erogato dall' sulla predetta prestazione per la figlia minore CP_1 Per_1 nata il [...] (come emergente dal Mod TE08 del 09/04/2020);
[...] che l' , nel luglio 2023, provvedeva alla contestazione di una somma ritenuta CP_1 indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. SO n. 28046987, € 1.400,00 per il
1 periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022, somma erogata a titolo di assegno al nucleo familiare per otto mesi ( € 175,00 x 8 = 1400,00) ritenuta non spettante per il periodo in oggetto;
che la richiesta di indebito da parte dell' in parola era sorretta dalla seguente CP_2 motivazione: “la sua pensione n. 003-510128046987 categoria SO è stata ricalcolata a decorrere dal 1 aprile 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020: il ricalcolo comprende la: - revoca del trattamento di famiglia- revoca della maggiorazione dell'Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 5 del decreto legge n. 79/2021””; che la ricorrente possedeva un reddito costituito da prestazione cat. SO n. 28046987, pensione di reversibilità con decorrenza dall'aprile 2020, l'istante era, inoltre, titolare di reddito da attività occasionale, come risultante da certificazione reddituale, comunicata annualmente e secondo le scadenze all'Agenzia delle Entrate, ed il suo reddito per l'anno
2020 era pari ad € 2.327,00 come risulta dalla dichiarazione dei redditi anno 2021 conto 2020, presentata il 19/08/2021 protocollo 10233810028; che la figlia della ricorrente, nata [...] non possedeva alcun Persona_1 tipo di reddito e risultava a carico della madre come emerge dalla richiamata dichiarazione
(MOD. TE08 del 10/08/2019).
Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, chiedendo l'annullamento dell'indebito, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l' , CP_1 deducendo, per tutti i profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Il giudizio in esame nasce dalla riunione di 2 procedimenti: il primo indebito, pari ad
€ 164,42 è scaturito dalla revoca degli importi corrisposti a titolo di maggiorazione sociale ex art. 70 L. 388/2000, per avere la ricorrente percepito, a decorrere dall'aprile 2020, la pensione di reversibilità; il secondo indebito, comunicato con provvedimento del 12 luglio
2023 di importo pari ad euro 1.400,00, deriva da ricalcolo centrale dell' 08/07/2023 effettuato sulla pensione ai superstiti (dante causa Persona_2
coniuge deceduto il 22 marzo - decorrenza pensione aprile 2020) ed C.F._2
è maturato sui trattamenti di famiglia percepiti sulla pensione da luglio 2021 a febbraio
2022. Tali trattamenti si erano rivelati non dovuti, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' (in allegato i modelli 730 per gli anni di imposta 2020-2021-2022, dai CP_2 quali risultano redditi da lavoro, come da estratto contributivo). La questione giuridica, oggetto del contendere, pertanto, concerne la disciplina dell'indebito assistenziale, riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale.
Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede"; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio
2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un
2 principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (v. Cass. n. 26036/2019)
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021).
Nella ipotesi, quanto all' indebito relativo alla maggiorazione sociale, per superamento del limite reddituale, conseguente alla erogazione della pensione di reversibilità, va rilevato che l' resistente, attraverso una semplice consultazione degli archivi informatici, CP_2 avrebbe potuto effettuare, in automatico, le opportune verifiche, onde accertare la permanenza dei requisiti in capo alla ricorrente, ai fini del diritto della stessa a beneficiare della maggiorazione sociale ex art. 70 L. n. 388/2000 sulla pensione cat. INVCIV n.
07401234.
È evidente, pertanto, la buona fede della ricorrente, la quale ha percepito la maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV, fino alla data di emissione del provvedimento di indebito, in tal sede impugnato, nella consapevolezza che l'importo della prestazione fosse regolarmente dovuto.
3 L'ente, pur avendo tutti i dati disponibili, ha erogato, per proprio errore, l'importo relativo la maggiorazione sociale ex art.70 legge n. 388/2000 sulla prestazione di invalidità civile. Tale indebito, pertanto, deve reputarsi illegittimo. Quanto al secondo indebito, va rilevato che lo stesso, pari ad € 1.400,00, deriva da ricalcolo centrale dell' 8/07/2023 effettuato sulla pensione ai superstiti (dante causa
[...]
coniuge deceduto il 22 marzo - decorrenza Persona_2 C.F._2 pensione aprile 2020) ed è maturato sui trattamenti di famiglia percepiti sulla pensione da luglio 2021 a febbraio 2022. Tali trattamenti si erano rivelati non dovuti, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' (in allegato i modelli 730 per gli anni di imposta CP_2
2020-2021-2022, dai quali risultano redditi da lavoro, come da estratto contributivo).
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente aveva presentato rituale dichiarazione dei redditi all'Agenzia Entrate e, pertanto, alcuna comunicazione doveva essere effettuata all' . CP_1
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza, tenuto conto della riunione dei giudizi.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie i ricorsi e dichiara nulla dovuto dalla ricorrente all' , per gli indebiti per cui è CP_1 causa ed ordina la restituzione di quanto eventualmente medio tempore decurtato;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.380, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, 28.4.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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