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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 458/2021 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonella Parte_1
RI che lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
– di essere stato assunto da il 20 aprile 1998 con contratto a termine e Controparte_2 parziale, poi trasformato a tempo pieno e indeterminato dal 1° maggio 2000 con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario, successivamente elevato al II livello dal 1° gennaio 2004, data dalla quale il rapporto è proseguito con per effetto di fusione per Controparte_1 incorporazione;
– di avere svolto stabilmente, dal 2000 al 7 luglio 2020, le mansioni di riordinatore nei reparti ortofrutta, pescheria e, occasionalmente, carne, mediante utilizzo del software gestionale e con responsabilità nella determinazione dei fabbisogni dei punti vendita e nella trasmissione degli ordini ai fornitori;
– che, nel periodo corrente da marzo a maggio 2020, aveva svolto la prestazione in modalità di lavoro agile, in forza dei vari accordi intervenuti tra le parti e utilizzando il dispositivo messo a disposizione dalla datrice di lavoro;
pagina 1 di 9 – che, al rientro in azienda il 25 giugno 2020, gli era stato comunicato che il suo posto era occupato da altro dipendente e che avrebbe dovuto accettare mansioni diverse e inferiori;
– che, in tale contesto, aveva sottoscritto il 7 luglio 2020 un accordo di modifica delle mansioni, con inquadramento nel III livello e riduzione della retribuzione, accordo ritenuto illegittimo poiché non assistito da effettiva tutela sindacale ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. e concluso in una situazione di particolare debolezza psicologica;
– che, da luglio a dicembre 2020, era stato adibito a mansioni operative di coordinamento del personale nella preparazione e spedizione delle merci, inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte e non coerenti con la professionalità maturata;
– che, con atto del 3 dicembre 2020, aveva impugnato l'accordo del 7 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2113 c.c., chiedendo la riassegnazione alle mansioni originarie;
– che, a seguito dell'impugnazione, dal 1° gennaio 2021 era stato ulteriormente adibito a mansioni di magazziniere e all'emissione delle bolle di spedizione, con ulteriore perdita di responsabilità e autonomia;
– che il demansionamento gli aveva cagionato pregiudizi economici e non patrimoniali, oltre a un danno alla salute documentato da certificazione medica;
– che la vicenda aveva inciso negativamente sulla vita familiare, non essendo egli più in grado, a causa dei nuovi orari, di effettuare le visite periodiche alla compagna e al figlio residenti in
Veneto;
– che, in data 15 gennaio 2021, aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 2 marzo 2021.
Premesse tali ragioni di fatto, il ricorrente ha domandato, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità dell'accordo del 7 luglio 2020, con riconoscimento del diritto alle mansioni e all'inquadramento del II livello già spettanti prima dell'accordo, nonché il ripristino della corrispondente posizione retributiva, con condanna della società al pagamento delle differenze maturate e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti in ricorso, in relazione al periodo di svolgimento del rapporto.
Si è costituita in giudizio resistendo con articolate eccezioni. Controparte_1
La società ha contestato integralmente la ricostruzione attorea, sostenendo, in sintesi, che il mutamento delle mansioni sarebbe stato richiesto dal lavoratore per esigenze personali, che l'accordo del 7 luglio 2020 sarebbe stato validamente concluso in sede sindacale con effettiva assistenza, e che non vi sarebbe stato alcun demansionamento né alcun pregiudizio risarcibile.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
pagina 2 di 9 2.1. Risultano pacifici tra le parti sia l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, sia la sua cessazione, avvenuta a seguito delle dimissioni che il lavoratore ha rassegnato in data 15 gennaio
2021, con decorrenza dal 2 marzo 2021 (doc. 19, fascicolo del ricorrente).
È, altresì, incontestato che in data 7 luglio 2020 le parti abbiano sottoscritto un accordo in sede sindacale, alla presenza del conciliatore designato dalla UILTuCS (Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio Servizi), mediante il quale è stata convenuta una modifica delle mansioni e dell'inquadramento del lavoratore, con attribuzione del III livello e conseguente adeguamento del trattamento economico (doc. 12, fascicolo del ricorrente).
Il verbale ha dato atto che la richiesta di procedere alla modifica delle mansioni è stata formulata dal lavoratore, che aveva già manifestato tale intenzione nei giorni precedenti.
È, infatti, documentato che, con comunicazione del 29 giugno 2020, il ricorrente aveva espresso la disponibilità ad essere adibito a mansioni operative con livello inferiore (doc. 6, fascicolo della resistente), e che in data 1° luglio 2020 la società aveva trasmesso al lavoratore e al sindacato la bozza dell'accordo poi stipulato (doc. 7, fascicolo della resistente).
Il ricorrente ha successivamente impugnato l'accordo con atto del 3 dicembre 2020 (doc. 14, fascicolo del ricorrente), deducendone la nullità o invalidità per violazione dell'art. 2103, comma
6, c.c., ovvero per la non effettività dell'assistenza sindacale e per l'assenza dei presupposti legittimanti la modifica.
Alla luce di tali contestazioni, occorre verificare la validità dell'accordo del 7 luglio 2020, in rapporto alla disciplina di cui all'art. 2103, comma 6, c.c., al regime dell'impugnazione previsto dall'art. 2113 c.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accordi modificativi conclusi in sede protetta.
2.2. Ai fini della valutazione della validità dell'accordo stipulato il 7 luglio 2020, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2103, comma 6, c.c., stabilisce: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
La disposizione configura una fattispecie autonoma rispetto all'esercizio dello ius variandi previsto dai commi precedenti: mentre il mutamento unilaterale delle mansioni è circoscritto pagina 3 di 9 entro limiti predeterminati, l'accordo consensuale ex comma 6 consente una modifica più ampia dell'assetto contrattuale, potenzialmente incidente su categoria, inquadramento e trattamento economico.
La deroga è tuttavia ammessa solo quando la modifica persegua un interesse qualificato del lavoratore e sia conclusa in una sede protetta, idonea ad assicurare la genuinità del consenso.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'accordo stipulato in sede sindacale è sottratto al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. solo quando risulti che il lavoratore sia stato assistito in modo effettivo, e non meramente formale, dal rappresentante sindacale. La Suprema Corte ha ribadito che tale assistenza deve essere tale da porre il lavoratore
“in condizione di comprendere il contenuto dell'atto e le eventuali rinunce che esso comporta”, costituendo requisito essenziale della validità e stabilità dell'accordo (così, tra le altre, Cass. Civ.
Sez. L., 5 settembre 2023, n. 257961).
Nello stesso senso si è affermato che l'assistenza sindacale deve tradursi in un supporto sostanziale alla parte più debole, non potendo desumersi dalla mera presenza fisica del sindacalista, qualora questa risulti priva di effettiva attività di informazione e tutela (Cass. Civ.
Sez. L. 23 ottobre 2013, n. 24024).
In ulteriore continuità, si è rilevato che la sottoscrizione del verbale in sede sindacale, alla presenza dell'esponente delegato, determina una presunzione di effettività dell'assistenza, che può essere superata solo mediante prova contraria del lavoratore circa la mancata tutela della sua autodeterminazione (Cass. Civ. Sez. L. 4 settembre 2018, n. 21617; 9 giugno 2021, n. 16154).
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito il ruolo della sede protetta, evidenziando che essa non ha un valore meramente formale: il giudice deve verificare in concreto se le modalità della procedura abbiano effettivamente garantito la protezione richiesta dall'ordinamento, e se il lavoratore sia stato posto nelle condizioni di manifestare un consenso libero e consapevole (Cass.
Civ. Sez. L. 5 settembre 2023, n. 25796). Si è altresì precisato che la stipula dell'accordo in un luogo diverso dalla sede sindacale non determina di per sé l'invalidità dell'atto, qualora risulti provata l'effettività dell'assistenza prestata (Cass. Civ. Sez. L. 15 aprile 2024, n. 10065).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'effettività dell'assistenza rappresenta il fulcro dell'intero sistema, poiché dalla sua verifica discende l'inoppugnabilità dell'accordo e la sua idoneità a derogare alla disciplina generale del mutamento delle mansioni (Cass. Civ. Sez. L., 8 aprile 2025, n. 9286).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, la validità dell'accordo del 7 luglio 2020 deve essere accertata verificando, da un lato, la sussistenza di un interesse del pagina 4 di 9 lavoratore alla modifica concordata e, dall'altro, se la procedura svolta in sede sindacale abbia assicurato un'assistenza effettiva, tale da tutelare la genuinità del consenso prestato.
2.3. Con riguardo al primo requisito previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c., la sussistenza di un interesse del lavoratore alla modifica concordata risulta, nel caso di specie, adeguatamente dimostrata.
In primo luogo, l'accordo del 7 luglio 2020 trae origine da una richiesta espressa, formalizzata e sottoscritta dal ricorrente.
Nella comunicazione del 29 giugno 2020, proveniente dal e mai disconosciuta, il Parte_1 lavoratore ha dichiarato: “Il sottoscritto chiede di essere demansionato dal Parte_1 secondo livello al terzo livello per ricoprire il ruolo di capogruppo all'interno del reparto logistica nel magazzino della di Sestu” (doc. 6, fascicolo della resistente). CP_1
Si tratta di una manifestazione di volontà inequivoca, temporalmente prossima alla sottoscrizione dell'accordo sindacale e coerente con il contenuto di quest'ultimo.
Infatti, lo stesso verbale di conciliazione del 7 luglio 2020 conferma che la modifica avveniva su richiesta del lavoratore e che “le ragioni che hanno indotto il lavoratore alla richiesta di modifica delle mansioni espletate sono da rinvenirsi nell'interesse del lavoratore stesso”, nonché che “il lavoratore ha interesse alla sindacata modifica in quanto per motivazione esigenza personale”
(cfr. doc. 12 fascicolo del ricorrente).
Il dato documentale, proveniente dal lavoratore e ribadito nell'accordo sottoscritto davanti al conciliatore sindacale, consente di ritenere il requisito dell'interesse pienamente integrato, rendendo ultronea un'indagine ulteriore sulle ragioni interne della scelta.
In secondo luogo, vi è riscontro testimoniale della volontà espressa verbalmente dal lavoratore di accedere a un ruolo meno impegnativo.
Il teste , escusso all'udienza del 6 novembre 2024 unico tra i testi escussi presente Testimone_1 alla riunione richiamata dal ricorrente, ha riferito che: “In tale riunione il lavoratore ha evidenziato la necessità di rimanere di più con la sua famiglia e la difficoltà di viaggiare e di avere un ruolo che sentiva di eccessiva responsabilità. È vero che ha chiesto di cambiare ruolo o meglio ha chiesto di avere meno responsabilità non ricordo nell'ambito di quale ruolo o se abbia chiesto di svolgere un ruolo specifico;
ADR in tale riunione abbiamo chiesto al lavoratore di spiegarci le sue ragioni rappresentando che la sua assenza aveva creato difficoltà operative che avevamo temporaneamente risolto con una riorganizzazione” (vd. verbale udienza 6 novembre
2024).
pagina 5 di 9 Tale dichiarazione conferma che la volontà del lavoratore di modificare il proprio ruolo era connessa a un'esigenza personale di alleggerimento delle responsabilità, pienamente rientrante tra gli interessi che l'art. 2103, comma 6, c.c. ritiene meritevoli.
Quanto alle presunte pressioni che il ricorrente afferma di aver subito al rientro dal periodo di lavoro agile e dal congedo, va rilevato che nessuno dei testi escussi ha confermato l'esistenza di condotte datoriali idonee a condizionare la libertà decisionale del lavoratore. Le testimonianze raccolte si limitano a riferire della necessità di un incontro di riorganizzazione dopo la lunga assenza fisica, senza descrivere iniziative di costrizione. In assenza di riscontri oggettivi, tali deduzioni restano prive di prova.
Deve inoltre osservarsi che l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. deve essere valutato al momento della stipula, sulla base delle circostanze conosciute e della volontà espressa all'epoca.
Non assume pertanto rilievo che, in un secondo momento, le nuove mansioni non abbiano consentito al ricorrente di realizzare appieno gli obiettivi personali inizialmente perseguiti: si tratta di valutazioni ex post, che non incidono sulla verifica della legittimità dell'accordo. Tale verifica deve essere condotta con un giudizio ex ante, alla luce della volontà espressa e delle circostanze coeve alla stipula;
e, in questa prospettiva, la scelta di un inquadramento inferiore e di mansioni meno qualificate risulta comunque coerente con l'obiettivo di alleggerimento delle responsabilità che il lavoratore aveva rappresentato sia per iscritto sia in occasione della riunione richiamata dal teste . Tes_1
In conclusione, sulla base della richiesta scritta del 29 giugno 2020 e delle dichiarazioni testimoniali, nonché delle clausole dell'accordo sindacale, deve ritenersi che il requisito dell'interesse del lavoratore previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c. fosse pienamente sussistente.
2.4. Con riguardo al secondo requisito previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c., deve ritenersi parimenti dimostrata l'effettività dell'assistenza sindacale prestata in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 7 luglio 2020.
Dagli atti risulta, anzitutto, che la procedura si è svolta in una sede protetta, individuata nell'organizzazione sindacale alla quale la società si è rivolta per la Controparte_3 designazione del conciliatore (vd. luogo della stipula indicato nel doc. 12 fascicolo del ricorrente).
La bozza dell'accordo era stata trasmessa in data 1° luglio 2020 sia a , funzionario Parte_2
UILTuCS incaricato, sia al lavoratore, e riportava gli elementi essenziali dell'intesa, compreso il raffronto tra il trattamento economico in godimento e quello conseguente al nuovo inquadramento
(doc. 7 fascicolo della resistente). pagina 6 di 9 Il teste , sentito all'udienza del 20 marzo 2024, ha chiarito di essere “funzionario Parte_2 della ”, di aver conosciuto “in occasione della conciliazione Controparte_3 Parte_1 con e che, come di consueto, aveva richiesto una “chiacchierata preventiva con il CP_1 lavoratore, per spiegare gli estremi della conciliazione”.
Nel corso di tale colloquio, il lavoratore gli aveva rappresentato quanto accaduto nei mesi precedenti, incluso il periodo di lavoro a distanza per ragioni familiari, ed aveva manifestato dubbi sulla conciliazione.
Il teste ha riferito che “aveva espresso dubbi in quanto aveva paura di subire delle Parte_1 ritorsioni se non avesse firmato” chiarendo tuttavia che lo aveva rassicurato circa la piena libertà di adesione e sull'assenza di qualsiasi obbligo di sottoscrizione.
Lo stesso ha aggiunto che il lavoratore aveva dichiarato di voler riflettere sull'accordo Pt_2
(“aveva detto che avrebbe pensato all'opportunità di firmare o meno”) e che, in quella sede, gli era stata prospettata anche la possibilità di iscriversi al sindacato, proposta alla quale il ricorrente non aveva aderito.
Quanto al contenuto informativo dell'assistenza, il teste ha spiegato che, di regola, “viene inviata una bozza, condivisa con il sindacato e il lavoratore, e poi eventualmente si procede con la sottoscrizione”, e che, nel caso di specie, nella bozza erano presenti “due riquadri separati.
Uno con la vecchia retribuzione e uno con la nuova”.
Ha, inoltre, dichiarato di ritenere che “i termini dell'accordo proposto erano chiari”, che il lavoratore avesse “capito a cosa stava rinunciando” e che, in ogni caso, “all'atto della firma noi rileggiamo a voce alta il testo dell'accordo di conciliazione prima di apporre le firme”, precisando infine: “io avevo spiegato bene tutti i punti della conciliazione, e quando il lavoratore ha firmato sapeva cosa stava firmando”.
Tali risultanze consentono di affermare che la fase di formazione del consenso si è svolta nel rispetto delle garanzie richieste dalla normativa.
Il lavoratore ha avuto accesso anticipato ad una bozza dell'accordo completa degli elementi essenziali, comprensiva anche del raffronto tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente al nuovo inquadramento, così da poter percepire in modo chiaro gli effetti economici dell'intesa.
Il colloquio preliminare tra il lavoratore e il funzionario sindacale ha avuto carattere concreto e personalizzato. Il ricorrente ha manifestato dubbi e timori in ordine alla conciliazione, tra cui il timore di “subire delle ritorsioni se non avesse firmato”, e il sindacalista lo ha rassicurato circa la sua piena libertà di scelta e l'assenza di qualsiasi obbligo di sottoscrizione. pagina 7 di 9 Ciò conferma che il lavoratore è stato posto in condizione di valutare in autonomia l'opportunità della modifica, con un effettivo contraddittorio preventivo.
Risulta inoltre significativo che il lavoratore abbia dichiarato di voler riflettere sull'accordo e che, in quella stessa sede, gli sia stata prospettata la possibilità di iscriversi al sindacato, senza che tuttavia gli venisse esercitata alcuna pressione. Tali circostanze, unitamente alla rassicurazione ricevuta, confermano che l'assistenza sindacale ha svolto una funzione effettiva di tutela dell'autodeterminazione negoziale.
La fase della sottoscrizione si è svolta, a sua volta, secondo quanto rappresentato dal teste, mediante lettura del testo “a voce alta” e spiegazione analitica dei vari punti.
La chiarezza dell'oggetto dell'accordo, già anticipata dalla bozza, è stata ulteriormente ribadita nella sede protetta attraverso l'illustrazione dettagliata da parte del sindacalista.
Nessun elemento istruttorio consente di sostenere che l'assistenza si sia tradotta in una presenza meramente formale.
Le dichiarazioni del funzionario risultano coerenti, dettagliate e in linea con le prassi di assistenza descritte.
Le opposte allegazioni del ricorrente non hanno trovato riscontro oggettivo e non sono idonee a superare la presunzione di effettività dell'assistenza che deriva dalla stipula in sede protetta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. L., 23 ottobre 2013, n. 24024; 4 settembre 2018, n. 21617; 9 giugno 2021, n. 16154; 5 settembre 2023, n.
25796).
Non assume rilievo, infine, che il sig. non appartenesse alla specifica sigla sindacale del Pt_2 ricorrente, né la circostanza che il lavoratore non fosse iscritto ad alcuna organizzazione: l'art. 2103, comma 6, richiede un'assistenza effettiva e non necessariamente proveniente da un rappresentante della specifica sigla sindacale del lavoratore.
La verifica, in base alla giurisprudenza richiamata supra, deve essere svolta in concreto, con riferimento all'attività informativa e di tutela effettivamente prestata nella sede sindacale.
Alla luce del complesso delle circostanze emergenti dagli atti (preventiva messa a disposizione della bozza, colloquio individuale con esame delle ragioni personali del lavoratore, rassicurazione sull'assenza di obbligo di aderire, illustrazione dettagliata del contenuto dell'accordo e lettura integrale del testo in sede protetta) deve ritenersi che il requisito dell'assistenza effettiva richiesto dall'art. 2103, comma 6, c.c. sia stato pienamente soddisfatto nel caso di specie.
2.5. Dalla ricostruzione operata nei paragrafi che precedono discende che l'accordo del 7 luglio
2020 deve considerarsi pienamente valido ed efficace ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. pagina 8 di 9 Sono risultati provati, infatti, sia l'interesse del lavoratore alla modifica, sia l'effettività dell'assistenza sindacale nella sede protetta, con conseguente genuinità del consenso prestato.
Ne consegue che il mutamento di mansioni intervenuto dal luglio 2020 costituisce esercizio legittimo dell'autonomia negoziale delle parti e non integra un demansionamento illecito.
Tutti i pregiudizi economici e non patrimoniali dedotti dal ricorrente risultano, pertanto, privi del requisito dell'ingiustizia e non sono suscettibili di ristoro.
2.6. Quanto alla diversa doglianza relativa a un ulteriore demansionamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istruttoria orale non ha fornito riscontri.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente sia stato sostituito dal collega Tes_2
o che sia stato adibito a mansioni ulteriormente deteriori rispetto a quelle oggetto
[...] dell'accordo del luglio 2020.
In assenza di prova, tale circostanza deve ritenersi insussistente.
2.7. Alla stregua di quanto esposto, nessun profilo di illegittimità può ravvisarsi né nella modifica concordata delle mansioni, né nella successiva esecuzione del rapporto.
Le domande risarcitorie formulate dal ricorrente risultano, pertanto, infondate.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 26.000,00 e gli euro 52.000,00 (considerato il valore della domanda risarcitoria di cui alla lett. c delle conclusioni, fissato in euro 27.290,96).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 458/2021 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonella Parte_1
RI che lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
– di essere stato assunto da il 20 aprile 1998 con contratto a termine e Controparte_2 parziale, poi trasformato a tempo pieno e indeterminato dal 1° maggio 2000 con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario, successivamente elevato al II livello dal 1° gennaio 2004, data dalla quale il rapporto è proseguito con per effetto di fusione per Controparte_1 incorporazione;
– di avere svolto stabilmente, dal 2000 al 7 luglio 2020, le mansioni di riordinatore nei reparti ortofrutta, pescheria e, occasionalmente, carne, mediante utilizzo del software gestionale e con responsabilità nella determinazione dei fabbisogni dei punti vendita e nella trasmissione degli ordini ai fornitori;
– che, nel periodo corrente da marzo a maggio 2020, aveva svolto la prestazione in modalità di lavoro agile, in forza dei vari accordi intervenuti tra le parti e utilizzando il dispositivo messo a disposizione dalla datrice di lavoro;
pagina 1 di 9 – che, al rientro in azienda il 25 giugno 2020, gli era stato comunicato che il suo posto era occupato da altro dipendente e che avrebbe dovuto accettare mansioni diverse e inferiori;
– che, in tale contesto, aveva sottoscritto il 7 luglio 2020 un accordo di modifica delle mansioni, con inquadramento nel III livello e riduzione della retribuzione, accordo ritenuto illegittimo poiché non assistito da effettiva tutela sindacale ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. e concluso in una situazione di particolare debolezza psicologica;
– che, da luglio a dicembre 2020, era stato adibito a mansioni operative di coordinamento del personale nella preparazione e spedizione delle merci, inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte e non coerenti con la professionalità maturata;
– che, con atto del 3 dicembre 2020, aveva impugnato l'accordo del 7 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2113 c.c., chiedendo la riassegnazione alle mansioni originarie;
– che, a seguito dell'impugnazione, dal 1° gennaio 2021 era stato ulteriormente adibito a mansioni di magazziniere e all'emissione delle bolle di spedizione, con ulteriore perdita di responsabilità e autonomia;
– che il demansionamento gli aveva cagionato pregiudizi economici e non patrimoniali, oltre a un danno alla salute documentato da certificazione medica;
– che la vicenda aveva inciso negativamente sulla vita familiare, non essendo egli più in grado, a causa dei nuovi orari, di effettuare le visite periodiche alla compagna e al figlio residenti in
Veneto;
– che, in data 15 gennaio 2021, aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 2 marzo 2021.
Premesse tali ragioni di fatto, il ricorrente ha domandato, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità dell'accordo del 7 luglio 2020, con riconoscimento del diritto alle mansioni e all'inquadramento del II livello già spettanti prima dell'accordo, nonché il ripristino della corrispondente posizione retributiva, con condanna della società al pagamento delle differenze maturate e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti in ricorso, in relazione al periodo di svolgimento del rapporto.
Si è costituita in giudizio resistendo con articolate eccezioni. Controparte_1
La società ha contestato integralmente la ricostruzione attorea, sostenendo, in sintesi, che il mutamento delle mansioni sarebbe stato richiesto dal lavoratore per esigenze personali, che l'accordo del 7 luglio 2020 sarebbe stato validamente concluso in sede sindacale con effettiva assistenza, e che non vi sarebbe stato alcun demansionamento né alcun pregiudizio risarcibile.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
pagina 2 di 9 2.1. Risultano pacifici tra le parti sia l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, sia la sua cessazione, avvenuta a seguito delle dimissioni che il lavoratore ha rassegnato in data 15 gennaio
2021, con decorrenza dal 2 marzo 2021 (doc. 19, fascicolo del ricorrente).
È, altresì, incontestato che in data 7 luglio 2020 le parti abbiano sottoscritto un accordo in sede sindacale, alla presenza del conciliatore designato dalla UILTuCS (Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio Servizi), mediante il quale è stata convenuta una modifica delle mansioni e dell'inquadramento del lavoratore, con attribuzione del III livello e conseguente adeguamento del trattamento economico (doc. 12, fascicolo del ricorrente).
Il verbale ha dato atto che la richiesta di procedere alla modifica delle mansioni è stata formulata dal lavoratore, che aveva già manifestato tale intenzione nei giorni precedenti.
È, infatti, documentato che, con comunicazione del 29 giugno 2020, il ricorrente aveva espresso la disponibilità ad essere adibito a mansioni operative con livello inferiore (doc. 6, fascicolo della resistente), e che in data 1° luglio 2020 la società aveva trasmesso al lavoratore e al sindacato la bozza dell'accordo poi stipulato (doc. 7, fascicolo della resistente).
Il ricorrente ha successivamente impugnato l'accordo con atto del 3 dicembre 2020 (doc. 14, fascicolo del ricorrente), deducendone la nullità o invalidità per violazione dell'art. 2103, comma
6, c.c., ovvero per la non effettività dell'assistenza sindacale e per l'assenza dei presupposti legittimanti la modifica.
Alla luce di tali contestazioni, occorre verificare la validità dell'accordo del 7 luglio 2020, in rapporto alla disciplina di cui all'art. 2103, comma 6, c.c., al regime dell'impugnazione previsto dall'art. 2113 c.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accordi modificativi conclusi in sede protetta.
2.2. Ai fini della valutazione della validità dell'accordo stipulato il 7 luglio 2020, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2103, comma 6, c.c., stabilisce: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
La disposizione configura una fattispecie autonoma rispetto all'esercizio dello ius variandi previsto dai commi precedenti: mentre il mutamento unilaterale delle mansioni è circoscritto pagina 3 di 9 entro limiti predeterminati, l'accordo consensuale ex comma 6 consente una modifica più ampia dell'assetto contrattuale, potenzialmente incidente su categoria, inquadramento e trattamento economico.
La deroga è tuttavia ammessa solo quando la modifica persegua un interesse qualificato del lavoratore e sia conclusa in una sede protetta, idonea ad assicurare la genuinità del consenso.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'accordo stipulato in sede sindacale è sottratto al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. solo quando risulti che il lavoratore sia stato assistito in modo effettivo, e non meramente formale, dal rappresentante sindacale. La Suprema Corte ha ribadito che tale assistenza deve essere tale da porre il lavoratore
“in condizione di comprendere il contenuto dell'atto e le eventuali rinunce che esso comporta”, costituendo requisito essenziale della validità e stabilità dell'accordo (così, tra le altre, Cass. Civ.
Sez. L., 5 settembre 2023, n. 257961).
Nello stesso senso si è affermato che l'assistenza sindacale deve tradursi in un supporto sostanziale alla parte più debole, non potendo desumersi dalla mera presenza fisica del sindacalista, qualora questa risulti priva di effettiva attività di informazione e tutela (Cass. Civ.
Sez. L. 23 ottobre 2013, n. 24024).
In ulteriore continuità, si è rilevato che la sottoscrizione del verbale in sede sindacale, alla presenza dell'esponente delegato, determina una presunzione di effettività dell'assistenza, che può essere superata solo mediante prova contraria del lavoratore circa la mancata tutela della sua autodeterminazione (Cass. Civ. Sez. L. 4 settembre 2018, n. 21617; 9 giugno 2021, n. 16154).
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito il ruolo della sede protetta, evidenziando che essa non ha un valore meramente formale: il giudice deve verificare in concreto se le modalità della procedura abbiano effettivamente garantito la protezione richiesta dall'ordinamento, e se il lavoratore sia stato posto nelle condizioni di manifestare un consenso libero e consapevole (Cass.
Civ. Sez. L. 5 settembre 2023, n. 25796). Si è altresì precisato che la stipula dell'accordo in un luogo diverso dalla sede sindacale non determina di per sé l'invalidità dell'atto, qualora risulti provata l'effettività dell'assistenza prestata (Cass. Civ. Sez. L. 15 aprile 2024, n. 10065).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'effettività dell'assistenza rappresenta il fulcro dell'intero sistema, poiché dalla sua verifica discende l'inoppugnabilità dell'accordo e la sua idoneità a derogare alla disciplina generale del mutamento delle mansioni (Cass. Civ. Sez. L., 8 aprile 2025, n. 9286).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, la validità dell'accordo del 7 luglio 2020 deve essere accertata verificando, da un lato, la sussistenza di un interesse del pagina 4 di 9 lavoratore alla modifica concordata e, dall'altro, se la procedura svolta in sede sindacale abbia assicurato un'assistenza effettiva, tale da tutelare la genuinità del consenso prestato.
2.3. Con riguardo al primo requisito previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c., la sussistenza di un interesse del lavoratore alla modifica concordata risulta, nel caso di specie, adeguatamente dimostrata.
In primo luogo, l'accordo del 7 luglio 2020 trae origine da una richiesta espressa, formalizzata e sottoscritta dal ricorrente.
Nella comunicazione del 29 giugno 2020, proveniente dal e mai disconosciuta, il Parte_1 lavoratore ha dichiarato: “Il sottoscritto chiede di essere demansionato dal Parte_1 secondo livello al terzo livello per ricoprire il ruolo di capogruppo all'interno del reparto logistica nel magazzino della di Sestu” (doc. 6, fascicolo della resistente). CP_1
Si tratta di una manifestazione di volontà inequivoca, temporalmente prossima alla sottoscrizione dell'accordo sindacale e coerente con il contenuto di quest'ultimo.
Infatti, lo stesso verbale di conciliazione del 7 luglio 2020 conferma che la modifica avveniva su richiesta del lavoratore e che “le ragioni che hanno indotto il lavoratore alla richiesta di modifica delle mansioni espletate sono da rinvenirsi nell'interesse del lavoratore stesso”, nonché che “il lavoratore ha interesse alla sindacata modifica in quanto per motivazione esigenza personale”
(cfr. doc. 12 fascicolo del ricorrente).
Il dato documentale, proveniente dal lavoratore e ribadito nell'accordo sottoscritto davanti al conciliatore sindacale, consente di ritenere il requisito dell'interesse pienamente integrato, rendendo ultronea un'indagine ulteriore sulle ragioni interne della scelta.
In secondo luogo, vi è riscontro testimoniale della volontà espressa verbalmente dal lavoratore di accedere a un ruolo meno impegnativo.
Il teste , escusso all'udienza del 6 novembre 2024 unico tra i testi escussi presente Testimone_1 alla riunione richiamata dal ricorrente, ha riferito che: “In tale riunione il lavoratore ha evidenziato la necessità di rimanere di più con la sua famiglia e la difficoltà di viaggiare e di avere un ruolo che sentiva di eccessiva responsabilità. È vero che ha chiesto di cambiare ruolo o meglio ha chiesto di avere meno responsabilità non ricordo nell'ambito di quale ruolo o se abbia chiesto di svolgere un ruolo specifico;
ADR in tale riunione abbiamo chiesto al lavoratore di spiegarci le sue ragioni rappresentando che la sua assenza aveva creato difficoltà operative che avevamo temporaneamente risolto con una riorganizzazione” (vd. verbale udienza 6 novembre
2024).
pagina 5 di 9 Tale dichiarazione conferma che la volontà del lavoratore di modificare il proprio ruolo era connessa a un'esigenza personale di alleggerimento delle responsabilità, pienamente rientrante tra gli interessi che l'art. 2103, comma 6, c.c. ritiene meritevoli.
Quanto alle presunte pressioni che il ricorrente afferma di aver subito al rientro dal periodo di lavoro agile e dal congedo, va rilevato che nessuno dei testi escussi ha confermato l'esistenza di condotte datoriali idonee a condizionare la libertà decisionale del lavoratore. Le testimonianze raccolte si limitano a riferire della necessità di un incontro di riorganizzazione dopo la lunga assenza fisica, senza descrivere iniziative di costrizione. In assenza di riscontri oggettivi, tali deduzioni restano prive di prova.
Deve inoltre osservarsi che l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. deve essere valutato al momento della stipula, sulla base delle circostanze conosciute e della volontà espressa all'epoca.
Non assume pertanto rilievo che, in un secondo momento, le nuove mansioni non abbiano consentito al ricorrente di realizzare appieno gli obiettivi personali inizialmente perseguiti: si tratta di valutazioni ex post, che non incidono sulla verifica della legittimità dell'accordo. Tale verifica deve essere condotta con un giudizio ex ante, alla luce della volontà espressa e delle circostanze coeve alla stipula;
e, in questa prospettiva, la scelta di un inquadramento inferiore e di mansioni meno qualificate risulta comunque coerente con l'obiettivo di alleggerimento delle responsabilità che il lavoratore aveva rappresentato sia per iscritto sia in occasione della riunione richiamata dal teste . Tes_1
In conclusione, sulla base della richiesta scritta del 29 giugno 2020 e delle dichiarazioni testimoniali, nonché delle clausole dell'accordo sindacale, deve ritenersi che il requisito dell'interesse del lavoratore previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c. fosse pienamente sussistente.
2.4. Con riguardo al secondo requisito previsto dall'art. 2103, comma 6, c.c., deve ritenersi parimenti dimostrata l'effettività dell'assistenza sindacale prestata in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 7 luglio 2020.
Dagli atti risulta, anzitutto, che la procedura si è svolta in una sede protetta, individuata nell'organizzazione sindacale alla quale la società si è rivolta per la Controparte_3 designazione del conciliatore (vd. luogo della stipula indicato nel doc. 12 fascicolo del ricorrente).
La bozza dell'accordo era stata trasmessa in data 1° luglio 2020 sia a , funzionario Parte_2
UILTuCS incaricato, sia al lavoratore, e riportava gli elementi essenziali dell'intesa, compreso il raffronto tra il trattamento economico in godimento e quello conseguente al nuovo inquadramento
(doc. 7 fascicolo della resistente). pagina 6 di 9 Il teste , sentito all'udienza del 20 marzo 2024, ha chiarito di essere “funzionario Parte_2 della ”, di aver conosciuto “in occasione della conciliazione Controparte_3 Parte_1 con e che, come di consueto, aveva richiesto una “chiacchierata preventiva con il CP_1 lavoratore, per spiegare gli estremi della conciliazione”.
Nel corso di tale colloquio, il lavoratore gli aveva rappresentato quanto accaduto nei mesi precedenti, incluso il periodo di lavoro a distanza per ragioni familiari, ed aveva manifestato dubbi sulla conciliazione.
Il teste ha riferito che “aveva espresso dubbi in quanto aveva paura di subire delle Parte_1 ritorsioni se non avesse firmato” chiarendo tuttavia che lo aveva rassicurato circa la piena libertà di adesione e sull'assenza di qualsiasi obbligo di sottoscrizione.
Lo stesso ha aggiunto che il lavoratore aveva dichiarato di voler riflettere sull'accordo Pt_2
(“aveva detto che avrebbe pensato all'opportunità di firmare o meno”) e che, in quella sede, gli era stata prospettata anche la possibilità di iscriversi al sindacato, proposta alla quale il ricorrente non aveva aderito.
Quanto al contenuto informativo dell'assistenza, il teste ha spiegato che, di regola, “viene inviata una bozza, condivisa con il sindacato e il lavoratore, e poi eventualmente si procede con la sottoscrizione”, e che, nel caso di specie, nella bozza erano presenti “due riquadri separati.
Uno con la vecchia retribuzione e uno con la nuova”.
Ha, inoltre, dichiarato di ritenere che “i termini dell'accordo proposto erano chiari”, che il lavoratore avesse “capito a cosa stava rinunciando” e che, in ogni caso, “all'atto della firma noi rileggiamo a voce alta il testo dell'accordo di conciliazione prima di apporre le firme”, precisando infine: “io avevo spiegato bene tutti i punti della conciliazione, e quando il lavoratore ha firmato sapeva cosa stava firmando”.
Tali risultanze consentono di affermare che la fase di formazione del consenso si è svolta nel rispetto delle garanzie richieste dalla normativa.
Il lavoratore ha avuto accesso anticipato ad una bozza dell'accordo completa degli elementi essenziali, comprensiva anche del raffronto tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente al nuovo inquadramento, così da poter percepire in modo chiaro gli effetti economici dell'intesa.
Il colloquio preliminare tra il lavoratore e il funzionario sindacale ha avuto carattere concreto e personalizzato. Il ricorrente ha manifestato dubbi e timori in ordine alla conciliazione, tra cui il timore di “subire delle ritorsioni se non avesse firmato”, e il sindacalista lo ha rassicurato circa la sua piena libertà di scelta e l'assenza di qualsiasi obbligo di sottoscrizione. pagina 7 di 9 Ciò conferma che il lavoratore è stato posto in condizione di valutare in autonomia l'opportunità della modifica, con un effettivo contraddittorio preventivo.
Risulta inoltre significativo che il lavoratore abbia dichiarato di voler riflettere sull'accordo e che, in quella stessa sede, gli sia stata prospettata la possibilità di iscriversi al sindacato, senza che tuttavia gli venisse esercitata alcuna pressione. Tali circostanze, unitamente alla rassicurazione ricevuta, confermano che l'assistenza sindacale ha svolto una funzione effettiva di tutela dell'autodeterminazione negoziale.
La fase della sottoscrizione si è svolta, a sua volta, secondo quanto rappresentato dal teste, mediante lettura del testo “a voce alta” e spiegazione analitica dei vari punti.
La chiarezza dell'oggetto dell'accordo, già anticipata dalla bozza, è stata ulteriormente ribadita nella sede protetta attraverso l'illustrazione dettagliata da parte del sindacalista.
Nessun elemento istruttorio consente di sostenere che l'assistenza si sia tradotta in una presenza meramente formale.
Le dichiarazioni del funzionario risultano coerenti, dettagliate e in linea con le prassi di assistenza descritte.
Le opposte allegazioni del ricorrente non hanno trovato riscontro oggettivo e non sono idonee a superare la presunzione di effettività dell'assistenza che deriva dalla stipula in sede protetta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. L., 23 ottobre 2013, n. 24024; 4 settembre 2018, n. 21617; 9 giugno 2021, n. 16154; 5 settembre 2023, n.
25796).
Non assume rilievo, infine, che il sig. non appartenesse alla specifica sigla sindacale del Pt_2 ricorrente, né la circostanza che il lavoratore non fosse iscritto ad alcuna organizzazione: l'art. 2103, comma 6, richiede un'assistenza effettiva e non necessariamente proveniente da un rappresentante della specifica sigla sindacale del lavoratore.
La verifica, in base alla giurisprudenza richiamata supra, deve essere svolta in concreto, con riferimento all'attività informativa e di tutela effettivamente prestata nella sede sindacale.
Alla luce del complesso delle circostanze emergenti dagli atti (preventiva messa a disposizione della bozza, colloquio individuale con esame delle ragioni personali del lavoratore, rassicurazione sull'assenza di obbligo di aderire, illustrazione dettagliata del contenuto dell'accordo e lettura integrale del testo in sede protetta) deve ritenersi che il requisito dell'assistenza effettiva richiesto dall'art. 2103, comma 6, c.c. sia stato pienamente soddisfatto nel caso di specie.
2.5. Dalla ricostruzione operata nei paragrafi che precedono discende che l'accordo del 7 luglio
2020 deve considerarsi pienamente valido ed efficace ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c. pagina 8 di 9 Sono risultati provati, infatti, sia l'interesse del lavoratore alla modifica, sia l'effettività dell'assistenza sindacale nella sede protetta, con conseguente genuinità del consenso prestato.
Ne consegue che il mutamento di mansioni intervenuto dal luglio 2020 costituisce esercizio legittimo dell'autonomia negoziale delle parti e non integra un demansionamento illecito.
Tutti i pregiudizi economici e non patrimoniali dedotti dal ricorrente risultano, pertanto, privi del requisito dell'ingiustizia e non sono suscettibili di ristoro.
2.6. Quanto alla diversa doglianza relativa a un ulteriore demansionamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istruttoria orale non ha fornito riscontri.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente sia stato sostituito dal collega Tes_2
o che sia stato adibito a mansioni ulteriormente deteriori rispetto a quelle oggetto
[...] dell'accordo del luglio 2020.
In assenza di prova, tale circostanza deve ritenersi insussistente.
2.7. Alla stregua di quanto esposto, nessun profilo di illegittimità può ravvisarsi né nella modifica concordata delle mansioni, né nella successiva esecuzione del rapporto.
Le domande risarcitorie formulate dal ricorrente risultano, pertanto, infondate.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 26.000,00 e gli euro 52.000,00 (considerato il valore della domanda risarcitoria di cui alla lett. c delle conclusioni, fissato in euro 27.290,96).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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