Articolo 21 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1973
Art. 21. (Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti)

La pensione indiretta e di reversibilita' di cui agli articoli 18 e 19 e' determinata in base alle seguenti aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per i superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o piu' superstiti.
b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o piu' fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; e' comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o piu' superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione e' ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973