Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di Cassazione n. 24613/2023 Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata (appello sentenza n. 3766 del 24.10.2017 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci Pt_1
Appellante-ricorrente in riassunzione e
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Gorgoni Controparte_1
Appellato- resistente in riassunzione
FATTO
Con ricorso depositato il 20.05.2015, conveniva in giudizio l' per il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del d.lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari all'80%; chiedeva, altresì, la condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed CP_2
interessi di legge.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne Pt_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 3766/2017 il Tribunale di Lecce, accertato che era portatrice di Controparte_1
invalidità in misura pari o superiore all'80%, riconosceva il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dall'agosto 2016, data di maturazione del requisito sanitario, per come accertato dal
1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , censurandola unicamente nella parte in cui il Pt_1
Tribunale aveva ritenuto non applicabili le "finestre mobili" introdotte dall'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento, in favore dell'appellata, del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.08.2017.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 115 del 31.01.2018, rigettava il gravame, aderendo alla interpretazione proposta dal Tribunale e condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione l' presentava ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. Pt_1
12 d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92.
Con ordinanza n. 24613/2023 del 14.08.2023 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza n. 115/2018, richiamando i principi espressi nella sentenza n. 29191/2018, e ribaditi da Cass. n.
35861/2022, che avevano affermato l'operatività del D.L. n. 78/2010, art. 12, comma 1, per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista al D.Lgs. n. 502/92, art. 1, comma 8.
L' ha riassunto il giudizio con ricorso del 10.11.2023 per sentire dichiarare il diritto di Pt_1 [...] alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.08.2017, decorsi dodici mesi CP_1
rispetto alla maturazione del requisito sanitario (collocata dalla consulenza in primo grado nell'agosto
2016). Ha altresì chiesto la condanna della appellata alla restituzione dei ratei percepiti nel periodo compreso tra agosto 2016 e agosto 2017.
si è costituita nella presente fase processuale, precisando di aver provveduto a Controparte_1 restituire l'intero importo percepito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3766/2017, per il periodo in contestazione, già prima del deposito del ricorso in riassunzione, ottemperando alla richiesta inviata dall' il 23.10.2023. Ha chiesto, pertanto, la compensazione delle spese del Pt_1
giudizio di legittimità e della presente fase.
All'udienza del 14.02.2025 il procuratore dell' ha dato atto della restituzione delle somme Pt_1 effettuata dall'appellata per come sopra dedotto;
la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è fondato e va accolto per quanto di ragione. Pt_1
Deve prendersi atto del principio di diritto espresso nella ordinanza resa nel giudizio rescindente, secondo cui, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, il regime delle "finestre" previsto dal D.L. n. 78/2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n. 122/2010)
2 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 29191/18, Cass.
2382/20, Cass. 1931/21).
Nelle sentenze richiamate si era già evidenziato che la previsione di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D.Lgs. n. 503/92 cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (così già Cass. n. 11750/2015, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 29191/2018, 31001/2019).
Da ciò consegue che anche la pensione di vecchiaia anticipata, riconducibile a pieno titolo al novero dei trattamenti di vecchiaia, sia assoggettata alla disciplina sulle c.d. "finestre" di cui al d.l. n. 78/2010.
Deve allora ritenersi che, trattandosi di pensione di vecchiaia, la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, in applicazione del disposto di cui al D.L. n. 78/2010, art. 12, vada calcolata in relazione alla previsione di cui alla L. n.
155/81, art. 6, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge (mentre la presentazione della domanda amministrativa costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, cfr. in argomento Cass. n. 16829/2023).
Più in dettaglio, l'art. 12 comma 1, lett. a) d.l. n. 78/2010 prevede che i soggetti, che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: “a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
Nella specie è pacifico (e sul punto si è formato il giudicato interno) che abbia Controparte_1 perfezionato il requisito sanitario utile per pensionamento anticipato di vecchiaia nell'agosto 2016, sicché -non essendo contestato il possesso, a tale data, dei requisiti anagrafici e contributivi- è da tale momento che ella ha maturato i “previsti requisiti” per il diritto a pensione e, dunque, da tale data decorre il termine di “dodici mesi”, di cui all'art. 12 cit., con conseguente diritto all'erogazione del trattamento pensionistico dal mese di agosto 2017.
3 L'appello deve quindi essere accolto nei termini suddetti, con il riconoscimento del diritto di parte appellata, all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata a far data Controparte_1 dall'1.08.2017.
Deve invece essere disattesa la domanda volta alla restituzione dei ratei di pensione percepiti nel periodo compreso tra l'agosto 2016 e il luglio 2017, considerato che, nel verbale di udienza del
14.02.2025, l' ha dato atto di aver ricevuto in restituzione tutto quanto percepito dall'appellata Pt_1
a tale titolo.
La statuizione sulle spese processuali adottata dal Tribunale, che ha visto Controparte_1 vittoriosa sull'an ma con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, va confermata, mentre le spese dei gradi e delle fasi successive sono compensate, stante il consolidarsi del richiamato principio di diritto in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata e del ricorso in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
24613/2023, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.11.2017 da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del 24.10.2017 n. 3766 del Tribunale Controparte_1 di Lecce, giudizio riassunto da con ricorso del 10.11.2023 nei confronti di Pt_1 CP_1
, così provvede:
[...]
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellata all'erogazione della pensione VO anticipata dall'1.08.2017 e conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente fra le parti le spese del grado di appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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