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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBERTO RUSSO (C.F. C.F._1
(CF: , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ALBERTO RUSSO (C.F. C.F._1
RECLAMANTI contro COo (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
COoparte_3
(C.F. , P.IVA_1
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 11 avverso la sentenza n. 44/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 13/05/2025
CONCLUSIONI
Per i reclamanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente reclamo, annullare la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Pistoia e dichiararla di nessun effetto, revocando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di Giudizio in caso di opposizione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito anche RECLAMANTE o ) con Parte_1 COoparte_4 sentenza n. 44/2025 pubblicata il 13/05/2025, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell' , costituitasi nella fase pre-liquidatoria. COoparte_4
I RECLAMANTI ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, hanno fondato il reclamo sul seguente unico sostanziale motivo afferente alla pretesa mancanza delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 CCII, per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.
Radicatosi il contraddittorio, la COoparte_3
Co CO (di seguito solo ) e la (di seguito anche
[...] CP_2
) sono rimaste contumaci. COoparte_6
pagina 2 di 11 La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta, depositando nota scritta ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 30.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle RECLAMATE in quanto ritualmente evocate in giudizio e non costituitesi.
Nel merito, il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di impugnazione è infondata.
Col motivo in argomento l'IMPRESA DEBITRICE e afferma di Parte_2 essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto
pagina 3 di 11 dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso della CREDITRICE ISTANTE proposto il
26.03.2025 la dichiarato aperta la LG, ritenendo non adeguatamente provata la qualità di impresa minore della RECLAMANTE, avendo sul punto così argomentato: “Nel caso in esame la Parte_1 costituendosi in giudizio ha prodotto i bilanci di esercizio relativi agli anni 2022,
2023 e 2024, tutti depositati all'Ufficio Registro delle Imprese di Pistoia-Prato in data 30.4.2025; ai bilanci non sono allegati i verbali di approvazione ma è ragionevole ritenere che sia stato contestuale al deposito. I bilanci sono redatti nella forma abbreviata di cui all'art. 2435 ter c.c. e, come tali, non corredati di nota informativa né del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
Dunque, l'approvazione dei bilanci è avvenuta tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 2478 bis c.c., pochi giorni prima dell'udienza ex art. 41 CCII e quasi un mese dopo la notifica del ricorso e del decreto di convocazione
(perfezionatasi via PEC il 27.3.2025). Come detto, i bilanci non hanno valore di prova legale e ben possono essere ritenuti inattendibili quando, come nel caso in esame, essi non sono stati regolarmente approvati. L'inattendibilità discende, in primis, dalla valutazione dei tempi e modi dell'approvazione e cioè dopo la notifica del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione e in un unico frangente temporale. Ma l'inattendibilità dei bilanci emerge vieppiù dal mancato deposito di quelli antecedenti e, nella specie, di quelli relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, considerato che, in disparte gli ultimi tre, dalla visura camerale in atti si evince che l'ultimo bilancio ritualmente depositato risale al 2018. Risulta pertanto preclusa la possibilità di ricontrare la derivazione dei dati riportati nel bilancio al
31.12.2021 ed il relativo collegamento con la pregressa gestione societaria, il che inficia, all'evidenza, l'attendibilità delle appostazioni di cui agli ultimi tre bilanci, sia pure redatti fra loro in continuità. A quanto detto deve aggiungersi pagina 4 di 11 l'impossibilità di riscontrare la corretta appostazione tra le passività del credito vantato dalla istante, come dalla stessa dedotto in udienza, in difetto di una nota di dettaglio espositiva della natura e derivazione dei debiti valorizzati per
l'ammontare totale di € 126.455 nel bilancio 2023 e per l'ammontare totale di €
250.597 nel bilancio 2024”.
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quali sul punto ha censurato per CP_7 erroneità di giudizio la sentenza reclamata producendo a sostegno della propria tesi – per quanto qui di interesse - la seguente documentazione:
3) Bilancio 2019;
4) Bilancio 2020;
5) Bilancio 2021;
6) Verbale di approvazione bilancio 2019;
7) Verbale di approvazione bilancio 2020;
8) Verbale di approvazione bilancio 2021
9) Ricevuta di presentazione bilancio 2019;
10) Ricevuta di presentazione bilancio 2020;
11) Ricevuta di presentazione bilancio 2021;
12) Verbale di approvazione bilancio 2022;
13) Verbale di approvazione bilancio 2023;
14) Verbale di approvazione bilancio 2024;
15) Bilancio analitico 2019;
16) Bilancio analitico 2020;
17) Bilancio analitico 2021;
18) Bilancio analitico 2022;
19) Bilancio analitico 2023;
20) Bilancio analitico 2024;
21) Dichiarazioni IVA 2019;
22) Dichiarazioni IVA 2020;
23) Dichiarazioni IVA 2021; pagina 5 di 11 24) Dichiarazioni IVA 2022;
25) Dichiarazioni IVA 2023;
26) Dichiarazioni IVA 2024;
27) ricevuta trasmissione mod. IVA 2025 per l'anno 2024;
28) IRAP 2019;
29) IRAP 2020;
30) IRAP 2021;
31) IRAP 2022;
32) IRAP 2023;
33) IRAP 2024;
34) Libro giornale 2019;
35) Libro giornale 2020;
36) Libro giornale 2021;
37) Libro giornale 2022;
38) Libro giornale 2023;
39) Libro giornale 2024;
40) Chiusure;
41) Partitari 2019;
42) Partitari 2020;
43) Partitari 2021;
44) Partitari 2022;
45) Partitari 2023;
46) Partitari 2024;
47) Registri IVA 2019;
48) Registri IVA 2020;
49) Registri IVA 2021;
50) Registri IVA 2022;
51) Registri IVA 2023;
52) Registri IVA 2024;
53) Unico SC 2019;
54) Unico SC 2020;
55) Unico SC 2021; pagina 6 di 11 56) Unico SC 2022;
57) Unico SC 2023;
58) Unico SC 2024;
59) Fatture vendita e acquisto 2020;
61) Fatture vendita e acquisto 2021;
62) Fatture vendita e acquisto 2022;
63) Fatture vendita e acquisto 2023;
64) Certificazione dei debiti contributivi;
65) Estratto ruolo cartelle avvisi;
66) Prospetto riconciliazione sottoscritto;
67) Atto di costituzione (Primo Grado); Parte_1
68) Relazione Rag. (Primo Grado); Persona_1
69) Bilancio 2022 (Primo Grado);
70) Ricevuta presentazione bilancio 2022 (Primo Grado);
71) Bilancio 2023 (Primo Grado);
72) Ricevuta presentazione bilancio 2023 (Primo Grado);
73) Bilancio 2024 (primo Grado);
74) Ricevuta presentazione bilancio 2024 (Primo Grado);
Non è stata criticata la sentenza reclamata laddove ha accertato che i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono stati depositati nel Registro Imprese il 30.04.2025, ossia dopo la presentazione dell'istanza di apertura della LG.
Anche la comunicazione di avvenuto ricevimento ricevuta della trasmissione mod.
IVA 2025 per l'anno 2024 attesta la trasmissione di tale atto il 30.04.2025.
Il CURATORE, dal canto proprio, ha dichiarato di aver rinvenuto nel cassetto postale i seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi sino all'anno 2019, precisando che sono mancanti tutti gli anni successivi, che le dichiarazioni IVA sono state presentate sino all'anno 2020, risultando mancanti il 2021, 2022, 2023, essendo stata presentata quella relativa all'anno 2024;
pagina 7 di 11 b) modello 770 presentato sino all'anno 2019, (relativo ai versamenti, le compensazioni, i crediti d'imposta utilizzati per le ritenute operate) precisando che sono mancanti tutti gli anni successivi, che non sono state presentate le liquidazioni IVA periodiche per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, essendo presentata solo quella relativa al primo trimestre 2025;
c) dichiarazioni IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) presentate sino all'anno 2019, precisando che sono mancati quelle relative a tutti gli anni successivi.
Lo stesso CURATORE ha, inoltre, affermato di aver individuato la registrazione, in data 24.03.2023, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, di cui l'amministratore unico gli ha dato notizia in sede di udienza, senza, tuttavia, avergliene consegnato copia, seppure richiestagli.
I RECLAMANTI, nelle note conclusive evidenziano che, dopo la redazione della relazione del CURATORE risalente al 12.06.2025, il proprio legale rappresentante ha depositato la somma di cassa e tutti i libri contabili, denunciando che il
Curatore non aveva depositato gli allegati indicati nella sua relazione e nemmeno il verbale dell'ultimo incontro con il predetto legale rappresentante di avvenuto il
17.07.2025.
Dal verbale di audizione del legale rappresentante della COoparte_4 datato 16.07.2025 risulta, invero, che siano stato consegnato al Curatore quanto segue:
pagina 8 di 11 Anche a voler ritenere che seppure tardivamente il legale rappresentante della abbia consegnato al CURATORE tutti i libri contabili, compresi i libri CP_7 giornale dal 2019 al 2024, prodotti in questa sede ed anche se i bilanci relativi agli anni 2022-2023-2024, attestano i seguenti valori:
Anno Attivo Patrimoniale Ricavi Debiti
2022 52.946,00 72.070,00 € 136.568,00
2023 49.333,00 10.170,00 € 126.455,00
2024 32.097,00 84,00 € 250.597,00
resta il fatto che tali bilanci sono stati tutti depositati presso la CCIAA Prato
Pistoia in data 30.04.2025 e cioè dopo l'istanza di apertura della LG e che anche molte delle dichiarazioni fiscali non risultano ritualmente presentate nei termini.
In sostanza, ricorrendo un duplice ritardo sospetto nel deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, la documentazione prodotta, peraltro, di formazione unilaterale della IMPRESA DEBITRICE, non è del tutto credibile, ove si consideri che le allegazioni della medesima hanno trovato conferma nella nota depositata dal CURATORE, solo per quanto concerne la soglia dell'indebitamento
(attestandosi le stesse insinuazioni al passivo su un valore complessivo di circa €
236.000,00), mentre non risultano adeguatamente provate, nella loro entità, le restanti soglie dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, in quanto suffragate dalle risultanze di registri e documenti non vidimati, di provenienza unilaterale e tardivamente depositati presso i competenti Uffici Pubblici.
La Corte regolatrice ha avuto modo precisare, al riguardo, in tema di fallimento, ma con un principio applicabile per identità di ratio anche alla liquidazione giudiziale, che “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore pagina 9 di 11 è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
II. Pertanto, non avendo l' e fornito COoparte_4 Parte_2 prova adeguata del proprio non assoggettamento alla procedura di Liquidazione
Giudiziale, il motivo di censura è infondato e ne consegue il rigetto del reclamo.
III. Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere a fronte della mancata costituzione delle parti RECLAMATE.
IV. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
CO COoparte_8
con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la
[...] sentenza n. 44/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/05/2025, così provvede:
CO
1. DICHIARA la contumacia della
[...]
COoparte_8
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite;
pagina 10 di 11 4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per le parti reclamanti;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1061/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBERTO RUSSO (C.F. C.F._1
(CF: , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ALBERTO RUSSO (C.F. C.F._1
RECLAMANTI contro COo (C.F. ), CP_2 P.IVA_2
COoparte_3
(C.F. , P.IVA_1
RECLAMATI CONTUMACI
Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 11 avverso la sentenza n. 44/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il 13/05/2025
CONCLUSIONI
Per i reclamanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento del presente reclamo, annullare la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Pistoia e dichiararla di nessun effetto, revocando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di Giudizio in caso di opposizione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
(di seguito anche RECLAMANTE o ) con Parte_1 COoparte_4 sentenza n. 44/2025 pubblicata il 13/05/2025, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte dell' , costituitasi nella fase pre-liquidatoria. COoparte_4
I RECLAMANTI ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, hanno fondato il reclamo sul seguente unico sostanziale motivo afferente alla pretesa mancanza delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 CCII, per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.
Radicatosi il contraddittorio, la COoparte_3
Co CO (di seguito solo ) e la (di seguito anche
[...] CP_2
) sono rimaste contumaci. COoparte_6
pagina 2 di 11 La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta, depositando nota scritta ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
In data 30.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle RECLAMATE in quanto ritualmente evocate in giudizio e non costituitesi.
Nel merito, il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di impugnazione è infondata.
Col motivo in argomento l'IMPRESA DEBITRICE e afferma di Parte_2 essere una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto
pagina 3 di 11 dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso della CREDITRICE ISTANTE proposto il
26.03.2025 la dichiarato aperta la LG, ritenendo non adeguatamente provata la qualità di impresa minore della RECLAMANTE, avendo sul punto così argomentato: “Nel caso in esame la Parte_1 costituendosi in giudizio ha prodotto i bilanci di esercizio relativi agli anni 2022,
2023 e 2024, tutti depositati all'Ufficio Registro delle Imprese di Pistoia-Prato in data 30.4.2025; ai bilanci non sono allegati i verbali di approvazione ma è ragionevole ritenere che sia stato contestuale al deposito. I bilanci sono redatti nella forma abbreviata di cui all'art. 2435 ter c.c. e, come tali, non corredati di nota informativa né del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
Dunque, l'approvazione dei bilanci è avvenuta tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 2478 bis c.c., pochi giorni prima dell'udienza ex art. 41 CCII e quasi un mese dopo la notifica del ricorso e del decreto di convocazione
(perfezionatasi via PEC il 27.3.2025). Come detto, i bilanci non hanno valore di prova legale e ben possono essere ritenuti inattendibili quando, come nel caso in esame, essi non sono stati regolarmente approvati. L'inattendibilità discende, in primis, dalla valutazione dei tempi e modi dell'approvazione e cioè dopo la notifica del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione e in un unico frangente temporale. Ma l'inattendibilità dei bilanci emerge vieppiù dal mancato deposito di quelli antecedenti e, nella specie, di quelli relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, considerato che, in disparte gli ultimi tre, dalla visura camerale in atti si evince che l'ultimo bilancio ritualmente depositato risale al 2018. Risulta pertanto preclusa la possibilità di ricontrare la derivazione dei dati riportati nel bilancio al
31.12.2021 ed il relativo collegamento con la pregressa gestione societaria, il che inficia, all'evidenza, l'attendibilità delle appostazioni di cui agli ultimi tre bilanci, sia pure redatti fra loro in continuità. A quanto detto deve aggiungersi pagina 4 di 11 l'impossibilità di riscontrare la corretta appostazione tra le passività del credito vantato dalla istante, come dalla stessa dedotto in udienza, in difetto di una nota di dettaglio espositiva della natura e derivazione dei debiti valorizzati per
l'ammontare totale di € 126.455 nel bilancio 2023 e per l'ammontare totale di €
250.597 nel bilancio 2024”.
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quali sul punto ha censurato per CP_7 erroneità di giudizio la sentenza reclamata producendo a sostegno della propria tesi – per quanto qui di interesse - la seguente documentazione:
3) Bilancio 2019;
4) Bilancio 2020;
5) Bilancio 2021;
6) Verbale di approvazione bilancio 2019;
7) Verbale di approvazione bilancio 2020;
8) Verbale di approvazione bilancio 2021
9) Ricevuta di presentazione bilancio 2019;
10) Ricevuta di presentazione bilancio 2020;
11) Ricevuta di presentazione bilancio 2021;
12) Verbale di approvazione bilancio 2022;
13) Verbale di approvazione bilancio 2023;
14) Verbale di approvazione bilancio 2024;
15) Bilancio analitico 2019;
16) Bilancio analitico 2020;
17) Bilancio analitico 2021;
18) Bilancio analitico 2022;
19) Bilancio analitico 2023;
20) Bilancio analitico 2024;
21) Dichiarazioni IVA 2019;
22) Dichiarazioni IVA 2020;
23) Dichiarazioni IVA 2021; pagina 5 di 11 24) Dichiarazioni IVA 2022;
25) Dichiarazioni IVA 2023;
26) Dichiarazioni IVA 2024;
27) ricevuta trasmissione mod. IVA 2025 per l'anno 2024;
28) IRAP 2019;
29) IRAP 2020;
30) IRAP 2021;
31) IRAP 2022;
32) IRAP 2023;
33) IRAP 2024;
34) Libro giornale 2019;
35) Libro giornale 2020;
36) Libro giornale 2021;
37) Libro giornale 2022;
38) Libro giornale 2023;
39) Libro giornale 2024;
40) Chiusure;
41) Partitari 2019;
42) Partitari 2020;
43) Partitari 2021;
44) Partitari 2022;
45) Partitari 2023;
46) Partitari 2024;
47) Registri IVA 2019;
48) Registri IVA 2020;
49) Registri IVA 2021;
50) Registri IVA 2022;
51) Registri IVA 2023;
52) Registri IVA 2024;
53) Unico SC 2019;
54) Unico SC 2020;
55) Unico SC 2021; pagina 6 di 11 56) Unico SC 2022;
57) Unico SC 2023;
58) Unico SC 2024;
59) Fatture vendita e acquisto 2020;
61) Fatture vendita e acquisto 2021;
62) Fatture vendita e acquisto 2022;
63) Fatture vendita e acquisto 2023;
64) Certificazione dei debiti contributivi;
65) Estratto ruolo cartelle avvisi;
66) Prospetto riconciliazione sottoscritto;
67) Atto di costituzione (Primo Grado); Parte_1
68) Relazione Rag. (Primo Grado); Persona_1
69) Bilancio 2022 (Primo Grado);
70) Ricevuta presentazione bilancio 2022 (Primo Grado);
71) Bilancio 2023 (Primo Grado);
72) Ricevuta presentazione bilancio 2023 (Primo Grado);
73) Bilancio 2024 (primo Grado);
74) Ricevuta presentazione bilancio 2024 (Primo Grado);
Non è stata criticata la sentenza reclamata laddove ha accertato che i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sono stati depositati nel Registro Imprese il 30.04.2025, ossia dopo la presentazione dell'istanza di apertura della LG.
Anche la comunicazione di avvenuto ricevimento ricevuta della trasmissione mod.
IVA 2025 per l'anno 2024 attesta la trasmissione di tale atto il 30.04.2025.
Il CURATORE, dal canto proprio, ha dichiarato di aver rinvenuto nel cassetto postale i seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi sino all'anno 2019, precisando che sono mancanti tutti gli anni successivi, che le dichiarazioni IVA sono state presentate sino all'anno 2020, risultando mancanti il 2021, 2022, 2023, essendo stata presentata quella relativa all'anno 2024;
pagina 7 di 11 b) modello 770 presentato sino all'anno 2019, (relativo ai versamenti, le compensazioni, i crediti d'imposta utilizzati per le ritenute operate) precisando che sono mancanti tutti gli anni successivi, che non sono state presentate le liquidazioni IVA periodiche per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, essendo presentata solo quella relativa al primo trimestre 2025;
c) dichiarazioni IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) presentate sino all'anno 2019, precisando che sono mancati quelle relative a tutti gli anni successivi.
Lo stesso CURATORE ha, inoltre, affermato di aver individuato la registrazione, in data 24.03.2023, di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, di cui l'amministratore unico gli ha dato notizia in sede di udienza, senza, tuttavia, avergliene consegnato copia, seppure richiestagli.
I RECLAMANTI, nelle note conclusive evidenziano che, dopo la redazione della relazione del CURATORE risalente al 12.06.2025, il proprio legale rappresentante ha depositato la somma di cassa e tutti i libri contabili, denunciando che il
Curatore non aveva depositato gli allegati indicati nella sua relazione e nemmeno il verbale dell'ultimo incontro con il predetto legale rappresentante di avvenuto il
17.07.2025.
Dal verbale di audizione del legale rappresentante della COoparte_4 datato 16.07.2025 risulta, invero, che siano stato consegnato al Curatore quanto segue:
pagina 8 di 11 Anche a voler ritenere che seppure tardivamente il legale rappresentante della abbia consegnato al CURATORE tutti i libri contabili, compresi i libri CP_7 giornale dal 2019 al 2024, prodotti in questa sede ed anche se i bilanci relativi agli anni 2022-2023-2024, attestano i seguenti valori:
Anno Attivo Patrimoniale Ricavi Debiti
2022 52.946,00 72.070,00 € 136.568,00
2023 49.333,00 10.170,00 € 126.455,00
2024 32.097,00 84,00 € 250.597,00
resta il fatto che tali bilanci sono stati tutti depositati presso la CCIAA Prato
Pistoia in data 30.04.2025 e cioè dopo l'istanza di apertura della LG e che anche molte delle dichiarazioni fiscali non risultano ritualmente presentate nei termini.
In sostanza, ricorrendo un duplice ritardo sospetto nel deposito dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, la documentazione prodotta, peraltro, di formazione unilaterale della IMPRESA DEBITRICE, non è del tutto credibile, ove si consideri che le allegazioni della medesima hanno trovato conferma nella nota depositata dal CURATORE, solo per quanto concerne la soglia dell'indebitamento
(attestandosi le stesse insinuazioni al passivo su un valore complessivo di circa €
236.000,00), mentre non risultano adeguatamente provate, nella loro entità, le restanti soglie dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, in quanto suffragate dalle risultanze di registri e documenti non vidimati, di provenienza unilaterale e tardivamente depositati presso i competenti Uffici Pubblici.
La Corte regolatrice ha avuto modo precisare, al riguardo, in tema di fallimento, ma con un principio applicabile per identità di ratio anche alla liquidazione giudiziale, che “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore pagina 9 di 11 è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
II. Pertanto, non avendo l' e fornito COoparte_4 Parte_2 prova adeguata del proprio non assoggettamento alla procedura di Liquidazione
Giudiziale, il motivo di censura è infondato e ne consegue il rigetto del reclamo.
III. Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere a fronte della mancata costituzione delle parti RECLAMATE.
IV. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
CO COoparte_8
con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la
[...] sentenza n. 44/2025 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/05/2025, così provvede:
CO
1. DICHIARA la contumacia della
[...]
COoparte_8
2. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite;
pagina 10 di 11 4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per le parti reclamanti;
5. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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