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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 11920/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO con domicilio eletto Parte_1 presso il suo studio in CONTRÀ PORTI 38 VICENZA
contro contumace Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali 23/04/2025 da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 5/08/2024 esponeva di essere Parte_1 un'appassionata collezionista d'arte e di essere entrata in contatto nel novembre 2023 con la casa d'aste di Bologna, in particolare con che nei fatti si era sempre Controparte_1 Persona_1 comportato quale amministratore di fatto o comunque abilitato a rappresentare la società, per proporre in vendita alcune sue opere nelle aste organizzate da il marito della ricorrente, Controparte_1
, al quale la per propri problemi di salute, aveva affidato le interlocuzioni Testimone_1 Pt_1 con le controparti contrattuali, provvedeva a consegnare ad diverse grafiche (doc. 1), Controparte_1 nonché 44 opere uniche (doc. 2); la consegna delle grafiche avveniva il 24/11/2023 e la consegna delle
44 opere uniche in data 30/11/2023; in occasione della consegna delle non CP_2 Controparte_1 proponeva la sottoscrizione di alcun contratto alla ricorrente né di alcun modulo per l'identificazione della propria cliente e non indicava alcuna commissione a carico del venditore;
venivano celebrate una prima asta con banditore in data 18/12/2023 e due successive aste on line in data 8/02/2024 ed in data pagina 2 di 4 8/03/2024; all'esito delle aste citate la richiedeva, tramite il marito, il pagamento del Pt_1 corrispettivo realizzato tramite le vendite effettuate e la restituzione di quelle rimaste invendute;
sorgevano tuttavia dei contrasti dal momento che intendeva effettuare la restituzione Controparte_1 delle opere purché la ricorrente provvedesse a sottoscrivere delle condizioni di contratto per le prestazioni della Casa d'aste mai concordate tra le parti, oltre che vessatorie ed inaccettabili;
la ricorrente riusciva a ritirare le opere rimaste invendute in data 3/06/2024, soltanto a seguito della proposizione di un ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (doc. 4); nell'occasione
[...] apprendeva che aveva provveduto a vendere, nel corso delle aste ed a seguito Pt_1 Controparte_1 di alcune trattative private, opere per il totale di € 28.2000,00=, dovuti al prezzo di riserva, ed alcune opere grafiche per un corrispettivo complessivo, dovuto ai prezzi di riserva, di € 3.560,00=;
[...] non provvedeva al versamento della somma di € 31.760,00= maturata a credito della CP_1 ricorrente;
ogni tentativo di definizione bonaria della vicenda sortiva esito negativo cosicché
[...] era costretta ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti. Pt_1
La ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 31.760,00= a Controparte_1 fronte delle vendite operate da controparte.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa perviene in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna che viene svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Così brevemente riassunta la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è fondata.
La tesi difensiva di parte ricorrente è stata provata sia documentalmente che attraverso l'escussione dei testi indotti dalla medesima all'udienza del 27/03/2025.
La ricorrente ha prodotto gli elenchi delle grafiche (doc. 1) e delle 44 opere uniche (doc. 2) consegnate ad Controparte_1
Gli elenchi in questione riportano, per ciascuna delle opere, la descrizione e/o il titolo dell'opera,
l'identificazione dell'autore, il prezzo di riserva (ossia il prezzo minimo al quale proporre la vendita) e l'esistenza di eventuali autentiche.
Il teste , marito della ricorrente coniugato in regime di separazione dei beni, ha Testimone_1 confermato: di avere consegnato, per conto della moglie ad le opere Parte_1 Controparte_1 indicate negli elenchi prodotti sub docc. 1 e 2, per la vendita all'asta, specificando di avere effettuato prima la consegna delle grafiche e poi quella delle altre opere a fine novembre 2023; che detti elenchi sono stati redatti in occasione della consegna delle opere a per e che Persona_1 Controparte_1 contengono, per ciascuna opera, la descrizione dell'opera, l'identificazione dell'autore ed il prezzo di riserva;
che ha venduto le specifiche opere e grafiche di proprietà della moglie Controparte_1 [...] per un complessivo importo rispettivamente pari a € 28.200,00= e € 3.560,00=. Il teste ha infine Pt_1 confermato che le altre opere della ricorrente sono state restituite da in data Controparte_1
3/06/2024, riconoscendo la propria sottoscrizione apposta per ricevuta sul documento (doc. 6).
pagina 3 di 4 Il teste dipendente presso la società della quale è legale rappresentante il Testimone_2 CP_3 figlio della ricorrente, , la cui sede è coincidente con l'abitazione di Testimone_3 Parte_1 ha dichiarato di avere coadiuvato nella redazione degli elenchi delle opere e delle Testimone_1 grafiche oltre che nella consegna delle stesse ad avvenuta in due distinte occasioni Controparte_1 alla fine del novembre 2023, specificando, al riguardo, che “la prima volta sono state ritirate dal sig. presso il magazzino di proprietà dei figli della signora ad Asiago;
la seconda Persona_1 Pt_1 volta il sig. è venuto a ritirare le opere uniche custodite presso un magazzino affittato dalla Per_1 signora e posto nel comune di Borgoricco”. Pt_1
L ha infine dichiarato: “confermo che le opere rimaste invendute sono state ritirate in data Tes_2
3/06/2024 dal sig. . L'ho accompagnato io per effettuare il ritiro”. Tes_1
Dalle considerazioni svolte, emerge la fondatezza della domanda spiegata da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione sino a € 52.000,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-condanna al pagamento a favore di della somma di € 31.760,00=, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 545,00= per Controparte_4 anticipazioni, € 7.616,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Bologna, 14/05/2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Chiara Breschi
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