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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1057/2021 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26.12.2021 da
(c.f. , superstite di Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Carollo (pec:
[...]
, come da mandato a margine del ricorso di primo Email_1 grado appellante
Contro
Controparte_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore per il Veneto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paquale Schiavulli (pec:
e (pec: , Email_2 Persona_2 Email_3 per mandati alle liti rilasciati per il primo in data 20 luglio 2009, rep. n. 99470 e racc. 22703
e per il secondo in data 3 giugno 2010, rep. n. 100863 e racc. n. 23512, notaio Persona_3 di Venezia ed ivi depositati, e con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL,
S. Croce, 712, in Venezia;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 268/2021 d.d.
2.07.2021, non notificata.
1
In punto: rendita ai superstiti.-
CONCLUSIONI: per parre appellante “Accertare che il diesa a qui della Parte_1 conoscenza/conoscibilità è intervenuto nell'anno 2018 (31.1.2018 - Data della richiesta di rendita superstiti)
Accertare l'imprescrittibilità del diritto alla rendita superstiti.
In subordine accertare che la prescrizione è decennale.
Rilevati anche i giudicati esterni formatisi sulle sentenze nn. 6096/11 e 2618/03, accertare
e dichiarare che il de cuius è stato esposto all'amianto durante tutto il corso della propria attività lavorativa;
Condannare CP_1
A) A favore della ricorrente il riconoscimento del trattamento di legge con particolare riferimento alla rendita superstiti prevista dall'art. 85 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D. Lgs n. 38/2000.
B) Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
C) In subordine, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale per la valutazione dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 112 in connessione all' art. 85 T.U. DPR
30.6.1965 n. 1124 nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali assicurate dal TU 1124-65, in specie per la malattia professionale,
e non limitatamente ai ratei, ex art. 38 Cost, 2^ comma ed in combinazione con l'art. 3, e per la diversità di trattamento con gli altri diritti tutelati dal medesimo art. 38, 2^ comma, quali il diritto a pensione, pacificamente considerati imprescrittibili, nonché ai sensi per gli effetti degli artt. 23 e ss. della legge n. 87 del 1953”.
per parte appellata : “IN VIA PRELIMINARE: CP_1
1) Dichiararsi l'improcedibilità/ inammissibilità del ricorso per mancanza di elementi essenziali dell'atto introduttivo;
NEL MERITO:
2) Respingersi perché infondato, non provato o con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto da – avverso la sentenza n. 268/2021 del Parte_1 Parte_2
2 Tribunale di Vicenza - Sez. Lavoro, resa inter partes, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte l'impugnata decisione.
IN OGNI CASO:
3) spese di causa come per legge, con accessori di legge””:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza n. 268/2021, il Tribunale di Vicenza rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti dell' diretto ad ottenere il Parte_1 CP_1 pagamento delle provvidenze indennitarie di legge per la malattia professionale occorsa al coniuge sig. , deceduto il 13.09.2012, accogliendo l'eccezione Persona_1 sollevata dall' resistente di prescrizione dell'azionato diritto alla rendita per CP_1 superstiti, per decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 112 DPR 30 giugno 1965, n.
1124.
Il giudice berico, premessa la totale inconferenza dei rilievi di parte attorea riguardanti la natura tabellare della malattia sofferta dal de cuius – ai fini dell'imprescrittibilità del diritto desunta dal periodo di indennizzabilità illimitato previsto dalla tabella stessa – ed il rimando effettuato all'art. 122 del DPR n. 1124 cit. – così come rivisitato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 14/1994 – ha precisato che, individuandosi il primo atto interruttivo nella domanda di liquidazione della rendita avanzata in data 5.02.2018, oggetto di indagine nel giudizio fosse il “momento nel quale la ricorrente ha avuto conoscenza, ovvero conoscibilità, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto affermato”, e da cui far decorrere il menzionato termine di prescrizione.
In tal senso, ha ritenuto dirimenti le cartelle cliniche prodotte dalla moglie del de cuius – da cui si evinceva l'esistenza della patologia del consorte deceduto e della sua possibile correlazione con l'ambiente lavorativo – appurando come quest'ultima, essendo stata nella piena disponibilità della suddetta documentazione sanitaria sin dall'anno 2012 (anno in cui risalgono le dimesse documentazioni), fosse perfettamente a conoscenza dello stato di salute del marito;
sicché la domanda di attribuzione della rendita – avanzata 6 anni dopo – fosse da considerarsi tardiva, essendo prescritto il rivendicato diritto.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , sulla scorta di un unico articolato Parte_1 motivo.
2.1. La censura muove anzitutto dall'asserito duplice errore in cui era incorso il Giudice di prime cure nel non accertare l'imprescrittibilità o, in subordine, la prescrizione decennale
3 ex art. 2946 c.c. del controverso diritto alla rendita e nella non corretta individuazione del dies a quo.
Quanto al primo aspetto, l'appellante si sofferma sulla non operatività del regime prescrizionale in virtù di quanto disposto dalle voci n. 33 e n. 57 della tabella di cui al d.m.
9/04/2008, osservando come dal dettato normativo citato – prevedente un periodo c.d.
“illimitato” di indennizzabilità della prestazione in esame dal termine delle lavorazioni morbigene – si può chiaramente evincere l'invocata imprescrittibilità del diritto.
Quanto al secondo aspetto, l'appellante a sostegno della propria tesi, lamenta un'illogica distorsione dell'approfondimento scientifico presente in ricorso sulla necessaria dimostrazione del nesso di causalità conseguente alla multifattorialità della patologia oncologica che, unitamente ad una erronea sovrapposizione del concetto di diagnosi con quello di valutazione tecnopatica della malattia e ad un palese travisamento della sua identificazione, avrebbero indotto il primo Giudice a considerare l'amianto quale unica causa del carcinoma polmonare e ad ancorare, su tale presupposto, la piena conoscenza dei familiari dell'eziopatogenesi sin dall'accertamento diagnostico, avvenuto nel 2012.
Afferma, in realtà, che la comprovata eziologia multifattoriale della malattia non avrebbe potuto far percepire, al momento immediatamente successivo la sua diagnosi, la sua possibile origine tecnopatica;
conoscenza che, diversamente da quanto sostenuto dall' e dal giudice, sarebbe avvenuta solamente nel 2018, all'esito delle consulenze CP_1 medico legali esperite in prossimità della domanda amministrativa delle prestazioni.
In ogni caso l' , sul quale ricadeva l'onere di provare la conoscenza in capo ai familiari CP_1 eredi dell'eziopatogenesi lavorativa della malattia al momento della morte, nulla ha allegato in tal senso nel periodo antecedente al 2018 – circostanza in ogni caso smentita dai fatti di causa, oltreché agli studi allegati – con conseguente decadenza dell'Istituto dal fornire tale prova.
2.2. In subordine, formula eccezione di incostituzionalità dell'art. 112 T.U. considerata la violazione degli artt. 3 e 38 della costituzione attesa la natura imprescrittibile del diritto e la diversità rispetto al trattamento riservato al diritto di pensione.
Le deduzioni muovono in primis dalla necessaria equiparazione del regime prescrizionale della rendita per le malattie professionali rispetto al “sistema generale” , alla CP_1 CP_2 luce dei risultati conseguiti dalla recente giurisprudenza costituzionale in punto di prescrizione del diritto alla prestazione e dei singoli ratei.
Sostiene, in particolare, l'irragionevolezza delle disposizioni che sottopongono la suddetta prestazione al regime prescrizionale triennale nonché la sua esclusione CP_1 dall'imprescrittibilità, riconosciuta invece ai diritti ascrivibili all'art. 38 Cost., pur avendo
4 tale rendita rispetto a quest'ultimi analogie in termini di funzione attribuita e scopo perseguito.
Ritiene dunque necessario il superamento della più risalente giurisprudenza costituzionale che fondava la diversità tra i due menzionati regimi assistenziali sull'esigenza del c.d.
“accertamento precoce” dell'indennizzabilità delle posizioni giuridiche da parte dell'Ente assicuratore, del tutto inconciliabili con una piena ed effettiva tutela dell'assicurato.
2.3. Da ultimo, a fronte del mancato esame nel precedente grado del merito della causa,
l'appellante rimanda a quanto già offerto nel ricorso introduttivo a fondamento delle proprie ragioni, riproducendo alcuni dei principali lavori svolti in tema di sottostima e sotto notifica
(oltre che sotto indennizzo) dei tumori lavoro-correlati, ancorando, in virtù delle menzionate risultanze, l'insufficienza delle metodiche di indagine per l'accertamento dell'eziologia della malattia polmonare sofferta dal Per_1
3. L' nel costituirsi eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'interposto CP_1 gravame per violazione dell'art. 347, comma 2, c.p.c., in quanto l'appellante aveva prodotto copia dell'impugnata sentenza priva dei tipici elementi identificativi, rendendo perciò impossibile la verifica del rispetto del termine per la tempestiva impugnazione di controparte.
Nel merito, nel resistere al gravame, difende la correttezza dell'impugnata sentenza, chiedendone l'integrale conferma.
4. La causa, a seguito di molteplici rinvii fuori udienza per ragione di carattere organizzativo e previa riassegnazione della medesima con provvedimento del 4 aprile 2025, è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
6. Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' difettando la copia della sentenza impugnata prodotta in atti di qualsiasi estremo CP_1 di identificazione apposto dalla Cancelleria del Tribunale di Vicenza.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difettando nella copia depositata in atti i riferimenti identificatori del provvedimento impugnato e in assenza di idonea certificazione che attesti le menzionate informazioni, con riguardo all'assolvimento del menzionato onere probatorio ci si rifà alla data di deliberazione della
5 sentenza (ex multis Cass. n. 865/2024; Cass. n. 29263/2023; Cass. n. 18510/2023 e Cass. n.
2721/2014).
Nel caso di specie, la circostanza rimane priva di conseguenze, posto che dalla data di deliberazione della decisione (2 luglio 2021), il ricorso in appello, depositato in data 26 dicembre 2021, risulta perfettamente tempestivo.
Peraltro, anche assumendo che la mancanza dei menzionati elementi sia tale da rendere impossibile la sua identificazione, dalla copia della decisione allegata si può chiaramente evincere il numero di ruolo del precedente grado di giudizio (n. 160/2021 RG Lav. –
Tribunale Ordinario di Vicenza), e tanto basta per consentire di identificare il provvedimento oggetto del presente gravame.
È bene evidenziare, in ogni caso, che l'assenza di una esplicita previsione della sanzione di improcedibilità o di inammissibilità dell'appello nell'art. 347 c.p.c. – come invece previsto dal successivo art. 348 c.p.c. in caso di mancata costituzione nei termini od omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza e di quella successiva all'uopo fissata – non preclude al giudice la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello (cfr Cass. n. 23713/2016; Cass. n.
27536/2013).
7. Quanto alla questione inerente la prescrizione che il giudice ha ritenuto maturata alla luce della documentazione sanitaria in atti a proprio avviso sufficiente a confermare la consapevolezza della sig.ra dell'origine professionale del carcinoma polmonare del Pt_1 marito, va rilevato che nella fattispecie in disamina, per quanto emerge dagli atti,
l'adenocarcinoma polmonare da cui era affetto il sig. era stato Persona_1 oggetto di interventi chemioterapici e radioterapici sin dall'accertamento avvenuto nel
2012; il decesso interveniva, poi, il 14.09.2012 a seguito di insufficienza respiratoria (cfr. cartelle cliniche allegate al fascicolo primo grado della ricorrente . Pt_1
L'appellante assumeva sin dal primo grado che solamente dalle consulenze peritali espletate in prossimità della domanda amministrativa – inoltrata nel corso dell'anno 2018 – vi era prova della conoscibilità dell'origine professionale della patologia e della riconducibilità della morte alla stessa.
Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965, in relazione alla prestazione di cui all'art. 85 del medesimo D.P.R., per gli aventi causa dell'assicurato decorre non necessariamente dalla morte del dante causa, ma trattandosi di diritto azionato jure proprio dai singoli eredi, dalla conoscenza della causa del decesso e dalla conoscenza effettiva o per lo meno dalla “conoscibilità oggettiva” della riconducibilità del decesso all'ambiente
6 lavorativo;
consapevolezza da intendersi non tanto ricollegabile agli aspetti soggettivi, inerenti al grado di conoscenza e cultura dell'interessato, quanto piuttosto nei suoi termini prettamente oggettivi.
La Suprema Corte ha sul punto precisato che tale suddetta conoscibilità “rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento
(nella fattispecie l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.” (così Cass. n. 12779/2024; cfr. anche Cass. n.
9082/2020, Cass. n. 2486/2019, Cass. 2022/2015 e Cass. n. 19355/2007).
7.1 Tanto chiarito, emerge dalle stesse allegazioni attoree la risalenza sin dall'anno 2012 della cognizione da parte dei familiari superstiti della causa di decesso del sig. Per_1
In particolare, dalle summenzionate cartelle cliniche si può chiaramente evincere - come ha peraltro correttamente evidenziato il giudice di prime cure - “l'indicazione dell'attività lavorativa svolta dal , l'esposizione, per effetto di tale attività all'amianto (doc. Per_1
6.1, pag. 2 e pag. 12), la diagnosi della malattia (ad esempio doc. 6.1, pag. 14) e la terapia prescritta ed infine la correlazione tra patologia ed esposizione ad amianto (doc. 6.1, pag.
21)” (v. sentenza pag. 5); come pure dal certificato di morte (doc. 4), dove veniva accertata quale concausa dell'insufficienza respiratoria il diagnosticato adenocarcinoma polmonare.
Rispetto, invece, all'origine professionale questa Corte osserva che al momento del decesso la cancerogenicità delle fibre di amianto in soggetti che come il sig. avevano Per_1 operato come marinai con mansioni di coibentatore alla sala macchine e all'officina di bordo era fatto notorio;
in tal senso va valorizzata la produzione da parte dell'appellante delle consulenze ambientali (che descrivevano compiutamente la nocività degli ambienti di lavoro e la presenza di asbesto) svolta in giudizi avviati da soggetti che come il de cuius avevano operato a bordo nelle imbarcazioni dell'armatore indicate in atti e CP_3 che avevano promosso causa per ottenere i benefici previdenziali collegati all'amianto (cfr. docc.
9-11 parte appellante).
7.2 Ulteriori elementi di consapevolezza sono individuabili, come peraltro osservato dall'Istituto (pag. 5 memoria ), nelle manifestazioni del consenso informato dello CP_1 stesso de cuius sull'autorizzazione alle comunicazioni alla moglie e ai figli in ordine al suo stato di salute e al percorso terapeutico intrapreso per la gestione della malattia tumorale,
7 nonché nella circostanza secondo la quale almeno dal 2004 l'interessata potesse essere consapevole della possibile riconducibilità del morbo del marito agli ambienti lavorativi frequentati, atteso l'inoltro da parte di quest'ultimo della (rigettata) domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
7.3 Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto, emergono presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere che in capo alla sig.ra quantomeno dal 2012, Pt_1 vi era la consapevolezza del connotato professionale della patologia che aveva colpito il marito e, conseguentemente, del relativo diritto di beneficiare della prestazione previdenziale per cui è causa, atteso che in quel frangente la patologia era stata compiutamente diagnosticata, era nota la sua gravità, era noto ai superstiti se sussistessero o meno fattori causali non professionali della patologia;
ragion per cui era possibile accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche e mediche dell'epoca, il nesso eziologico tra tale patologia e le condizioni di lavoro.
8. Parimenti infondata risulta l'eccepita imprescrittibilità del diritto in ragione del periodo di indennizzabilità “illimitato” di cui alle tabelle del 2008.
La previsione ivi contenuta, come è stato correttamente evidenziato tanto dal primo giudice quanto dall' appellato, afferisce all'inesistenza di un termine entro cui l'assicurato CP_1 può proporre la relativa domanda amministrativa rispetto al momento in cui è cessata l'attività lavorativa, ma non – come vorrebbe invece l'appellante – all'azionabilità del preteso diritto nei confronti dell' la disposizione è chiara nell'affermare che il diritto è CP_1 soggetto sia per l'interessato che per gli aventi causa ai termini di prescrizione di cui all'art. 112 TU 1124/65.
9. Confermata l'intervenuta prescrizione va esaminata la rilevanza e non manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dalla parte appellante della disposizione di cui all'art. 112 DPR 1124/1965.
Il Collegio – premesso che la Corte Costituzionale ha respinto analoga questione con la sentenza n. 297/1999 – osserva che trattasi di questione già trattata da questa Corte
d'Appello, da ultimo con le sentenze n. 552/2021, 109/2022 e 141/2023.
Si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, alcuni passi della motivazione della sentenza n. 552/2021, qui richiamata ed integralmente condivisa, e non sussistendo ragioni che inducano a discostarsene: “Le ragioni sollevate dall'appellante in sede di discussione inerenti la violazione del principio di parità di trattamento poiché per le prestazioni assicurate agli eredi dall' sarebbero soggette ad un termine breve di prescrizione a CP_1
8 CP_ differenza di quanto previsto per le prestazioni previdenziali dell' per le quali la prescrizione può colpire esclusivamente i singoli ratei arretrati ma non il diritto, è questione già esaminata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 297/99 ha rigettato analoga questione con argomentazioni che non appaiono superabili dalla prospettazione dell'appellante. Ex art. 118 disp. att. c.p.c. in particolare va richiamata la parte motiva della pronuncia ove nel rigettare la questione sollevata dal tribunale di Firenze con riferimento alle norme in oggetto ed in relazione ai parametri sollevati anche avanti a questa Corte, i giudici costituzionali così argomentavano: “unitamente al precedente art.
111, secondo cui il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo
l'esaurimento delle pratiche amministrative, le quali devono peraltro concludersi nel termine di centocinquanta giorni (art. 111, terzo comma), decorsi i quali senza
l'espletamento della procedura di liquidazione, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria.
L'art. 112, primo comma, è stato altre volte e sotto diversi profili scrutinato da questa Corte, la quale ha ribadito che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (sentenza n. 33 del
1974). Queste finalità sono da richiamare nel presente giudizio, in quanto mantengono la loro sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto che si è venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di questa Corte (che ha riconosciuto la indennizzabilità anche per le malattie non previste nelle apposite tabelle), perché la necessità di accertare rapidamente l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della rendita sussiste anche nel caso in cui l'onere della prova circa la natura di malattia professionale sia a carico del lavoratore (v. sentenze n. 207 del 1997 e n. 71 del 1993). 4.- Non hanno pregio neppure le ulteriori motivazioni con le quali il giudice a quo sorregge i propri dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Carta fondamentale. Far derivare la necessità di un'imprescrittibilità del diritto alla rendita dalla presunta equiparazione con la CP_1 pensione (che viene assunta come tertium comparationis) costituisce, infatti, un CP_2 evidente errore di prospettiva. Anche volendo prescindere dal rilievo, già compiuto da questa Corte, per cui non è possibile istituire confronti (ai sensi dell'art. 3 Cost.) tra sistemi previdenziali che sono naturalmente diversi (sentenze n. 166 del 1996 e n. 31 del 1977), va sottolineato in modo specifico che il regime assicurativo gestito dall risponde a CP_1 precise finalità, conformi alla ratio dell'art. 38 Cost., che hanno come obiettivo principale quello della rapida liberazione del lavoratore dal bisogno che potrebbe determinarsi a seguito dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (sentenza n. 350 del 1997).
Siffatta sua caratteristica, peraltro, non vale a far venire meno del tutto il connotato
9 risarcitorio che disciplina la materia, la quale è ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per
l'assicurazione generale gestita dall (v. sentenze n. 17 del 1995 e n. 310 del 1994). CP_2
Del resto, sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) che
l'equo indennizzo per invalidità di servizio (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione. Ne consegue, pertanto, che l'assoggettamento a prescrizione del diritto alla rendita (nella sua globalità) per infortunio su lavoro o malattia professionale non può dirsi in contrasto neppure col principio di eguaglianza, stante la diversità intrinseca tra i due sistemi previdenziali. 5.- Ulteriori riflessioni si impongono per la più completa valutazione della questione ed al fine di smentire il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, secondo cui il sistema attuale sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore. Questa
Corte ha deciso in diverse pronunce che il decorso della prescrizione (che la norma impugnata fa partire dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale) debba essere spostato ad un tempo successivo quando non vi sia coincidenza temporale tra la manifestazione della malattia professionale ed il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità (v. le sentenze n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 544 del 1990 e n. 31 del 1991). La Corte di Cassazione, d'altra parte, ha stabilito (sentenza n. 11809 del 1998) che tale termine cominci a decorrere solo dal momento della piena conoscenza da parte del lavoratore, non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.
Circa le cause di interruzione della prescrizione, inoltre, mentre un remoto orientamento
(sentenza n. 4857 del 1985) della Cassazione riteneva che la prescrizione potesse essere interrotta soltanto con la proposizione della domanda giudiziale, alcune recenti sentenze della Sezione lavoro (sentenze nn. 9177 del 1997, 2463 e 516 del 1998) hanno stabilito, invece, che il termine triennale fissato dalla norma impugnata non si sottrae alle ulteriori cause interruttive stabilite nel codice civile. Neppure è ipotizzabile, infine, che il decorso della prescrizione si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel decidere sulla domanda del lavoratore, poiché quest'ultimo ha sempre la possibilità (art. 111, terzo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) di adire l'autorità giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della decisione dell .”.
8. Quanto alla congruità del termine triennale va del pari ricordato che la CP_1 questione era stata già esaminata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 31 del 1977
e 145/83 con le quali aveva rigettato le questioni ritenendo che la brevità del termine fosse giustificata dalle verifiche tempestive sullo stato fisico dell'assicurato che costituiscono il presupposto per le prestazioni dell' e dalla necessità di acquisire dati che nel tempo si CP_1
10 possono modificare;
esigenza non presente nel caso di prestazioni previdenziali anche di invalidità. In tema Corte Cost. 31/77 ove i giudici costituzionali evidenziavano che: “La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975).Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall per le infermità comuni (per le quali l'art. 58 CP_2 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie
l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità. Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche;
nè è violato
l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità.”. La natura della malattia ad avviso di questa Corte non incide sul regime dell'istituto che è posto per un principio generale di certezza del diritto;
principio da salvaguardare in presenza di enti pubblici che garantiscono prestazioni a favore della collettività. Non avendo l'appellante prospettato argomentazioni che consentano di superare gli arresti costituzionali sopra richiamati, l'appello va rigettato”.
10. Per tutto quanto sopra osservato, restando assorbiti gli ulteriori argomenti a sostegno dell'impugnazione come pure le istanze istruttorie che avrebbero presupposto una specifica allegazione dei fatti a fondamento della domanda, l'appello va rigettato.
11. Le spese di lite sono irripetibili, avendo la parte ricorrente dichiarato che sussistono i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del d.l. n.
269/03, convertito in legge n. 326/03.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del
11 contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 19 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
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