Ordinanza presidenziale 24 ottobre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/06/2025, n. 11298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11298 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04574/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4574 del 2022, proposto da PP Taradore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Dipartimento Pubblica Sicurezza -Polizia di Stato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Provvedimento di non ideoneità e dunque di esclusione del Ministero dell’Interno – Dipartimento di PS - Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica datato 03.02.2022, (individuato con i nn. DAGEP 333CON Servizio Concorsi, Prot. 0004928 del 15.02.22 Uscita) notificato a mani al ricorrente in data 03.02.22, col quale si stabiliva che il candidato non ha superato la prima prova “ in quanto ha superato il tempo limite massimo previsto dal bando di gara ” pertanto è risultato non idoneo;
-del “Verbale Preliminare” del giorno 03.02.2022, DAGEP 333 CON Serv. Concorsi, Prot. 0004928 del 15.02.22 Uscita;
-del “Verbale delle operazioni giornaliere n. 1” del giorno 03.02.2022;
-del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero, nonché di contenuto - di esclusione dello stesso ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all’emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;
-del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati;
-di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica emessi nei confronti del ricorrente, ovvero di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, conseguenti e comunque connessi alla specificata procedura;
nonché per l’accertamento del diritto, in capo al ricorrente, di reiterare la prova fisica e di essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali relativa al Concorso Pubblico per l’assunzione di 1.000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto Capo della PS- Dir. Gen. PS del 23.12.20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione del 3 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, la parte ricorrente, con dichiarazione del 3 giugno 2025, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, “ Avendo il ricorrente trovato idoneo impiego presso altra P.A ”, ed ha chiesto compensarsi le spese di lite;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- il Collegio, pertanto, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo PP Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO