Sentenza 23 settembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02400/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2014, proposto da:
DO PE, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Vincenzo Papadia, Pier Luigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso Pierluigi Dell'Anna in Lecce, via Col Costadura,56;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce N. V.G. 1617/2010 - N. CRON. 2736/2012 - N. REP. 1006/2012 reso in data 5/6/2012, munito di formula esecutiva in data 16/7/2012, notificato in data 8/3/2013, attestazione del passaggio in giudicato del 21/11/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e udito per la parte ricorrente l’avv. Pierluigi Dell'Anna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in oggetto, pronunciato all’esito di un procedimento instaurato ai sensi della L. n. 89/01, per irragionevole durata del processo.
Con atto ritualmente depositato l’Ufficio Ragioneria della Corte d’Appello di Lecce ha comunicato di avere provveduto al pagamento delle somme liquidate nel suddetto decreto.
Il Tribunale, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero, atteso che il pagamento della somma dovuta è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario, spese che liquida in € 300 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
IL SEGRETARIO