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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/03/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Brigitta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Catello d'Agogna
(PV) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata, in data 08/08/2007, la FI ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla FI minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla FI minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della FI minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Catello d'Agogna (PV) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che cessa il regime patrimoniale della comunione legale;
2. DISPONE che la FI sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne Per_1 esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione e residenza presso la casa materna, in Villata, Via San Giovanni Bosco 1.
Il signor lascerà la casa coniugale di Villata, Via San Giovanni Bosco 1, Parte_1 trasferendo la propria residenza altrove e provvedendo ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali.
Il padre potrà vedere e tenere con sé a proprio piacimento, con l'intesa che la Per_1
Minore starà con il padre almeno a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana comprensivo di pernottamento, fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. I genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI.
La minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 -30 dicembre e con l'altro il periodo 31 dicembre – 6 gennaio.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con date da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio;
3. DISPONE che il signor versi alla GN , a titolo di contributo nel Parte_1 Pt_2 mantenimento della FI e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1 di questa, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che le spese straordinarie relative alla FI (per la determinazione delle Per_1 quali i coniugi fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Vercelli il 21 dicembre 2018), siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, che quindi sarà erogato a favore di entrambi nella misura del
50%, ed entrambi i coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali per la FI a carico nella misura del 50%;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già diviso di comune accordo i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, nella quale resterà a vivere la GN , Pt_2 che ne diverrà esclusiva proprietaria in base agli accordi di cui ai punti seguenti;
7. DÀ ATTO che in relazione all'immobile, sito in Villata, Via San Giovanni Bosco 1, che costituiva l'abitazione familiare, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, stabiliscono quanto segue: il signor con tutte le garanzie di legge, Parte_1 trasferirà alla GN , con atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla sentenza Pt_2 di separazione coniugi, la quota di ½ del diritto di comproprietà sull'immobile già adibito a casa coniugale e sulle relative pertinenze, siti in Villata e co sì censiti a C.F. di detto
Comune:
- Foglio 14 Part. 480 sub. 12; Fg. 14, Part. 481, sub. 4; Fg. 14, Part. 701, tutti con categoria
A2, consistenza 7 vani;
- Foglio 14, Part.1142, categoria F/1, mq 3;
- Foglio 14, part. 1141, categoria C7/, mq 61;
- Foglio 14, part. 1139, categoria C7/, mq 5, dietro contestuale accollo integrale da parte della GN del mutuo contratto dai Pt_2 coniugi con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. con atto 27 luglio 2011 a rogito
Notaio rep. 39037 racc. 11751, registrato in Vercelli in data 28 luglio Persona_2
2011 al n. 2621 serie 1T e liberazione del signor da ogni obbligo ad esso relativo. Parte_1
Il predetto trasferimento verrà effettuato ed accettato a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi al fine di definire in modo stabile la crisi coniugale.
Pertanto, le parti, relativamente al predetto trasferimento immobiliare, richiedono l'applicazione delle agevolazioni/esenzioni di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987;
8. DÀ ATTO che con riguardo al box auto censito a C.F. del Comune di Villata al foglio 14, part. 1139, mq 5, cat. C/7, le parti stabiliscono espressamente che il signor potrà Parte_1 continuare ad utilizzare il medesimo per ricoveravi le attrezzature e l'auto di Sua proprietà, detenendo lo stesso a titolo di comodato gratuito senza determinazione di tempo, con intesa che restituirà il box in oggetto, lasciandolo libero da persone e cose, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della GN;
Pt_2
9. DÀ ATTO che l'autovettura Ford Fiesta, targata ES266NG, acquistata in costanza di matrimonio e intestata al signor diverrà di esclusiva proprietà del medesimo, e Parte_1
l'autovettura Citroen C3, targata EX603KV, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla GN , diverrà di proprietà esclusiva della medesima;
Pt_2
10. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
11. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino. Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
11/04/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/03/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Brigitta del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (12/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Andrea Padalino per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09.01.2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/03/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Brigitta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Catello d'Agogna
(PV) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2002.
Dall'unione è nata, in data 08/08/2007, la FI ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla FI minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla FI minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della FI minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Catello d'Agogna (PV) il 14/09/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno
2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che cessa il regime patrimoniale della comunione legale;
2. DISPONE che la FI sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne Per_1 esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione e residenza presso la casa materna, in Villata, Via San Giovanni Bosco 1.
Il signor lascerà la casa coniugale di Villata, Via San Giovanni Bosco 1, Parte_1 trasferendo la propria residenza altrove e provvedendo ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali.
Il padre potrà vedere e tenere con sé a proprio piacimento, con l'intesa che la Per_1
Minore starà con il padre almeno a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana comprensivo di pernottamento, fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. I genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI.
La minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo 23 -30 dicembre e con l'altro il periodo 31 dicembre – 6 gennaio.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con date da concordarsi tra i genitori entro la fine di maggio;
3. DISPONE che il signor versi alla GN , a titolo di contributo nel Parte_1 Pt_2 mantenimento della FI e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Per_1 di questa, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
4. DISPONE che le spese straordinarie relative alla FI (per la determinazione delle Per_1 quali i coniugi fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Vercelli il 21 dicembre 2018), siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5. AUTORIZZA entrambi i coniugi a richiedere l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, che quindi sarà erogato a favore di entrambi nella misura del
50%, ed entrambi i coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali per la FI a carico nella misura del 50%;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già diviso di comune accordo i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale, nella quale resterà a vivere la GN , Pt_2 che ne diverrà esclusiva proprietaria in base agli accordi di cui ai punti seguenti;
7. DÀ ATTO che in relazione all'immobile, sito in Villata, Via San Giovanni Bosco 1, che costituiva l'abitazione familiare, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, stabiliscono quanto segue: il signor con tutte le garanzie di legge, Parte_1 trasferirà alla GN , con atto notarile da stipularsi entro due mesi dalla sentenza Pt_2 di separazione coniugi, la quota di ½ del diritto di comproprietà sull'immobile già adibito a casa coniugale e sulle relative pertinenze, siti in Villata e co sì censiti a C.F. di detto
Comune:
- Foglio 14 Part. 480 sub. 12; Fg. 14, Part. 481, sub. 4; Fg. 14, Part. 701, tutti con categoria
A2, consistenza 7 vani;
- Foglio 14, Part.1142, categoria F/1, mq 3;
- Foglio 14, part. 1141, categoria C7/, mq 61;
- Foglio 14, part. 1139, categoria C7/, mq 5, dietro contestuale accollo integrale da parte della GN del mutuo contratto dai Pt_2 coniugi con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. con atto 27 luglio 2011 a rogito
Notaio rep. 39037 racc. 11751, registrato in Vercelli in data 28 luglio Persona_2
2011 al n. 2621 serie 1T e liberazione del signor da ogni obbligo ad esso relativo. Parte_1
Il predetto trasferimento verrà effettuato ed accettato a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi al fine di definire in modo stabile la crisi coniugale.
Pertanto, le parti, relativamente al predetto trasferimento immobiliare, richiedono l'applicazione delle agevolazioni/esenzioni di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987;
8. DÀ ATTO che con riguardo al box auto censito a C.F. del Comune di Villata al foglio 14, part. 1139, mq 5, cat. C/7, le parti stabiliscono espressamente che il signor potrà Parte_1 continuare ad utilizzare il medesimo per ricoveravi le attrezzature e l'auto di Sua proprietà, detenendo lo stesso a titolo di comodato gratuito senza determinazione di tempo, con intesa che restituirà il box in oggetto, lasciandolo libero da persone e cose, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della GN;
Pt_2
9. DÀ ATTO che l'autovettura Ford Fiesta, targata ES266NG, acquistata in costanza di matrimonio e intestata al signor diverrà di esclusiva proprietà del medesimo, e Parte_1
l'autovettura Citroen C3, targata EX603KV, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla GN , diverrà di proprietà esclusiva della medesima;
Pt_2
10. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
11. DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino. Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1278/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
11/04/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Deangelis Sara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/03/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sarasso Brigitta del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (12/05/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Andrea Padalino per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09.01.2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino