TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50892 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
TRA
(di seguito ) (P.IVA e C.F. ), in persona del legale Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Mammucari
PARTE OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
ED
(di seguito P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 CP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Adamo
PARTE OPPOSTA- CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 9141.022 – NRG 29570/2022 con domanda riconvenzionale
La controversia in esame prende le mosse dalla domanda di pagamento della somma capitale di Euro 16.429,59 avanzata a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo dalla società contro la CP
. Parte_1
A corredo della suddetta domanda proposta con rito sommario la società ricorrente ha prodotto in particolare un contratto di subappalto (doc.1) e le fatture nn. 15/2021; 16/2021; 18/2021; 19/2021) (docc 2, 3, 4 e 5), deducendo il loro omesso pagamento nonostante gli avvenuti solleciti per le vie brevi e la risposta di a mezzo PEC del 18.10.2021 (doc. 6). Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato si è costituita nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la , che ha contestato l'avversa pretesa. Parte_1
In fatto parte opponente ha allegato: che in data 14 maggio 2021 sottoscriveva con il in Parte_1 Parte_2
Roma un contratto di appalto recante per oggetto «Lavori di manutenzione ordinaria» per un importo complessivo di Euro 124.471,66 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 destinati alla sicurezza (cfr. doc. n. 2). A tale contratto veniva, fra l'altro, allegato il computo metrico (cfr. doc. n. 3); che successivamente, in data 13 luglio 2021, sottoscriveva con la Società opposta Parte_1 contratto di sub-appalto con riferimento all'intero oggetto del contratto principale, vale a dire per l'esecuzione dei «Lavori di manutenzione ordinaria» a favore del Parte_2
(cfr. doc. n. 4) e che tale contratto è l'unico che ha avuto esecuzione tra le parti;
che la bozza di contratto del 10 agosto 2020 prodotta da Parte opposta in sede monitoria (cfr. doc. n. 5), sia pur condivisa tra le parti, aveva natura di mera bozza;
che all'art.
2.1 del citato contratto di sub-appalto veniva indicato in Euro 124.471,66 il valore dei lavori oggetto dell'appalto (come confermato dallo stesso contratto principale concluso tra ed il Parte_1
Condominio committente) e, sempre all'art. 2.1, veniva riconosciuto a favore dell'Appaltatore principale «il 10% dell'intero importo dei lavori più gli extra» «come ristoro per la gestione del contratto e della direzione tecnica»; che nel rispetto degli accordi economici convenuti tra le parti, metteva in data 27 agosto CP
2021 la fattura n. 8/2021recante come causale “acconto inizio lavori” (cfr. doc. n. 7) che, riportava l'importo di Euro 11.202,45 oltre IVA, pagato da (cfr. doc.8); Parte_1
che, emesso dal Direttore dei Lavori il provvedeva ad emettere, in data 2 settembre Parte_3
2021, la fattura n. 9 recante per oggetto la dicitura “1° SAL” e di importo pari ad Euro 18.922,04 oltre IVA, vale a dire pari a complessivi Euro 23.084,89 IVA inclusa (cfr. doc. n. 11), fattura che veniva saldata da a mezzo bonifico bancario in data 23 settembre 2021 (cfr. doc. n. 12); Parte_1
che, emesso dal Direttore dei Lavori il II SAL al 13 settembre 2021 per un importo di lavori autorizzato di Euro 12.218,35 (cfr. doc. n. 13), rovvedeva ad emettere la fattura n. 13 dell'8 ottobre 2021 CP per l'importo finale di Euro 12.049,04 (cfr. doc. n. 15), saldata da con bonifico bancario del Parte_1
26 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 16). che, emesso dal Direttore dei Lavori il III SAL in data 12 novembre 2021 con l'importo dei lavori autorizzato per Euro 7.434,90 (cfr. doc. n. 17), metteva in data 15 novembre 2021 la fattura n. CP 15 di importo pari ad Euro 5.571,29 che, maggiorato di IVA, raggiungeva la somma finale di Euro 6.796,97 (cfr. doc. n. 19); che nel frattempo si risolveva improvvisamente a non proseguire più nell'esecuzione del CP contratto di sub-appalto e che le parti giungevano ad una risoluzione consensuale del contratto di subappalto;
che con lettera datata 11 dicembre 2021 e trasmessa ad mezzo PEC, dava CP Parte_1 formalmente atto della risoluzione consensuale tra le parti del contratto di sub-appalto a decorrere dal 20 dicembre 2021, specificando quanto segue: «Nei prossimi giorni, nell'interesse di tutti, sarà nostra cura redigere uno stato finale dei lavori, così come da Vostra richiesta, al fine di poter definire l'importo rimanente da dover liquidare alla Vs. azienda per l'impiego di mano d'opera e materiali forniti alla scrivente, decurtate le somme delle fatture pagate e dell'anticipo ricevuto, riservandoci una somma a garanzia pari al 5% per eventuali vizi» (cfr. doc. n. 20); che in data 27 dicembre 2021 rovvedeva, quindi, ad emettere la fattura n. 19 per l'importo di CP
Euro 6.995,59 oltre IVA e quindi per un importo totale finale pari ad Euro 8.534,62 (cfr. doc. n. 21);
che in base allo stato dei lavori eseguiti dalla data di emissione del III SAL alla data della risoluzione consensuale del contratto di subappalto (20 dicembre 2021) seguiva soltanto opere per il CP valore indicato dall'imponibile della fattura n. 19/2021, provvedendo per l'esecuzione del residuo delle opere direttamente ASSIVERDE, come documentato dal IV SAL emesso in data 21 gennaio 2021 e per lavori autorizzati sino al 21 gennaio 2021 e sino alla concorrenza dell'importo di Euro 12.215,94 (cfr. doc. n. 22); che dall'ammontare di tali opere, a suo tempo ancora non autorizzate dal Direttore dei Lavori, CP mancava, tuttavia, di decurtare non solo il 10% comunque spettante ad in forza di quanto Parte_1 pattuito all'art.
2.1 del contratto di sub-appalto, quota percentuale pari a totali Euro 699,56, ma, altresì il 10% a compensazione dell'acconto già ricevuto, quota percentuale pari ad Euro 629,60; che in aggiunta, nel corso dell'esecuzione del contratto di subappalto, eseguiva extra opere CP per il valore complessivo di Euro 900,00 che Parte opposta fatturava per Euro 600,00 oltre IVA con la fattura n. 16 emessa in data 29 novembre 2021 (cfr. doc. n. 23) e per Euro 300,00 oltre IVA con la fattura n. 18 emessa in data 16 dicembre 2021 (cfr. doc. n. 24) per un totale generale finale al lordo di IVA pari ad Euro 1.098,00; che anche dal valore di tali opere, tuttavia, ancava di decurtare il 10% comunque spettante CP ad in forza di quanto pattuito all'art.
2.1 del contratto di sub-appalto, quota percentuale Parte_1 pari a totali Euro 90,00; che in conseguenza, poi, dell'interruzione del sub-appalto, sosteneva, in luogo di Parte_1 costi per Euro 4.200,00 per la pulizia del cantiere, per lo smaltimento del materiale di risulta CP
e per la cantierizzazione;
che la senza preannunciare alcunché alla Parte opponente, in data 12 febbraio 2022, CP scriveva sia ad che al Condominio committente per lamentare il mancato pagamento Parte_1 delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. n. 25); che, in riscontro a tale comunicazione, con lettera datata 2 marzo 2022 e trasmessa a Parte_1 mezzo PEC alla Controparte, contestava il vantato credito della Società opposta e spiegava che il preteso mancato pagamento delle fatture nn. 15, 16, 18 e 19 del 2021 emesse da si CP giustificava unicamente perché, di fatto, veva già incamerato il relativo importo, avendo CP percepito un acconto superiore alle opere di fatto eseguite, ferma l'errata quantificazione dell'imponibile per le fatture nn. 16, 18 e 19 per non aver operato la decurtazione della fee a favore di e, per la fattura n. 19/2021, per non aver detratto anche l'acconto già beneficiato, nonché Parte_1 fermo l'obbligo, a termini di contratto, per i rimborsare ad i costi sostenuti al suo CP Parte_1 posto per la pulizia del cantiere, lo smaltimento dei materiali di risulta e per la cantierizzazione;
che rascurava di lasciare in “deposito” ad il 5% a garanzia per eventuali vizi delle CP Parte_1 opere effettuate come convenuto tra le parti e richiamato dalla stessa Società opponente nella PEC dell'11 dicembre 2021; che, inoltre, l'appalto non si era ancora concluso (cfr. doc. n. 27) e quindi la Direzione Lavori non aveva dichiarato la fine lavori, né le opere erano state collaudate, né munite di certificato di regolare esecuzione.
Parte opponente nel merito ha concluso chiedendo : “- nel merito, in via principale, accertare e conseguentemente dichiarare infondata per carenza dei presupposti di fatto e di diritto la pretesa creditoria avversaria assistita dal decreto ingiuntivo n. 9141/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 22/05/2022 su ricorso iscritto al Ruolo Generale con n. 29570/2022 e qui opposto e conseguentemente disporre la revoca del suddetto decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie avversarie per errata quantificazione delle stesse, nonché per mancata prova della loro debenza nella misura rivendicata e conseguentemente disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 9141/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 22/05/2022 su ricorso iscritto al Ruolo Generale con n. 29570/2022 e qui opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c., l'estinzione per compensazione del debito contestato da d con il debito contestato da Controparte_1 Parte_1 Parte_1 ad sia in ragione del maggior acconto versato da a
[...] Controparte_1 Parte_1 favore di sia in ragione delle fee spettanti ad e non Controparte_1 Parte_1 liquidate da sia delle spese sostenute da in luogo di Controparte_1 Parte_1
e di cui in questa sede si chiede l'accertamento e la condanna alla Controparte_1 refusione nei confronti di con conseguente di Controparte_1 Controparte_1 al pagamento del residuo credito risultante, all'esito della compensazione, a favore di
[...] pari ad Euro 3.354,86 oltre gli accessori di legge;
- sempre in via riconvenzionale, Parte_1 accertare e dichiarare come dovuto da l fondo di garanzia provvisorio per gli eventuali vizi CP delle opere eseguiti pari al 5% del valore dei lavori effettuati e quindi pari ad Euro 2.001,80 da costituirsi presso e conseguentemente condannare alla Parte_1 Controparte_1 costituzione presso del fondo a garanzia per l'importo di Euro 2.001,80 pari al 5% del Parte_1 valore delle opere eseguite quale garanzia per l'eventuale vizio delle stesse e sino al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere in parola;
- in via ulteriormente subordinata di merito, nella denegata ipotesi di qualsivoglia riconoscimento della sussistenza di un credito a favore di condannare al pagamento del minor importo Controparte_1 Parte_1 che dovesse risultare dovuto e comunque a quello minore ritenuto di giustizia con conseguente revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo qui opposto;
- in via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi venisse accertato come dovuto un qualsivoglia credito a favore di
[...]
si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di accertare e dichiararne la certezza, Controparte_1 esigibilità e liquidità al netto dell'importo di Euro 2.001,80 dovuto a titolo di garanzia. Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare documenti nell'assegnando termine ex art. 183 6° comma c.p.c.- Con vittoria di spese e di compensi professionali”. Si è costituita nel giudizio di opposizione la che ha insistito nella propria Controparte_1 domanda, ha contestato anche le avverse domande in riconvenzionale e ha concluso chiedendo:
“Voglia l'adito Ufficio: I) in via preliminare, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
II) dichiarare inammissibili ovvero improcedibili, le eccezioni e le domande tutte, anche proposte in via riconvenzionale, di;
comunque rigettarle nel merito;
Parte_1
III) confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
IV) comunque condannare a pagare a Parte_1
e somme tutte che saranno ritenute di giustizia, anche in maggiorazione rispetto a quanto CP richiesto nel Decreto Ingiuntivo opposto;
V) Vittoria di spese di lite. Respinta l'istanza avanzata da i concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita CP anche con prova per testi ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.5.2024 con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc per lo scambio delle memorie conclusionali e per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
Nella specie la quale parte attrice in senso sostanziale del giudizio, ha fondato la domanda CP di pagamento sulla produzione del contratto di subappalto (bozza del 10.8.2020) – doc. 1 del fascicolo monitorio e sulle fatture elettroniche spedite alla controparte (fatture nn. 19,15,16,18 – docc. 5,2,3,4 fascicolo monitorio).
Senonché in sede di opposizione la ha contestato la validità del contratto di cui sopra e ha Parte_1 prodotto a sua volta il contratto datato 13.7.2021, sottoscritto dalla quale società CP subappaltatrice deducendo essere quello il contratto che ha regolato il rapporto negoziale intercorso tra le parti.
La a dedotto che la sottoscrizione apposta sul contratto definito “Contratto di sub appalto” CP recante la data del 13.07.2021 (doc. n. 4 di ), “non è riferibile alla stessa signora Parte_1 Per_1 la quale disconosce la sottoscrizione alla medesima attribuita” (così testualmente a pag. 2
[...] della comparsa di costituzione).
A tale riguardo va osservato che la ha omesso di esercitare un espresso e dettagliato CP disconoscimento relativamente alla sottoscrizione apposta sul contratto prodotto ex adverso sub 4, con la conseguenza che la firma ad essa attribuita deve considerarsi riferita alla stessa società opposta.
Va ricordato, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale e inequivoco, sicché deve ritenersi inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (in tal senso, Cass., 19 luglio 2012, n. 12448); inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato.
Ai sensi dell'art. 2702 c.c., «la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta»: in altri termini, la scrittura privata acquista l'efficacia di prova piena circa la paternità delle dichiarazioni contenute nel documento se la sottoscrizione apposta sullo stesso sia espressamente riconosciuta dall'autore, ovvero se si verifichi una delle fattispecie che la legge equipara al riconoscimento espresso. Tra tali fattispecie è annoverato il riconoscimento tacito che, ex art. 215 c.p.c., si verifica quando la parte costituita in giudizio non disconosca la scrittura prodotta in giudizio nei suoi confronti nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
L'attività di disconoscimento – che, dunque, è funzionale a impedire l'integrazione della fattispecie di riconoscimento tacito della sottoscrizione, cui conseguirebbe l'incontestabilità della provenienza della scrittura dal soggetto che ha omesso di disconoscerla – è descritta al precedente art. 214 c.p.c. nei termini di “formale negazione” della propria sottoscrizione. Nell'elaborazione maturata attorno all'attività di disconoscimento – e, in particolare, alla “formale negazione” richiesta ex lege solitamente si afferma come tale locuzione non sottintenda il ricorso a formule sacramentali, rendendosi però necessaria una inequivocabile dichiarazione della parte di non essere l'autrice della scrittura, nonostante sulla medesima sia apposto il suo nome (in tal senso, Cass., 20 agosto 2014, n. 18042).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito il disconoscimento di firma è privo di effetto giuridico quando non è stato effettuato in modo chiaro e specifico e non contiene un'articolata dichiarazione di diversità della firma.
Nel caso di specie la on ha esercitato nei modi prescritti dalla legge il disconoscimento CP_2 della sottoscrizione apposta sul contratto datato 13.7.2021 ex adverso prodotto di talché, integratasi nei suoi confronti la fattispecie del riconoscimento tacito, questo tribunale non può esimersi dal ritenere per vera la paternità, in capo alla stessa, della firma apposta sul menzionato contratto e attribuita alla CP
Il contratto che ha regolato il rapporto negoziale di subappalto tra le odierne parti in causa è costituito dunque da quello prodotto da parte opponente e datato 13.7.2021.
Militano a favore di tale conclusione anche altre decisive considerazioni.
In primo luogo entrambe le parti affermano di essersi accordate nella stipula di un contratto di subappalto. Per avere un contratto di subappalto, che è un contratto derivato dall'originario contratto di appalto, è necessario preliminarmente che vi sia l'appalto originario, dal quale il subcontratto si distingue perché autonomo, pur se ad esso correlato e accessorio, tanto da seguirne le sorti anche in termini di validità.
Il contratto di subappalto di cui si discute, pertanto, non può essere stato stipulato se non successivamente e al massimo in pari data rispetto al contratto principale di appalto cui entrambe le parti fanno riferimento.
In concreto con il contratto di subappalto di cui trattasi, la ha affidato alla Parte_1 CP
l'esecuzione delle opere, ad essa direttamente ordinate dal Condominio committente.
E difatti il contratto principale di appalto che vede come parte committente il
[...]
in Roma è datato 14 maggio 2021 e ha per oggetto «Lavori di manutenzione Parte_2 ordinaria» per un importo complessivo di Euro 124.471,66 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 destinati alla sicurezza (cfr. doc. n. 2 parte opponente) con allegato il computo metrico (cfr. doc. n. 3).
Sempre in data 13 luglio 2021 ha avuto luogo la riunione preliminare di coordinamento tra la CP
(quale subappaltatrice) dalla (quale appaltatrice) e il Condominio committente, Parte_1 rappresentato in tale contesto dal Direttore dei Lavori Arch. , come da verbale Persona_2 prodotto da parte opponente sub doc. 6 ).
Risulta così provato che il quale committente ha espresso il proprio consenso perché la Parte_2 società appaltatrice incaricasse la per l'esecuzione dei lavori, ad essa originariamente CP affidati.
Ancora a ulteriore dimostrazione che il contratto che ha regolato il rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa è quello datato 13.7.2021 vi è la testimonianza resa sul punto dal teste Tes_1
La circostanza in fatto sub 14: “14) Vero che in data 23 settembre 2021 provvedevo ad inoltrare alla su richiesta di quest'ultima, copia del contratto di subappalto datato 13 Controparte_1 luglio 2021 e sottoscritto da e copia del bonifico a pagamento della fattura n. 9 del 2 Parte_1 settembre 2021 emessa da ha trovato precisa conferma nella Controparte_1 testimonianza del suddetto teste, il quale è apparso pienamente credibile e informato sui fatti sui quali è stato interrogato per aver lavorato per la al maggio 2019 fino al novembre 2021 Parte_1 con mansioni di tecnico dell'azienda e per aver seguito i lavori e aver tenuto la relativa contabilità.
Vi è ancora da considerare che in concreto la a emesso fatture e la ha pagato CP Parte_1 rispettando proprio gli accordi espressi nel contratto del 13 luglio 2021 per tutta la durata del rapporto fino all'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.
Nel contratto di sub-appalto del 13 luglio 2021 veniva indicato in Euro 124.471,66 il valore dei lavori oggetto dell'appalto e all'art. 2.1 é riconosciuto a favore dell'Appaltatore principale «il 10% dell'intero importo dei lavori più gli extra» «come ristoro per la gestione del contratto e della direzione tecnica».
E difatti già l'importo preteso con la prima fattura n.8/2021 emessa dalla i Euro 11.202,45 al CP netto di IVA (cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione) è calcolato secondo la previsione contrattuale del 10% del valore complessivo dei lavori di Euro 124.471,66, al netto del 10% della fee da riconoscersi ad . Parte_1
Stesso discorso vale per ciò che è in concreto avvenuto nella prosecuzione del rapporto con riferimento alle successive fatture emesse da parte della pagate dalla (fattura CP Parte_1
n. 9 recante per oggetto la dicitura “1° SAL” e di importo pari ad Euro 18.922,04 oltre IVA, vale a dire pari a complessivi Euro 23.084,89 IVA inclusa (cfr. doc. n. 11), pagata da a mezzo bonifico Parte_1 bancario in data 23 settembre 2021 (cfr. doc. n. 12; fattura n. 13 dell'8 ottobre 2021 per l'importo finale di Euro 12.049,04 (cfr. doc. n. 15) che veniva saldata da con bonifico bancario del 26 Parte_1 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 16); fattura n. 15 di importo pari ad Euro 5.571,29 che, maggiorato di IVA, raggiungeva la somma finale di Euro 6.796,97 (cfr. doc. n. 19).
E' poi accaduto che le parti abbiano risolto contrattualmente il contratto (circostanza pacifica).
Il teste , indifferente alle parti in causa, e a conoscenza diretta dei fatti per Persona_2 essere stato il Direttore dei lavori, nominato dal committente, ha confermato con Parte_2 dichiarazioni precise e convincenti le seguenti circostanze a dimostrazione degli assunti in fatto di parte opponente: Cap 3 “Vero che tra gli obblighi della subappaltatrice presso il cantiere di Controparte_1
– Roma vi era anche quello di ripulire il cantiere e trasferire in discarica i Parte_2 materiali inerti e di scarto?”;
Cap. 5 “Vero che delle opere indicate nel IV SAL che mi si rammostra Controparte_1 eseguiva opere solo sino alla concorrenza dell'importo di Euro 6.995,59 oltre IVA e al lordo della detrazione del 10% a titolo di fee e dell'ulteriore 10% a titolo di acconto spettanti ad Parte_1
Cap.6 “Vero che delle opere indicate nel IV SAL che mi si rammostra a decorrere dal Parte_1
20 dicembre 2021 eseguiva opere per il valore di Euro 5.220,35 oltre IVA? “
Cap.7 Vero che al momento del rilascio anticipato del cantiere di – Roma da Parte_2 parte di il cantiere medesimo si presentava ingombro di inerti e di Controparte_1 materiale di risulta?
Cap.8 “Vero che la Direzione Lavori, dopo il rilascio del cantiere da parte di Controparte_1
ha chiesto ad di ripulire il cantiere e di portare in discarica attraverso procedura
[...] Parte_1 tracciabile i materiali inerti e di scarto?
Cap.9 “ Vero che provvedeva ad effettuare la pulizia del cantiere di Parte_1 Parte_2
- Roma e a smaltire in discarica, attraverso la e la
[...] Controparte_3 Parte_4
il materiale di scarto del cantiere stesso (imballaggi, miscugli e scorie di cemento, etc.)
[...] producendo successivamente alla Direzione Lavori la documentazione amministrativa e fiscale che mi si rammostra?
Cap.10 “Vero che ha noleggiato dalla TOI TOI Italia S.r.l. per il cantiere di Parte_1 Parte_2
– Roma prima un bagno chimico, poi due bagni chimici e quindi tre bagni chimici per il
[...] periodo compreso tra il mese di marzo 2021 e il mese di dicembre 2021 inclusi?”;
Cap.11 “ Vero che i bagni chimici noleggiati da dalla TOI TOI Italia S.r.l. per il cantiere Parte_1 di – Roma sono stati utilizzati dalla manodopera di Parte_2 Controparte_1 durante l'esecuzione dei lavori su detto cantiere da parte della stessa
[...] Controparte_1
”.
[...]
Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e indotti da parte opponente a diretta conoscenza dei fatti per essere stati il Direttore dei Lavori nominato su incarico del e il tecnico incaricato dalla per la tenuta della contabilità dei lavori appaltati, Parte_2 Parte_1 nonché dai documenti prodotti, e complessivamente considerati, risulta provato che la a CP eseguito i lavori indicati nei SAL, ivi inclusi quelli extra contratto, al netto dell'acconto versato (decurtazione percentuale – quella dell'acconto – da non applicare solo per i lavori extra contratto) e al netto del 10% da riconoscere ad su tutti i lavori (da contratto ed extra contratto senza Parte_1 calcolare la ritenuta a garanzia) pari alla somma totale di Euro 40.845,89 al netto di IVA.
Tenuto conto che l' importo totale corrisposto da ad pari a Euro 40.000,75 al Parte_1 CP netto di IVA, la differenza tra prezzo dei lavori fatturato da somme pagate da è CP Parte_1 pari a Euro 845,14. A tale somma ammonta l'avere di a per i lavori subappaltati. CP Parte_1
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata in via principale dalla parte opponente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Con riferimento alla domanda di condanna in riconvenzionale avanzata da parte da e tesa Parte_1
a ottenere l'accertamento della sussistenza in capo a sé di un credito nei confronti di
[...] nella misura di Euro 4.200,00 per lavori eseguiti dalla stessa in luogo Controparte_1 Parte_1 della per pulizia del cantiere, per smaltimento dei materiali di risulta, affitto bagno chimico e CP cantierizzazione reputa questo tribunale essere stata raggiunta la prova sulla scorta dei documenti prodotti e delle dichiarazioni confermative rese dai testi indotti da parte opponente con riferimento ai fatti sottesi al preteso credito come allegati.
Nel caso che ci occupa, i rispettivi crediti da porre in compensazione giudiziale risultano essere non solo omogenei, poiché aventi ad oggetto una somma di denaro, ma anche liquidi poiché già determinati nel loro ammontare e facenti parte dello stesso identico titolo da cui le parti traggono le ragioni dei propri presunti crediti, vale a dire il contratto di subappalto del 13.7.2021 sottoscritto tra le parti.
Da un lato, la è creditrice dell'importo di Euro 4200,00 per lavori eseguiti in vece della Parte_1
e facenti parte dell'oggetto del contratto di subappalto e, dall'altro, la vanta un CP CP residuo credito per lavori effettivamente eseguiti ed accertati nella minore somma pari a Euro 845,14.
Si ribadisce che i rispettivi crediti risultano originati e fanno parte di un unico rapporto contrattuale, ovvero il contratto di subappalto del 13.7.2021 e, pertanto, è configurabile anche la cosiddetta compensazione atecnica ovvero impropria, che sussiste nel caso in cui la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del “dare e avere”, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2016, n. 12724). Per di più, quando i crediti derivino da un unico rapporto contrattuale, la compensazione può (anzi deve) esser operata anche d'Ufficio sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale ovvero eccezione di compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.08.2015, n. 16800).
Conseguentemente va accolta la domanda della confronti di i condanna al Parte_1 CP pagamento del residuo credito risultante, all'esito della compensazione, a favore della Parte_1 pari ad Euro 3.354,86 oltre gli accessori di legge.
La ha chiesto anche condanna di lla costituzione del fondo a garanzia per gli Parte_1 CP eventuali vizi delle opere e, in subordine, ha sollevato eccezione di inesigibilità del residuo credito vantato da sino alla concorrenza dell'importo corrispondente al 5% del valore dei lavori CP eseguiti per la costituzione del fondo di garanzia per gli eventuali vizi delle opere eseguite.
Tale punto di domanda è infondato e non può trovare accoglimento.
La previsione pattizia della costituzione del fondo invocata da non risulta dal contratto di Parte_1 subappalto. Né risulta una espressa accettazione da llorché unilateralmente CP Parte_1 con la comunicazione del 11.12.2022 ne ha avanzato richiesta.
A tale riguardo al comportamento di omessa contestazione da parte della on appare potersi CP riconoscere univoco significato di accettazione tacita, considerato che non è stata fornita prova neanche indiziaria che alla richiesta in parola abbia fatto seguito alcuna azione concreta integrante fatti univoci e concludenti.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano d'ufficio a carico di osì CP come da dispositivo, con applicazione - per i compensi - degli importi medi (in ragione dei caratteri della controversia e del pregio delle attività difensive) previsti dalle vigenti tariffe per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa di opposizione con domanda in riconvenzionale proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9141/2022 n. 29570/2022 di R.G.;
- accerta e dichiara che il credito vantato da ei confronti della Controparte_1 Parte_1 per l'esecuzione dei lavori subappaltati ammonta a Euro 845,14;
[...]
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente per quanto di ragione;
accerta e dichiara che il credito vantato da nei confronti della per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori subappaltati ammonta a Euro 4200,00;
- condanna a versare a l'importo di Euro 3.354,86 (data Controparte_1 Parte_1 dalla compensazione dei rispettivi crediti) in ragione del medesimo titolo per cui il Tribunale ha concesso il decreto ingiuntivo, oltre interessi di legge dalla domanda sino all'effettivo saldo;
- rigetta in quanto infondata la domanda di accertamento dell'obbligo a carico di elativo al CP fondo di garanzia provvisorio per gli eventuali vizi delle opere eseguiti pari al 5% del valore dei lavori effettuati;
- condanna a pagare a le spese di giudizio liquidate Controparte_1 Parte_1
d'ufficio in Euro 5077,00 per compensi, oltre spese generali (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, 30.12.2024
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
Sonia Suppressa