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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 349/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. DI PAOLA LUCA oggi sostituito dall'avv. Margherita Baffigi Parte_1
Per Controparte_3
l'avv. NOVASELICH PAOLO oggi sostituito dal Dott. Demetrio
[...] Parte Malquori, funzionario delegato dal Direttore della di CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. il Dott. Demetrio Malquori, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, contestando tutto quanto ex adverso dedotto argomentato e richiesto, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in
Comparsa di costituzione e risposta.
l'Avv. Margherita Baffigi si riporta alle note conclusive depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DI PAOLA LUCA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. NOVASELICH PAOLO che lo/a
[...] P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2019, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 737248/A emesso in data 2/1/2019 dal
[...]
, notificato in data 15/1/2019, con cui veniva ingiunto alla Controparte_3 stessa il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre € 20,00 per spese di notifica per un importo complessivo di € 3.020,00. In particolare, con il suddetto decreto il
[...]
, contestava alla ricorrente Controparte_3
la violazione dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 231/2007 in quanto la stessa “trasferiva al Sig.
[...]
, titolare della ditta individuale FERI TRIVELLAZIONI, in data 15/7/2013, la somma Pt_3 complessiva di € 7.130,00 in denaro contante, per importi unitari o frazionati pari o superiori alla vigente soglia di rischio, senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati all'uopo. Verificato che all'epoca dei fatti la soglia di rischio era stata individuata in un importo pari o superiore ad € 1.000,00, pagina 2 di 6 dal 6/12/2011 al 31/12/2015, e ad € 3.000,00, dal 1/1/2016”. La ricorrente chiedeva: in via principale, annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, il decreto n. 737248/A emesso in data 2/1/2019 dal Controparte_3 Controparte_3
, notificato in data 15/1/2019, con cui veniva ingiunto alla Sig.ra il
[...] Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre € 20,00 per spese di notifica per un importo complessivo di € 3.020,00, perché illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto oltre che non provato. In subordine, annullare parzialmente, ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs.
150/2011, il decreto impugnato limitatamente all'entità della sanzione irrogata, determinando quest'ultima in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale di € 250,00 previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997. In ogni caso con vittoria di spese legali del giudizio”. Si costituiva in giudizio il , contestando le pretese del ricorrente chiedeva di respingere Controparte_4
il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e produzione documentale.
All'udienza dell'8.04.2025 la causa veniva discussa con la lettura alle parti presenti all'udienza della sentenza e del dispositivo.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Il decreto sopra indicato traeva origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
GDF-2018-GR122-003-000 redatto in data 27/2/2018 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
Grosseto della Guardia di Finanza, notificato in data 28/2/2018, con il quale veniva contestato alla sig.ra di aver trasferito denaro contante per un importo complessivo pari ad € Parte_1
7.310,00 senza il tramite di intermediari finanziari abilitati all'uopo, in violazione dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni. Il verbale traeva origine dagli accertamenti svolti nei confronti della ditta individuale Feri Trivellazioni di Feri Rossano, da cui emergeva che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta in Parte_1
verifica. I verbalizzanti inviavano alla terza rispetto a tale procedimento, un questionario ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73 e 51 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72, al quale tuttavia la non rispondeva, pertanto si recavano presso la sede amministrativa di Parte_1 Pt_4
società presso la quale la intratteneva un rapporto di lavoro, ed in quella sede
[...] Parte_1
notificavano al marito della amministratore delegato della stessa un nuovo Parte_1 Parte_4 pagina 3 di 6 invito a presentarsi presso gli uffici del reparto per fornire i chiarimenti richiesti. In data 4/10/2017 si presentava presso i loro uffici il Sig. , marito della il quale precisava di Testimone_1 Parte_1
essersi personalmente occupato dei rapporti intercorsi con la ditta confermando che nel 2013, Pt_3
dovendo realizzare un pozzo artesiano nella loro proprietà, si era rivolto a tale impresa, che aveva poi eseguito il lavoro fra il mese di aprile e quello di luglio del 2013. In quell'occasione il esibiva Tes_1
una fattura emessa dalla citata impresa di complessivi € 7.310,00, ma osservava di non ricordarsi delle modalità di pagamento, presumendo tuttavia di aver effettuato il pagamento con assegno o bonifico e riservandosi sul punto di effettuare ulteriori ricerche che non avevano tuttavia avuto seguito a causa delle difficoltà di ottenere a distanza di quasi cinque anni la copia degli assegni con cui aveva effettuato il pagamento, i verbalizzanti notificavano alla un nuovo invito a presentarsi presso i loro Parte_1
uffici per il giorno 20/2/2018, al quale tuttavia la non si presentava. Veniva pertanto emesso Parte_1
processo verbale cui faceva poi seguito l'emissione del decreto del Controparte_3
, oggi impugnato.
[...] Controparte_3
Con il ricorso de quo, sosteneva la ricorrente di non aver mai effettuato alcun pagamento in favore della Feri Trivellazioni, trattandosi infatti di un pagamento che era stato effettuato dal Sig. Tes_1
personalmente e quindi, laddove la violazione fosse stata davvero commessa, il soggetto che aveva commesso la violazione sarebbe il Sig. e non la Sig.ra ancorché la fattura fosse Tes_1 Parte_1 stata emessa nei suoi confronti ciò in virtù dell'art. 3 L. 689/1981 secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Seppur dagli di causa sia emerso che il abbia curato personalmente i rapporti con la ditta del Tes_1
sig. per la realizzazione di un pozzo artesiano in una sua proprietà (si veda in proposito Parte_3 pag. 2 del P.V.C.: “si presentava presso gli Uffici di questo Reparto il sig. , il quale, Testimone_1
sin da subito, precisava ai verificatori che si era occupato personalmente dei rapporti intercorsi con la ditta ), non si rinviene in nessun documento che il sig. abbia dichiarato di aver Pt_3 Tes_1
effettuato personalmente il pagamento della fattura n. 39 del 15/07/2013, emessa dalla Feri
Trivellazioni nei confronti della sig.ra Anzi, escusso all'udienza dell'11/03/2022 Parte_1 ha testualmente riferito: “non ho effettuato io personalmente il pagamento, è stato fatto dall'amministrazione ma da uno dei miei conti correnti”. Ha aggiunto inoltre: “Preciso che fare il pagamento tracciato serve anche a noi a garanzia per eventuali contestazioni, non sarebbe conveniente fare un pagamento in contanti. Ho cercato anche eventuali matrici di assegno o distinte di bonifici ma avendo molti conti correnti non sono riuscito a trovarli anche in considerazione che molte banche oggi pagina 4 di 6 non esistono più in quanto magari assorbite da altre e non hanno più la documentazione.
Vi è da dire altresì che la circostanza che il pagamento sia avvenuto tramite il conto corrente del sig.
non è stata provata in quanto sia quando lo stesso venne sentito dalla Guardia di Finanza sia, Tes_1
tramite la richiesta di esibizione fatta al Giudice, il non ha esibito la documentazione attestante Tes_1
l'avvenuto pagamento e quindi non ha fornito alcuna documentazione a supporto di detta affermazione.
A ciò si aggiunga che sia la non avendo mai fatto pervenire all'Ufficio riscontri in merito a Parte_1
quanto dichiarato dal marito, non rispondendo al questionario che le era stato inviato, non partecipando al procedimento amministrativo a suo carico presentando deduzioni difensive scritte e/o chiedere di essere sentita in audizione personale dinanzi ai funzionari della Controparte_3
, né il marito ( ) che proprio la identifica come autore dell'illecito, hanno
[...] Tes_1 Parte_1
fornito alcuna prova atta ad escludere che il pagamento della fattura n. 39 del 15/07/2013 intestata proprio alla stessa sia stato effettuato con assegno o bonifico e quindi con modalità tracciate Parte_1
al fine di evitare la sanzione contestata.
Si aggiunga inoltre che il non ha provato di essersi attivato già dal tempo dell'audizione dello Tes_1
stesso da parte della Guardia di finanza al fine di reperire la documentazione bancaria o postale necessaria per escludere le responsabilità, anzi lo stesso ha richiesto al Giudice di sopperire ad un onere a lui spettante che si è rivelato infruttuoso, stando a questo punto il notevole tempo trascorso dal verificarsi dell'evento.
Premesso ciò correttamente la ricorrente è stata individuata come autrice della violazione dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni il quale vieta “il trasferimento di denaro contante ….., effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, non essendo invece applicabile come richiesto in subordine dalla ricorrente, l'art. 11 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997 (mancata ottemperanza all'invito a presentarsi inviato dalla G.d.F.), il quale, al più, poteva essere aggiunto alla sanzione finale comminata.
Ciò detto, l'opposizione risulta infondata ed il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione pagina 5 di 6 RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre € 200,00 per Controparte_1
spese non imponibili.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 349/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.10 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. DI PAOLA LUCA oggi sostituito dall'avv. Margherita Baffigi Parte_1
Per Controparte_3
l'avv. NOVASELICH PAOLO oggi sostituito dal Dott. Demetrio
[...] Parte Malquori, funzionario delegato dal Direttore della di CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. il Dott. Demetrio Malquori, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, contestando tutto quanto ex adverso dedotto argomentato e richiesto, insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in
Comparsa di costituzione e risposta.
l'Avv. Margherita Baffigi si riporta alle note conclusive depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DI PAOLA LUCA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. NOVASELICH PAOLO che lo/a
[...] P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2019, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 737248/A emesso in data 2/1/2019 dal
[...]
, notificato in data 15/1/2019, con cui veniva ingiunto alla Controparte_3 stessa il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre € 20,00 per spese di notifica per un importo complessivo di € 3.020,00. In particolare, con il suddetto decreto il
[...]
, contestava alla ricorrente Controparte_3
la violazione dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 231/2007 in quanto la stessa “trasferiva al Sig.
[...]
, titolare della ditta individuale FERI TRIVELLAZIONI, in data 15/7/2013, la somma Pt_3 complessiva di € 7.130,00 in denaro contante, per importi unitari o frazionati pari o superiori alla vigente soglia di rischio, senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati all'uopo. Verificato che all'epoca dei fatti la soglia di rischio era stata individuata in un importo pari o superiore ad € 1.000,00, pagina 2 di 6 dal 6/12/2011 al 31/12/2015, e ad € 3.000,00, dal 1/1/2016”. La ricorrente chiedeva: in via principale, annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, il decreto n. 737248/A emesso in data 2/1/2019 dal Controparte_3 Controparte_3
, notificato in data 15/1/2019, con cui veniva ingiunto alla Sig.ra il
[...] Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 oltre € 20,00 per spese di notifica per un importo complessivo di € 3.020,00, perché illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto oltre che non provato. In subordine, annullare parzialmente, ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs.
150/2011, il decreto impugnato limitatamente all'entità della sanzione irrogata, determinando quest'ultima in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale di € 250,00 previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997. In ogni caso con vittoria di spese legali del giudizio”. Si costituiva in giudizio il , contestando le pretese del ricorrente chiedeva di respingere Controparte_4
il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e produzione documentale.
All'udienza dell'8.04.2025 la causa veniva discussa con la lettura alle parti presenti all'udienza della sentenza e del dispositivo.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Il decreto sopra indicato traeva origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n.
GDF-2018-GR122-003-000 redatto in data 27/2/2018 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
Grosseto della Guardia di Finanza, notificato in data 28/2/2018, con il quale veniva contestato alla sig.ra di aver trasferito denaro contante per un importo complessivo pari ad € Parte_1
7.310,00 senza il tramite di intermediari finanziari abilitati all'uopo, in violazione dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni. Il verbale traeva origine dagli accertamenti svolti nei confronti della ditta individuale Feri Trivellazioni di Feri Rossano, da cui emergeva che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta in Parte_1
verifica. I verbalizzanti inviavano alla terza rispetto a tale procedimento, un questionario ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73 e 51 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72, al quale tuttavia la non rispondeva, pertanto si recavano presso la sede amministrativa di Parte_1 Pt_4
società presso la quale la intratteneva un rapporto di lavoro, ed in quella sede
[...] Parte_1
notificavano al marito della amministratore delegato della stessa un nuovo Parte_1 Parte_4 pagina 3 di 6 invito a presentarsi presso gli uffici del reparto per fornire i chiarimenti richiesti. In data 4/10/2017 si presentava presso i loro uffici il Sig. , marito della il quale precisava di Testimone_1 Parte_1
essersi personalmente occupato dei rapporti intercorsi con la ditta confermando che nel 2013, Pt_3
dovendo realizzare un pozzo artesiano nella loro proprietà, si era rivolto a tale impresa, che aveva poi eseguito il lavoro fra il mese di aprile e quello di luglio del 2013. In quell'occasione il esibiva Tes_1
una fattura emessa dalla citata impresa di complessivi € 7.310,00, ma osservava di non ricordarsi delle modalità di pagamento, presumendo tuttavia di aver effettuato il pagamento con assegno o bonifico e riservandosi sul punto di effettuare ulteriori ricerche che non avevano tuttavia avuto seguito a causa delle difficoltà di ottenere a distanza di quasi cinque anni la copia degli assegni con cui aveva effettuato il pagamento, i verbalizzanti notificavano alla un nuovo invito a presentarsi presso i loro Parte_1
uffici per il giorno 20/2/2018, al quale tuttavia la non si presentava. Veniva pertanto emesso Parte_1
processo verbale cui faceva poi seguito l'emissione del decreto del Controparte_3
, oggi impugnato.
[...] Controparte_3
Con il ricorso de quo, sosteneva la ricorrente di non aver mai effettuato alcun pagamento in favore della Feri Trivellazioni, trattandosi infatti di un pagamento che era stato effettuato dal Sig. Tes_1
personalmente e quindi, laddove la violazione fosse stata davvero commessa, il soggetto che aveva commesso la violazione sarebbe il Sig. e non la Sig.ra ancorché la fattura fosse Tes_1 Parte_1 stata emessa nei suoi confronti ciò in virtù dell'art. 3 L. 689/1981 secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Seppur dagli di causa sia emerso che il abbia curato personalmente i rapporti con la ditta del Tes_1
sig. per la realizzazione di un pozzo artesiano in una sua proprietà (si veda in proposito Parte_3 pag. 2 del P.V.C.: “si presentava presso gli Uffici di questo Reparto il sig. , il quale, Testimone_1
sin da subito, precisava ai verificatori che si era occupato personalmente dei rapporti intercorsi con la ditta ), non si rinviene in nessun documento che il sig. abbia dichiarato di aver Pt_3 Tes_1
effettuato personalmente il pagamento della fattura n. 39 del 15/07/2013, emessa dalla Feri
Trivellazioni nei confronti della sig.ra Anzi, escusso all'udienza dell'11/03/2022 Parte_1 ha testualmente riferito: “non ho effettuato io personalmente il pagamento, è stato fatto dall'amministrazione ma da uno dei miei conti correnti”. Ha aggiunto inoltre: “Preciso che fare il pagamento tracciato serve anche a noi a garanzia per eventuali contestazioni, non sarebbe conveniente fare un pagamento in contanti. Ho cercato anche eventuali matrici di assegno o distinte di bonifici ma avendo molti conti correnti non sono riuscito a trovarli anche in considerazione che molte banche oggi pagina 4 di 6 non esistono più in quanto magari assorbite da altre e non hanno più la documentazione.
Vi è da dire altresì che la circostanza che il pagamento sia avvenuto tramite il conto corrente del sig.
non è stata provata in quanto sia quando lo stesso venne sentito dalla Guardia di Finanza sia, Tes_1
tramite la richiesta di esibizione fatta al Giudice, il non ha esibito la documentazione attestante Tes_1
l'avvenuto pagamento e quindi non ha fornito alcuna documentazione a supporto di detta affermazione.
A ciò si aggiunga che sia la non avendo mai fatto pervenire all'Ufficio riscontri in merito a Parte_1
quanto dichiarato dal marito, non rispondendo al questionario che le era stato inviato, non partecipando al procedimento amministrativo a suo carico presentando deduzioni difensive scritte e/o chiedere di essere sentita in audizione personale dinanzi ai funzionari della Controparte_3
, né il marito ( ) che proprio la identifica come autore dell'illecito, hanno
[...] Tes_1 Parte_1
fornito alcuna prova atta ad escludere che il pagamento della fattura n. 39 del 15/07/2013 intestata proprio alla stessa sia stato effettuato con assegno o bonifico e quindi con modalità tracciate Parte_1
al fine di evitare la sanzione contestata.
Si aggiunga inoltre che il non ha provato di essersi attivato già dal tempo dell'audizione dello Tes_1
stesso da parte della Guardia di finanza al fine di reperire la documentazione bancaria o postale necessaria per escludere le responsabilità, anzi lo stesso ha richiesto al Giudice di sopperire ad un onere a lui spettante che si è rivelato infruttuoso, stando a questo punto il notevole tempo trascorso dal verificarsi dell'evento.
Premesso ciò correttamente la ricorrente è stata individuata come autrice della violazione dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche/integrazioni il quale vieta “il trasferimento di denaro contante ….., effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, non essendo invece applicabile come richiesto in subordine dalla ricorrente, l'art. 11 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997 (mancata ottemperanza all'invito a presentarsi inviato dalla G.d.F.), il quale, al più, poteva essere aggiunto alla sanzione finale comminata.
Ciò detto, l'opposizione risulta infondata ed il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari attesa la non complessità delle questioni trattate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione pagina 5 di 6 RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre € 200,00 per Controparte_1
spese non imponibili.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6