Art. 18. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 17
Articolo 18 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Versione
7 giugno 1989
7 giugno 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2025, n. 2094
- Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2026, n. 23601
- Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17108
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 128
- Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1962, n. 1548
- Articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 261