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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa MARIA PIA DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 28/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1696/2025 vertente
TRA
Parte_1
E Controparte_1
(avv.ti Rotondi e Quarto)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
CP_2
(avv.to Falasca)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4296 dell'8/4/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1
e dal nei confronti di , accertata la nullità del patto di non
[...] Controparte_1 CP_2 concorrenza inter partes, si condannava il resistente alla restituzione, in favore delle ricorrenti, al netto del corrispettivo a tale titolo percepito di € 22.500,00, con gli interessi di legge, compensando le spese di lite.
La Società e il proponevano gravame, cui resisteva il lavoratore spiegando appello CP_1 incidentale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello principale risulta articolato in tre motivi.
Con il primo, gli appellanti reiterano l'eccezione processuale di “inammissibilità” delle domande di accertamento della nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, sostenendo che, trattandosi di domanda riconvenzionale, il resistente avrebbe dovuto formulare la richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
L'eccezione si rivela priva di pregio.
In realtà, la domanda, volta a dichiarare la nullità del patto de quo, era meramente strumentale al rigetto del ricorso;
nelle conclusioni della memoria di costituzione del si legge: “e, per l'effetto, CP_2 rigettare l'atto introduttivo del presente giudizio ….”, e, nelle stesse conclusioni del ricorso, si legge: “in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale e in caso di eventuale accertamento della nullità (eventualmente eccepita ex adverso) del patto di non concorrenza stipulato inter partes, accertare ….”.
In altri termini, la richiesta di rigetto delle domande attoree presupponeva un accertamento incidentale volto alla declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, ed anche l'indagine sulla natura “retributiva” del relativo corrispettivo - oggetto dell'appello incidentale di cui appresso - non si rivela in contraddizione con tale linea difensiva, in quanto meramente consequenziale, costituendo il medesimo corrispettivo un elemento imprescindibile della validità dello stesso patto.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame - che, per la loro connessione, possono trattarsi congiuntamente - gli appellanti contestano, rispettivamente, l'accertata indeterminatezza dell'àmbito territoriale del patto de quo e la ritenuta eccessiva estensione dello stesso ambito territoriale ivi contemplato, anche in considerazione dell'àmbito oggettivo del medesimo patto.
Nel caso di specie, si sostiene che l'estensione territoriale del divieto fosse, invece, “assolutamente determinata”, essendo chiaro che l'obbligo di non concorrenza si riferiva al mercato italiano delle grandi infrastrutture, e che la professionalità del era tale da consentirgli di riproporsi utilmente sul mercato CP_2 italiano, “con ottime possibilità di trovare un'adeguata ricollocazione, anche rimanendo nello stesso settore”, ma andando a lavorare per soggetti non concorrenti.
Tali tesi si rivelano nel complesso infondate.
Pacifico che il in coincidenza delle dimissioni rassegnate in data 1/1/2024, aveva instaurato CP_2 un rapporto di lavoro presso la - ossia una delle Società contemplate come Controparte_3 competitor nel patto di non concorrenza - occorre preliminarmente accertare l'eccezione di nullità di tale patto sollevata dal lavoratore, in quanto, appunto, consequenziale al rigetto delle pretese attoree (tese alla restituzione del corrispettivo, al pagamento della penale, al risarcimento del danno, ecc.). Va, preliminarmente, riportato il testo del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data
28/2/2023, con cui il - per quel che qui interessa, non rilevando, invece, il profilo dell'ampiezza CP_2 della durata e/o della congruità del corrispettivo - si era obbligato a determinati non facere, e segnatamente:
“A non prestare la sua attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nel settore delle Infrastrutture e Grandi Opere
Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili in Italia, per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come dipendente, o consulente, o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know how). Allo stesso modo, Ella si obbliga anche a non esercitare attività in concorrenza con Webuild
SpA, ovvero con altre Società del gruppo Webuild”.
Nel suddetto patto, veniva anche perimetrata la nozione di concorrente, definito come “chi, nella zona geografica di cui sopra, studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know- how nel settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”, e, inoltre, venivano indicate quali Società dovessero essere considerate concorrenti - con la precisazione, però, che l'elenco
“non è da considerarsi esaustivo” - menzionando “Autostrade, Ghella, Itinera, Pizzarotti, CMC, Rizzani, de
Eccher, CMB, , Toto Costruzioni, Manelli Impresa, Trevi, ICM, ICOP e Vianini”, ed Controparte_3 anche eventuali controllate o collegate.
Riguardo, poi, alla zona di estensione del patto di non concorrenza, veniva espressamente stabilito che: “Considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è, pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla sua presenza fisica”.
Innanzitutto, ai fini dell'accertamento della nullità del patto di cui sopra, va sgombrato il campo dalla tesi attorea, volta a corroborare la validità del patto di non concorrenza in esame, sul fondante assunto che fa leva sul disposto dell'art. 7 di tale patto, secondo cui, “Presa visione delle limitazioni di oggetto e di luogo stabilite con al precedente punto 1, Ella dà atto che le stesse non sono tali da precludere future idonee possibilità di lavoro e di guadagno, tenuto conto delle esperienze lavorative maturate”, trattandosi di una tipica clausola “di stile” che, non avendo alcuna valenza confessoria, non può rivestire carattere decisivo nell'indagine.
Orbene, è noto che il patto di non concorrenza si configura come un contratto, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro al lavoratore, a fronte dell'obbligo di quest'ultimo, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale a quella del datore di lavoro.
L'art. 2125 c.c. precisa, tuttavia, che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo [se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e] se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Quindi, a contrario, affinchè il patto di non concorrenza possa considerarsi legittimo, gli obblighi previsti dallo stesso, pena la nullità, devono essere contenuti entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo - qui interessano soprattutto il terzo ed il primo limite - fermo restando che l'ampiezza del vincolo non deve comprimere l'esplicazione della professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita (v., tra le altre, Cass. 26/5/2020, n. 9790). Incentrando, in primis, l'attenzione sul limite territoriale, si osserva che gli odierni appellanti affermano che la limitazione dell'àmbito territoriale operata nel patto di non concorrenza inter partes, lungi dall'essere indeterminata, sarebbe “specifica e chiaramente individuata” - proprio in considerazione dell'importante funzione che svolgono gli strumenti tecnologici, che potrebbero consentire un facile aggiramento dell'obbligo di non concorrenza, assumendo come riferimento il luogo fisico della sede di lavoro - nel luogo nei quali si manifestano gli effetti del lavoro prestato.
Si sostiene, in proposito, che il patto di non concorrenza avrebbe testualmente definito l'estensione del vincolo territoriale identificandolo con il mercato italiano, impedendo al di prestare la propria CP_2 attività per Società che operano nel settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e
Civili all'interno del mercato italiano, ma, di contro, nulla avrebbe impedito, allo stesso di prestare CP_2 la propria attività lavorativa per società, sia con sede all'estero che con sede in Italia, anche operanti nel medesimo settore della il cui àmbito di operatività commerciale si concentri Parte_1 esclusivamente in mercati esteri.
A ben vedere - come correttamente rilevato dal Tribunale capitolino - tali affermazioni, con le quali viene confermato che l'intero mercato italiano risulta precluso al al quale non rimarrebbe altra CP_2 scelta che quella di spiegare la propria significativa professionalità in non meglio precisati “mercati esteri”, finisce paradossalmente per confermare l'inammissibile eccessiva estensione del limite territoriale.
Non sembra che l'incarico di Direttore Generale assunto dal , Controparte_4
Società che potrebbe operare anche in Polonia, possa condurre a diverse conclusioni rispetto ad una Pt_ professionalità e ad un profilo che si sono attuati e sviluppati proprio in e sul mercato italiano.
A questo punto, attenzionando anche il secondo elemento di indagine, si osserva che la congruità dell'estensione del limite territoriale va valutata insieme all'oggetto del patto.
Nella fattispecie in esame, il patto in esame prevede un perimetro coincidente con “l'intero territorio italiano”, con la precisazione che, ”considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi (lavoro dipendente e attività imprenditoriale) ed è, pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo”.
Ne deriva, a fortiori, che l'ampiezza territoriale del patto risulta, in concreto, sproporzionata - non solo e non tanto rispetto al corrispettivo pattuito, bensì anche e soprattutto - in relazione sia all'àmbito del divieto sia all'attività che il ha svolto presso il gruppo. CP_2
Innanzitutto, va adeguatamente considerata la contemplata “dissociazione” tra luogo fisico in cui si trovi il lavoratore e luogo fisico in cui l'attività svolga i propri effetti, in quanto, di fatto, non contenuto entro determinati limiti di luogo prescritti dal citato art. 2125 c.c., atteso che proprio in ragione della potenzialità degli attuali mezzi tecnologici - si pensi alle mail, alle videoconferenze - che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, tale limitazione territoriale risulta, alla fine, vincolante sia con riferimento al luogo in cui verrà effettuata l'attività dell'ex dipendente in qualunque forma, sia al luogo in cui essa produrrà effetti concorrenziali, e ciò a prescindere dalla sua presenza fisica nell'àmbito territoriale oggetto del patto. Trattasi, quindi, di un criterio territoriale eccessivamente esteso e, quindi, indeterminato, in quanto collegato non solo al luogo di svolgimento dell'attività, ma anche al luogo di produzione degli effetti della medesima e di portata tale da impedire l'esplicazione della concreta professionalità del prestatore di lavoro in tutti i campi di attività della Società, nei quali il aveva sviluppato la propria esperienza e CP_2 conoscenza e, comunque, rendendo estremamente difficoltoso al suddetto lavoratore di dispiegare il proprio bagaglio professionale e, tenuto conto anche dell'età e della specializzazione, di trovare un impiego senza eccessivi sacrifici.
Sotto quest'ultimo versante, risulta per tabulas che il a) sin dall'aprile del 1999, ha svolto la CP_2 propria attività lavorativa alle dipendenze di Società partecipata da Astaldi Spa e da Controparte_5
Impregilo Spa, entrambe successivamente acquisite da Webuild, inizialmente con mansioni di Vicedirettore di cantiere, Coordinatore delle attività di progettazione, programmazione e cost control e, successivamente, nel periodo intercorrente tra gennaio 2002 ed ottobre 2003, con mansioni di Direttore di cantiere;
b) dal novembre 2003, ha svolto, alle dipendenze di Astaldi Spa, il ruolo di Direttore di cantiere nel progetto
“Metropolitana di Brescia”; c) dall'anno 2008, ha assunto la qualifica di Dirigente ed è stato trasferito in
Calabria per ricoprire il ruolo di Direttore di tronco della SS 106 Jonica alle dipendenze di Società CP_6 controllata al 100% da Astaldi Spa, fino al mese di marzo 2010; d) dopo circa 12 mesi, è stato trasferito, dalla medesima Astaldi, presso la stazione AV di Bologna, dapprima con ruolo di Vicedirettore di cantiere
(da marzo 2011 a marzo 2012), poi con ruolo di Direttore di cantiere ad interim di Project Manager, a partire dal 2012; e) dal novembre 2015 per Astaldi Spa - divenuta, poi, - si è occupato del Parte_1 Parte_1 progetto Linea AV/AC Verona - Padova, in qualità di Coordinatore, ricoprendo tale incarico da Roma e mantenendo le deleghe sul cantiere di Bologna di cui sopra.
In definitiva - come giustamente sottolineato dal primo giudice - siamo in presenza di una
“professionalità ben specifica e interna”, che finisce per avvalorare il giudizio di eccessiva indeterminatezza del limite territoriale, comunque da non intendersi come perimetro fisico dove collocare la postazione di lavoro, qui visto anche sul versante dell'oggetto del patto.
In definitiva, si ritiene che: 1) inibire al dipendente, per il periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto, di “prestare la Sua attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nel settore delle Infrastrutture e Grandi
Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili in Italia, per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come loro dipendente, o consulente, o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know-how)”; 2) obbligare lo stesso dipendente “anche a non esercitare attività in concorrenza con la Webuild S.p.A., ovvero con altre Società del gruppo Webuild, nell'ambito di una attività imprenditoriale da
Lei esercitata direttamente o per interposta persona, anche attraverso society o persone giuridiche a Lei riconducibili, nei menzionati Settore e zona geografica”; 3) specificare, alla luce dell'utilizzo dei moderni mezzi tecnologici, “la potenziale dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l'attività e il luogo in cui lo stessa può essere utilizzata”, significhi impedire al lavoratore di dispiegare il proprio bagaglio professionale e di trovare un impiego senza eccessivi sacrifici.
Ragionando a contrario, ossia considerando valido il patto di non concorrenza in esame, il CP_2 di fatto, alla luce del suo background, non avrebbe potuto realizzare la propria professionalità nel ramo produttivo presso il quale ha esercitato l'attività lavorativa da più di 20 anni e nel quale ha acquisito un'elevata qualifica e un'ampia specializzazione. Sul punto, gli originari ricorrenti hanno replicato, deducendo che il avrebbe potuto reperire CP_2 impieghi di analogo prestigio in Italia in settori diversi da quelli in cui operano e le Parte_1 sue concorrenti, tra cui, in particolare, quelli delle imprese che si occupano di estrazione, raffinazione e produzione di energia, e delle imprese che si occupano di engineering e progettazione, tuttavia - in disparte l'assoluta genericità di tali asserite possibilità alternative - i settori a cui si fa riferimento sembrano essere anche del tutto differenti da quello in cui lo stesso ha prestato attività e in cui si è specializzato CP_2
(l'unico), “ragion per cui l'odierno resistente, non potendo mettere a disposizione delle società di tali settori un expertise equiparabile a quello maturato nel settore di competenza, difficilmente avrebbe potuto reperire incarichi di prestigio in tali società, con conseguente riduzione della capacità reddituale” (v. pag. 21 della gravata sentenza).
Del pari priva di rilevanza ai fini del decidere è l'acquisita carica di Direttore generale e Consigliere delegato presso - dedotta nel presente appello - atteso che il è stato Controparte_4 CP_2 assunto in data 1/1/2024 come Responsabile Grandi Opere e, solo 9 mesi dopo, in data 4/10/2024, gli è stato conferito l'incarico ad oggi ricoperto, da considerarsi, però, oltre che avvenuto soltanto in momento successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro con tale Società, anche come frutto di una fisiologica crescita professionale dovuta alle maturate competenze nel ristretto settore del mercato.
L'accertata nullità del patto di non concorrenza, sul versante assorbente come sopra delineato, preclude l'esame degli ulteriori profili concernenti la durata ed il corrispettivo, come, d'altronde, la valutazione dell'istanza di riduzione della penale.
Passando all'esame dell'appello incidentale spiegato dal quest'ultimo rimprovera al primo CP_2 giudice di aver escluso la natura “retributiva” del corrispettivo ricevuto a tale titolo, al fine di paralizzare gli effetti restitutori disposti nell'impugnata sentenza in quanto correlati all'assenza di una causa giustificativa.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il compenso del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c. costituisce il corrispettivo di un'obbligazione, gravante sul lavoratore, di non facere, sicchè ne va esclusa la natura retributiva (v. Cass. 15/7/2009, n. 16489; cui adde, da ultimo, Cass. 8/4/2025, n. 9256, ad avviso della quale “il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta”).
D'altronde, la presunta volontà di riconoscere l'”ammontare corrispondente” anche “una volta cessati gli effetti del patto” non vale a rendere “palese” un'inesistente natura retributiva e, comunque, la tesi del lavoratore non risulta supportata da un quadro indiziario, univoco e convincente, che consenta di superare il diverso tenore del regolamento contrattuale (in quest'ordine di concetti, non appare decisiva la richiamata comunicazione della del 31/7/2023, volta solo a favorire il mediante la Parte_1 CP_2 previsione di un trattamento che considerasse anche gli importi così come percepiti nelle ultime annualità).
Per quanto fin qui esposto, entrambi gli appelli (principale ed incidentale) non meritano accoglimento.
Le spese del grado - analogamente a quanto statuito dal Tribunale - vanno compensate, in considerazione della reciproca parziale soccombenza (anche in questa sede) e della peculiarità della fattispecie (oggetto, peraltro, di difformi orientamenti giurisprudenziali).
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo ad entrambe le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge gli appelli principale e incidentale;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per entrambe le parti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL ST)