Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4783/2022 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
rapp. e dif. dall'avv. VINCENZO CICCONE;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2022, parte ricorrente in epigrafe titolare di pensione di vecchiaia categoria VO n.33633218 con più di 28 anni di contributi deduceva: di aver ricevuto, CP_ in data 24/06/2021, dalla sede di Nola, comunicazione, per l'indebita percezione di € 541,00 quale rateo di pensione di cui alla L.127/2007(cosiddetta quattordicesima) recante la seguente motivazione: “ dall'analisi dei suoi redditi personali relativi all'anno 2019 è risultato che le è stata corrisposta la somma di € 541,00 non dovuta”; di aver avuto diritto alla percezione della quattordicesima mensilità per gli anni 2019 e 2020 in quanto titolare per l'anno 2019 di un reddito personale di € 7.968,00 come da certificazione reddituale 2020. Invocava la sanatoria di cui all'art 52 della legge 88/1989 così come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991. CP_ Ciò premesso il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'annullamento dell'indebito di €541,75 per l'indebita percezione del rateo di pensione di cui alla L.127/2007 per gli anni 2019 e 2020, essendo in possesso di un reddito personale compatibile con la detta erogazione. In subordine chiedeva l'annullamento dell'indebito in applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L.88/89 e/o dell'art. 13 L.412/1991 1 comma, con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. A sostegno delle proprie difese, l' deduceva che sulla base degli accertamenti reddituali CP_2 il ricorrente non rientrava nei limiti reddituali previsti dalla legge ai fini del diritto alle somme aggiuntive in questione, contestando nello specifico il quantum dell'importo dei redditi indicati nel ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente all'annullamento dell'indebito avente ad oggetto l'indebita percezione, per gli anni 2019 e 2020, del rateo di pensione di quattordicesima mensilità così come prevista dalla L.127/2007.
In base a tale normativa è prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
In particolare l'art. 5 della citata disposizione legislativa prevede: “A decorrere dall'anno 2007,
a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno
o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall' …. SI ….a condizione che il soggetto Controparte_3 possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (comma 1); “nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato” (comma 2). CP_ CP_ Con messaggio 2593 del 25706/2020 l' ha precisato che “per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente;
tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3; che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Dalla certificazione di situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate depositata in atti, a seguito di specificatamente risulta come il totale dei redditi percepiti dal ricorrente ammontava per l'anno d'imposta 2019 ad € 7.968,00 e per l'anno 2020 ad € 17.359,00. Dovendosi, dunque, per l'arco temporale 2019 fare riferimento, quanto alla misura della CP_ prestazione, ai criteri ed agli importi esplicitati dalla tabella di cui messaggio 2389/2018, è da ritenere che al ricorrente competesse il rateo di 14^ e che pertanto la somma aggiuntiva di €
37,50, che il provvedimento di comunicazione di indebito imputa al 2019 potrà essere dallo stesso trattenuta.
Venendo all'importo di € 504,00 corrisposto per l'anno 2020 si rileva invece che lo stesso non spettava alla parte, atteso il superamento del limite reddituale per tale anno anche alla luce del CP_ messaggio 2593 del 25/06/2020.
Venendo al richiamo alla disciplina di cui all'art. 52 L 88/89, come interpretato dall'art. 13 L. 412\1991, invocata, in subordine, dal ricorrente per la totale assenza di dolo, avendo lo stesso sempre regolarmente denunciato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, parte ricorrente non ha fornito la prova di avere tempestivamente inviato dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate per l'anno in questione, di tal ché non può affermarsi che l' fosse nelle condizioni di potere autonomamente accedere alla banca CP_2 dati per verificare l'ammontare dei redditi del Solo su invito del Giudice la parte ha Pt_1 infatti depositato un certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui si evince l'ammontare dei redditi anno per anno, ma dal quale non si evince la data di invio della relativa dichiarazione, dato neppure allegato in ricorso. In ogni caso, pur volendosi presumere il tempestivo invio della comunicazione reddituale al
Fisco da parte del si rileva che, discorrendosi dei redditi relativi all'anno 2020 ed Pt_1 CP_ avendo l' inviato la comunicazione di indebito in data 24-6-2021, sicuramente è rispettato il termine annuale di cui al comma 2 dell'art. 13 L 412/91 che dispone che l' "procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
In ogni modo, al di là di tali preliminari considerazioni, appare assorbente il fatto che sul piano oggettivo la norma invocata non possa trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la sanatoria di cui si discorre, come interpretata dall'art. 13 cit., “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”. CP_ Ebbene, nel caso di specie dalle comunicazioni inviate dall' al ricorrente rispettivamente in data 3-2-2020 e 15-6-2020 e versate in atti dell' risulta espressamente la natura CP_2 provvisoria del pagamento recando le stesse la dicitura “Tale importo viene corrisposto in via provvisoria. Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all'esito degli accertamenti reddituali effettuati anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria”. Ne deriva con tutta evidenza che non rientrandosi nell'ipotesi prevista dalla normativa speciale invocata dalla parte e non sussistendo alcun affidamento della stessa da tutelare si riespande la regolare generale di cui all'art. 2033 c.c. e la domanda va in parte qua respinta.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente all'importo di € 37,75; nel resto lo stesso va rigettato. Visto l'accoglimento per un importo del tutto marginale (€ 37,75) rispetto alla somma della quale si è richiesta la restituzione, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'azione recupero CP_ dell' con riferimento all'anno 2019 per l'importo di € 37,75; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Nola, 27/05/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci