Decreto cautelare 31 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Cremona e Claudia Pieragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento del Questore di Firenze – Divisione Polizia Anticrimine n. -OMISSIS- che “vieta a -OMISSIS- di accedere e stazionare nei pressi del bar “Coriandolo s.r.l.” sito a Montelupo Fiorentino (Fi) in Piazza San Rocco n. 1, esercizio pubblico di cui all’art. 5, c. 1, lett. b) della Legge n. 287/1991 […], divieto da estendersi nelle immediate vicinanze del predetto locale, per la durata di mesi dodici, a decorrere dalla data di notifica”;
- del provvedimento del Questore di Firenze – Divisione Polizia Anticrimine, -OMISSIS-, notificato in pari data al procuratore che rigetta l’istanza di revoca in autotutela del predetto provvedimento;
- di ogni atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS- cd. “Dacur”, emesso ai sensi dell’art. 13 bis D.L. 14/2017, con il quale la Questura di Firenze ha vietato al ricorrente di accedere e stazionare nei pressi del bar “Coriandolo s.r.l.” sito a Montelupo Fiorentino (FI) per la durata di dodici mesi.
Detto provvedimento è successivo alla proposta della Stazione Carabinieri di Montelupo Fiorentino (Fi) redatta il -OMISSIS- e fa riferimento ai fatti avvenuti nella serata del -OMISSIS- all’esterno del Circolo Arci, ove il -OMISSIS- si sarebbe reso responsabile di un’aggressione fisica (pugni al viso) ai danni di un giovane.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. nullità della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto detta comunicazione non conterrebbe l’esatta individuazione del fatto nei suoi elementi spazio-temporali che, invece, costituisce elemento essenziale per non inficiare la funzione di garanzia propria dell’atto; il ricorrente inoltre non sarebbe stato riconosciuto quale autore dell’aggressione;
2. illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, violazione dell’art. 13 bis D.L. 14/2017 e insussistenza dei presupposti.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 26 giugno 2025 e con ordinanza n. 353/2025 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 27 novembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene l’assenza dei presupposti per far luogo al provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente non sarebbe stato riconosciuto da nessuno dei presenti e neppure dalla presunta vittima, quale autore dell’aggressione.
Il Sig. -OMISSIS- (vittima dell’aggressione) giunto al presidio di Pubblica sicurezza avrebbe affermato di essere caduto da solo, mentre solo il giorno successivo ha depositato la querela del -OMISSIS-, sostenendo di essere stato colpito lateralmente al volto con due pugni mentre usciva dal locale, nei pressi dell’uscita e di non aver notato il suo aggressore.
Contrariamente a quanto sostenuto e sulla base dell’istruttoria eseguita dai militari della Stazione CC di Montelupo, oltre che nel provvedimento impugnato, il ricorrente risulta essere stato individuato dai soggetti presenti.
E’ emerso, infatti, che il ricorrente, dopo aver preso di mira la vittima che, inizialmente, giocava a biliardino con degli amici e all’interno del locale, si è successivamente portato all’esterno del menzionato Bar “Coriandolo” “ sferrando allo stesso un pugno che gli ha provocato una rovinosa caduta in terra, con una conseguente importante fuoriuscita di sangue dal capo e una momentanea perdita di coscienza ”.
A causa di detto evento la vittima dell’aggressione ha riportato una prognosi di dieci giorni clinici.
Sempre dalla ricostruzione posta in essere è possibile evincere che il ricorrente, in compagnia di una decina ragazzi, era visibilmente alterato, così come riferito da tutti i soggetti presenti all’accaduto, “a causa di abuso di alcol o comunque sotto effetto di qualcosa” e che, dopo aver aggredito la parte offesa, veniva trattenuto dai suoi amici presenti all’accaduto, per poi allontanarsi in auto, senza attendere l’arrivo delle FF.OO., né dell’ambulanza.
E’ noto che un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che le misure di prevenzione sono dirette “… ad anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione, al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari della misura, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità ” (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 8381 del 29/09/2022).
1.7 Si è affermato, inoltre, che “ ai fini dell'adozione della misura amministrativa di prevenzione, non è richiesta la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ma una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità” (Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 5731 del 03/08/2021).
Ciò premesso e sulla base degli elementi accertati, risulta evidente la correttezza del provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti per un giudizio di pericolosità del ricorrente e, ciò, nell’intento di evitare che il destinatario della misura di prevenzione in futuro ponga nuovamente in essere comportamenti antisociali e lesivi degli interessi della collettività.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità di tutte le parti interessate e coinvolte nella vicenza, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.