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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta il 12.04.2024 al n. r.g. 637/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1
GAZZOLA del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Controparte_1 C.F._2
TI del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
(C.F. , di seguito solo con il Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PIETRO BAROLO del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
e con
(C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._3
(C.F. , contumace;
CP_4 C.F._4
(C.F. ), anche quale erede di , Controparte_5 C.F._5 Persona_1 contumace;
1 (C.F. , quale erede di , CP_6 C.F._6 Persona_1 contumace.
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“Nel merito
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- uniformarsi alla statuizione della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, di cui all'ordinanza n. 36596/2023 pubblicata in data 30.12.2023, in materia di danno patrimoniale futuro per spese di assistenza,
- accertare che il sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del Sig. , Parte_1 descritto e documentato in narrativa, ha determinato un incremento della necessità di assistenza quotidiana di quest'ultimo, sia generica che infermieristica specialistica, per l'effetto, condannare il Sig. e in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere al Sig. , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro Parte_1 per spese di assistenza, già detratto quanto versato in acconto da l'importo Controparte_2 di € 9.562.347,78, oppure la maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Inoltre, condannare alla rifusione integrale delle spese del giudizio di Controparte_2
Legittimità, essendo quest'ultima risultata integralmente soccombente dinanzi alla Suprema Corte.
In via istruttoria
Disporsi CTU medico-legale sul Sig. al fine di accertare l'aggravamento dei Parte_1 postumi permanenti del sinistro del 31.07.2009 così come individuati con la CTU espletata nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, identificare la natura e la durata dell'assistenza giornaliera, sia generica che infermieristica professionale, necessaria al danneggiato vita natural durante.
Con riserva di nominare un proprio CTP e di elaborare una bozza di quesito peritale.
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di Legittimità R.G. n. 17621/2020, del giudizio d'appello R.G. n. 1565/2018 e del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.
NO ZO che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
2 per CP_1
“- respingersi tutte le domande come formulate e quantificate dagli attori appellanti;
- respingersi l'appello di per la riforma della sentenza di primo grado che ha Controparte_2 condannato a pagare al convenuto le spese di lite di primo grado;
Controparte_2 Controparte_1
- condannare a tener indenne per tutte le somme che sarà Controparte_2 Controparte_1 condannato a pagare nei confronti di e ciò anche oltre i limiti dei massimali di Parte_1 polizza per il caso in cui l'assicurazione non abbia gestito con diligenza il risarcimento del danno;
- condannare a rifondere al convenuto le spese di difesa ed in Controparte_2 Controparte_1 genere tutte quelle sostenute per resistere all'azione del danneggiato anche per il presente grado di giudizio.
- con integrale rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: il patrocinio dell'appellato eccepisce l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali dell'appellante (doc. da 4 a 7) e si oppone all'istanza di espletamento di c.t.u. dallo stesso formulata”;
per Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE: darsi atto che ha accettato ed accetta il contraddittorio Controparte_2 nei limiti del massimale di polizza garantito e pari ad euro 4.500.000,00 per danni a persona;
dichiararsi e darsi atto che ha corrisposto: Controparte_2 ante causam la somma di € 1.623.000,00 agli attori appellanti;
l'ulteriore somma di euro 456.576,04 (di cui 53.815,66 per spese legali dell'avv. Moschetta e dell'avv.
Roberti) in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
l'ulteriore somma di euro 28.523,23 per spese legali dell'avv. ZO e dell'avv. Roberti in forza della sentenza di secondo grado;
per il complessivo importo di euro 2.108.099,33.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi inammissibile e comunque infondata la domanda di condanna ultra massimale e di rifusione delle spese di lite svolta da nei confronti di Controparte_1
in relazione alla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, così Controparte_2 come rilevato nella nota d'udienza 09.09.2024.
NEL MERITO: respingersi le domande svolte dall'attore in quanto infondate. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3 Si chiede che la Corte d'Appello disponga, ex art. 213 c.p.c., l'assunzione di informazioni al Sistema
Sanitario della Regione Veneto in ordine agli emolumenti erogati in favore dell'attore Parte_1
.
[...]
Ci si oppone all'ammissione di C.T.U. medico – legale richiesta da controparte per accertare
l'aggravamento dei postumi permanenti nonché la natura e la durata dell'assistenza giornaliera”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'agosto 2011, e in qualità di genitori CP_3 Controparte_5 dell'allora minore (nato il 19.08.1994), convenivano innanzi al Tribunale di Treviso- Parte_1
Sezione distaccata di Conegliano e perché fossero condannati in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dal figlio in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 31.07.2009 e del quale era da reputarsi responsabile che, alla guida della propria CP_1 autovettura assicurata da aveva investito il ciclomotore sul quale procedeva il Controparte_2 ragazzo cagionandogli gravissime lesioni personali.
2. Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute, contestando le pretese attoree.
3. Con Sentenza N° 554/2018 (n. r.g. 30001498/2011), pubblicata il 15.03.2018, il Tribunale accertava la responsabilità del sinistro a carico di nella misura del 90% e condannava Controparte_1 Parte_1
(nel frattempo divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio) a restituire a
[...] [...]
(che aveva già versato € 1.451.000,00) la somma di € 24.742,99, pari a quanto CP_2 dall'assicuratore corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto;
condannava, inoltre, e CP_1 [...]
in solido fra loro, al risarcimento dei danni a favore dei chiamati in causa, liquidando CP_2
l'importo di € 165.541,20 a , l'importo di € 125.031,30 a , l'importo di Controparte_5 CP_3
€ 60.430,00 a e l'importo di € 9.706,00 a . CP_4 Persona_1
4. Avverso tale decisione, nell'aprile 2018, proponevano impugnazione congiunta ed in via principale
, , e . Parte_1 Controparte_5 CP_3 CP_4 Persona_1
In particolare, veniva contestata la liquidazione del “danno futuro”, dovendo ritenersi errata non solo la quantificazione del Giudice in via equitativa, ma anche la decorrenza della stessa dalla morte della madre o dalla sua impossibilità a prestare assistenza, fissata all'età di 80 anni, ben potendo costei venire improvvisamente meno molto prima;
quindi, veniva chiesto che il contributo fosse determinato a prescindere dall'aiuto prestato dalla madre.
5. Si costituivano gli appellati e la quale proponeva anche Controparte_1 Controparte_2 impugnazione incidentale.
4 6. La Corte di Appello di Venezia, con Sentenza N° 4545/2019 (n. r.g. 1565/2018), pubblicata il
23.10.2019, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, condannava e CP_1 [...]
in solido fra loro, a versare a la maggior somma risarcitoria di € CP_2 Controparte_5
175.805,65 nonché condannava a restituire a il minor importo Parte_1 Controparte_2 di € 1.623,00, confermando nel resto la Sentenza di I Grado.
7. Per la “cassazione” di tale pronuncia, nel giugno 2020, proponeva ricorso (v. n. Parte_1
r.g. 17621/2020) formulando tre motivi di doglianza.
8. Resisteva con controricorso mentre non svolgeva attività difensiva Controparte_2 CP_1
[...]
9. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali, già parti del giudizio d'Appello, ossia , e che CP_3 Controparte_5 CP_4 Persona_1 rimanevano inerti.
10. Con Ordinanza N° 36596/2023, pubblicata il 30.12.2023, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo dedotto da relativo al fatto che la Corte Territoriale ha erroneamente accolto Parte_1 solo in parte l'Appello sulla liquidazione delle spese future di assistenza del danneggiato (v. “cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”).
In parte motiva, è stato osservato dagli Parte_2
“Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem, per la cui liquidazione occorre distinguere il [I] danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal [II] danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o [a] in forma di rendita vitalizia, oppure [b] moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, [c] attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 16844/2023).
Il danno futuro da spese assistenziali derivanti da un'invalidità permanente conseguente ad illecito
è, quindi, da inquadrarsi nel paradigma del DANNO EMERGENTE FUTURO, ex art. 1223 c.c., dovendo essere lo stesso parametrato, come detto, in ragione delle spese che il soggetto danneggiato dovrà sostenere vita natural durante”.
5 Ancora: “La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'attore bisognoso di assistenza infermieristica specializzata e di collaborazione per le attività quotidiane (cfr. sintesi al § 2.1. del
“Ritenuto che” e p. 37 della sentenza di appello), ha poi errato nel ritenere, quanto al CP_7
, che la spesa relativa all'assistenza medica non sarà sostenuta “fino a quando l'assistenza
[...] verrà fornita dalla madre […]”; verosimilmente, secondo l'indicazione della stessa Corte, fino al compimento del 65° anno di età del genitore stesso.
Pertanto, il giudice di appello, a fronte della accertata sussistenza di un DANNO PATRIMONIALE
EMERGENTE FUTURO, avrebbe dovuto liquidare tale danno alla luce dei criteri anzidetti, in modo tale da rendere il patrimonio del danneggiato indifferente all'illecito civile e non già far ricadere le conseguenze dell'illecito stesso, imputabile ad un terzo, nella sfera giuridica di soggetti ad esso estranei, sol perché avvinti col soggetto danneggiato da un rapporto di parentela”.
11. Con Ricorso in Riassunzione depositato il 12.04.2024, ha chiesto all'intestata Parte_1
Corte di provvedere ad una nuova liquidazione dell'importo relativo alle spese di “assistenza futura”, facendo applicazione dei principi enunciati dal Giudice di Legittimità nell'Ordinanza di Rinvio.
Nel dettaglio, è stato domandato l'importo di € 54.000,00 per il periodo 2018-2023 (v. 12.000,00 all'anno x 5 anni, meno il 10% per concorso di responsabilità) nonché, dopo l'aggravamento delle condizioni di salute avvenuto all'inizio del 2023 (v. CTP per assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, sia generica che specialistica, ad opera di due badanti non conviventi che si alternano), l'importo di € 211.377,12 all'anno da moltiplicare per nr. 52,09 anni di vita del danneggiato (dal mese di gennaio del 2023 alla speranza di vita attuale pari a 81,09 anni), per un totale di € 11.010.634,20 che decurtate del 10% diventano pari ad € 9.909.570,78.
12. si è costituito nel giudizio di Rinvio eccependo: Controparte_1
- sulle spese di assistenza passata, l'infondatezza della domanda per mancanza di prova di esborsi da parte dell'appellante; in subordine, il quantum non può essere superiore a quello già liquidato dal
Tribunale e dalla Corte d'Appello;
- sulle spese per l'assistenza futura, l'inammissibilità della domanda di incremento del quantum periodico già accertato dal Tribunale con statuizione confermata dalla Corte d'Appello.
13. si è costituita innanzi alla Corte accettando il contraddittorio nel limite del Controparte_2 massimale garantito dalla polizza n. 01CY72126 il cui importo di € 4.500.000,00 è divenuto di €
2.391.900,67 a seguito dei pagamenti già effettuati in forza delle pronunce di merito.
Ha osservato che:
- se l'esigenza di retribuire un terzo per l'assistenza domestica è sorta prima della liquidazione, nel momento in cui quest'ultima avviene, il Giudice deve monetizzare sia un danno già verificatosi (quello
6 maturato fra il sinistro e la liquidazione), sia un danno che si verificherà nel futuro (quello che verosimilmente maturerà dalla liquidazione in poi);
- ove si tratti di pregiudizio che si assume già avvenuto, il Giudice non può prescindere dall'accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a “ragionevoli previsioni”, consentite solo con riferimento al danno futuro;
- quando si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, il danneggiato deve dimostrare di averla sostenuta
(anche attraversopresunzioni semplici ex art. 2727 c.c.), altrimenti nessuna liquidazione può essere consentita;
- nessun documento è stato prodotto da per attestare l'effettività di spese Parte_1 assistenziali, né è stato prodotto alcun contratto per l'attività di assistenza di cui egli necessiterebbe, essendosi limitato a produrre il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di colf e badanti, come tale inidoneo a dimostrare alcunché.
14. Una volta dichiarata la contumacia di , , e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, la causa di Rinvio è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.05.2025.
[...]
15.Il Ricorso è solo parzialmente fondato.
A. Ai fini della decisione, assume particolare rilievo quanto osservato - in linea di principio - dalla
Suprema Corte nella più recente pronuncia n. 29307/2024, dalla quale si evince:
“Il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce “de die in diem” e poiché, di regola, il giudizio interviene a liquidare un danno in un momento successivo rispetto a quello nel quale esso è determinato e il relativo onere economico è insorto, esso sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi, essendo dunque evidente che le due operazioni non possono esser regolate con lo stesso criterio”.
Dunque, il danno patrimoniale futuro per spese di assistenza si configura un “danno emergente”
(v. Cass. n. 17815/2019), trattandosi di esborso che sarà necessario sostenere finché si è in vita;
il sopraggiungere della morte, anche se per effetto dell'illecito, farà comunque cessare quella perdita patrimoniale, con la conseguenza che non sarà più apprezzabile l'esistenza di un danno risarcibile.
Nel dettaglio, il danno già maturato al momento della liquidazione è dato dalla spesa già sostenuta;
difatti, “qualora si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per l'assistenza, delle due l'una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici [ex art. 2727 c.c.]), oppure nessuna
7 liquidazione può essere consentita, e ciò perché … “il danno per spese di assistenza”, quando si assume essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla”.
D'altro canto, “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale a un soggetto invalido,
è un pregiudizio permanente che si produce “de die in die”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici) di ave sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato” (v. Cass. n. 16844/2023; Cass. n. 7774/2016).
B. E' principio consolidato quello per cui il danno permanente futuro deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell'esborso e - quindi - per il numero di anni che lo stesso verrà sopportato (v. Cass.
11393/2019; Cass. n. 17815/2019; Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 13727/2022; Cass. n. 16844/2023).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31684/2024, ha spiegato che: “ai fini della liquidazione di detto danno, rileva non la speranza di vita media nazionale, ma, per l'appunto, la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato (per cui al criterio della “vita media” potrà farsi riferimento soltanto nel caso in cui non sia possibile una prognosi specifica sulla durata della vita del danneggiato medesimo” (v. Cass. n. 13727/2022; Cass. n. 11393/2019)
La Corte ha chiarito altresì che il dies a quo ai fini della decorrenza degli interessi moratori retroagisce alla data dell'illecito, poiché “ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., opera la mora ex re. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale regola non soffre alcuna eccezione nel caso in cui oggetto dell'obbligazione risarcitoria sia un importo liquidato a titolo di danno patrimoniale futuro: infatti anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (v. Cass. n. 18049/2017).
C. Dall'ammontare del danno subito e consistente nelle spese da sostenere in vita per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Ente Pubblico erogatore [ ] in conseguenza di quel fatto, essendo CP_8 tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le
8 esigenze della vita quotidiana del soggetto reso disabile a seguito di illecito (v. Cass., S.U., n.
12567/2018).
Quindi, alla luce del più recente e condivisibile orientamento di legittimità (v. Cass. n. 20909/2018;
Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024), va considerato che:
- l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi quale mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio ed il Giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio;
- sono soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute, liquidate e determinabili.
D. Tutto ciò premesso in termini di principio, nella fattispecie concreta, giova tenere presente quanto segue.
In I Grado, è stato riconosciuto in capo a - [portatore di un danno biologico Parte_1 permanente dell'80% da tetraplegia, quadro clinico di neurovescica, livello motorio in C6 a destra ed in C7 a sinistra, spasticità all'arto inferiore destro e] bisognoso di assistenza giornaliera generica
(per igiene personale e domiciliare, preparazione dei pasti) ed infermieristica (quest'ultima per circa due ore al giorno) sulla base della CTU medico-legale [v. elaborato a firma della dott.ssa
[...]
del 2014, quando il danneggiato aveva 20 anni] - il diritto di percepire un importo a titolo di Per_2 danno patrimoniale per spese di assistenza futura, calcolato in € 1.000,00 al mese, tenuto conto sia del costo orario di un infermiere (v. € 20,00 all'ora per una comune assistenza, di talché € 20,00 x 2 ore al giorno x 30 giorni = € 1.200,00 al mese), sia di una colf per circa 2 ore al giorno (v. circa € 600,00 al mese), sia delle somme percepite a titolo di indennità d'accompagnamento e di pensione d'invalidità civile già riconosciutigli per l'importo mensile di circa € 667,00 lorde, con l'applicazione di una riduzione del 10% per il concorso di colpa.
Il Giudice di prime cure ha concluso che la spesa mensile così quantificata dovesse essere attribuita al danneggiato per soli 22 anni della sua vita futura, ossia quelli in cui egli non avrebbe più potuto godere dell'assistenza della madre sino alla fine della sua vita ipotizzata intorno agli ottant'anni, mentre nulla sarebbe spettato a finché la madre fosse rimasta in vita. Pt_1
E. La Corte Territoriale adita in Appello ha messo in risalto l'errore commesso dal Tribunale nell'avere liquidato il risarcimento per le spese di assistenza futura assumendo come dies a quo il compimento dell'ottantesimo anno di vita della madre del danneggiato;
nondimeno, si è conformata alla decisione di assumere come criterio di liquidazione la capacità della madre del danneggiato di apportare l'assistenza necessaria, rilevando: “fino a quando l'assistenza verrà fornita dalla madre questa spesa
9 di fatto non verrà attuata, ma risulta verosimile che, con l'avanzare dell'età, la madre non sia in grado di prestare l'assistenza richiesta per cui risulta maggiormente corretto ipotizzare l'inizio dell'aiuto esterno al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della madre, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in 444.000,00 euro, decurtato del concorso di colpa in 399.600 euro”.
Inoltre, la Corte ha precisato che gli importi erogati dall' andrebbero detratti non dalle spese CP_8 future, bensì da quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa.
F. Dunque, se l'assistenza/cura al domicilio accertata nell'an dal Tribunale è stata ribadita in II Grado
e non è stata oggetto di riforma invocata in Cassazione, allora si pone - qui - soltanto un problema di quantum in punto di sola decorrenza dell'importo conteggiato in I Grado.
A conferma di ciò, si rimarca che la Corte di Venezia ha affermato a pagina 37 della Sentenza del
2019:
“Il Giudice … ha ben determinato la spesa per l'assistenza futura da garantire al sulla base Pt_1 delle particolari esigenze di cura. Non vi è dubbio infatti che il abbia comunque necessità di Pt_1 un assistenza di un infermiere specializzato e di una colf e risulta corretta anche la quantificazione dei relativi compensi operata dal primo giudice, tenuto anche conto del probabile contributo alla spesa da parte del SSN”.
G. L'odierno ricorrente in Riassunzione ha “ampliato” la pretesa deducendo, per la prima volta,
l'asserito aggravamento delle condizioni personali a partire dalla “fine” del 2023 (v. Ordinanza della
Cassazione pubblicata il 30.12.2023) e l'esigenza di assistenza H24 mediante le prestazioni alternate di due badanti con orario pieno settimanale diurno e notturno;
a supporto, ha depositato una perizia medico-legale di parte datata 26.03.2024 [v. danno biologico permanente del 90%].
H. Ebbene, in sede di Rinvio, giusta il comma 2 dell'art. 394 c.p.c., è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e - quindi - di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, atteso che l'oggetto del giudizio è predeterminato e che il Giudice di Rinvio è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare - in virtù del vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c. - il principio di diritto (cioè l'enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella Sentenza impugnata) formulato dalla S.C.; tale preclusione si estende - in via generale - al potere di allegazione di nuovi fatti, ma anche di prospettazione di nuove questioni in diritto, non essendo consentita alcuna immutazione del precedente thema decidendum (v. Cass. n.
29328/2019; Cass. n. 15952/2006).
Qualora la decisione di legittimità abbia fissato, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente
10 dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la Sentenza di legittimità che dispone il Rinvio vincola il Giudice al quale la causa è demandata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronunzia di legittimità
(v. Cass. n. 11939/2006), con la sola eccezione delle questioni ricollegabili allo jus superveniens.
I. A rigore, nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito) non costituiscono domande nuove:
- la riduzione del quantum rispetto all'originaria pretesa;
- la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda originaria;
per contro, la richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce una domanda nuova.
Nel caso che ci interessa, non vi sono allegazioni sufficienti per sostenere che la diversa situazione fisica lamentata da [v. assistenza H24] in questo particolare contesto processuale (v. Parte_1 fase di Rinvio) sia effettivamente riconducibile - in termini di aggravamento del medesimo pregiudizio - al sinistro stradale subito con lo scooter il 31.07.2009, poiché:
- sono trascorsi ben 14 anni dal 2009 al 2023;
- ha subito nel giugno 2012 un secondo incidente mentre si trovava alla guida di un quad (v. Pt_1 moto pesante a quattro ruote utilizzata come fuori strada), con esiti di contusione addominale con asportazione del rene sinistro e della milza (v. CTU dott.ssa del 2014) che senz'altro Persona_2 hanno inciso sulla sua “autonomia”;
- non si può escludere che il lamentato peggioramento della salute possa essere legato, di per sé, agli esiti dei numerosi interventi chirurgici subiti alla colonna vertebrale (v. 06.08.2009; 23.04.2021;
07.12.2022; 23.12.2022; 25.12.2022), anche a notevole distanza dall'incidente per cui è lite.
L. Dal momento che l'odierno ricorrente si è limitato a dare prova di avere avuto l'effettiva “necessità” di ricevere cure ed ausilio a livello domestico, senza dimostrare alcun esborso sostenuto a tal fine, allora nulla può essergli attribuito a titolo di DANNO PASSATO.
Diverso ragionamento segue l'assistenza proiettata nel tempo e rilevante come , da CP_7 intendersi come esborso prevedibile in ambito domiciliare ragionevolmente ancorato - come stabilito, a suo tempo, dal Tribunale di Treviso e senza riforma sul punto - sia al costo orario di un infermiere pari a verosimili € 20,00 all'ora x 2 ore al giorno x 30 giorni = € 1.200,00 al mese, sia al costo orario di una
11 colf per circa 2 ore al giorno per un importo mensile presumibile di circa € 600,00, sia della riduzione del 10% per il concorso di colpa;
così si giunge ad un totale € 1.620,00 al mese.
L'indennità di accompagnamento (di cui è pacificamente destinatario) è una Parte_1 prestazione economica mensile erogata dall' a persone bisognose di assistenza continua per CP_8 compiere gli atti quotidiani e/o che non possono muoversi senza ausilio;
per il 2025, l'importo fisso ed esente da IRPEF è di € 542,02 al mese.
Ne deriva che la spesa “riconoscibile” all'odierno ricorrente è pari ad € 1.077,98 al mese, corrispondenti ad € 12.935,76 all'anno.
M. A questo punto, bisogna rimarcare che questo tipo di pregiudizio si produce de die in diem e non è ancora venuto ad esistenza in toto al momento della liquidazione;
per cui, va applicato il sistema della capitalizzazione, moltiplicando l'importo annuo a carico dalla “vittima” per un coefficiente di capitalizzazione legato alla corresponsione anticipata.
[Considerato un arco temporale ipotetico di 49 anni, aspirando (dell'età di 31 anni) ad un'età Pt_1 media di 80 anni (non essendo ipotizzabile una diversa durata della sua vita), la rendita a tempo determinato corrisponde ad € 363.124,50, calcolata con riferimento ai coefficienti di comune impiego in ambito notarile (federnotai. aggiornati alla data del primo gennaio 2024 e Email_1 vigenti al momento dell'instaurazione del presente giudizio ad aprile 2024.
16. Non resta che accertare il diritto di parte ricorrente di percepire dagli odierni resistenti, in solido fra loro, l'ulteriore risarcimento di € 363.124,50, oltre interessi legali dal fatto illecito (v.
31.07.2009) al saldo effettivo, ciò nei limiti del massimale di polizza.
17. Le spese del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio devono tenere conto del fatto che le ragioni di hanno trovato solo parziale accoglimento;
di qui la compensazione per Parte_1
1/3 delle spese dei due con rifusione dei residui 2/3 a favore di ed a carico di Pt_3 Pt_1 CP_1
e di in solido fra loro, nei limiti del massimale di polizza, con
[...] Controparte_2 liquidazione secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore € 260.001,00-€ 520.000,00 in cui rientra in decisum per le fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
12 1. ACCOGLIE parzialmente il Ricorso di e AN e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, a corrispondere l'ulteriore risarcimento di € € 363.124,50 per danno CP_2 futuro da assistenza e cura, oltre interessi legali dal fatto illecito (v. 31.07.2009) al saldo effettivo, ciò nei limiti del massimale di polizza.
2. COMPENSA per 1/3 le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di Rinvio.
3. AN e , in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
i residui 2/3, liquidati in € 7.182,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per la causa
[...] in Cassazione ed in € 9.492,67, oltre iva-cpa-spese generali come per legge per la causa di Rinvio, ciò nei limiti del massimale di polizza assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro stradale occorso il
31.07.2009 e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Venezia, 15.09.2025.
La Relatrice La Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Dott.ssa Rita Rigoni
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