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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera
TRA
, Parte_1 Parte_2
, rappresentati e
[...] Parte_3 difesi dall'avv. Carlo Spinelli, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio Parte_4
e quale liquidatore. p.t. della società Parte_5
, e quali soci della
[...] CP_2 Parte_3 Parte_5 Pa e facevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.673/2016, provvisoriamente esecutivo, ad essi notificato in data 24.06.2016, per il pagamento della somma di euro 216.473,69 oltre accessori sulla base della sentenza n. 278/2014 della Corte di Appello di RN , deducendo a motivi in primis l'inammissibilità della domanda, atteso che il giudice di secondo grado non aveva solo parzialmente accolto l'appello proposto dalla ma CP_1 anche rigettato la domanda di restituzione degli importi corrisposti dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto, a pag. 5, rigo da
1 a 5, della sentenza n.278/2014, espressamente era scritto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che la banca, nel proprio atto di appello,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 “…Concludeva chiedendo, in relazione agli esposti motivi, di riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata dalla appellante ai sensi dell'art. 336 cpc, di condannare la società appellata alla restituzione dell'importo complessivo di € 101.613,25, versato in esecuzione della sentenza…”, domanda che non aveva accolto motivando che “…Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme che la parte soccombente avrebbe versato in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata offerta la prova dell'avvenuto versamento da parte della banca…” come scritto a pag. 19, rigo da 10 a 13 della sentenza. Gli opponenti argomentavano che non essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia – circostanza tra l'altro pacifica e comprovata anche dalla documentazione versata in atti dalla nel procedimento monitorio CP_1
– la domanda di pagamento proposta in monitorio era inammissibile, in quanto contrastante con una sentenza di rigetto emessa dalla Corte di
Appello passata in giudicato e quindi in violazione del principio del ne bis in idem. In secundis eccepiva la carenza di legittimazione attiva della
[...] ad agire per il saldo debitore risultante dalla sentenza n. CP_1
278/2014 della Corte di Appello di RN, in quanto, con lettera inviata alla società, la banca, all'epoca facente parte del gruppo NC Intesa, aveva comunicato che “…a partire dalla data del 05 dicembre 2005,
[...]
l'unica società autorizzata a procedere all'incasso Controparte_3 delle somme da Voi dovute nei confronti della scrivente NC e, più in generale, alla gestione di tutti i rapporti giuridici relativi ai Vostri Debiti di cui all'oggetto nonché al trattamento dei dati e/o delle informazioni ad essi relativi…”. In sostanza, la banca aveva comunicato l'avvenuta cessione del rapporto in questione in favore di altra società, individuata in
[...]
Per tali motivi gli opponenti chiedevano la revoca del Controparte_4 decreto ingiuntivo e la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649
c.p.c.
Si costituiva l'opposta, la quale esponeva che l'opposta ingiunzione aveva fondamento nelle statuizioni della sentenza n. 278/2014 Corte di
Appello di RN, la quale, in accoglimento del gravame avverso la sentenza n. 880/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato la al pagamento di euro 74.269,84 in favore della società CP_1
– aveva riformato integralmente la pronuncia di Parte_5 condanna in primo grado e riconosciuto un credito della per CP_1 euro 77.178,34 al 31.12.2001 nei confronti della società, trattandosi di giudizio di accertamento negativo, nel quale non era stata proposta domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 riconvenzionale in primo grado, per cui la sentenza aveva meramente riconosciuto il saldo, senza corrispondente condanna. Allegava che per tale motivo in data 22.3.2016 veniva richiesto l'ingiunzione di pagamento per ottenere la restituzione della somma di euro 101.613,25 da essa banca corrisposta in esecuzione della sentenza di prime cure e per ottenere il pagamento del saldo debitore effettivo del c/c 4292, quantificato all'esito del giudizio di accertamento in euro 77.178,34 al 31.12.2001, oltre accessori.
Contestava l'inammissibilità della domanda da essa proposta con ricorso monitorio, in quanto l'effetto restitutorio di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado deriva – in forma assolutamente automatica - dalla riforma della sentenza e non necessita di condanna ad hoc ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e ss. cpc., venendo meno ex tunc il titolo delle attribuzioni (Cass. sent. n. 9287/2012; 9329/2007; 8829/2007 e 15295/2006).
Rilevava che la Suprema Corte aveva precisato (così ex multis sent.
16152/2010) che ove – come nel caso di specie - non vi sia pronuncia sul punto, il creditore può impugnare la sentenza con ricorso in Cassazione, ma anche riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio (come la CP_1 ha fatto, onde cumulare – per economia processuale - la restituzione
[...] di quanto versato ingiustamente e il pagamento del saldo debitore di c/c).
Evidenziava che alla restituzione della somma di euro 101.613,25 – pacificamente incassata e non restituita dalla società – si accompagnava l'ulteriore somma di euro 77.178,34 ingiunta a titolo del saldo debitore effettivo del rapporto di conto corrente inter partes, riconosciuto dalla Corte
d'Appello di RN in via definitiva. Riguardo alla eccepita carenza di legittimazione attiva di essa deduceva che quello in favore di CP_1 era stato, invero, un mero mandato di gestione, che Controparte_3 non implica alcuna cessione della titolarità del rapporto, bensì attribuisce alla società esterna il potere di “incasso delle somme dovute”, da intendersi quale gestione della linea di credito senza alcuna successione nella titolarità dello stesso. Evidenziava che mai essa banca titolare del credito avesse comunicato la cessione della titolarità della posizione creditoria Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il precedente giudice assegnatario, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, motivando che, riguardo al pagamento delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera n. 880/2008, riformata in sede di appello con la sentenza n. 278/14, senza accoglimento della domanda di condanna dell'appellata alla restituzione, per costante giurisprudenza, ove il giudice di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 appello abbia omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria, la parte può o impugnare l'omessa pronuncia con ricorso per Cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che, nello stesso, stante la citata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato ( Cass.
9287/2012,99/2014 da ultimo Corte Appello Milano 1802/16 ). Esperita la mediazione con esito negativo, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria l'opposta, riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, ribadiva che non era corretto individuare la titolarità del credito in capo alla società Controparte_3 alla quale era stato conferito solo un mandato di gestione. Aggiungeva, però, il mandato di gestione risultava conferito da NC Intesa, come titolare del rapporto, a tanto apparentemente legittimata dalla cessione del credito da CP_1
per cui essa opposta dichiarava di rinunciare, come in
[...] CP_1 effetti formalmente rinunciava, all'ingiunzione con riferimento alla sola somma di euro 77.178,34, azionata a titolo di saldo debitore di conto corrente 4292, passato in titolarità di Intesa BCI quale successore di Cassa di Risparmio
Salernitana. L'opposta confermava la domanda riguardo i diritti restitutori dell'ulteriore importo ingiunto, pari a quanto la aveva erogato alla CP_1 società correntista in esecuzione del decisum della erronea e ingiusta sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che la restituzione della somma di euro
101.613,25 prescindeva dalla vicenda relativa al rapporto di c/c e trovava la sua origine nella qualità di parte nel doppio grado del giudizio di accertamento.
Precisava, quindi, la domanda limitandola alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 101.613,25 oltre interessi dal dì del pagamento alla restituzione, rinunciando all'importo di euro 77.178,34 ingiunto per saldo debitore del c/c 4292. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. L'opposta, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti, ha precisato la domanda limitandola al pagamento della somma di euro 101.613,25, oltre interessi dal 23.07.2008 al soddisfo, rinunciando alla domanda relativa all'importo di euro 77.178,34, quale saldo debitore del c/c 4292, implicitamente riconoscendo la fondatezza del motivo di opposizione, Oggetto della presente controversia è rimasta unicamente la domanda relativa alla restituzione dell'importo di euro 101.613,25, oltre interessi legali dal 23.07.2008 al soddisfo, corrisposto dalla Controparte_1 in esecuzione della sentenza n. 880/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore, poi riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n.278/2014.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Orbene, l'eccezione di inammissibilità degli opponenti per ne bis in idem, è fondata.
Dalla lettura della sentenza n.278/2014 della Corte di Appello di RN si evince come il giudice di secondo grado non abbia accolto nel merito la domanda di restituzione degli importi corrisposti in alla società in esecuzione della sentenza di primo grado, motivandola con la mancanza di prova dell'avvenuto versamento da parte della banca della somma. La domanda di restituzione, quindi, risulta rigettata dalla Corte di Appello per infondatezza, seppur per mancanza di prova del fatto costitutivo, con la conseguenza che per evitare sul punto il passaggio in giudicato della decisione, l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. Non avendolo fatto, all'opposta era preclusa la riproposizione della medesima domanda con il ricorso monitorio, trattandosi di palese violazione del principio del ne bis in idem.
La difesa dell'opposta ha cercato di superare l'eccezione di giudicato, richiamando una giurisprudenza della Suprema Corte, che però non è pertinente, in quanto attiene ad ipotesi di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, laddove la Corte di Appello di RN ebbe a non accogliere la domanda di restituzione, ritualmente proposta con l'atto di appello, per non aver fornito l'appellante la prova del pagamento delle somme in favore della società appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, per rinuncia alla domanda, riguardo all'importo di euro 77.178,34 preteso a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 4292 e per essere inammissibile la domanda per ne bis in idem riguardo all'importo di euro 101.613,25 preteso a titolo di restituzione dell'indebito
2) Condanna l'opposta al pagamento agli opponenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 4/1/2025 Il Giudice - Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4485/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera
TRA
, Parte_1 Parte_2
, rappresentati e
[...] Parte_3 difesi dall'avv. Carlo Spinelli, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio Parte_4
e quale liquidatore. p.t. della società Parte_5
, e quali soci della
[...] CP_2 Parte_3 Parte_5 Pa e facevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.673/2016, provvisoriamente esecutivo, ad essi notificato in data 24.06.2016, per il pagamento della somma di euro 216.473,69 oltre accessori sulla base della sentenza n. 278/2014 della Corte di Appello di RN , deducendo a motivi in primis l'inammissibilità della domanda, atteso che il giudice di secondo grado non aveva solo parzialmente accolto l'appello proposto dalla ma CP_1 anche rigettato la domanda di restituzione degli importi corrisposti dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto, a pag. 5, rigo da
1 a 5, della sentenza n.278/2014, espressamente era scritto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che la banca, nel proprio atto di appello,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 “…Concludeva chiedendo, in relazione agli esposti motivi, di riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda formulata dalla appellante ai sensi dell'art. 336 cpc, di condannare la società appellata alla restituzione dell'importo complessivo di € 101.613,25, versato in esecuzione della sentenza…”, domanda che non aveva accolto motivando che “…Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione delle somme che la parte soccombente avrebbe versato in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata offerta la prova dell'avvenuto versamento da parte della banca…” come scritto a pag. 19, rigo da 10 a 13 della sentenza. Gli opponenti argomentavano che non essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia – circostanza tra l'altro pacifica e comprovata anche dalla documentazione versata in atti dalla nel procedimento monitorio CP_1
– la domanda di pagamento proposta in monitorio era inammissibile, in quanto contrastante con una sentenza di rigetto emessa dalla Corte di
Appello passata in giudicato e quindi in violazione del principio del ne bis in idem. In secundis eccepiva la carenza di legittimazione attiva della
[...] ad agire per il saldo debitore risultante dalla sentenza n. CP_1
278/2014 della Corte di Appello di RN, in quanto, con lettera inviata alla società, la banca, all'epoca facente parte del gruppo NC Intesa, aveva comunicato che “…a partire dalla data del 05 dicembre 2005,
[...]
l'unica società autorizzata a procedere all'incasso Controparte_3 delle somme da Voi dovute nei confronti della scrivente NC e, più in generale, alla gestione di tutti i rapporti giuridici relativi ai Vostri Debiti di cui all'oggetto nonché al trattamento dei dati e/o delle informazioni ad essi relativi…”. In sostanza, la banca aveva comunicato l'avvenuta cessione del rapporto in questione in favore di altra società, individuata in
[...]
Per tali motivi gli opponenti chiedevano la revoca del Controparte_4 decreto ingiuntivo e la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649
c.p.c.
Si costituiva l'opposta, la quale esponeva che l'opposta ingiunzione aveva fondamento nelle statuizioni della sentenza n. 278/2014 Corte di
Appello di RN, la quale, in accoglimento del gravame avverso la sentenza n. 880/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato la al pagamento di euro 74.269,84 in favore della società CP_1
– aveva riformato integralmente la pronuncia di Parte_5 condanna in primo grado e riconosciuto un credito della per CP_1 euro 77.178,34 al 31.12.2001 nei confronti della società, trattandosi di giudizio di accertamento negativo, nel quale non era stata proposta domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 riconvenzionale in primo grado, per cui la sentenza aveva meramente riconosciuto il saldo, senza corrispondente condanna. Allegava che per tale motivo in data 22.3.2016 veniva richiesto l'ingiunzione di pagamento per ottenere la restituzione della somma di euro 101.613,25 da essa banca corrisposta in esecuzione della sentenza di prime cure e per ottenere il pagamento del saldo debitore effettivo del c/c 4292, quantificato all'esito del giudizio di accertamento in euro 77.178,34 al 31.12.2001, oltre accessori.
Contestava l'inammissibilità della domanda da essa proposta con ricorso monitorio, in quanto l'effetto restitutorio di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado deriva – in forma assolutamente automatica - dalla riforma della sentenza e non necessita di condanna ad hoc ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e ss. cpc., venendo meno ex tunc il titolo delle attribuzioni (Cass. sent. n. 9287/2012; 9329/2007; 8829/2007 e 15295/2006).
Rilevava che la Suprema Corte aveva precisato (così ex multis sent.
16152/2010) che ove – come nel caso di specie - non vi sia pronuncia sul punto, il creditore può impugnare la sentenza con ricorso in Cassazione, ma anche riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio (come la CP_1 ha fatto, onde cumulare – per economia processuale - la restituzione
[...] di quanto versato ingiustamente e il pagamento del saldo debitore di c/c).
Evidenziava che alla restituzione della somma di euro 101.613,25 – pacificamente incassata e non restituita dalla società – si accompagnava l'ulteriore somma di euro 77.178,34 ingiunta a titolo del saldo debitore effettivo del rapporto di conto corrente inter partes, riconosciuto dalla Corte
d'Appello di RN in via definitiva. Riguardo alla eccepita carenza di legittimazione attiva di essa deduceva che quello in favore di CP_1 era stato, invero, un mero mandato di gestione, che Controparte_3 non implica alcuna cessione della titolarità del rapporto, bensì attribuisce alla società esterna il potere di “incasso delle somme dovute”, da intendersi quale gestione della linea di credito senza alcuna successione nella titolarità dello stesso. Evidenziava che mai essa banca titolare del credito avesse comunicato la cessione della titolarità della posizione creditoria Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il precedente giudice assegnatario, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, motivando che, riguardo al pagamento delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera n. 880/2008, riformata in sede di appello con la sentenza n. 278/14, senza accoglimento della domanda di condanna dell'appellata alla restituzione, per costante giurisprudenza, ove il giudice di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 appello abbia omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria, la parte può o impugnare l'omessa pronuncia con ricorso per Cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che, nello stesso, stante la citata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato ( Cass.
9287/2012,99/2014 da ultimo Corte Appello Milano 1802/16 ). Esperita la mediazione con esito negativo, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria l'opposta, riguardo alla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, ribadiva che non era corretto individuare la titolarità del credito in capo alla società Controparte_3 alla quale era stato conferito solo un mandato di gestione. Aggiungeva, però, il mandato di gestione risultava conferito da NC Intesa, come titolare del rapporto, a tanto apparentemente legittimata dalla cessione del credito da CP_1
per cui essa opposta dichiarava di rinunciare, come in
[...] CP_1 effetti formalmente rinunciava, all'ingiunzione con riferimento alla sola somma di euro 77.178,34, azionata a titolo di saldo debitore di conto corrente 4292, passato in titolarità di Intesa BCI quale successore di Cassa di Risparmio
Salernitana. L'opposta confermava la domanda riguardo i diritti restitutori dell'ulteriore importo ingiunto, pari a quanto la aveva erogato alla CP_1 società correntista in esecuzione del decisum della erronea e ingiusta sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore, atteso che la restituzione della somma di euro
101.613,25 prescindeva dalla vicenda relativa al rapporto di c/c e trovava la sua origine nella qualità di parte nel doppio grado del giudizio di accertamento.
Precisava, quindi, la domanda limitandola alla richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 101.613,25 oltre interessi dal dì del pagamento alla restituzione, rinunciando all'importo di euro 77.178,34 ingiunto per saldo debitore del c/c 4292. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. L'opposta, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti, ha precisato la domanda limitandola al pagamento della somma di euro 101.613,25, oltre interessi dal 23.07.2008 al soddisfo, rinunciando alla domanda relativa all'importo di euro 77.178,34, quale saldo debitore del c/c 4292, implicitamente riconoscendo la fondatezza del motivo di opposizione, Oggetto della presente controversia è rimasta unicamente la domanda relativa alla restituzione dell'importo di euro 101.613,25, oltre interessi legali dal 23.07.2008 al soddisfo, corrisposto dalla Controparte_1 in esecuzione della sentenza n. 880/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore, poi riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n.278/2014.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Orbene, l'eccezione di inammissibilità degli opponenti per ne bis in idem, è fondata.
Dalla lettura della sentenza n.278/2014 della Corte di Appello di RN si evince come il giudice di secondo grado non abbia accolto nel merito la domanda di restituzione degli importi corrisposti in alla società in esecuzione della sentenza di primo grado, motivandola con la mancanza di prova dell'avvenuto versamento da parte della banca della somma. La domanda di restituzione, quindi, risulta rigettata dalla Corte di Appello per infondatezza, seppur per mancanza di prova del fatto costitutivo, con la conseguenza che per evitare sul punto il passaggio in giudicato della decisione, l'appellante avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. Non avendolo fatto, all'opposta era preclusa la riproposizione della medesima domanda con il ricorso monitorio, trattandosi di palese violazione del principio del ne bis in idem.
La difesa dell'opposta ha cercato di superare l'eccezione di giudicato, richiamando una giurisprudenza della Suprema Corte, che però non è pertinente, in quanto attiene ad ipotesi di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, laddove la Corte di Appello di RN ebbe a non accogliere la domanda di restituzione, ritualmente proposta con l'atto di appello, per non aver fornito l'appellante la prova del pagamento delle somme in favore della società appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, per rinuncia alla domanda, riguardo all'importo di euro 77.178,34 preteso a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 4292 e per essere inammissibile la domanda per ne bis in idem riguardo all'importo di euro 101.613,25 preteso a titolo di restituzione dell'indebito
2) Condanna l'opposta al pagamento agli opponenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 4/1/2025 Il Giudice - Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5