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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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- 1. Chi risponde dei danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni a cavallo?Accesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 762/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fiore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari, viale Enrico Millo n. 74/5, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iop, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/3, come da mandato in atti
Appellata nonché appellante incidentale e contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Saturnino, ed elettivamente CP_2 domiciliato presso il suo studio in Genova, via Maragliano 10/7, come da mandato in atti Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
762/2024 pubblicata il 11/03/2024, emessa nella procedura R.G. 917/2020 dal Tribunale di
Genova, respinta ogni domanda avanzata nei confronti della conchiudente perché inammissibile ed infondata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall'odierna appellante già in merito alla Parte_2 Parte_1 domanda di manleva e garanzia proposta dalla , e, per l'effetto: - Controparte_1
Stante l'eccepita inoperatività della garanzia assicurativa, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dall'assicurato avverso e comunque
Parte_2 qulasiasi domanda avanzata od estesa nei confronti di - In
Parte_2 subordine, in caso di condanna, anche parziale, di , accertare e
Parte_2 dichiarare che l'esposizione risarcitoria di in relazione al sinistro per cui
Parte_2
è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è limitata all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. - Con vittoria delle spese del doppio grado di Giudizio, oltre accessori di legge, esborsi e spese di registrazione delle sentenze”
Per l'appellata nonché appellante incidentale Controparte_1
“Si insiste affinché la corte d'Appello di Genova rigetti integralmente l'appello avversario in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza 762/2024 del Tribunale di Genova (Rg. 917/2020): dichiari l'assenza Contr di responsabilità della convenuta e/o dichiari che la responsabilità della stessa risulta limitata ad una percentuale dell'intero inferiore al 100% con ogni conseguenza;
Dichiari tenuta e conseguentemente condanni l'assicurazione appellante a tenere indenne, in caso di condanna dell' , da qualunque spesa ed esborso, ivi compresa Controparte_1
l'indennità temporanea come previsto dalla assicurazione multirischi prodotta (sezione rc) con franchigia di Euro 250,00 ovvero pari a quanto dovesse essere liquidato a fronte della sezione infortuni. Con vittoria di spese.”
Per l'appellato : CP_2
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova rigettare l'appello incidentale proposto e mai notificato da e conseguentemente confermare sul punto la Controparte_1 sentenza n° 762/2024 del Tribunale di Genova che ha definito la procedura portante il n°
R.G. 917/2020, pubblicata l'11 marzo 2024, non notificata, e per l'effetto condannare essa alle spese anche di questo grado del giudizio”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_2
Tribunale di Genova, per sentirla dichiarare responsabile del Controparte_1 sinistro occorsogli presso il maneggio della associazione convenuta sito nel Comune di San
Colombano Certenoli e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non, dallo stesso subiti e quantificati nella misura di € 18.404,00 oltre interessi e spese.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -il giorno 19.01.2019 alle ore 12.30 circa, durante la sua quarta lezione di equitazione tenuta dall'istruttore , riportava Controparte_3 lesioni personali consistenti in una diastasi della sinfisi pubica, causata da una improvvisa sgroppata del cavallo montato che lo sospingeva violentemente sul pomo della sella;
-in conseguenza di tale accadimento, residuavano all'attore esiti invalidanti a carattere permanente nella misura dell'8% con un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di 40 giorni, un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di altri 30 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, e sopportava l'esborso di € 663,45 per cure e visite specialistiche;
-il gestore del maneggio non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare l'incidente.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto ed in Controparte_1 diritto la citazione avversaria e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice In particolare, rilevava che Parte_1
era un frequentatore abituale del maneggio e, seppur principiante, aveva un CP_2 buon livello di autonomia e non aveva bisogno di assistenza al passo per governare il cavallo, precisando come quest'ultimo fosse adatto alle sue capacità e fosse di indole tranquilla. Da ultimo, eccepiva come il danno quantificato dal fosse sproporzionato, CP_2 considerato che neppure si era recato nell'immediatezza al Pronto Soccorso, ma si era fermato a pranzo unitamente alla figlia.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Parte_1 contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea in quanto, a suo dire, carente dal punto di vista probatorio ex art. 2697 c.c. per non avere parte attrice provato l'evento descritto, né di aver riportato le lesioni lamentate a seguito dell'urto subito, associandosi alle eccezioni del proprio assicurato. Assumeva altresì non vi fosse copertura assicurativa per il sinistro, in quanto l'assicurazione azionata dall'assicurata era stata stipulata dalla
[...]
ed aveva ad oggetto una convenzione multirischi Controparte_4 per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della , delle CP_4 società affiliate e dei suoi tesserati, che non aveva attinenza con il sinistro per cui è causa mentre la polizza da azionare avrebbe dovuto essere quella di Responsabilità Civile verso
Terzi.
Il Giudice di primo grado, ammesse le prove orali mediante interpello e testi, esperita CTU medico legale sulla persona dell'attore, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “-
Accerta la responsabilità della convenuta nella causazione Controparte_1 dell'infortunio occorso al Sig. per l'effetto - Condanna CP_2 Controparte_1
a rifondere al Sig. a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non
[...] CP_2 patrimoniali l'importo di Euro 14.520,45 oltre interessi determinati come in parte motiva;
-
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio in favore del Sig. nella misura di Euro 5.077,00 oltre rimborso spese CP_2 generali nella misura del 15%, oltre 297,66 per esborsi (contributo unificato, marca da bollo nonché i costi sostenuti per le intimazioni dei testi escussi) oltre CPA ed Iva nella misura di legge se dovute. - Condanna a tenere indenne e menlevare la Parte_1 convenuta di quanto tenuta a corrispondere all'attore Sig. Controparte_1
, nei limiti delle condizioni di polizza tutte;
- Compensa, infine, integralmente CP_2 le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata Controparte_1 [...]
Parte_1
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, Parte_1 previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dall'assicurata e, in subordine, in caso di condanna anche parziale di accertare e dichiarare che l'esposizione risarcitoria Parte_1 in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese era limitata all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. Chiedeva condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.
In particolare, parte appellante, con un unico motivo di appello, censurava la statuizione di primo grado lamentando che erroneamente era stata considerata sussistente la copertura assicurativa. Si costituiva in giudizio altresì chiedendo rigettare Controparte_1 integralmente l'appello avversario in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, domandava dichiarare l'assenza di responsabilità della convenuta e/o o comunque CP_1 limitarsi la stessa ad un contributo concorsuale. Domandava condannare l'assicurazione appellante a tenerla indenne da qualunque spesa ed esborso.
Il Consigliere Istruttore, dato atto della rituale notificazione dell'atto d'appello nei confronti di e della mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo, dichiarava la sua CP_2 contumacia, disponendo la notifica al medesimo dell'appello incidentale.
Successivamente si costituiva in giudizio, chiedendo rigettare l'appello CP_2 incidentale proposto, confermando sul punto la sentenza appellata.
Indi, il Consigliere Istruttore, dato atto dell'avvenuta costituzione in giudizio di CP_2
, revocava la declaratoria di contumacia dello stesso.
[...]
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 15.07.2025.
Con provvedimento del 16.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 15.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per ragioni sistematiche anzitutto l'appello incidentale svolto dall'appellata
[...]
Controparte_1
L'associazione impugna in via di appello incidentale il capo della sentenza che così statuisce: “… la condotta del non appare idonea a comportare un concorso di colpa CP_2
o un'interruzione del nesso causale in quanto lo stesso, essendo principiante, non poteva ancora essere in possesso di tutte le conoscenze dovute per governare adeguatamente il cavallo.”
L'appellante incidentale deduce che l'attività pericolosa è fonte di presunzione di responsabilità, superabile dalla prova di aver adottato misure per evitare il danno, causato invece da un fatto imprevedibile non imputabile in questo caso all'associazione.
Assume di andare esente da responsabilità in quanto: l'attore in primo grado era alla quarta lezione e ben sapeva che il passaggio da “passo” a “trotto” era da attuare chiedendo l'assistenza dell'istruttore; sottolinea altresì di avere provato che il cavallo Per_1 utilizzato dal fosse tranquillo, addirittura lavorava anche con persone disabili. CP_2 Va anzitutto evidenziato che a fronte della declaratoria di contumacia del era stato CP_2 concesso termine all'appellante incidentale per notificare appunto detto appello.
La successiva revoca della declaratoria di contumacia del una volta costituitosi in CP_2 giudizio, supera ogni questione non essendo prevista la notificazione dell'appello incidentale al difensore costituito.
L'infortunato nel costituirsi in appello, richiama le testimonianze rese nel giudizio di primo grado per ribadire la propria inesperienza nel condurre il cavallo, deducendo di non avere scelto di andare al trotto e che era stato il cavallo ad avere sgroppato in quanto stanco.
Richiama sul punto la testimonianza dell'istruttore, : “ho assistito al sinistro. Controparte_3
Stavo facendo lezione. Mi trovavo all'interno del campo con gli allievi tra i quali il Sig.
. ADR Giudice: mi sembra che fossero in tre persone il , la figlia del CP_2 CP_2 CP_2
e un'altra ragazza. Ricordo che il montava il cavallo è vero ci CP_2 Per_2 trovavamo tutti all'interno del recinto. Davanti al , c'era la figliola e io mi ero CP_2 Per_3 un attimo voltato per seguire la , nel frattempo ho sentito alle mie spalle il cavallo Per_3 sobbalzare, mi sono girato e ho visto il in sella, non era caduto, ma era dolorante. CP_2
ADR: è un animale da 400 chili e ho capito dal rumore che aveva fatto un Per_4 sobbalzo”.
Orbene, la sentenza appellata così statuiva: “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato.
Dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che avesse preso non più di quattro CP_2 lezioni e su questo presupposto lo stesso è stato ritenuto andare esente da responsabilità per il verificarsi del sinistro, in quanto principiante.
La sentenza non esamina il profilo della prova liberatoria in capo all'esercente l'attività, che in questo caso, consiste appunto nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Con riferimento al gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, egli è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052, c.c., e non a quella di cui all'art. 2050, c.c. (salvo l'accertamento di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere pericoloso lo svolgimento dell'attività equestre), a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi, che non offrono garanzie di adeguata capacità di controllo dell'animale.
Vi è da dire che và accertato che lo svolgimento dell'attività quale collegamento all'evento, sul piano eziologico, non sia superato dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, addirittura nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (Cass. Civ., Sez. III, 10/03/06,
n. 5254, Cass. Civ., Sez. III, 21/10/05, n. 20359; Civ., Sez. III, 04/05/04, n. 8457; Cass. Civ.,
Sez. III, 08/05/03, n. 6988).
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare (Corte di Appello di Milano, 23/07/99 anche il comportamento “incauto” del danneggiato interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito).
Orbene, ai fini di verificare la dinamica del sinistro si esamina anzitutto la dichiarazione testimoniale di che escussa nel corso del giudizio di primo grado, ha riferito: Testimone_1
“io stavo andando e mi sono voltata per controllare di avere gli altri due cavalli dietro di me e non allontanarmi troppo e ho visto che il Sig. era rimasto piuttosto lontano rispetto CP_2
a me e che eravamo davanti e ho visto che, per cercare credo di raggiungerci, il Per_3
ha dato un colpo di gambe al cavallo per passare al trotto ed è rimbalzato in malo CP_2 modo sulla sella e poi infatti si è fatto male. Non ricordo bene, ma mi sembra che abbia dato forse un colpo un po' più forte di gambe perché doveva raggiungerci, il cavallo non ha fatto movimenti strani, semplicemente è passato al trotto e mi sembra che nel momento in cui il cavallo è passato al trotto il abbia fatto un sobbalzo e poi è ricaduto sulla sella ma CP_2 non ricordo se perpendicolare alla sella o obliquamente.”
Da tale testimonianza emerge che il ha volontariamente dato “un colpo di gambe CP_2 al cavallo”, così scegliendo di andare al trotto. La sua esperienza non era molta (pacificamente era alla quarta lezione di equitazione), ma senz'altro tale da consentirgli di comprendere il rischio collegato all'autonoma scelta di impegnare il cavallo in un cambiamento di passo, senza assistenza di un istruttore.
La testimonianza del non risulta contrastare con quella resa dalla teste : CP_3 Tes_1 avere sentito il cavallo “sobbalzare” è del tutto compatibile con quanto riferito dalla teste che ha visto il cavallo passare al trotto, dopo il comando dato dal , che però ancora CP_2 inesperto non è evidentemente riuscito a non farsi male. Va sottolineato che l'unica teste oculare ha riferito che il cavallo non ha fatto movimenti strani.
Conclusivamente, la condotta del , appare interrompere il nesso causale, dal CP_2 momento che ha creato lui stesso il presupposto dell'infortunio, nell'ambito peraltro di una situazione che oggettivamente risulta improntata alle idonee cautele: lezione all'interno di un campo con tre allievi, montando un cavallo che non è contestato fosse docile e tranquillo.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere esclusa la responsabilità dell'appellata/appellante incidentale di con consegue rigetto della domanda risarcitoria formulata Controparte_1 dal . CP_2
L'accoglimento dell'appello incidentale determina l'assorbimento dell'appello principale svolto dalla compagnia di assicurazioni.
Con un unico motivo d'appello si duole del fatto che la Parte_1 Parte_2 sentenza appellata abbia applicato una polizza infortuni individuale per accogliere la domanda di manleva nell'ambito della quale doveva invece trovare applicazione la polizza di responsabilità civile che assicurava , polizza che nella fattispecie Controparte_1 andava dichiarata non operativa.
La sentenza appellata così si è espressa: il maneggio, per il tramite della , era CP_4 assicurato con una convenzione multi rischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della federazione, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati. Quanto sopra è stato provato documentalmente ed è in ogni caso non disconosciuto dalla terza chiamata che il il giorno del sinistro fosse CP_2 assicurato per il tramite di n. TT7P4W/2019 a mezzo della quale lo Controparte_5 stesso aveva diritto alla copertura assicurativa, per 24 ore dall'emissione. E tale polizza ricomprende senza ombra di dubbio anche gli infortuni occorsi all'assicurato nell'ambito dell'attività equestre. “
Secondo la compagnia appellante principale, invece, la polizza infortuni è una copertura individuale che tutela l'assicurato contro i danni derivanti da un infortunio subito nel corso di determinate attività, mentre la polizza di responsabilità civile garantisce copertura al soggetto assicurato (in questo caso, la ) per i danni causati a terzi nello Controparte_1 svolgimento delle attività svolte dall'assicurato, che abbiano comportato la sua civile responsabilità.
Era solo il , assicurato in forza della tessera giornaliera, legittimato a pretendere CP_2
l'indennizzo assicurativo da in forza della polizza infortuni, indennizzo che non Parte_1 avrebbe comunque ottenuto in quanto il danno accertato dal CTU nella misura del 4% era inferiore rispetto alla franchigia assoluta del 5%.
La polizza di RCT (cfr. convenzione Multirischi UnipolSai / ) escluderebbe poi CP_4 espressamente i danni provocati dall'animale a chi lo ha in uso, posto che i cavalieri che montano a cavallo non sono considerati terzi ai sensi di polizza, oltre peraltro a non prevedere alcuna garanzia per invalidità temporanea.
La associazione appellata rileva che la polizza sottoscritta dalla è Controparte_6 intitolata “Convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della Controparte_7
–dei suoi organi centrali e periferici, delle societa' affiliate e dei suoi tesserati”.
[...]
Deduce trattarsi di una sola polizza multirischi, sia infortuni che responsabilità civile, attivata, dall'associazione, anche assicurata rc, anche per conto del Sig. , assicurato CP_2 infortuni, ai sensi dell'art. 17 e/o 46 della polizza multirischi.
Richiama la condizione di cui all'art. 46 lett. C) nella quale si fa espresso riferimento all'invalidità temporanea e all'obbligo di comunicarne l'entità (c) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni;
nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
In merito alla franchigia, poi, allega che nella sezione rc si fa riferimento all'art. 84 ad una franchigia fissa di euro 250,00.= ed all'art. 62 alla cumulabilità tra quanto indennizzato ai sensi della sezione infortuni e quanto invece ai sensi della sezione rc.
Aggiunge che se si assume la colpa dell' nei confronti del cavaliere, la garanzia CP_8
è pienamente applicabile in quanto coinvolge almeno tre tesserati (ASD, istruttore e danneggiato) e i tesserati sono considerati terzi tra loro.
Essendo state attivate entrambe le coperture, l'sssociazione, assicurata per rc, qualora dovesse essere ritenuta responsabile dovrebbe in ogni caso essere tenuta indenne integralmente dalla Compagnia.
Conclude affermando che la compagnia è tenuta all'indennizzo di ogni componente di danno con franchigia fissa di € 250,00. A fronte deIl'assorbimento del motivo, che deriva dall'accoglimento dell'appello incidentale di – quanto alla liquidazione delle spese di lite - va osservato Controparte_1 che “Le spese di lite del terzo chiamato in garanzia gravano sul chiamante – e non sull'attore soccombente – qualora la chiamata si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, e concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass 6144/2024). Alla luce delle contrapposte difese delle parti, assicurata ed assicurazione, come evidenziate, non emerge la manifesta infondatezza, arbitrarietà ed esercizio abusivo del diritto di difesa da parte della convenuta/appellante incidentale, con la conseguenza che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla compagnia di assicurazioni gravano sull'attore/appellato soccombente (in tal senso Cass cit: “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”).
In applicazione del principio della soccombenza deve essere altresì CP_2 condannato alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Tutte le spese sono liquidate in conformità al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Per le stesse ragioni le spese di ctu, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della Controparte_1 sentenza N. 762/2024 del Tribunale di Genova, rigetta la domanda formulata da nei confronti di CP_2 Controparte_1
[...]
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 Controparte_1
che liquida:
[...] per il primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
, che liquida: Parte_1 per il primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu, come liquidate definitivamente a carico di . CP_2
Genova, 22.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 762/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fiore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari, viale Enrico Millo n. 74/5, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iop, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/3, come da mandato in atti
Appellata nonché appellante incidentale e contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Saturnino, ed elettivamente CP_2 domiciliato presso il suo studio in Genova, via Maragliano 10/7, come da mandato in atti Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.
762/2024 pubblicata il 11/03/2024, emessa nella procedura R.G. 917/2020 dal Tribunale di
Genova, respinta ogni domanda avanzata nei confronti della conchiudente perché inammissibile ed infondata, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dall'odierna appellante già in merito alla Parte_2 Parte_1 domanda di manleva e garanzia proposta dalla , e, per l'effetto: - Controparte_1
Stante l'eccepita inoperatività della garanzia assicurativa, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dall'assicurato avverso e comunque
Parte_2 qulasiasi domanda avanzata od estesa nei confronti di - In
Parte_2 subordine, in caso di condanna, anche parziale, di , accertare e
Parte_2 dichiarare che l'esposizione risarcitoria di in relazione al sinistro per cui
Parte_2
è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è limitata all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. - Con vittoria delle spese del doppio grado di Giudizio, oltre accessori di legge, esborsi e spese di registrazione delle sentenze”
Per l'appellata nonché appellante incidentale Controparte_1
“Si insiste affinché la corte d'Appello di Genova rigetti integralmente l'appello avversario in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza 762/2024 del Tribunale di Genova (Rg. 917/2020): dichiari l'assenza Contr di responsabilità della convenuta e/o dichiari che la responsabilità della stessa risulta limitata ad una percentuale dell'intero inferiore al 100% con ogni conseguenza;
Dichiari tenuta e conseguentemente condanni l'assicurazione appellante a tenere indenne, in caso di condanna dell' , da qualunque spesa ed esborso, ivi compresa Controparte_1
l'indennità temporanea come previsto dalla assicurazione multirischi prodotta (sezione rc) con franchigia di Euro 250,00 ovvero pari a quanto dovesse essere liquidato a fronte della sezione infortuni. Con vittoria di spese.”
Per l'appellato : CP_2
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova rigettare l'appello incidentale proposto e mai notificato da e conseguentemente confermare sul punto la Controparte_1 sentenza n° 762/2024 del Tribunale di Genova che ha definito la procedura portante il n°
R.G. 917/2020, pubblicata l'11 marzo 2024, non notificata, e per l'effetto condannare essa alle spese anche di questo grado del giudizio”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_2
Tribunale di Genova, per sentirla dichiarare responsabile del Controparte_1 sinistro occorsogli presso il maneggio della associazione convenuta sito nel Comune di San
Colombano Certenoli e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non, dallo stesso subiti e quantificati nella misura di € 18.404,00 oltre interessi e spese.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -il giorno 19.01.2019 alle ore 12.30 circa, durante la sua quarta lezione di equitazione tenuta dall'istruttore , riportava Controparte_3 lesioni personali consistenti in una diastasi della sinfisi pubica, causata da una improvvisa sgroppata del cavallo montato che lo sospingeva violentemente sul pomo della sella;
-in conseguenza di tale accadimento, residuavano all'attore esiti invalidanti a carattere permanente nella misura dell'8% con un periodo di inabilità temporanea assoluta della durata di 40 giorni, un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di altri 30 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, e sopportava l'esborso di € 663,45 per cure e visite specialistiche;
-il gestore del maneggio non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare l'incidente.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto ed in Controparte_1 diritto la citazione avversaria e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice In particolare, rilevava che Parte_1
era un frequentatore abituale del maneggio e, seppur principiante, aveva un CP_2 buon livello di autonomia e non aveva bisogno di assistenza al passo per governare il cavallo, precisando come quest'ultimo fosse adatto alle sue capacità e fosse di indole tranquilla. Da ultimo, eccepiva come il danno quantificato dal fosse sproporzionato, CP_2 considerato che neppure si era recato nell'immediatezza al Pronto Soccorso, ma si era fermato a pranzo unitamente alla figlia.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Parte_1 contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea in quanto, a suo dire, carente dal punto di vista probatorio ex art. 2697 c.c. per non avere parte attrice provato l'evento descritto, né di aver riportato le lesioni lamentate a seguito dell'urto subito, associandosi alle eccezioni del proprio assicurato. Assumeva altresì non vi fosse copertura assicurativa per il sinistro, in quanto l'assicurazione azionata dall'assicurata era stata stipulata dalla
[...]
ed aveva ad oggetto una convenzione multirischi Controparte_4 per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della , delle CP_4 società affiliate e dei suoi tesserati, che non aveva attinenza con il sinistro per cui è causa mentre la polizza da azionare avrebbe dovuto essere quella di Responsabilità Civile verso
Terzi.
Il Giudice di primo grado, ammesse le prove orali mediante interpello e testi, esperita CTU medico legale sulla persona dell'attore, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “-
Accerta la responsabilità della convenuta nella causazione Controparte_1 dell'infortunio occorso al Sig. per l'effetto - Condanna CP_2 Controparte_1
a rifondere al Sig. a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non
[...] CP_2 patrimoniali l'importo di Euro 14.520,45 oltre interessi determinati come in parte motiva;
-
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio in favore del Sig. nella misura di Euro 5.077,00 oltre rimborso spese CP_2 generali nella misura del 15%, oltre 297,66 per esborsi (contributo unificato, marca da bollo nonché i costi sostenuti per le intimazioni dei testi escussi) oltre CPA ed Iva nella misura di legge se dovute. - Condanna a tenere indenne e menlevare la Parte_1 convenuta di quanto tenuta a corrispondere all'attore Sig. Controparte_1
, nei limiti delle condizioni di polizza tutte;
- Compensa, infine, integralmente CP_2 le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata Controparte_1 [...]
Parte_1
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, Parte_1 previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dall'assicurata e, in subordine, in caso di condanna anche parziale di accertare e dichiarare che l'esposizione risarcitoria Parte_1 in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese era limitata all'importo previsto in polizza quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti. Chiedeva condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.
In particolare, parte appellante, con un unico motivo di appello, censurava la statuizione di primo grado lamentando che erroneamente era stata considerata sussistente la copertura assicurativa. Si costituiva in giudizio altresì chiedendo rigettare Controparte_1 integralmente l'appello avversario in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, domandava dichiarare l'assenza di responsabilità della convenuta e/o o comunque CP_1 limitarsi la stessa ad un contributo concorsuale. Domandava condannare l'assicurazione appellante a tenerla indenne da qualunque spesa ed esborso.
Il Consigliere Istruttore, dato atto della rituale notificazione dell'atto d'appello nei confronti di e della mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo, dichiarava la sua CP_2 contumacia, disponendo la notifica al medesimo dell'appello incidentale.
Successivamente si costituiva in giudizio, chiedendo rigettare l'appello CP_2 incidentale proposto, confermando sul punto la sentenza appellata.
Indi, il Consigliere Istruttore, dato atto dell'avvenuta costituzione in giudizio di CP_2
, revocava la declaratoria di contumacia dello stesso.
[...]
La Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 15.07.2025.
Con provvedimento del 16.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 15.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per ragioni sistematiche anzitutto l'appello incidentale svolto dall'appellata
[...]
Controparte_1
L'associazione impugna in via di appello incidentale il capo della sentenza che così statuisce: “… la condotta del non appare idonea a comportare un concorso di colpa CP_2
o un'interruzione del nesso causale in quanto lo stesso, essendo principiante, non poteva ancora essere in possesso di tutte le conoscenze dovute per governare adeguatamente il cavallo.”
L'appellante incidentale deduce che l'attività pericolosa è fonte di presunzione di responsabilità, superabile dalla prova di aver adottato misure per evitare il danno, causato invece da un fatto imprevedibile non imputabile in questo caso all'associazione.
Assume di andare esente da responsabilità in quanto: l'attore in primo grado era alla quarta lezione e ben sapeva che il passaggio da “passo” a “trotto” era da attuare chiedendo l'assistenza dell'istruttore; sottolinea altresì di avere provato che il cavallo Per_1 utilizzato dal fosse tranquillo, addirittura lavorava anche con persone disabili. CP_2 Va anzitutto evidenziato che a fronte della declaratoria di contumacia del era stato CP_2 concesso termine all'appellante incidentale per notificare appunto detto appello.
La successiva revoca della declaratoria di contumacia del una volta costituitosi in CP_2 giudizio, supera ogni questione non essendo prevista la notificazione dell'appello incidentale al difensore costituito.
L'infortunato nel costituirsi in appello, richiama le testimonianze rese nel giudizio di primo grado per ribadire la propria inesperienza nel condurre il cavallo, deducendo di non avere scelto di andare al trotto e che era stato il cavallo ad avere sgroppato in quanto stanco.
Richiama sul punto la testimonianza dell'istruttore, : “ho assistito al sinistro. Controparte_3
Stavo facendo lezione. Mi trovavo all'interno del campo con gli allievi tra i quali il Sig.
. ADR Giudice: mi sembra che fossero in tre persone il , la figlia del CP_2 CP_2 CP_2
e un'altra ragazza. Ricordo che il montava il cavallo è vero ci CP_2 Per_2 trovavamo tutti all'interno del recinto. Davanti al , c'era la figliola e io mi ero CP_2 Per_3 un attimo voltato per seguire la , nel frattempo ho sentito alle mie spalle il cavallo Per_3 sobbalzare, mi sono girato e ho visto il in sella, non era caduto, ma era dolorante. CP_2
ADR: è un animale da 400 chili e ho capito dal rumore che aveva fatto un Per_4 sobbalzo”.
Orbene, la sentenza appellata così statuiva: “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato.
Dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che avesse preso non più di quattro CP_2 lezioni e su questo presupposto lo stesso è stato ritenuto andare esente da responsabilità per il verificarsi del sinistro, in quanto principiante.
La sentenza non esamina il profilo della prova liberatoria in capo all'esercente l'attività, che in questo caso, consiste appunto nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Con riferimento al gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, egli è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052, c.c., e non a quella di cui all'art. 2050, c.c. (salvo l'accertamento di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere pericoloso lo svolgimento dell'attività equestre), a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi, che non offrono garanzie di adeguata capacità di controllo dell'animale.
Vi è da dire che và accertato che lo svolgimento dell'attività quale collegamento all'evento, sul piano eziologico, non sia superato dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, addirittura nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (Cass. Civ., Sez. III, 10/03/06,
n. 5254, Cass. Civ., Sez. III, 21/10/05, n. 20359; Civ., Sez. III, 04/05/04, n. 8457; Cass. Civ.,
Sez. III, 08/05/03, n. 6988).
Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, come dello stesso danneggiato, qualora per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento, o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non poterlo evitare (Corte di Appello di Milano, 23/07/99 anche il comportamento “incauto” del danneggiato interrompe il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito).
Orbene, ai fini di verificare la dinamica del sinistro si esamina anzitutto la dichiarazione testimoniale di che escussa nel corso del giudizio di primo grado, ha riferito: Testimone_1
“io stavo andando e mi sono voltata per controllare di avere gli altri due cavalli dietro di me e non allontanarmi troppo e ho visto che il Sig. era rimasto piuttosto lontano rispetto CP_2
a me e che eravamo davanti e ho visto che, per cercare credo di raggiungerci, il Per_3
ha dato un colpo di gambe al cavallo per passare al trotto ed è rimbalzato in malo CP_2 modo sulla sella e poi infatti si è fatto male. Non ricordo bene, ma mi sembra che abbia dato forse un colpo un po' più forte di gambe perché doveva raggiungerci, il cavallo non ha fatto movimenti strani, semplicemente è passato al trotto e mi sembra che nel momento in cui il cavallo è passato al trotto il abbia fatto un sobbalzo e poi è ricaduto sulla sella ma CP_2 non ricordo se perpendicolare alla sella o obliquamente.”
Da tale testimonianza emerge che il ha volontariamente dato “un colpo di gambe CP_2 al cavallo”, così scegliendo di andare al trotto. La sua esperienza non era molta (pacificamente era alla quarta lezione di equitazione), ma senz'altro tale da consentirgli di comprendere il rischio collegato all'autonoma scelta di impegnare il cavallo in un cambiamento di passo, senza assistenza di un istruttore.
La testimonianza del non risulta contrastare con quella resa dalla teste : CP_3 Tes_1 avere sentito il cavallo “sobbalzare” è del tutto compatibile con quanto riferito dalla teste che ha visto il cavallo passare al trotto, dopo il comando dato dal , che però ancora CP_2 inesperto non è evidentemente riuscito a non farsi male. Va sottolineato che l'unica teste oculare ha riferito che il cavallo non ha fatto movimenti strani.
Conclusivamente, la condotta del , appare interrompere il nesso causale, dal CP_2 momento che ha creato lui stesso il presupposto dell'infortunio, nell'ambito peraltro di una situazione che oggettivamente risulta improntata alle idonee cautele: lezione all'interno di un campo con tre allievi, montando un cavallo che non è contestato fosse docile e tranquillo.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere esclusa la responsabilità dell'appellata/appellante incidentale di con consegue rigetto della domanda risarcitoria formulata Controparte_1 dal . CP_2
L'accoglimento dell'appello incidentale determina l'assorbimento dell'appello principale svolto dalla compagnia di assicurazioni.
Con un unico motivo d'appello si duole del fatto che la Parte_1 Parte_2 sentenza appellata abbia applicato una polizza infortuni individuale per accogliere la domanda di manleva nell'ambito della quale doveva invece trovare applicazione la polizza di responsabilità civile che assicurava , polizza che nella fattispecie Controparte_1 andava dichiarata non operativa.
La sentenza appellata così si è espressa: il maneggio, per il tramite della , era CP_4 assicurato con una convenzione multi rischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della federazione, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati. Quanto sopra è stato provato documentalmente ed è in ogni caso non disconosciuto dalla terza chiamata che il il giorno del sinistro fosse CP_2 assicurato per il tramite di n. TT7P4W/2019 a mezzo della quale lo Controparte_5 stesso aveva diritto alla copertura assicurativa, per 24 ore dall'emissione. E tale polizza ricomprende senza ombra di dubbio anche gli infortuni occorsi all'assicurato nell'ambito dell'attività equestre. “
Secondo la compagnia appellante principale, invece, la polizza infortuni è una copertura individuale che tutela l'assicurato contro i danni derivanti da un infortunio subito nel corso di determinate attività, mentre la polizza di responsabilità civile garantisce copertura al soggetto assicurato (in questo caso, la ) per i danni causati a terzi nello Controparte_1 svolgimento delle attività svolte dall'assicurato, che abbiano comportato la sua civile responsabilità.
Era solo il , assicurato in forza della tessera giornaliera, legittimato a pretendere CP_2
l'indennizzo assicurativo da in forza della polizza infortuni, indennizzo che non Parte_1 avrebbe comunque ottenuto in quanto il danno accertato dal CTU nella misura del 4% era inferiore rispetto alla franchigia assoluta del 5%.
La polizza di RCT (cfr. convenzione Multirischi UnipolSai / ) escluderebbe poi CP_4 espressamente i danni provocati dall'animale a chi lo ha in uso, posto che i cavalieri che montano a cavallo non sono considerati terzi ai sensi di polizza, oltre peraltro a non prevedere alcuna garanzia per invalidità temporanea.
La associazione appellata rileva che la polizza sottoscritta dalla è Controparte_6 intitolata “Convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della Controparte_7
–dei suoi organi centrali e periferici, delle societa' affiliate e dei suoi tesserati”.
[...]
Deduce trattarsi di una sola polizza multirischi, sia infortuni che responsabilità civile, attivata, dall'associazione, anche assicurata rc, anche per conto del Sig. , assicurato CP_2 infortuni, ai sensi dell'art. 17 e/o 46 della polizza multirischi.
Richiama la condizione di cui all'art. 46 lett. C) nella quale si fa espresso riferimento all'invalidità temporanea e all'obbligo di comunicarne l'entità (c) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni;
nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
In merito alla franchigia, poi, allega che nella sezione rc si fa riferimento all'art. 84 ad una franchigia fissa di euro 250,00.= ed all'art. 62 alla cumulabilità tra quanto indennizzato ai sensi della sezione infortuni e quanto invece ai sensi della sezione rc.
Aggiunge che se si assume la colpa dell' nei confronti del cavaliere, la garanzia CP_8
è pienamente applicabile in quanto coinvolge almeno tre tesserati (ASD, istruttore e danneggiato) e i tesserati sono considerati terzi tra loro.
Essendo state attivate entrambe le coperture, l'sssociazione, assicurata per rc, qualora dovesse essere ritenuta responsabile dovrebbe in ogni caso essere tenuta indenne integralmente dalla Compagnia.
Conclude affermando che la compagnia è tenuta all'indennizzo di ogni componente di danno con franchigia fissa di € 250,00. A fronte deIl'assorbimento del motivo, che deriva dall'accoglimento dell'appello incidentale di – quanto alla liquidazione delle spese di lite - va osservato Controparte_1 che “Le spese di lite del terzo chiamato in garanzia gravano sul chiamante – e non sull'attore soccombente – qualora la chiamata si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, e concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass 6144/2024). Alla luce delle contrapposte difese delle parti, assicurata ed assicurazione, come evidenziate, non emerge la manifesta infondatezza, arbitrarietà ed esercizio abusivo del diritto di difesa da parte della convenuta/appellante incidentale, con la conseguenza che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dalla compagnia di assicurazioni gravano sull'attore/appellato soccombente (in tal senso Cass cit: “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”).
In applicazione del principio della soccombenza deve essere altresì CP_2 condannato alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Tutte le spese sono liquidate in conformità al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Per le stesse ragioni le spese di ctu, come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma della Controparte_1 sentenza N. 762/2024 del Tribunale di Genova, rigetta la domanda formulata da nei confronti di CP_2 Controparte_1
[...]
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 Controparte_1
che liquida:
[...] per il primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
, che liquida: Parte_1 per il primo grado di giudizio in € 5077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu, come liquidate definitivamente a carico di . CP_2
Genova, 22.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott Marcello Bruno