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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Sciacca in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. Antonio Tricoli Presidente dott.ssa Valentina Del Rio Giudice dott.ssa Veronica Messana Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63/2025 R.G. Cont. promossa da:
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Partanna, via Trieste n. 80, presso lo studio dell'avv. Accardo Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliato in Partanna, via CP_1
Trieste n. 80, presso lo studio dell'avv. Accardo Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni concordi dei procuratori delle parti:
Le parti: hanno concluso chiedendo la pronuncia sulla separazione alle condizioni dell'accordo
Il Pubblico Ministero ha concluso come da visto apposto in data 26.6.2025.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con il sig. , atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Partanna – anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, n. 10. Che dalla predetta unione erano nati i figli , il 12 settembre 2004, e , il 18 maggio 2007, entrambi a Persona_1 Persona_2
Castelvetrano. La ricorrente rappresentava che, a causa della condotta del coniuge, i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo di rispetto reciproco;
2) Nessuna disposizione circa la casa coniugale in quanto entrambi i coniugi hanno autonoma collocazione in immobile;
3) L'obbligo in capo al signor di CP_1 versare assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti, che risiederanno prevalentemente con la madre. Si precisa che le spese straordinarie verranno corrisposte al 50% ciascuno e per la loro qualificazione la parte rinvia alle Linee Guida del CNF allegate al presente atto;
4) Affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, e gli stessi si intendono ai fini fiscali (anche ai fini dell'assegno unico e per ogni altro strumento di sostegno) a carico totale della signora;
5) La signora chiede il Parte_1 Parte_1 versamento in suo favore di un sostegno economico di € 125,00 mensili utile a supportarla;
”
Si costituiva in giudizio il sig. in data 9.5.2025 chiedendo di trasformare la CP_1 separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) L'obbligo in capo al signor di versare assegno mensile di € 520,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti ma entrambi maggiorenni, che risiederanno prevalentemente con la madre. Si precisa che le spese straordinarie verranno corrisposte al 50% ciascuno e per la loro qualificazione la parte rinvia alle Linee Guida del
CNF allegate al presente atto;
4) I Figli si intendono ai fini fiscali (anche ai fini dell'assegno unico e CP_ per ogni altro strumento di sostegno) a carico totale del signor 4. Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
”
Quindi all'udienza del 19.6.2025 le parti precisavano le conclusioni tramite note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riportandosi all'accordo contenuto nell'atto di “trasformazione Accordo consensuale”, depositato in atti il 9.5.2025. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita accoglimento.
Il Collegio ritiene provata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art.151 c.c. per pronunciare la separazione, sulla base della comune volontà delle parti di procedere alla separazione, alle condizioni dalle stesse condordate.
Le conclusioni stabilite dalle parti quali condizioni della separazione, possono essere poste a fondamento della sentenza.
Le intese raggiunte in ordine agli aspetti patrimoniali risultano coerenti con le esigenze della prole e meritevoli di accoglimento.
Al punto 2 è stato statuito che il sig. corrisponda, a titolo di mantenimento per i figli, CP_1
l'importo di € 520,00 mensili (€ 260,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie verranno sostenute in pari misura tra le parti..
Considerata la natura degli interessi coinvolti e il fatto che i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato in data 29.1.2025, da nei confronti del coniuge , sulle concordi Parte_1 CP_1 conclusioni delle parti private, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio Parte_1 concordatario contratto in data 10.5.2001, in Partanna, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Partanna nell'anno 2001 al n. 10, parte II, serie A, alle condizioni e ai patti fissati nell'istanza congiunta depositata in via telematica il 9.5.2025, denominata
“trasformazione Accordo consensuale”;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del Tribunale, il 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Sciacca in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. Antonio Tricoli Presidente dott.ssa Valentina Del Rio Giudice dott.ssa Veronica Messana Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63/2025 R.G. Cont. promossa da:
, nata a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Partanna, via Trieste n. 80, presso lo studio dell'avv. Accardo Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] ed elettivamente domiciliato in Partanna, via CP_1
Trieste n. 80, presso lo studio dell'avv. Accardo Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni concordi dei procuratori delle parti:
Le parti: hanno concluso chiedendo la pronuncia sulla separazione alle condizioni dell'accordo
Il Pubblico Ministero ha concluso come da visto apposto in data 26.6.2025.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con il sig. , atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Partanna – anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, n. 10. Che dalla predetta unione erano nati i figli , il 12 settembre 2004, e , il 18 maggio 2007, entrambi a Persona_1 Persona_2
Castelvetrano. La ricorrente rappresentava che, a causa della condotta del coniuge, i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati fino a rendere intollerabile la convivenza. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo di rispetto reciproco;
2) Nessuna disposizione circa la casa coniugale in quanto entrambi i coniugi hanno autonoma collocazione in immobile;
3) L'obbligo in capo al signor di CP_1 versare assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti, che risiederanno prevalentemente con la madre. Si precisa che le spese straordinarie verranno corrisposte al 50% ciascuno e per la loro qualificazione la parte rinvia alle Linee Guida del CNF allegate al presente atto;
4) Affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, e gli stessi si intendono ai fini fiscali (anche ai fini dell'assegno unico e per ogni altro strumento di sostegno) a carico totale della signora;
5) La signora chiede il Parte_1 Parte_1 versamento in suo favore di un sostegno economico di € 125,00 mensili utile a supportarla;
”
Si costituiva in giudizio il sig. in data 9.5.2025 chiedendo di trasformare la CP_1 separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Ordinare al Comune di Partanna di annotare la separazione a margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
2) L'obbligo in capo al signor di versare assegno mensile di € 520,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento in favore dei figli, non ancora economicamente autosufficienti ma entrambi maggiorenni, che risiederanno prevalentemente con la madre. Si precisa che le spese straordinarie verranno corrisposte al 50% ciascuno e per la loro qualificazione la parte rinvia alle Linee Guida del
CNF allegate al presente atto;
4) I Figli si intendono ai fini fiscali (anche ai fini dell'assegno unico e CP_ per ogni altro strumento di sostegno) a carico totale del signor 4. Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge;
”
Quindi all'udienza del 19.6.2025 le parti precisavano le conclusioni tramite note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riportandosi all'accordo contenuto nell'atto di “trasformazione Accordo consensuale”, depositato in atti il 9.5.2025. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita accoglimento.
Il Collegio ritiene provata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art.151 c.c. per pronunciare la separazione, sulla base della comune volontà delle parti di procedere alla separazione, alle condizioni dalle stesse condordate.
Le conclusioni stabilite dalle parti quali condizioni della separazione, possono essere poste a fondamento della sentenza.
Le intese raggiunte in ordine agli aspetti patrimoniali risultano coerenti con le esigenze della prole e meritevoli di accoglimento.
Al punto 2 è stato statuito che il sig. corrisponda, a titolo di mantenimento per i figli, CP_1
l'importo di € 520,00 mensili (€ 260,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie verranno sostenute in pari misura tra le parti..
Considerata la natura degli interessi coinvolti e il fatto che i coniugi hanno concordato le condizioni della separazione, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato in data 29.1.2025, da nei confronti del coniuge , sulle concordi Parte_1 CP_1 conclusioni delle parti private, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio Parte_1 concordatario contratto in data 10.5.2001, in Partanna, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Partanna nell'anno 2001 al n. 10, parte II, serie A, alle condizioni e ai patti fissati nell'istanza congiunta depositata in via telematica il 9.5.2025, denominata
“trasformazione Accordo consensuale”;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del Tribunale, il 3.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 3 di 3