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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4683/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. TH DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 02/07/2025, assunto in decisione in data 12/11/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1981, con l'Avvocato BINDA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
DE ON CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 - ordinare al Comune di Bernareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
e voglia OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1 presso la madre nella casa coniugale in Bernareggio, Via Setti Carraro n. 11.
2) Il padre potrà tenere il figlio durante i fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio, quando lo preleverà alle 16,30 all'uscita da scuola e/o dal centro estivo, alla domenica sera, con riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre alle ore 19:00.
3) In settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio due sere (il lunedì e il martedì quando il fine settimana
è di spettanza del padre, il mercoledì e il giovedì quando il fine settimana è di spettanza della madre). Per le sere infrasettimanali, il padre preleverà il minore all'uscita da scuola e/o dal centro estivo e il giorno successivo il figlio trascorrerà l'intera giornata con il padre, che lo riporterà alle ore 19:00 dalla madre nella giornata rispettivamente di mercoledì o di venerdì.
Lo schema che segue rappresenta la decisione dei coniugi sopra descritta e in caso di impossibilità per ciascuno di rispettare il giorno di visita, non ci saranno recuperi: 4) Per le vacanze estive relative agli anni 2025, 2026 e 2027, il minore trascorrerà nel mese di agosto due settimane non consecutive con il papà e due con la mamma. Dal 2028 le settimane saranno sempre due, ma consecutive. In caso di disaccordo, le settimane verranno ripartite secondo questo criterio: agosto
25/26/27: prima e terza con il padre, seconda e quarta con madre, si alternano ogni anno. Dall'anno 2028 per il mese di agosto: prima e seconda con il padre, terza e quarta con madre, alternate ogni anno. Per fruire della settimana di ferie con nei mesi di giugno o luglio gli accordi dovranno essere presi Per_1 entro il 31.01 di ogni anno. Le settimane verranno comunque sempre definite dai genitori entro il 31 gennaio di ogni anno.
5) Per le festività Natalizie, il padre terrà il minore per l'intera giornata del 24 dicembre e la madre per l'intera giornata del 25 dicembre. Il minore sarà tenuto in alternanza un anno dal padre e uno dalla madre dal 25 dicembre al 31 dicembre e dal primo gennaio al 6 gennaio. Le vacanze Pasquali saranno suddivise al cinquanta per cento tra i genitori. Il minore trascorrerà in alternanza tra i genitori gli altri giorni festivi
(es: 25 aprile con un genitore, il primo maggio con l'altro ecc.).
Lo schema che segue rappresenta la decisione dei coniugi sopra descritta e in caso di impossibilità per ciascuno di rispettare i giorni, non ci saranno recuperi: 6) La casa familiare sita a Bernareggio (MB), Via Setti Carraro n. 11, viene assegnata alla signora Parte_2
che vi abiterà con il figlio sino a che lo stesso non sarà autosufficiente economicamente.
[...]
7) Il signor si obbliga a riconoscere un mantenimento complessivo mensile in favore del figlio Pt_1 di Euro 550,00; detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
8) Il signor provvederà al versamento di Euro 550,00 dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio e delle spese straordinarie al cinquanta per cento di cui al successivo punto 14 delle condizioni, entro il cinque di ogni mese, tramite bonifico sul conto cointestato con la signora alle coordinate Parte_2
IBAN [...] a decorrere dal mese di agosto 2025.
9) Il signor provvederà inoltre a riconoscere Euro 200,00 mensili, come contributo spese Pt_1 condominiali ordinarie della casa familiare ove risiede stabilmente il minore, mentre la signora Parte_2 provvederà a riconoscere allo stesso titolo Euro 100,00 mensili, per un totale di euro 3.600,00 annui. La eventuale differenza fra i 3600 euro annui preventivati e le spese effettivamente deliberate dal a consuntivo verrà equamente ripartita al cinquanta per cento fra ciascun coniuge. Per CP_1 quanto concerne l'esercizio corrente, che ha visto l'approvazione delle spese condominiali ordinarie per
Euro 5.500,00 annui, la differenza di Euro 1.900,00 (5.500 – 3.600) verrà saldata per intero dal signor
Pt_1
10) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento del gatto vivente presso l'abitazione Pt_1 coniugale.
11) Il signor e la signora si faranno carico, ciascuno per la quota rispettivamente del Pt_1 Parte_2
65% e del 35% per cento delle spese straordinarie, che eventualmente dovessero essere deliberate dal
Condominio.
12) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, non viene stabilito assegno divorzile in favore della signora né del signor Parte_2 Pt_1
13) L'assegno unico erogato dall'INPS sarà richiesto e percepito nella misura dell'intero fino a quando ne avrà diritto dalla signora;
le detrazioni fiscali per figli a carico verranno fruite esclusivamente Parte_2 dal signor ad eccezione di quelle dentistiche. Pt_1
14) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% (cinquanta per cento) delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pediatriche e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Voglia, altresì, il Collegio
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) ciascun coniuge provvederà al versamento della somma di Euro 324,00, entro il giorno quindici di ogni mese, al fine di procurare la provvista necessaria all'addebito della rata del mutuo fondiario del 21 maggio
2013, con scadenza 21 maggio 2038 di Euro 140.000,00, che continuerà ad essere pagato sul conto corrente cointestato, alle coordinate IBAN [...]; anche le spese condominiali, nella misura di Euro 200,00 ed Euro 100,00 mensili, verranno versate sul conto cointestato di cui sopra;
ciascun coniuge provvederà in misura uguale a contribuire alle spese bancarie del conto che si renderanno necessarie;
2) il conto corrente n. 28523 cointestato fra i coniugi verrà estinto e il saldo attivo verrà bonificato sul conto di cui al precedente punto 1);
3) L'autovettura intestata alla signora Polo del 2016 targata FG092FG resterà di sua Parte_3 proprietà, così come il saldo del deposito titoli cointestato presso Banca BPM n. 9477871, che verrà volturato interamente a favore della signora . Parte_2
4) Con lo scioglimento della comunione, le somme giacenti sui conti correnti personali dei due coniugi resteranno in proprietà esclusiva di ciascuno.
5) Qualora la casa coniugale, in comproprietà, verrà posta in vendita, al netto della somma di Euro
70.000,00 (settantamila) a suo tempo donata al signor dai genitori, i coniugi riconoscono che il Pt_1 ricavato verrà diviso fra i coniugi in parti uguali, salvo eventuali conguagli per esborsi sostenuti dall'uno o dall'altro per assicurare il pagamento delle spese condominiali e della rata del mutuo, nel caso l'uno o l'altro coniuge non dovessero provvedervi. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
01.09.2007 a Bernareggio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (16.05.2022); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02/07/2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bernareggio (MB) in data 01.09.2007 (Atto n. Parte_2
8, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bernareggio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. TH DE ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 02/07/2025, assunto in decisione in data 12/11/2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/07/1981, con l'Avvocato BINDA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
DE ON CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 - ordinare al Comune di Bernareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
e voglia OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Persona_1 presso la madre nella casa coniugale in Bernareggio, Via Setti Carraro n. 11.
2) Il padre potrà tenere il figlio durante i fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio, quando lo preleverà alle 16,30 all'uscita da scuola e/o dal centro estivo, alla domenica sera, con riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre alle ore 19:00.
3) In settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio due sere (il lunedì e il martedì quando il fine settimana
è di spettanza del padre, il mercoledì e il giovedì quando il fine settimana è di spettanza della madre). Per le sere infrasettimanali, il padre preleverà il minore all'uscita da scuola e/o dal centro estivo e il giorno successivo il figlio trascorrerà l'intera giornata con il padre, che lo riporterà alle ore 19:00 dalla madre nella giornata rispettivamente di mercoledì o di venerdì.
Lo schema che segue rappresenta la decisione dei coniugi sopra descritta e in caso di impossibilità per ciascuno di rispettare il giorno di visita, non ci saranno recuperi: 4) Per le vacanze estive relative agli anni 2025, 2026 e 2027, il minore trascorrerà nel mese di agosto due settimane non consecutive con il papà e due con la mamma. Dal 2028 le settimane saranno sempre due, ma consecutive. In caso di disaccordo, le settimane verranno ripartite secondo questo criterio: agosto
25/26/27: prima e terza con il padre, seconda e quarta con madre, si alternano ogni anno. Dall'anno 2028 per il mese di agosto: prima e seconda con il padre, terza e quarta con madre, alternate ogni anno. Per fruire della settimana di ferie con nei mesi di giugno o luglio gli accordi dovranno essere presi Per_1 entro il 31.01 di ogni anno. Le settimane verranno comunque sempre definite dai genitori entro il 31 gennaio di ogni anno.
5) Per le festività Natalizie, il padre terrà il minore per l'intera giornata del 24 dicembre e la madre per l'intera giornata del 25 dicembre. Il minore sarà tenuto in alternanza un anno dal padre e uno dalla madre dal 25 dicembre al 31 dicembre e dal primo gennaio al 6 gennaio. Le vacanze Pasquali saranno suddivise al cinquanta per cento tra i genitori. Il minore trascorrerà in alternanza tra i genitori gli altri giorni festivi
(es: 25 aprile con un genitore, il primo maggio con l'altro ecc.).
Lo schema che segue rappresenta la decisione dei coniugi sopra descritta e in caso di impossibilità per ciascuno di rispettare i giorni, non ci saranno recuperi: 6) La casa familiare sita a Bernareggio (MB), Via Setti Carraro n. 11, viene assegnata alla signora Parte_2
che vi abiterà con il figlio sino a che lo stesso non sarà autosufficiente economicamente.
[...]
7) Il signor si obbliga a riconoscere un mantenimento complessivo mensile in favore del figlio Pt_1 di Euro 550,00; detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
8) Il signor provvederà al versamento di Euro 550,00 dell'assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio e delle spese straordinarie al cinquanta per cento di cui al successivo punto 14 delle condizioni, entro il cinque di ogni mese, tramite bonifico sul conto cointestato con la signora alle coordinate Parte_2
IBAN [...] a decorrere dal mese di agosto 2025.
9) Il signor provvederà inoltre a riconoscere Euro 200,00 mensili, come contributo spese Pt_1 condominiali ordinarie della casa familiare ove risiede stabilmente il minore, mentre la signora Parte_2 provvederà a riconoscere allo stesso titolo Euro 100,00 mensili, per un totale di euro 3.600,00 annui. La eventuale differenza fra i 3600 euro annui preventivati e le spese effettivamente deliberate dal a consuntivo verrà equamente ripartita al cinquanta per cento fra ciascun coniuge. Per CP_1 quanto concerne l'esercizio corrente, che ha visto l'approvazione delle spese condominiali ordinarie per
Euro 5.500,00 annui, la differenza di Euro 1.900,00 (5.500 – 3.600) verrà saldata per intero dal signor
Pt_1
10) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento del gatto vivente presso l'abitazione Pt_1 coniugale.
11) Il signor e la signora si faranno carico, ciascuno per la quota rispettivamente del Pt_1 Parte_2
65% e del 35% per cento delle spese straordinarie, che eventualmente dovessero essere deliberate dal
Condominio.
12) Stante l'indipendenza economica dei coniugi, non viene stabilito assegno divorzile in favore della signora né del signor Parte_2 Pt_1
13) L'assegno unico erogato dall'INPS sarà richiesto e percepito nella misura dell'intero fino a quando ne avrà diritto dalla signora;
le detrazioni fiscali per figli a carico verranno fruite esclusivamente Parte_2 dal signor ad eccezione di quelle dentistiche. Pt_1
14) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% (cinquanta per cento) delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pediatriche e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Voglia, altresì, il Collegio
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) ciascun coniuge provvederà al versamento della somma di Euro 324,00, entro il giorno quindici di ogni mese, al fine di procurare la provvista necessaria all'addebito della rata del mutuo fondiario del 21 maggio
2013, con scadenza 21 maggio 2038 di Euro 140.000,00, che continuerà ad essere pagato sul conto corrente cointestato, alle coordinate IBAN [...]; anche le spese condominiali, nella misura di Euro 200,00 ed Euro 100,00 mensili, verranno versate sul conto cointestato di cui sopra;
ciascun coniuge provvederà in misura uguale a contribuire alle spese bancarie del conto che si renderanno necessarie;
2) il conto corrente n. 28523 cointestato fra i coniugi verrà estinto e il saldo attivo verrà bonificato sul conto di cui al precedente punto 1);
3) L'autovettura intestata alla signora Polo del 2016 targata FG092FG resterà di sua Parte_3 proprietà, così come il saldo del deposito titoli cointestato presso Banca BPM n. 9477871, che verrà volturato interamente a favore della signora . Parte_2
4) Con lo scioglimento della comunione, le somme giacenti sui conti correnti personali dei due coniugi resteranno in proprietà esclusiva di ciascuno.
5) Qualora la casa coniugale, in comproprietà, verrà posta in vendita, al netto della somma di Euro
70.000,00 (settantamila) a suo tempo donata al signor dai genitori, i coniugi riconoscono che il Pt_1 ricavato verrà diviso fra i coniugi in parti uguali, salvo eventuali conguagli per esborsi sostenuti dall'uno o dall'altro per assicurare il pagamento delle spese condominiali e della rata del mutuo, nel caso l'uno o l'altro coniuge non dovessero provvedervi. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
01.09.2007 a Bernareggio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (16.05.2022); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 12.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02/07/2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bernareggio (MB) in data 01.09.2007 (Atto n. Parte_2
8, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bernareggio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH DE CO