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Articolo 18 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
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Articolo 17
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Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 18 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Versione
7 giugno 1989
Art. 18. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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