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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G.
S E N T E N Z A
1088/2023 nella causa civile n. 1088/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025,
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24.11.2023
d a
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Parte_1 C.F._1
Toffoletto (pec: , Prof. Raffaele De Luca Tamajo Email_1
(pec: , Paolo Iasiello (pec: Email_2
, Anna Maria Occasione (pec: Email_3
OGGETTO:
e AR LL (pec: Email_4
Divorzio- Email_5
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Scioglimento Brescia (BS) – via Aldo Moro n. 13, come da delega su foglio separato, con richiesta di inviare le comunicazioni all'indirizzo pec: matrimonio Email_3
Appellante
co n t r o
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Marchioni (pec: ed elettivamente Email_6
domiciliato lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Sostegno n. 80, in forza di delega a margine del ricorso 4.2.2019 per scioglimento del matrimonio, valida anche per il secondo grado
Appellato
pagina 1 di 3 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2693/2023, pubblicata in data 23.10.2023 e notificata in data 27.10.2023, nel procedimento RG n. 2311/2019 per scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2693/2023, il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande della Sig.ra Pt_1
sia riguardo alla casa coniugale, che riguardo all'assegno divorzile, condannandola alle spese di lite.
ha proposto appello, chiedendo la conferma del comodato sull'immobile di Parte_1
proprietà del concessole con accordo in sede di separazione, con durata fino al venir CP_1
meno della sua esigenza abitativa e il riconoscimento del diritto a un assegno divorzile di €
300 mensili.
, si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello, salvo che la Corte ritenga opportuno un approfondimento istruttorio.
All'udienza del 05.03.2024, la causa è stata rinviata per trattative al 07.05.2024, e, non avendo le parti raggiunto un accordo, è stata rinviata, su richiesta dell'appellato, a seguito della produzione di nuovi documenti dell'appellante, all'udienza del 24.09.2024, in occasione della quale l'appellante ha rinunciato alla domanda relativa all'immobile, insistendo per l'assegno di mantenimento.
La causa è stata rinviata all'udienza del 17.12 2024 per la produzione della documentazione reddituale aggiornata.
Con note depositate il 2 e 4 12.2024 le parti comunicavano di avere “raggiunto e adempiuto
un'intesa transattiva, prevedente l'abbandono del giudizio a spese compensate”, pertanto preannunciavano la mancata comparizione all'udienza del 17.12.2014.
La causa veniva rinviata, ex art. 309 e 181 c.p.c. all'udienza cartolare del 7.1.2025, per la quale nessuna delle parti depositava note scritte.
La Corte tratteneva la causa in decisione pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto che all'udienza del 17.12.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 07.01.2025, da tenersi in forma cartolare, udienza per la quale nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 181 e
309 c.p.c., applicabili al giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G.
S E N T E N Z A
1088/2023 nella causa civile n. 1088/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 gennaio 2025,
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24.11.2023
d a
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Parte_1 C.F._1
Toffoletto (pec: , Prof. Raffaele De Luca Tamajo Email_1
(pec: , Paolo Iasiello (pec: Email_2
, Anna Maria Occasione (pec: Email_3
OGGETTO:
e AR LL (pec: Email_4
Divorzio- Email_5
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Scioglimento Brescia (BS) – via Aldo Moro n. 13, come da delega su foglio separato, con richiesta di inviare le comunicazioni all'indirizzo pec: matrimonio Email_3
Appellante
co n t r o
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Marchioni (pec: ed elettivamente Email_6
domiciliato lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Sostegno n. 80, in forza di delega a margine del ricorso 4.2.2019 per scioglimento del matrimonio, valida anche per il secondo grado
Appellato
pagina 1 di 3 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2693/2023, pubblicata in data 23.10.2023 e notificata in data 27.10.2023, nel procedimento RG n. 2311/2019 per scioglimento del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2693/2023, il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande della Sig.ra Pt_1
sia riguardo alla casa coniugale, che riguardo all'assegno divorzile, condannandola alle spese di lite.
ha proposto appello, chiedendo la conferma del comodato sull'immobile di Parte_1
proprietà del concessole con accordo in sede di separazione, con durata fino al venir CP_1
meno della sua esigenza abitativa e il riconoscimento del diritto a un assegno divorzile di €
300 mensili.
, si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello, salvo che la Corte ritenga opportuno un approfondimento istruttorio.
All'udienza del 05.03.2024, la causa è stata rinviata per trattative al 07.05.2024, e, non avendo le parti raggiunto un accordo, è stata rinviata, su richiesta dell'appellato, a seguito della produzione di nuovi documenti dell'appellante, all'udienza del 24.09.2024, in occasione della quale l'appellante ha rinunciato alla domanda relativa all'immobile, insistendo per l'assegno di mantenimento.
La causa è stata rinviata all'udienza del 17.12 2024 per la produzione della documentazione reddituale aggiornata.
Con note depositate il 2 e 4 12.2024 le parti comunicavano di avere “raggiunto e adempiuto
un'intesa transattiva, prevedente l'abbandono del giudizio a spese compensate”, pertanto preannunciavano la mancata comparizione all'udienza del 17.12.2014.
La causa veniva rinviata, ex art. 309 e 181 c.p.c. all'udienza cartolare del 7.1.2025, per la quale nessuna delle parti depositava note scritte.
La Corte tratteneva la causa in decisione pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto che all'udienza del 17.12.2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 07.01.2025, da tenersi in forma cartolare, udienza per la quale nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 181 e
309 c.p.c., applicabili al giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 3 di 3