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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 52-2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gargiulo (C.F. ), con studio legale sito al Corso Alcide De Gasperi n. 16, C/mare C.F._2 di Stabia (NA), giusta procura agli atti
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale alla via G. Controparte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, Roma,
APPELLATA contumace
e
in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_2
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3415/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Rita
Iannone, pubblicata il 12/09/2023, resa nel giudizio RG n. 1618/2023; compensazione delle spese di lite
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO impugnava la sentenza n. 3415/2023 (relativa al procedimento n. 1618/2023 Parte_1
R.G.), resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 12.09.2023, con la quale è stata accolta la domanda di primo grado, promossa dalla stessa, di annullamento della cartella pagina 1 di 4 esattoriale n 0712021 0109462169001 per la somma di € 512,95 emessa dall' Controparte_1
, per infrazioni del codice della strada, ente impositore
[...] Controparte_2
In particolare, con ricorso regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 eccependo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co.153 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); nullità dell'infrazione del codice della strada, per violazione dell'art.28 della legge 689/81; violazione e falsa applicazione dell'art 201 del dlgs n. 285 del 30.04.1942; inesistenza dei titoli esecutivi su cui si fonda la cartella di pagamento;
illegittimità per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
nullità per formazione illegittima del ruolo esattoriale. L' si costituiva Controparte_1 contestando ogni eccezione sollevata. Il non si costituiva. Controparte_2
Il giudice di primo grado con sentenza n. 3415/2023 accoglieva la domanda e compensava le spese di lite.
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04/01/2024, impugnava la Parte_1 sentenza in ordine alla statuizione delle spese laddove il giudice di prime cure compensava le stesse lamentando:
- erroneità della sentenza nella parte in cui dispone la compensazione dei compensi professionali, illogicità
e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss cpc e dell'orientamento della
Corte di Cassazione;
-principio di soccombenza, causalità e applicazione dell'art. 2233 del c.c. al caso di specie.
Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese e per l'effetto chiedeva la condanna sia del primo che del secondo grado di giudizio con attribuzione.
L' e il non si costituivano. Controparte_1 Controparte_2
Con note di trattazione scritta del 17.01.2025 rassegnava le conclusioni, riportandosi ai Parte_1 propri scritti difensivi, dei quali chiedeva l'accoglimento; chiedeva riservarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di legge, dichiarava di rinunciare all'acquisizione del fascicolo di primo grado, in quanto non necessario per la definizione del presente contenzioso, atteso che l'appello riguarda solo la compensazione delle spese di lite, capo di cui si è chiesta la riforma. Il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Va dichiarata la contumacia dell e del Controparte_1 Controparte_2
che, pur regolarmente citati come attestano le relative relate di notifica, a mezzo pec, in data
[...]
04/01/2024 alle ore 13:01, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle pagina 2 di 4 argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Venendo al merito della questione, l'impugnazione concerne il solo capo sulla compensazione delle spese di lite.
Occorre rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. (come applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) consente la compensazione previa adeguata motivazione da parte del giudice soltanto in tre specifiche ipotesi: 1) in caso di soccombenza reciproca, 2) laddove venga in rilievo una questione di assoluta novità, 3) laddove vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. In particolare, l'ultima formulazione della norma ha limitato fortemente la possibilità per il giudice di compensare le spese legali, conseguendone che anche la motivazione sul punto dovrà essere maggiormente articolata.
Vale segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tale interpretazione trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza 18/02/2019, n. 4696;
Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace non ha motivato la compensazione delle spese;
la motivazione è assente e carente, non sono stati valorizzati aspetti, tali da consentire di integrare le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso l'appello va accolto.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese pagina 3 di 4 processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.)
24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Pertanto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori medi, stante l'esiguità dell'attività difensiva ad esclusione della fase istruttoria, non ricorrente nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
3415/2023 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata depositata in data 12.09.2023: condanna l' e il in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
278,00 per compensi, € 43,00 per esborsi oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Gargiulo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., condanna l' e il in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
462,00 per compensi, € 91,50 per esborsi oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Gargiulo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Torre Annunziata, così deciso il 14.03.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
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