Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1951, n. 1108
Articolo 1Articolo 3
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14 novembre 1951
Art. 2.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito per l'esercizio 1951-52, in L. 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 14 novembre 1951