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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10829 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8361/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP OL, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Toledo n. 116;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratrice di Controparte_1 C.F._2 sé stessa, domiciliata nel suo studio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n. 6;
- OPPOSTA –
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intervento nel pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. n. 451/2015 del Tribunale di Napoli
Conclusioni: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2021 propose opposizione ex art. Parte_1
615 comma 2 c.p.c. all'intervento nel pignoramento immobiliare rubricato al n. R.G.E.
451/2015 del Tribunale di Napoli, spiegato dall'Avv. in forza Controparte_1 della sentenza n. 703/2015 della Corte di Appello di Napoli, per spese di giudizio liquidate in proprio favore quale antistataria, oltre accessori. Con il rimedio azionato, parte esecutata contestò l'ammissibilità dell'intervento in quanto avvenuto in pendenza di sospensione ex art 601 c.p.c. per il giudizio di divisione endoesecutiva e la tardività dello stesso perché avvenuto successivamente all'udienza ex art. 569 c.p.c. Eccepì, altresì, la mancanza del titolo a fondamento dell'intervento e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta. Richiese quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito (…) rigettare l'intervento nonché disporre i provvedimenti consequenziali e necessari affinché siano discusse le sollevate eccezioni. Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Il G.E., con ordinanza del 14.02.2024, ritenne l'intervento sia ammissibile in pendenza del sub procedimento di divisione, sia tempestivo perché avanzato prima dell'udienza ex art 596 c.p.c. e prima che fosse stata disposta la vendita nel giudizio contenzioso endoesecutivo. Ritenne inoltre non condivisibile l'eccezione di insussistenza del diritto di intervenire nel giudizio di esecuzione motivata in virtù della rinuncia all'attribuzione riconosciuta dal titolo azionato contenuta nel precetto opposto dell'1.04.2015 in quanto “il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8246/2021 del 04/10/2021, ha affermato che la cessione del credito da parte dell'avv. in favore di CP_1
deve ritenersi priva di efficacia, in quanto la disciplina del governo delle Controparte_2 spese è sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che sia stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Ne consegue che il cennato credito alle spese e ai compensi non risulta mai uscito dalla titolarità del procuratore antistatario, il quale legittimamente può azionarlo nella procedura esecutiva de qua.” Pertanto, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accordare l'inibitoria richiesta, la rigettò, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite e con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla definitività del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito, lamentando l'avvenuta rinuncia all'attribuzione delle spese contenuta nel titolo azionato, dichiarata espressamente nell'atto di precetto dell'1.04.2015, e la stessa rinuncia al credito in favore della parte vittoriosa, come peraltro comprovato dal contratto di cessione del credito sottoscritto in data 1.03.2015 richiamato dalla stessa opposta. Tale contratto, ha sostenuto, sarebbe rimasto tuttora valido e produttivo di effetti tra le parti (cedente e cessionario) atteso che la sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, resa a definizione del giudizio di opposizione a pignoramento promosso nei confronti del creditore procedente e Controparte_2 poi dei suoi eredi, non ne aveva dichiarato la nullità, ma la sola inefficacia. Ha inoltre sostenuto l'infondatezza della tesi propugnata dall'interventrice opposta con la
- 2 - comparsa depositata per la fase cautelare, nella quale sosteneva che l'intervento doveva considerarsi in ogni caso ammissibile anche a fronte della ritenuta validità del contratto di cessione, tenuto conto che l'interventrice riveste al contempo la qualità di erede del creditore procedente, essendo pertanto legittimata al recupero dei crediti del defunto in nome e per conto degli altri eredi. Tale legittimazione, ha precisato, è stata espressamente escluda dalla menzionata sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, passata in cosa giudicata. Su tali premesse, l'istante ha richiesto la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E., anche nel capo relativo alle spese, e l'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti, con accertamento dell'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione sulla scorta della sentenza n. 703/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, vinte le spese e competenze di lite.
Si è costituita l'Avv. , dapprima in data 30.06.2024 e, poi, in data Controparte_1
18.09.2024 mediante rideposito della comparsa di costituzione che appurava essere visibile nelle sole ultime pagine benché risultasse regolarmente costituita e benché fossero visibili tutti gli allegati con essa depositati. Nel merito ha precisato che prima dell'avvio dell'espropriazione forzata era intervenuto un atto di cessione del proprio credito per spese di lite di cui alla sentenza n. 703/2015 della Corte d'Appello di Napoli in favore di parte vittoriosa. Questi procedeva pertanto ad Controparte_2 avviare l'espropriazione anche per tale credito, espropriazione in cui subentravano successivamente i suoi eredi. A tale esecuzione si opponeva Parte_1 deducendo l'inammissibilità della cessione del credito per il compenso dell'avvocato distrattario e l'insussistenza del diritto degli eredi di procedere ad CP_1 esecuzione forzata per il credito ceduto. Con sentenza n. 8246/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva, in parte qua, la domanda dichiarando inefficace la cessione e l'insussistenza in capo agli eredi del titolo per procedere ad esecuzione CP_1 forzata per le spese legali oggetto di distrazione in favore dell'avvocata. All'esito del giudizio, pertanto, la stessa, quale difensore distrattario, spiegava l'intervento opposto nella procedura esecutiva immobiliare pendente, azionando la sentenza n.
703/2015 della Corte di Appello di Napoli. Tanto precisato, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione rimarcando l'ammissibilità dell'intervento e la tempestività dello stesso. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda. In particolare, ha lamentato la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente che nel precedente giudizio di opposizione aveva invocato l'inefficacia dell'atto di cessione di cui, in questa sede, ha invocato invece la validità a sostegno dell'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ha precisato che la dichiarazione di cui al precetto era limitata alla sola distrazione, senza rinuncia alcuna al diritto di credito per competenze, trasferito al cessionario con l'intesa che questi avrebbe avviato un'unica procedura esecutiva all'esito della quale avrebbe provveduto a corrisponderle gli onorari. Ha contestato, inoltre, la configurabilità della rimessione
- 3 - del debito in favore dell'opponente. Infine, ha precisato che l'opponente aveva prestato acquiescenza alla sentenza che aveva dichiarato inefficace la cessione ed insussistente il diritto degli eredi di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 suoi confronti, con conseguente inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di validità del contratto di cessione. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. e con vittoria delle spese e competenze di lite.
Accordati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e ritenuta, all'esito, la natura documentale della controversia, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2025.
A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, il giudizio è stato riservato in decisione senza i termini di legge, stante la conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
si è opposto all'intervento spiegato dall'Avv. nel Parte_1 Controparte_1 pignoramento immobiliare iscritto ad istanza di al n. 451/2015 Controparte_2
R.G.E. del Tribunale di Napoli ed avente fondamento nella distrazione delle spese legali disposta in suo favore con la sentenza n. 703/2015 dalla Corte di Appello di Napoli.
Giova ripercorrere la vicenda sottesa al suddetto intervento.
In data 1.03.2015 veniva sottoscritto un contratto di cessione del credito relativo alle spese ed onorari del giudizio di primo grado distratti in favore dell'Avv. CP_1
nella sentenza di secondo grado innanzi richiamata in favore di
[...] [...]
, parte patrocinata vittoriosa. In esso la cedente rinunciava all'attribuzione CP_2 trasferendo inoltre il credito al cliente con l'intesa che lo stesso avrebbe provveduto a sue spese all'espropriazione forzata, corrispondendole quanto dovuto all'esito. Le parti convenivano, inoltre, espressamente che della cessione si sarebbe dato atto nel precetto al fine di renderne edotto il debitore.
In data 1.04.2015 veniva notificato all'opponente atto di precetto ad istanza di contenente la precisazione “che l'avv. rinuncia Controparte_2 Controparte_1 formalmente all'attribuzione e pertanto tutte le spese di lite come liquidate dalla Corte di Appello dovranno essere corrisposte in favore dell'appellato”.
In virtù di tale intimazione veniva poi notificato all'intimato debitore atto di pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 451/2015 del Tribunale di Napoli.
- 4 - Avverso tale atto esecutivo reagiva mediante opposizione Parte_1 all'esecuzione contestando, tra gli altri, la sussistenza del diritto degli eredi , CP_1 subentrati al defunto creditore procedente nella procedura esecutiva, di procedere all'esecuzione forzata per la riscossione del credito per spese legali distratte in favore dell'Avv. nella sentenza della Corte d'appello di Napoli posta a Controparte_1 base dell'esecuzione.
Il giudizio di opposizione, iscritto al n. R.G. 1125/2019 del Tribunale di Napoli, veniva definito con sentenza n. 8246/2021 del medesimo Tribunale che accoglieva il motivo di opposizione con la seguente motivazione: “Appare evidente che il credito di euro 2.420,00 per il compenso di avvocato per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfetario, non è un credito di (e dei suoi eredi), bensì un credito dell'avv. Controparte_2
distrattaria in primo grado. La pretesa dei creditori procedenti di Controparte_1 ottenere anche il pagamento della complessiva somma di euro 3.531,07 (2.420,00 per compenso, euro 363,00 per rimborso forfetario, euro 111,32 per cpa ed euro 636,75 per iva) è quindi priva di fondamento, non essendo sorretta da idoneo titolo esecutivo. Si tratta, infatti, di somma spettante all'avv. quale anticipatario. La invocata cessione del Controparte_1 relativo credito del 1/3/2015, richiamata in precetto, da parte dell'avv. in favore di CP_1
deve ritenersi priva di efficacia, in quanto la disciplina del governo delle Controparte_2 spese appare sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che è stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. L'art. 93, secondo comma, c.p.c., infatti, prevede che, nel momento in cui vi è stata sentenza del giudice che la disposto la distrazione degli onorari e delle spese in favore del difensore che ne ha fatto richiesta (come in questo caso) sia necessaria “la revoca del provvedimento” da parte del giudice, a mezzo del procedimento per correzione di errore materiale, su specifica richiesta della parte soccombente, in presenza di due requisiti : 1) il mancato conseguimento da parte del difensore del rimborso che gli è stato attribuito dal giudice;
2) la prova da parte dell'istante soccombente di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese. Ebbene, questo giudice ritiene che il riconoscimento della distrazione in favore del difensore - che di per sé realizza già una sorta di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore - non possa venir meno con una sorta di
“controcessione” proprio perché l'ipotesi è specificamente disciplinata dal legislatore, che richiede la verifica da parte del giudice della sussistenza dei presupposti sopra invocati ed, in particolare, l'avvenuto pagamento del credito del difensore da parte del debitore/soccombente. Condizione, con tutta evidenza, non dimostrata nella vicenda in esame”.
Per pacifica e concorde prospettazione delle parti, la sentenza è stata impugnata solo dall' il cui intervento era stato contestato dal Controparte_3 debitore esecutato, con conseguente passaggio in giudicato dei capi non impugnati, tra cui quello relativo alla declaratoria di inefficacia del contratto di cessione.
- 5 - Tanto premesso, e venendo ai motivi di opposizione, l'attore nella presente fase a cognizione piena reitera unicamente le eccezioni di mancanza di un titolo legittimante l'intervento spiegato dall'opposta e l'inesistenza del diritto di credito in capo alla stessa, trasferitosi per effetto del contratto di cessione.
Più in particolare, invoca la rinuncia operata in precetto dall'avvocato opposto per farne discendere la rinuncia all'attribuzione e allo stesso diritto di credito, qualificandola quale negozio giuridico unilaterale con effetti irrevocabili quando portato a conoscenza del beneficiario. Precisa, altresì, di aver avuto conoscenza del contratto di cessione del credito oggetto di distrazione solo nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione intentato contro gli eredi , che ne davano atto CP_1 nella loro costituzione, non contestandone in questa sede la validità tra le parti (cedente e cessionario) confermata, a suo dire, dalla stessa sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli che ne ha dichiarato la mera inefficacia con riferimento agli eredi e non già la nullità. Aggiunge che detta pronuncia sarebbe stata, CP_1 quindi, erroneamente interpretata dal G.E. in fase cautelare, allorquando nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ha affermato: “Ne consegue che il cennato credito alle spese e ai compensi non risulta uscito dalla titolarità del procuratore antistatario, il quale legittimamente può azionarlo nella procedura esecutiva de qua”.
Parte opposta critica la difesa attorea tacciandola di contraddittorietà rispetto a quanto sostenuto nel precedente giudizio di opposizione a pignoramento e richiamando, in ogni caso, l'acquiescenza prestata dall'opponente rispetto alla declaratoria di inefficacia della cessione contenuta nella sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli. Detta pronuncia, secondo la convenuta, individua chiaramente in capo alla stessa la titolarità esclusiva alla riscossione forzata del diritto di credito per spese e competenze di giudizio oggetto di provvedimento di distrazione ex art 93 c.p.c., con piena legittimità dell'intervento per l'effetto spiegato nella procedura esecutiva immobiliare pendente. Solo in via gradata l'opposta evidenzia che, ove ritenuto valido tra le parti in contratto di cessione, del pari l'intervento contestato risulterebbe legittimo rivestendo ella anche la qualità di erede del creditore precedente e potendo riscuotere il credito per spese legali ad egli ceduto anche nell'interesse degli altri coeredi.
I motivi della proposta opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
L'argomento giuridico fondante la tesi attorea risiede nella circostanza di aver conosciuto della rinuncia all'attribuzione delle spese e competenze di lite da parte dell'Avv. , cronologicamente prima di ogni altro atto, per il Controparte_1 tramite dell'intimazione di pagamento, di per sé idonea a produrre effetti immediati nei suoi confronti.
- 6 - L'opponente offre una visione atomistica di tale rinuncia ritenendo, erroneamente, che ad essa sia conseguita, oltre che alla rinuncia alla distrazione, anche quella al diritto di credito per le spese legali distratte.
La tesi risulta infondata e malriposta.
È evidente che all'atto della presente opposizione, parte opponente fosse pienamente consapevole dell'esistenza del contratto di cessione del credito per onorari oggetto del provvedimento di distrazione. Il tenore letterale di detto accordo, come già innanzi richiamato, non lascia adito a dubbi circa il fatto che la cedente procuratrice distrattaria non abbia affatto rinunciato al diritto di credito, ma solo alla distrazione,
e che abbia, invece, ceduto il proprio credito al cliente, parte vittoriosa, al fine di consentirne la riscossione nell'ambito di un'unica procedura esecutiva in danno della parte soccombente tenuta ex titulo, con l'espressa pattuizione che alla chiusura della procedura il cessionario avrebbe provveduto a soddisfare il suo credito per onorari e che della cessione sarebbe stato dato atto nel successivo precetto.
Ne deriva, evidentemente, che quanto affermato in precetto costituisce proprio adempimento del contratto di cessione e, peraltro, anche ivi si legge chiaramente che
“l'Avv. rinuncia formalmente all'attribuzione e pertanto tutte le spese di Controparte_1 lite come liquidate dalla Corte d'Appello dovranno essere corrisposte in favore dell'appellato”.
Chiarito pertanto che la rinuncia è stata sempre confinata alla sola attribuzione, rectius distrazione, disposta nella sentenza azionata e che la stessa è avvenuta in virtù del sotteso contratto di cessione, non potendosi considerare la rinuncia contenuta in precetto come negozio giuridico indipendente ed a sé stante, viene in rilievo l'analisi dell'ammissibilità e della validità del sottoscritto contratto di cessione del credito per spese ed onorari di lite del procuratore distrattario.
In merito va rilevato che la sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, resa nel giudizio di opposizione di cui l'odierna opponente non era parte, ha dichiarato espressamente l'inefficacia della cessione del credito oggetto del provvedimento di distrazione affermando: “la invocata cessione del relativo credito del 1/3/2015, richiamata in precetto, da parte dell'avv. in favore di deve ritenersi priva di CP_1 Controparte_2 efficacia, in quanto la disciplina del governo delle spese appare sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che è stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario”.
La stessa sentenza ha chiaramente precisato che “La pretesa dei creditori procedenti di ottenere anche il pagamento della complessiva somma di euro 3.531,07 (2.420,00 per compenso, euro 363,00 per rimborso forfetario, euro 111,32 per cpa ed euro 636,75 per iva) è
- 7 - quindi priva di fondamento, non essendo sorretta da idoneo titolo esecutivo. Si tratta, infatti, di somma spettante all'avv. quale anticipatario”. Controparte_1
Dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'inefficacia della cessione non è stata affatto limitata al solo rapporto tra cessionario e debitore esecutato, ma alle parti stesse del contratto, con affermazione dell'esclusiva titolarità del credito per onorari oggetto di distrazione in capo all'Avv. ed Controparte_1 esclusione della legittimazione a riscuotere il credito professionale della procuratrice in capo al cessionario ed ai suoi eredi.
La decisione sul punto risulta coperta dal giudicato il quale, peraltro, potrebbe spiegare effetto nel presente giudizio e nei confronti dell'opposta, estranea al processo in cui si è formato, solo nei limiti in cui se ne ammetta una efficacia riflessa.
Il tema è dibattuto e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la cosiddetta efficacia riflessa del giudicato è ravvisabile solo quando tra due giudizi sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica;
sicché l'estensione dell'efficacia del giudicato a soggetti estranei dal processo sarebbe ravvisabile solo se essi risultano titolari di un rapporto giuridico dipendente, subordinato, non autonomo rispetto a quello definito nella decisione irrevocabile (cfr. Cass. civ., sent.
n. 21240/2018).
Ebbene, nel caso di specie il diritto in capo all'interventrice opponente non può dirsi giuridicamente derivato dal contratto di cessione di cui è stata pronunciata l'inefficacia con sentenza passata in giudicato;
lo stesso ne costituiva il presupposto, derivando dalla sentenza di secondo grado che ha disposto la distrazione delle spese di giudizio in favore dell'avvocata, poi resasi cedente.
È del pari ius receptum, tuttavia, che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. civ., sent. n. 4241/2013).
Questo Giudice, per quanto innanzi, esclude che possa venire in rilievo nel presente giudizio l'efficacia riflessa del giudicato;
non di meno ritiene di condividere l'accertamento spiegato dalla sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli in ordine alla sottrazione alla disponibilità delle parti della disciplina del governo delle spese di lite.
- 8 - In tal senso milita la disciplina codicistica dell'istituto della distrazione delle spese di lite di cui all'art. 93 c.p.c.: “Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”.
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione dichiarando di avere anticipato le spese del processo e di non aver ricevuto gli onorari, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo e, per effetto dell'attribuzione (che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente. Deve perciò escludersi che si verta in ipotesi di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore, poiché il primo, non avendo anticipato le spese, né corrisposto gli onorari, mai è stato creditore di tali somme e, pertanto, non può cedere un credito di cui non è titolare (cfr. Cass. civ., sent. n. 33217/2022).
L'indisponibilità del diritto del difensore, seppur non ricollegabile al fenomeno della
“contro cessione”, discende direttamente dal dettato normativo e, segnatamente, dalla previsione di cui al secondo comma dell'art. 93 c.p.c.
La revoca della distrazione risulta procedimentalizzata e riservata al giudice, che vi provvede su iniziativa di parte al ricorrere dei presupposti normativamente indicati.
La rinuncia alla distrazione non è rimessa, cioè, alla libera iniziativa negoziale delle parti. La stessa non può derivare da un negozio unilaterale abdicativo ad iniziativa del solo procuratore distrattario, né può essere l'effetto di un negozio bilaterale con il cliente parte vittoriosa, quale la cessione del credito.
Pervenire a diversa conclusione equivarrebbe eludere il richiamato dettato normativo il quale, anche a fronte dell'integrale pagamento degli onorari del difensore distrattario da parte del cliente, parte vittoriosa, non legittima quest'ultimo all'escussione diretta della parte soccombente per lo stesso credito in assenza del provvedimento di revoca della distrazione.
In tal senso, va data continuità all'orientamento di legittimità secondo cui “La parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia
- 9 - intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cas. civ., sent. n. 27041/2008).
Va quindi dichiarata la nullità e, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di cessione del credito per onorari distratti in favore dell'Avv. , sottoscritto con Controparte_1
in data 1.03.2015. Controparte_2
Ne deriva, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza di rigetto dell'istanza inibitoria, che il diritto di credito per gli onorari oggetto del provvedimento di distrazione è rimasto nella titolarità dell'Avv. , beneficiaria del CP_1 provvedimento di distrazione delle spese disposto nella sentenza n. 703/2015 della Corte d'Appello di Napoli.
Conseguentemente, l'intervento spiegato dalla parte opposta nella procedura immobiliare iscritta al n. R.G.E. 451/2015 del Tribunale di Napoli, riposante proprio sull'anzidetto titolo esecutivo per la soddisfazione coattiva del credito professionale oggetto del provvedimento di distrazione, va considerato pienamente legittimo.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata perché infondata, ravvisandosi in capo alla creditrice opposta il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, esercitato nella fattispecie nelle forme dell'intervento titolato.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101 -
5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
- 10 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell'Avv. , iscritta al n. 8361/2024 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 11 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8361/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP OL, con cui elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Toledo n. 116;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. ), quale procuratrice di Controparte_1 C.F._2 sé stessa, domiciliata nel suo studio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n. 6;
- OPPOSTA –
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intervento nel pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. n. 451/2015 del Tribunale di Napoli
Conclusioni: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2021 propose opposizione ex art. Parte_1
615 comma 2 c.p.c. all'intervento nel pignoramento immobiliare rubricato al n. R.G.E.
451/2015 del Tribunale di Napoli, spiegato dall'Avv. in forza Controparte_1 della sentenza n. 703/2015 della Corte di Appello di Napoli, per spese di giudizio liquidate in proprio favore quale antistataria, oltre accessori. Con il rimedio azionato, parte esecutata contestò l'ammissibilità dell'intervento in quanto avvenuto in pendenza di sospensione ex art 601 c.p.c. per il giudizio di divisione endoesecutiva e la tardività dello stesso perché avvenuto successivamente all'udienza ex art. 569 c.p.c. Eccepì, altresì, la mancanza del titolo a fondamento dell'intervento e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo all'opposta. Richiese quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito (…) rigettare l'intervento nonché disporre i provvedimenti consequenziali e necessari affinché siano discusse le sollevate eccezioni. Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Il G.E., con ordinanza del 14.02.2024, ritenne l'intervento sia ammissibile in pendenza del sub procedimento di divisione, sia tempestivo perché avanzato prima dell'udienza ex art 596 c.p.c. e prima che fosse stata disposta la vendita nel giudizio contenzioso endoesecutivo. Ritenne inoltre non condivisibile l'eccezione di insussistenza del diritto di intervenire nel giudizio di esecuzione motivata in virtù della rinuncia all'attribuzione riconosciuta dal titolo azionato contenuta nel precetto opposto dell'1.04.2015 in quanto “il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8246/2021 del 04/10/2021, ha affermato che la cessione del credito da parte dell'avv. in favore di CP_1
deve ritenersi priva di efficacia, in quanto la disciplina del governo delle Controparte_2 spese è sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che sia stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Ne consegue che il cennato credito alle spese e ai compensi non risulta mai uscito dalla titolarità del procuratore antistatario, il quale legittimamente può azionarlo nella procedura esecutiva de qua.” Pertanto, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accordare l'inibitoria richiesta, la rigettò, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite e con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla definitività del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di merito, lamentando l'avvenuta rinuncia all'attribuzione delle spese contenuta nel titolo azionato, dichiarata espressamente nell'atto di precetto dell'1.04.2015, e la stessa rinuncia al credito in favore della parte vittoriosa, come peraltro comprovato dal contratto di cessione del credito sottoscritto in data 1.03.2015 richiamato dalla stessa opposta. Tale contratto, ha sostenuto, sarebbe rimasto tuttora valido e produttivo di effetti tra le parti (cedente e cessionario) atteso che la sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, resa a definizione del giudizio di opposizione a pignoramento promosso nei confronti del creditore procedente e Controparte_2 poi dei suoi eredi, non ne aveva dichiarato la nullità, ma la sola inefficacia. Ha inoltre sostenuto l'infondatezza della tesi propugnata dall'interventrice opposta con la
- 2 - comparsa depositata per la fase cautelare, nella quale sosteneva che l'intervento doveva considerarsi in ogni caso ammissibile anche a fronte della ritenuta validità del contratto di cessione, tenuto conto che l'interventrice riveste al contempo la qualità di erede del creditore procedente, essendo pertanto legittimata al recupero dei crediti del defunto in nome e per conto degli altri eredi. Tale legittimazione, ha precisato, è stata espressamente escluda dalla menzionata sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, passata in cosa giudicata. Su tali premesse, l'istante ha richiesto la revoca dell'ordinanza adottata dal G.E., anche nel capo relativo alle spese, e l'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti, con accertamento dell'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione sulla scorta della sentenza n. 703/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, vinte le spese e competenze di lite.
Si è costituita l'Avv. , dapprima in data 30.06.2024 e, poi, in data Controparte_1
18.09.2024 mediante rideposito della comparsa di costituzione che appurava essere visibile nelle sole ultime pagine benché risultasse regolarmente costituita e benché fossero visibili tutti gli allegati con essa depositati. Nel merito ha precisato che prima dell'avvio dell'espropriazione forzata era intervenuto un atto di cessione del proprio credito per spese di lite di cui alla sentenza n. 703/2015 della Corte d'Appello di Napoli in favore di parte vittoriosa. Questi procedeva pertanto ad Controparte_2 avviare l'espropriazione anche per tale credito, espropriazione in cui subentravano successivamente i suoi eredi. A tale esecuzione si opponeva Parte_1 deducendo l'inammissibilità della cessione del credito per il compenso dell'avvocato distrattario e l'insussistenza del diritto degli eredi di procedere ad CP_1 esecuzione forzata per il credito ceduto. Con sentenza n. 8246/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva, in parte qua, la domanda dichiarando inefficace la cessione e l'insussistenza in capo agli eredi del titolo per procedere ad esecuzione CP_1 forzata per le spese legali oggetto di distrazione in favore dell'avvocata. All'esito del giudizio, pertanto, la stessa, quale difensore distrattario, spiegava l'intervento opposto nella procedura esecutiva immobiliare pendente, azionando la sentenza n.
703/2015 della Corte di Appello di Napoli. Tanto precisato, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione rimarcando l'ammissibilità dell'intervento e la tempestività dello stesso. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda. In particolare, ha lamentato la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente che nel precedente giudizio di opposizione aveva invocato l'inefficacia dell'atto di cessione di cui, in questa sede, ha invocato invece la validità a sostegno dell'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ha precisato che la dichiarazione di cui al precetto era limitata alla sola distrazione, senza rinuncia alcuna al diritto di credito per competenze, trasferito al cessionario con l'intesa che questi avrebbe avviato un'unica procedura esecutiva all'esito della quale avrebbe provveduto a corrisponderle gli onorari. Ha contestato, inoltre, la configurabilità della rimessione
- 3 - del debito in favore dell'opponente. Infine, ha precisato che l'opponente aveva prestato acquiescenza alla sentenza che aveva dichiarato inefficace la cessione ed insussistente il diritto degli eredi di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 suoi confronti, con conseguente inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di validità del contratto di cessione. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. e con vittoria delle spese e competenze di lite.
Accordati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e ritenuta, all'esito, la natura documentale della controversia, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 novembre 2025.
A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, il giudizio è stato riservato in decisione senza i termini di legge, stante la conforme richiesta delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
si è opposto all'intervento spiegato dall'Avv. nel Parte_1 Controparte_1 pignoramento immobiliare iscritto ad istanza di al n. 451/2015 Controparte_2
R.G.E. del Tribunale di Napoli ed avente fondamento nella distrazione delle spese legali disposta in suo favore con la sentenza n. 703/2015 dalla Corte di Appello di Napoli.
Giova ripercorrere la vicenda sottesa al suddetto intervento.
In data 1.03.2015 veniva sottoscritto un contratto di cessione del credito relativo alle spese ed onorari del giudizio di primo grado distratti in favore dell'Avv. CP_1
nella sentenza di secondo grado innanzi richiamata in favore di
[...] [...]
, parte patrocinata vittoriosa. In esso la cedente rinunciava all'attribuzione CP_2 trasferendo inoltre il credito al cliente con l'intesa che lo stesso avrebbe provveduto a sue spese all'espropriazione forzata, corrispondendole quanto dovuto all'esito. Le parti convenivano, inoltre, espressamente che della cessione si sarebbe dato atto nel precetto al fine di renderne edotto il debitore.
In data 1.04.2015 veniva notificato all'opponente atto di precetto ad istanza di contenente la precisazione “che l'avv. rinuncia Controparte_2 Controparte_1 formalmente all'attribuzione e pertanto tutte le spese di lite come liquidate dalla Corte di Appello dovranno essere corrisposte in favore dell'appellato”.
In virtù di tale intimazione veniva poi notificato all'intimato debitore atto di pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 451/2015 del Tribunale di Napoli.
- 4 - Avverso tale atto esecutivo reagiva mediante opposizione Parte_1 all'esecuzione contestando, tra gli altri, la sussistenza del diritto degli eredi , CP_1 subentrati al defunto creditore procedente nella procedura esecutiva, di procedere all'esecuzione forzata per la riscossione del credito per spese legali distratte in favore dell'Avv. nella sentenza della Corte d'appello di Napoli posta a Controparte_1 base dell'esecuzione.
Il giudizio di opposizione, iscritto al n. R.G. 1125/2019 del Tribunale di Napoli, veniva definito con sentenza n. 8246/2021 del medesimo Tribunale che accoglieva il motivo di opposizione con la seguente motivazione: “Appare evidente che il credito di euro 2.420,00 per il compenso di avvocato per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfetario, non è un credito di (e dei suoi eredi), bensì un credito dell'avv. Controparte_2
distrattaria in primo grado. La pretesa dei creditori procedenti di Controparte_1 ottenere anche il pagamento della complessiva somma di euro 3.531,07 (2.420,00 per compenso, euro 363,00 per rimborso forfetario, euro 111,32 per cpa ed euro 636,75 per iva) è quindi priva di fondamento, non essendo sorretta da idoneo titolo esecutivo. Si tratta, infatti, di somma spettante all'avv. quale anticipatario. La invocata cessione del Controparte_1 relativo credito del 1/3/2015, richiamata in precetto, da parte dell'avv. in favore di CP_1
deve ritenersi priva di efficacia, in quanto la disciplina del governo delle Controparte_2 spese appare sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che è stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. L'art. 93, secondo comma, c.p.c., infatti, prevede che, nel momento in cui vi è stata sentenza del giudice che la disposto la distrazione degli onorari e delle spese in favore del difensore che ne ha fatto richiesta (come in questo caso) sia necessaria “la revoca del provvedimento” da parte del giudice, a mezzo del procedimento per correzione di errore materiale, su specifica richiesta della parte soccombente, in presenza di due requisiti : 1) il mancato conseguimento da parte del difensore del rimborso che gli è stato attribuito dal giudice;
2) la prova da parte dell'istante soccombente di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese. Ebbene, questo giudice ritiene che il riconoscimento della distrazione in favore del difensore - che di per sé realizza già una sorta di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore - non possa venir meno con una sorta di
“controcessione” proprio perché l'ipotesi è specificamente disciplinata dal legislatore, che richiede la verifica da parte del giudice della sussistenza dei presupposti sopra invocati ed, in particolare, l'avvenuto pagamento del credito del difensore da parte del debitore/soccombente. Condizione, con tutta evidenza, non dimostrata nella vicenda in esame”.
Per pacifica e concorde prospettazione delle parti, la sentenza è stata impugnata solo dall' il cui intervento era stato contestato dal Controparte_3 debitore esecutato, con conseguente passaggio in giudicato dei capi non impugnati, tra cui quello relativo alla declaratoria di inefficacia del contratto di cessione.
- 5 - Tanto premesso, e venendo ai motivi di opposizione, l'attore nella presente fase a cognizione piena reitera unicamente le eccezioni di mancanza di un titolo legittimante l'intervento spiegato dall'opposta e l'inesistenza del diritto di credito in capo alla stessa, trasferitosi per effetto del contratto di cessione.
Più in particolare, invoca la rinuncia operata in precetto dall'avvocato opposto per farne discendere la rinuncia all'attribuzione e allo stesso diritto di credito, qualificandola quale negozio giuridico unilaterale con effetti irrevocabili quando portato a conoscenza del beneficiario. Precisa, altresì, di aver avuto conoscenza del contratto di cessione del credito oggetto di distrazione solo nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione intentato contro gli eredi , che ne davano atto CP_1 nella loro costituzione, non contestandone in questa sede la validità tra le parti (cedente e cessionario) confermata, a suo dire, dalla stessa sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli che ne ha dichiarato la mera inefficacia con riferimento agli eredi e non già la nullità. Aggiunge che detta pronuncia sarebbe stata, CP_1 quindi, erroneamente interpretata dal G.E. in fase cautelare, allorquando nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ha affermato: “Ne consegue che il cennato credito alle spese e ai compensi non risulta uscito dalla titolarità del procuratore antistatario, il quale legittimamente può azionarlo nella procedura esecutiva de qua”.
Parte opposta critica la difesa attorea tacciandola di contraddittorietà rispetto a quanto sostenuto nel precedente giudizio di opposizione a pignoramento e richiamando, in ogni caso, l'acquiescenza prestata dall'opponente rispetto alla declaratoria di inefficacia della cessione contenuta nella sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli. Detta pronuncia, secondo la convenuta, individua chiaramente in capo alla stessa la titolarità esclusiva alla riscossione forzata del diritto di credito per spese e competenze di giudizio oggetto di provvedimento di distrazione ex art 93 c.p.c., con piena legittimità dell'intervento per l'effetto spiegato nella procedura esecutiva immobiliare pendente. Solo in via gradata l'opposta evidenzia che, ove ritenuto valido tra le parti in contratto di cessione, del pari l'intervento contestato risulterebbe legittimo rivestendo ella anche la qualità di erede del creditore precedente e potendo riscuotere il credito per spese legali ad egli ceduto anche nell'interesse degli altri coeredi.
I motivi della proposta opposizione non sono meritevoli di accoglimento.
L'argomento giuridico fondante la tesi attorea risiede nella circostanza di aver conosciuto della rinuncia all'attribuzione delle spese e competenze di lite da parte dell'Avv. , cronologicamente prima di ogni altro atto, per il Controparte_1 tramite dell'intimazione di pagamento, di per sé idonea a produrre effetti immediati nei suoi confronti.
- 6 - L'opponente offre una visione atomistica di tale rinuncia ritenendo, erroneamente, che ad essa sia conseguita, oltre che alla rinuncia alla distrazione, anche quella al diritto di credito per le spese legali distratte.
La tesi risulta infondata e malriposta.
È evidente che all'atto della presente opposizione, parte opponente fosse pienamente consapevole dell'esistenza del contratto di cessione del credito per onorari oggetto del provvedimento di distrazione. Il tenore letterale di detto accordo, come già innanzi richiamato, non lascia adito a dubbi circa il fatto che la cedente procuratrice distrattaria non abbia affatto rinunciato al diritto di credito, ma solo alla distrazione,
e che abbia, invece, ceduto il proprio credito al cliente, parte vittoriosa, al fine di consentirne la riscossione nell'ambito di un'unica procedura esecutiva in danno della parte soccombente tenuta ex titulo, con l'espressa pattuizione che alla chiusura della procedura il cessionario avrebbe provveduto a soddisfare il suo credito per onorari e che della cessione sarebbe stato dato atto nel successivo precetto.
Ne deriva, evidentemente, che quanto affermato in precetto costituisce proprio adempimento del contratto di cessione e, peraltro, anche ivi si legge chiaramente che
“l'Avv. rinuncia formalmente all'attribuzione e pertanto tutte le spese di Controparte_1 lite come liquidate dalla Corte d'Appello dovranno essere corrisposte in favore dell'appellato”.
Chiarito pertanto che la rinuncia è stata sempre confinata alla sola attribuzione, rectius distrazione, disposta nella sentenza azionata e che la stessa è avvenuta in virtù del sotteso contratto di cessione, non potendosi considerare la rinuncia contenuta in precetto come negozio giuridico indipendente ed a sé stante, viene in rilievo l'analisi dell'ammissibilità e della validità del sottoscritto contratto di cessione del credito per spese ed onorari di lite del procuratore distrattario.
In merito va rilevato che la sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli, resa nel giudizio di opposizione di cui l'odierna opponente non era parte, ha dichiarato espressamente l'inefficacia della cessione del credito oggetto del provvedimento di distrazione affermando: “la invocata cessione del relativo credito del 1/3/2015, richiamata in precetto, da parte dell'avv. in favore di deve ritenersi priva di CP_1 Controparte_2 efficacia, in quanto la disciplina del governo delle spese appare sottratta alla libera disponibilità delle parti, una volta che è stata emessa sentenza che prevede espressamente la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario”.
La stessa sentenza ha chiaramente precisato che “La pretesa dei creditori procedenti di ottenere anche il pagamento della complessiva somma di euro 3.531,07 (2.420,00 per compenso, euro 363,00 per rimborso forfetario, euro 111,32 per cpa ed euro 636,75 per iva) è
- 7 - quindi priva di fondamento, non essendo sorretta da idoneo titolo esecutivo. Si tratta, infatti, di somma spettante all'avv. quale anticipatario”. Controparte_1
Dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, l'inefficacia della cessione non è stata affatto limitata al solo rapporto tra cessionario e debitore esecutato, ma alle parti stesse del contratto, con affermazione dell'esclusiva titolarità del credito per onorari oggetto di distrazione in capo all'Avv. ed Controparte_1 esclusione della legittimazione a riscuotere il credito professionale della procuratrice in capo al cessionario ed ai suoi eredi.
La decisione sul punto risulta coperta dal giudicato il quale, peraltro, potrebbe spiegare effetto nel presente giudizio e nei confronti dell'opposta, estranea al processo in cui si è formato, solo nei limiti in cui se ne ammetta una efficacia riflessa.
Il tema è dibattuto e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la cosiddetta efficacia riflessa del giudicato è ravvisabile solo quando tra due giudizi sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica;
sicché l'estensione dell'efficacia del giudicato a soggetti estranei dal processo sarebbe ravvisabile solo se essi risultano titolari di un rapporto giuridico dipendente, subordinato, non autonomo rispetto a quello definito nella decisione irrevocabile (cfr. Cass. civ., sent.
n. 21240/2018).
Ebbene, nel caso di specie il diritto in capo all'interventrice opponente non può dirsi giuridicamente derivato dal contratto di cessione di cui è stata pronunciata l'inefficacia con sentenza passata in giudicato;
lo stesso ne costituiva il presupposto, derivando dalla sentenza di secondo grado che ha disposto la distrazione delle spese di giudizio in favore dell'avvocata, poi resasi cedente.
È del pari ius receptum, tuttavia, che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. civ., sent. n. 4241/2013).
Questo Giudice, per quanto innanzi, esclude che possa venire in rilievo nel presente giudizio l'efficacia riflessa del giudicato;
non di meno ritiene di condividere l'accertamento spiegato dalla sentenza n. 8246/2021 del Tribunale di Napoli in ordine alla sottrazione alla disponibilità delle parti della disciplina del governo delle spese di lite.
- 8 - In tal senso milita la disciplina codicistica dell'istituto della distrazione delle spese di lite di cui all'art. 93 c.p.c.: “Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese”.
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione dichiarando di avere anticipato le spese del processo e di non aver ricevuto gli onorari, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo e, per effetto dell'attribuzione (che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente. Deve perciò escludersi che si verta in ipotesi di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore, poiché il primo, non avendo anticipato le spese, né corrisposto gli onorari, mai è stato creditore di tali somme e, pertanto, non può cedere un credito di cui non è titolare (cfr. Cass. civ., sent. n. 33217/2022).
L'indisponibilità del diritto del difensore, seppur non ricollegabile al fenomeno della
“contro cessione”, discende direttamente dal dettato normativo e, segnatamente, dalla previsione di cui al secondo comma dell'art. 93 c.p.c.
La revoca della distrazione risulta procedimentalizzata e riservata al giudice, che vi provvede su iniziativa di parte al ricorrere dei presupposti normativamente indicati.
La rinuncia alla distrazione non è rimessa, cioè, alla libera iniziativa negoziale delle parti. La stessa non può derivare da un negozio unilaterale abdicativo ad iniziativa del solo procuratore distrattario, né può essere l'effetto di un negozio bilaterale con il cliente parte vittoriosa, quale la cessione del credito.
Pervenire a diversa conclusione equivarrebbe eludere il richiamato dettato normativo il quale, anche a fronte dell'integrale pagamento degli onorari del difensore distrattario da parte del cliente, parte vittoriosa, non legittima quest'ultimo all'escussione diretta della parte soccombente per lo stesso credito in assenza del provvedimento di revoca della distrazione.
In tal senso, va data continuità all'orientamento di legittimità secondo cui “La parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia
- 9 - intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cas. civ., sent. n. 27041/2008).
Va quindi dichiarata la nullità e, per l'effetto, l'inefficacia del contratto di cessione del credito per onorari distratti in favore dell'Avv. , sottoscritto con Controparte_1
in data 1.03.2015. Controparte_2
Ne deriva, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza di rigetto dell'istanza inibitoria, che il diritto di credito per gli onorari oggetto del provvedimento di distrazione è rimasto nella titolarità dell'Avv. , beneficiaria del CP_1 provvedimento di distrazione delle spese disposto nella sentenza n. 703/2015 della Corte d'Appello di Napoli.
Conseguentemente, l'intervento spiegato dalla parte opposta nella procedura immobiliare iscritta al n. R.G.E. 451/2015 del Tribunale di Napoli, riposante proprio sull'anzidetto titolo esecutivo per la soddisfazione coattiva del credito professionale oggetto del provvedimento di distrazione, va considerato pienamente legittimo.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata perché infondata, ravvisandosi in capo alla creditrice opposta il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, esercitato nella fattispecie nelle forme dell'intervento titolato.
Non di meno, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass., sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101 -
5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell'Avv. , iscritta al n. 8361/2024 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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