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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1626/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1626 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), (c.f: Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ), (c.f.: C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ), tutti nella qualità di eredi C.F._6 Parte_7 C.F._7 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Crincoli.
[...]
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gargano. Parte_8 C.F._8
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
18.3.2022”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
29.4.2025 dalla difesa di e il 6.5.2025 dalla difesa di , , Parte_8 Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e (tutti nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
pagina 1 di 12 qualità di eredi di ). Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, (tutti nella qualità di eredi ), hanno convenuto in giudizio, Parte_6 Parte_7 Persona_1 dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 6.4.2022), , proponendo Parte_8 appello avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022.
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento, definendo il giudizio n. 4279/2017 R.G. instaurato da Parte_8
nei confronti del convenuto (deceduto in corso di causa, con conseguente subentro nel
[...] Persona_1 processo dei suoi eredi), al fine di ottenere l'accertamento dei confini (e la conseguente apposizione di termini lapidei, nonché la condanna del convenuto al rilascio dell'area da lui indebitamente occupata) tra i fondi di loro rispettiva proprietà, siti nel Comune di Vallata (AV), alla contrada Marzano (in catasto terreni al foglio 3, p.lle 428,
429 e 430, quello dell'attore, e al foglio 3, p.lla 7, quello del convenuto), ha così statuito: “In accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, DICHIARA che il confine tra i fondi di proprietà dell'attore, siti in agro del
Comune di Vallata, alla Contrada Marzano, censiti in Catasto al foglio n. 3, p.lle n. 429, 430 e 431 e il fondo di proprietà del convenuto, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla 7, è quello risultante dalle mappe catastali ed individuato dalla linea gialla continua tracciata sul rilievo di cui all'all. 4 della perizia tecnica d'ufficio depositata in atti;
2) ORDINA che, lungo il confine tra
i fondi delle parti, come sopra individuato, siano apposti idonei termini lapidei o metallici, a cura e spese comuni di tutte le parti;
3) RIGETTA la domanda di rilascio, per le ragioni di cui in motivazione;
4) DICHIARA compensate le spese di lite, ivi incluse quelle relative alla CTU come già liquidate.”
****
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, (tutti nella qualità di eredi ) hanno impugnato la sentenza n. Parte_6 Parte_7 Persona_1
643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei due seguenti motivi.
I-) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.111 COSTITUZIONE E ART.132 C.P.C., ARTT.2697 C.C., ART.115 E 116 C.P.C., PER OMESSA E, COMUNQUE INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA VIOLATO PALESEMENTE L' ESEGESI DELL'ART.950 COD. CIV.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, dichiarato inammissibile l'azione di regolamento di confini esercitata dalla controparte.
In particolare, ad avviso degli appellanti, il limite confinario (avvenuto un secolo prima dell'acquisto del terreno da parte dell'attore, avvenuto nel 1998) sarebbe stato certo, nonché delimitato al disotto della scarpata con filo spinato ancorato ad alberi e pali di legno, non avendo le mappe catastali rilievo decisivo ai fini della delimitazione dei confini (bensì valenza sussidiaria rispetto all'insieme delle risultanze istruttorie), ed avendo , Parte_8 nel prendere possesso della proprietà, acconsentito, di fatto, all'attuale limite confinario.
Secondo , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , in particolare, alla luce delle risultanze probatorie (anche di quanto
[...] Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 12 affermato dagli informatori di un precedente procedimento possessorio) e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste , nonché dalla produzione documentale relativa al giudizio possessorio definito con Testimone_1 ordinanza di reintegra del 2003 (proseguito per la fase di merito e definito con la sentenza n.216/2015del
Tribunale di Benevento, non impugnata), sarebbe emerso un dato incontestabile, ossia la prova dell'esistenza del filo spinato sulla linea confinaria con demarcazione tra le rispettive proprietà in contesa, essendo quindi desumibile che tra le parti non in contenzioso ( ) vi fosse un regolamento amichevole e visibile Controparte_2 della linea di confine tra i due fondi, evincibile dal posizionamento della rete metallica, tanto da escludere l'esperibilità dell'actio finium regundorum.
II.) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.111 DELLA COSTITUZIONE E ART.132 C.P.C, ARTT.2697, E ARTT.115 E 116 C.P.C. PER OMESSA E, COMUNQUE, INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI , SENZA ALCUNA ESPLICITAZIONE DEI MOTIVI SOTTESI RICONOSCE LA DELIMITAZIONE CONFINARIA IN TOTALE DIFETTO
DI PROVA E NULLA ESPONE E/O ”RIGETTA” SULLA DEDOTTA DOMANDA RICONVENZIONALE DI ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEI CONVENUTI . Per_1
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto infondata – reputando che non fosse stato provato l'effettivo esercizio del possesso, da parte del convenuto, a seguito dell'ordinanza di reintegra del 2004 –l'eccezione riconvenzionale di usucapione (della fascia boschiva presente all'inizio della scarpata della particella 7 del fg. 3 del ) sollevata dal loro dante causa Parte_9
( ). Persona_1
In particolare, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente consideratoche dal
2003 e sino alla conclusione della causa possessoria nel 2015 (con sentenza n. 216/2015), Persona_1 fosse stato sempre in possesso del terreno in contesa.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1.) IN VIA PRINCIPALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.643/2022 per i motivi dedotti in atti;
2.) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere in diritto le ragioni dedotte in narrativa nel proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento instaurata nell'ambito del giudizio
R.G.4279/2017, Giudice monocratico dott.ssa Ida Moretti, pubblicata il 18.03.2022, rigettare la domanda ex art.950 c.c. instaurata dall'attore , essendo la stessa inammissibile in diritto, come da conclusioni avanzate in prime Parte_8 cure dagli appellanti . Nel contempo, previa revisione della sentenza esposta, accogliere in subordine la proposta Per_1 domanda riconvenzionale di eccezione di usucapione così presentata, richiesta ed incomprensibilmente non dedotta dal giudice di prime cure. Pertanto, previa sua riforma, procedere alla statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, con il favore delle spese di lite e delle competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1626/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.6.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la Parte_8 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 643/2022; - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagina 3 di 12 , e e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e Parte_6 Parte_5 Parte_7 condannare gli appellanti alle spese e competente di lite relative al II grado del giudizio;
- nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dagli eredi di avverso la sentenza n. 643/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona Persona_1 del Giudice dott.ssa Ida Moretti, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado;
- condannare, in ogni caso, gli appellanti alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.”.
In data 11.7.2022 è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza del 26.7.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli appellanti e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato il 9.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
6.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 29.4.2025 dalla difesa di e il 6.5.2025 dalla difesa di , Parte_8 Parte_1
, , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti nella qualità di eredi di ), la causa è stata trattenuta in decisione con Parte_7 Persona_1 ordinanza del 6.5.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di cinquanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021). pagina 4 di 12 ****
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e , la Corte Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le seguenti ragioni, essendo corretta la sentenza da essi impugnata, sebbene integrandone parzialmente la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n.
24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
****
Quanto al primo motivo di gravame va detto, innanzitutto, che correttamente il primo giudice ha reputato ammissibile l'azione di regolamento di confini esercitata da . Parte_8
E' condivisibile, invero, la decisione del Tribunale di Benevento di ritenere non dimostrato l'assunto dei convenuti (gli appellanti) secondo cui il confine tra i fondi in questione sarebbe stato certo e determinato da oltre un secolo.
Ed infatti il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto, ragionevolmente, che la recinzione in filo di ferro, accertata anche dal ctu nel corso delle operazioni peritali (ritenendo che rientrasse nella proprietà ), fosse stata posizionata Pt_8 per la prima volta nell'anno 2015, a seguito di un'azione di reintegra nel possesso promossa nel 2003 dal Per_1
(proprio in relazione alla scarpata con relativa fascia boschiva oggetto del contendere, a confine tra i fondi per cui
è causa, lamentando la provazione della fascia di terreno a confine, da parte del , mediante l'apposizione Pt_8 di paletti in legno) e definita dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 216/2015 (ridepositata in questo grado dagli appellanti), essendo ciò desumibile, tra l'altro, dai rilievi fotografici depositati dalla parte convenuta - in allegato alla propria comparsa di risposta e congiuntamente all'avviso di immissione a mezzo di ufficiale giudiziario in esecuzione di tale sentenza (documenti esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado)
- che ritraevano la suddetta recinzione assieme ai lavoratori impegnati a posizionarla.
Del resto, pure il ctu nominato in primo grado, arch. (cfr. la relazione peritale depositata il Persona_2
21.10.2019 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti delle parti, aveva riferito (cfr. pag. 5 della relazione peritale) di non avere rilevato, dopo aver eseguito il rilievo fotografico, elementi certi per la definizione del confine.
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
L'azione di regolamento dei confini presuppone, alternativamente, la sussistenza di un profilo di incertezza oggettiva o soggettiva del confine.
Proprio tale incertezza costituisce la principale ratio distintiva dell'actio finium regundorum dalla rei vindicatio: nella prima, infatti, la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, tanto pagina 5 di 12 che l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
L'incertezza oggettiva, dunque, si configura nelle ipotesi in cui il confine non sia tracciato, mentre quella soggettiva sussiste ogni qualvolta sorga contestazione sul confine, ancorchè in presenza di una divisione fisica dei due fondi confinanti.
Il concetto di "confine" al quale fa riferimento l'art. 950 c.c., infatti, non si identifica con la delimitazione fisica eventualmente esistente in loco, essendo ben possibile che quest'ultima non coincida con il confine reale.
Da un lato, infatti, l'esistenza della delimitazione non esclude l'incertezza soggettiva sul confine, dalla quale si origina la contestazione che rende necessario il ricorso alla particolare azione prevista dall'art. 950 c.c.; e, d'altro canto, non può essere generalizzato un principio secondo cui, ogni volta che esista una delimitazione fisica, non vi sia incertezza sul confine, poichè ciò equivarrebbe ad escludere l'ipotesi dell'incertezza soggettiva, che - invece -
è pacificamente ammessa, sia dalla norma che dalla giurisprudenza consolidata.
Perchè il confine possa essere ritenuto certo, dunque, non rileva la circostanza che esista una delimitazione fisica tra i due fondi, ma occorre che vi sia una evidenza dello stesso derivante dai titoli di proprietà, oppure che siano stati apposti i termini evidentemente a seguito dell'esperimento di azione di regolamento dei confini, o ancora che si possa configurare un negozio di accertamento sul confine, intercorso tra i proprietari dei due fondi confinanti.
Solo nella ricorrenza di almeno una delle tre ipotesi suindicate, può essere ravvisata la certezza del confine, e dunque si può rigettare la domanda di regolamento dello stesso proposta da uno dei confinanti (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 16/05/2022, n. 15603).
E, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi era alcuna prova neppure in ordine all'assunto degli stessi secondo cui il confine sarebbe stato convenzionalmente accertato (c.d. regolamento amichevole) e che, quindi, fosse inammissibile, anche sotto tale profilo, l'azione di regolamento di confini esercitata dal . Pt_8
Al riguardo va detto che il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" (come, ad esempio, nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigano, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/02/2008, n. 4437) e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum" (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 19/02/2019, n. 4835; Sez. II, 22/01/2019, n. 1636).
Si tratta, invero, di una applicazione della generale figura del negozio di accertamento, caratterizzata dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto - al quale si collega - al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall'accertamento (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. pagina 6 di 12 33777; Sez. II, Ord., 27/05/2020, n. 9959; Sez. II, Ord., 19/02/2019, n. 4835 cit.; Sez. II, 27/08/2014, n. 18411;
Sez. II, 07/12/1991, n. 13212).
Inoltre, essendo l'esistenza del suddetto accordo un fatto impeditivo del diritto fatto valere dalla parte che chieda la regolamentazione dei confini, la prova dello stesso grava sulla parte che quel fatto abbia allegato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/08/2014, n. 18411).
Dunque (e, dopo il decesso di quest'ultimo, i suoi eredi) avrebbero dovuto dimostrare la Persona_1 sussistenza di tale asserito accordo amichevole della linea di confine.
E se è vero, come detto, che esso può desumersi, in generale, anche dalla apposizione, da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, d'accordo tra loro, di una rete metallica per delimitarli (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/02/2008, n. 4437 cit.), tuttavia, nel caso di specie, non era stata fornita dalla parte convenuta una prova convincente che una simile recinzione fosse stata apposta, su accordo dei precedenti proprietari dei fondi in contesa, da molto tempo prima rispetto all'acquisto del proprio terreno da parte del (nel 1998). Pt_8
Invero, oltre alla suddetta valutazione del primo giudice circa il fatto che la recinzione in filo di ferro, accertata anche dal ctu nel corso delle operazioni peritali (ritenendo che rientrasse nella proprietà ), fosse stata Pt_8 posizionata per la prima volta nell'anno 2015, a seguito di un'azione di reintegra nel possesso promossa nel 2003 dal vi è che, come rilevato dallo stesso Tribunale di Benevento, il teste (escusso Per_1 Testimone_1 all'udienza del 5.3.2021; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva semplicemente ricordato di aver visto il filo spinato da quando era piccolo, ma di non averlo più visto dal 1992, anno del decesso del padre.
Inoltre, sebbene il teste (escusso anch'egli all'udienza del 5.3.2021; cfr. il relativo verbale, Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avesse riferito di avere notato, nel 1999 (chiamato da per verificare il confine tra i fondi), la presenza della corda spinata posta alla base della Persona_1 scarpata e ancorata ad alberi e paletti in legno, tuttavia tale circostanza non dimostra, di per sé, in modo convincente, la certezza del confine tra i fondi in causa perché eventualmente frutto di precedente accordo amichevole tra i rispettivi proprietari.
Al riguardo, infatti, la Corte osserva quanto segue.
Il teste (escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_3 telematico di ufficio di primo grado) aveva riferito di non ricordare il filo spinato prima che lo posizionasse il ctu.
Il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_4 fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva dichiarato di non aver mai visto il filo spinato, aggiungendo che nel 2004 o 2005 e “misero insieme” un tecnico di che aveva messo i picchetti in Pt_8 Per_1 Persona_3 legno, dopo aver preso le misure, a circa due metri sopra la scarpata.
pagina 7 di 12 E il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, Testimone_5 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), pur avendo riferito che il filo spinato esistesse da almeno 30 anni e di averlo posto personalmente fra gli alberi della scarpata “per evitare che le mucche che pascolavano sul terreno di sua proprietà potessero accedere al fondo sottostante di proprietà di ” Parte_10 aveva, tuttavia, aggiunto, come rilevato anche dal giudice di prime cure, di non ricordare bene dove fosse posizionato il filo, ossia se fosse nella stessa posizione delle foto esibitegli.
Il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_6 fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva poi dichiarato di non aver mai visto il filo spinato, o almeno di non averci fatto caso, andando sui luoghi di causa un paio di volte all'anno, sino al 2014/2015.
Del resto, oltre al contrasto sussistente, quanto alla preesistenza del filo spinato a confine tra i fondi, tra le dichiarazioni dei testi, vi è che l'incertezza del confine risulta avvalorata anche dalla conflittualità delle parti proprio sulla titolarità della zona rappresentata dalla scarpata e dalla fascia boschiva ivi presente, conflittualità che, come rilevato correttamente dal Tribunale di Benevento, aveva comportato anche l'instaurazione di altri giudizi per episodi di sconfinamento sui terreni oggetto di causa.
E non è superfluo precisare, sul punto, che:
a) la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
b) l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072; Sez. L, n. 4773 del
10/03/2015); nel caso di specie, dunque, si riverbera (si ribadisce) in danno dei convenuti (appellanti), tenuti a dimostrare la sussistenza dell'asserito accordo amichevole sul confine, quale fatto impeditivo del diritto fatto valere dall'attore (appellato), che aveva agìto per la regolamentazione dei confini (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/08/2014, n.
18411 cit.).
In assenza, pertanto, di una prova convincente circa la certezza in ordine alla delimitazione dei confini tra le parti (attraverso un pregresso accordo amichevole), e in mancanza di punti fiduciari diversi dal mappale di impianto, correttamente il ctu (le cui valutazioni sono state recepite dal primo giudice) ha accertato la linea di confine tra i fondi delle parti servendosi delle mappe catastali e compiendo, sul punto, le adeguati misurazioni e i pagina 8 di 12 relativi calcoli, addivenendo all'individuazione del confine con le opportune tecniche topografiche, “specificamente per coordinate numeriche” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale).
Ciò peraltro, non avendo la parte convenuta neanche prodotto il proprio titolo di proprietà, come evidenziato dall'appellato (a differenza di quest'ultimo, che aveva prodotto (come si desume anche dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, il suo titolo di acquisto, ossia il contratto di compravendita del 17.9.1998).
Va precisato, invero, che:
a) nell'azione di regolamento di confini l'onere probatorio spetta indistintamente a entrambe le parti coinvolte e il giudice deve determinare il confine basandosi sugli elementi più attendibili, ricorrendo, in ultima analisi, a risultanze catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/01/2025, n. 1195);
b) in tema di regolamento di confini, il principio fondamentale per l'identificazione della linea di separazione tra proprietà limitrofe è costituito dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, che rappresentano la fonte di prova principale. Solo in caso di mancanza o insufficienza delle indicazioni sui confini nei titoli, o in assenza di loro produzione (come nel caso di specie, con riferimento ai convenuti/appellanti), è giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, incluse le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/04/2025, n. 9769);
c) nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2025, n. 6876; Sez. II, Ord., 16/05/2022, n.
15603 cit.).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice correttamente ritenuto infondata, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'eccezione riconvenzionale di usucapione (della fascia boschiva presente all'inizio della scarpata della particella 7 del fg. 3 del ) sollevata dal loro Parte_9 dante causa ( ). Persona_1
Non era stata, infatti, fornita dal convenuto una prova convincente sull'asserito possesso, da parte sua, uti dominus, pacifico, pubblico ed ultraventennale, della “scarpata” a confine tra i fondi in questione (che il ctu ha ritenuto rientrasse, invece, nella proprietà del ). Pt_8
Prova che, sebbene possa essere fornita anche per testimoni (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n.
20884; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II, 06/08/2004, n. 15145), deve essere alquanto rigorosa, posto che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539). pagina 9 di 12 Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" è, in particolare, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
07/08/2012, n. 14220).
E la Corte rileva, al riguardo, che, come evidenziato dall'appellato e contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto a fondamento della sollevata eccezione riconvenzionale di usucapione:
a) il teste (escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_4 telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che fosse stato sempre ad occuparsi della scarpata e, Pt_8 prima di lui, , non avendo mai visto né i né i pulire la scarpata;
Parte_10 Per_1 Tes_3
b) il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_6 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che prima del '98 aveva visto pulire la Parte_10 scarpata e che, poi, dal 1998/99 al 2014/15, la scarpata era stata pulita da suo padre e da suo fratello, con il suo aiuto, aggiungendo “Non ho mai visto sulla scarpata, i suoi coloni lavoravano il suo Persona_1 Tes_3 fondo, ma sopra la scarpata”.
Inoltre il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, Testimone_5 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), pur avendo riferito che la scarpata fosse di proprietà
, aveva aggiunto che non sapesse chi si fosse occupato della relativa pulizia, e che non gli fosse mai Per_1 capitato di vedere qualcuno pulire la scarpata o tagliare gli alberi.
Non può, inoltre, ritenersi che il possesso ad usucapionem fosse stato dimostrato, quantomeno, per tutta la durata (dal 2003) della causa possessoria conclusasi con sentenza n. 216/2015 del Tribunale di Benevento.
Va detto, invero, che rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale.
Tanto è vero che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/04/2024, n. 10925; Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21152; Sez. II, Ord.,
02/12/2020, n. 27513; Sez. II, Ord., 16/04/2019, n. 10590; Sez. II, 05/10/2009, n. 2123; Sez. II, 20/07/1999, n.
7747).
**** pagina 10 di 12 Al rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e segue, in base al principio della Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., ed in favore dell'appellato vittorioso, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (con la riduzione del 50% solo per quella istruttoria, comunque da calcolare anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 0,01 ad euro
1.100,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1626/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dal
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, dei compensi del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 583,5, il tutto Parte_8 oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. pagina 11 di 12 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1626 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), (c.f: Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. ), (c.f.: C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ), tutti nella qualità di eredi C.F._6 Parte_7 C.F._7 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Crincoli.
[...]
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gargano. Parte_8 C.F._8
- APPELLATO -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
18.3.2022”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
29.4.2025 dalla difesa di e il 6.5.2025 dalla difesa di , , Parte_8 Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e (tutti nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
pagina 1 di 12 qualità di eredi di ). Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, (tutti nella qualità di eredi ), hanno convenuto in giudizio, Parte_6 Parte_7 Persona_1 dinanzi a questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 6.4.2022), , proponendo Parte_8 appello avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022.
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento, definendo il giudizio n. 4279/2017 R.G. instaurato da Parte_8
nei confronti del convenuto (deceduto in corso di causa, con conseguente subentro nel
[...] Persona_1 processo dei suoi eredi), al fine di ottenere l'accertamento dei confini (e la conseguente apposizione di termini lapidei, nonché la condanna del convenuto al rilascio dell'area da lui indebitamente occupata) tra i fondi di loro rispettiva proprietà, siti nel Comune di Vallata (AV), alla contrada Marzano (in catasto terreni al foglio 3, p.lle 428,
429 e 430, quello dell'attore, e al foglio 3, p.lla 7, quello del convenuto), ha così statuito: “In accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, DICHIARA che il confine tra i fondi di proprietà dell'attore, siti in agro del
Comune di Vallata, alla Contrada Marzano, censiti in Catasto al foglio n. 3, p.lle n. 429, 430 e 431 e il fondo di proprietà del convenuto, distinto in catasto al foglio n. 3, p.lla 7, è quello risultante dalle mappe catastali ed individuato dalla linea gialla continua tracciata sul rilievo di cui all'all. 4 della perizia tecnica d'ufficio depositata in atti;
2) ORDINA che, lungo il confine tra
i fondi delle parti, come sopra individuato, siano apposti idonei termini lapidei o metallici, a cura e spese comuni di tutte le parti;
3) RIGETTA la domanda di rilascio, per le ragioni di cui in motivazione;
4) DICHIARA compensate le spese di lite, ivi incluse quelle relative alla CTU come già liquidate.”
****
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, (tutti nella qualità di eredi ) hanno impugnato la sentenza n. Parte_6 Parte_7 Persona_1
643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei due seguenti motivi.
I-) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.111 COSTITUZIONE E ART.132 C.P.C., ARTT.2697 C.C., ART.115 E 116 C.P.C., PER OMESSA E, COMUNQUE INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA VIOLATO PALESEMENTE L' ESEGESI DELL'ART.950 COD. CIV.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, dichiarato inammissibile l'azione di regolamento di confini esercitata dalla controparte.
In particolare, ad avviso degli appellanti, il limite confinario (avvenuto un secolo prima dell'acquisto del terreno da parte dell'attore, avvenuto nel 1998) sarebbe stato certo, nonché delimitato al disotto della scarpata con filo spinato ancorato ad alberi e pali di legno, non avendo le mappe catastali rilievo decisivo ai fini della delimitazione dei confini (bensì valenza sussidiaria rispetto all'insieme delle risultanze istruttorie), ed avendo , Parte_8 nel prendere possesso della proprietà, acconsentito, di fatto, all'attuale limite confinario.
Secondo , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , in particolare, alla luce delle risultanze probatorie (anche di quanto
[...] Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 12 affermato dagli informatori di un precedente procedimento possessorio) e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste , nonché dalla produzione documentale relativa al giudizio possessorio definito con Testimone_1 ordinanza di reintegra del 2003 (proseguito per la fase di merito e definito con la sentenza n.216/2015del
Tribunale di Benevento, non impugnata), sarebbe emerso un dato incontestabile, ossia la prova dell'esistenza del filo spinato sulla linea confinaria con demarcazione tra le rispettive proprietà in contesa, essendo quindi desumibile che tra le parti non in contenzioso ( ) vi fosse un regolamento amichevole e visibile Controparte_2 della linea di confine tra i due fondi, evincibile dal posizionamento della rete metallica, tanto da escludere l'esperibilità dell'actio finium regundorum.
II.) VIOLAZIONE DEGLI ARTT.111 DELLA COSTITUZIONE E ART.132 C.P.C, ARTT.2697, E ARTT.115 E 116 C.P.C. PER OMESSA E, COMUNQUE, INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI , SENZA ALCUNA ESPLICITAZIONE DEI MOTIVI SOTTESI RICONOSCE LA DELIMITAZIONE CONFINARIA IN TOTALE DIFETTO
DI PROVA E NULLA ESPONE E/O ”RIGETTA” SULLA DEDOTTA DOMANDA RICONVENZIONALE DI ECCEZIONE DI USUCAPIONE DEI CONVENUTI . Per_1
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto infondata – reputando che non fosse stato provato l'effettivo esercizio del possesso, da parte del convenuto, a seguito dell'ordinanza di reintegra del 2004 –l'eccezione riconvenzionale di usucapione (della fascia boschiva presente all'inizio della scarpata della particella 7 del fg. 3 del ) sollevata dal loro dante causa Parte_9
( ). Persona_1
In particolare, secondo gli appellanti, il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente consideratoche dal
2003 e sino alla conclusione della causa possessoria nel 2015 (con sentenza n. 216/2015), Persona_1 fosse stato sempre in possesso del terreno in contesa.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1.) IN VIA PRINCIPALE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.643/2022 per i motivi dedotti in atti;
2.) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere in diritto le ragioni dedotte in narrativa nel proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.643/2022 emessa dal Tribunale di Benevento instaurata nell'ambito del giudizio
R.G.4279/2017, Giudice monocratico dott.ssa Ida Moretti, pubblicata il 18.03.2022, rigettare la domanda ex art.950 c.c. instaurata dall'attore , essendo la stessa inammissibile in diritto, come da conclusioni avanzate in prime Parte_8 cure dagli appellanti . Nel contempo, previa revisione della sentenza esposta, accogliere in subordine la proposta Per_1 domanda riconvenzionale di eccezione di usucapione così presentata, richiesta ed incomprensibilmente non dedotta dal giudice di prime cure. Pertanto, previa sua riforma, procedere alla statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, con il favore delle spese di lite e delle competenze professionali del primo e del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1626/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.6.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la Parte_8 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 643/2022; - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagina 3 di 12 , e e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata e Parte_6 Parte_5 Parte_7 condannare gli appellanti alle spese e competente di lite relative al II grado del giudizio;
- nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dagli eredi di avverso la sentenza n. 643/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, nella persona Persona_1 del Giudice dott.ssa Ida Moretti, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado;
- condannare, in ogni caso, gli appellanti alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.”.
In data 11.7.2022 è stato acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado.
Con ordinanza del 26.7.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli appellanti e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato il 9.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
6.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 29.4.2025 dalla difesa di e il 6.5.2025 dalla difesa di , Parte_8 Parte_1
, , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti nella qualità di eredi di ), la causa è stata trattenuta in decisione con Parte_7 Persona_1 ordinanza del 6.5.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di cinquanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021). pagina 4 di 12 ****
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e , la Corte Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le seguenti ragioni, essendo corretta la sentenza da essi impugnata, sebbene integrandone parzialmente la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n.
24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
****
Quanto al primo motivo di gravame va detto, innanzitutto, che correttamente il primo giudice ha reputato ammissibile l'azione di regolamento di confini esercitata da . Parte_8
E' condivisibile, invero, la decisione del Tribunale di Benevento di ritenere non dimostrato l'assunto dei convenuti (gli appellanti) secondo cui il confine tra i fondi in questione sarebbe stato certo e determinato da oltre un secolo.
Ed infatti il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto, ragionevolmente, che la recinzione in filo di ferro, accertata anche dal ctu nel corso delle operazioni peritali (ritenendo che rientrasse nella proprietà ), fosse stata posizionata Pt_8 per la prima volta nell'anno 2015, a seguito di un'azione di reintegra nel possesso promossa nel 2003 dal Per_1
(proprio in relazione alla scarpata con relativa fascia boschiva oggetto del contendere, a confine tra i fondi per cui
è causa, lamentando la provazione della fascia di terreno a confine, da parte del , mediante l'apposizione Pt_8 di paletti in legno) e definita dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 216/2015 (ridepositata in questo grado dagli appellanti), essendo ciò desumibile, tra l'altro, dai rilievi fotografici depositati dalla parte convenuta - in allegato alla propria comparsa di risposta e congiuntamente all'avviso di immissione a mezzo di ufficiale giudiziario in esecuzione di tale sentenza (documenti esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado)
- che ritraevano la suddetta recinzione assieme ai lavoratori impegnati a posizionarla.
Del resto, pure il ctu nominato in primo grado, arch. (cfr. la relazione peritale depositata il Persona_2
21.10.2019 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti delle parti, aveva riferito (cfr. pag. 5 della relazione peritale) di non avere rilevato, dopo aver eseguito il rilievo fotografico, elementi certi per la definizione del confine.
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
L'azione di regolamento dei confini presuppone, alternativamente, la sussistenza di un profilo di incertezza oggettiva o soggettiva del confine.
Proprio tale incertezza costituisce la principale ratio distintiva dell'actio finium regundorum dalla rei vindicatio: nella prima, infatti, la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, tanto pagina 5 di 12 che l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
L'incertezza oggettiva, dunque, si configura nelle ipotesi in cui il confine non sia tracciato, mentre quella soggettiva sussiste ogni qualvolta sorga contestazione sul confine, ancorchè in presenza di una divisione fisica dei due fondi confinanti.
Il concetto di "confine" al quale fa riferimento l'art. 950 c.c., infatti, non si identifica con la delimitazione fisica eventualmente esistente in loco, essendo ben possibile che quest'ultima non coincida con il confine reale.
Da un lato, infatti, l'esistenza della delimitazione non esclude l'incertezza soggettiva sul confine, dalla quale si origina la contestazione che rende necessario il ricorso alla particolare azione prevista dall'art. 950 c.c.; e, d'altro canto, non può essere generalizzato un principio secondo cui, ogni volta che esista una delimitazione fisica, non vi sia incertezza sul confine, poichè ciò equivarrebbe ad escludere l'ipotesi dell'incertezza soggettiva, che - invece -
è pacificamente ammessa, sia dalla norma che dalla giurisprudenza consolidata.
Perchè il confine possa essere ritenuto certo, dunque, non rileva la circostanza che esista una delimitazione fisica tra i due fondi, ma occorre che vi sia una evidenza dello stesso derivante dai titoli di proprietà, oppure che siano stati apposti i termini evidentemente a seguito dell'esperimento di azione di regolamento dei confini, o ancora che si possa configurare un negozio di accertamento sul confine, intercorso tra i proprietari dei due fondi confinanti.
Solo nella ricorrenza di almeno una delle tre ipotesi suindicate, può essere ravvisata la certezza del confine, e dunque si può rigettare la domanda di regolamento dello stesso proposta da uno dei confinanti (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 16/05/2022, n. 15603).
E, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi era alcuna prova neppure in ordine all'assunto degli stessi secondo cui il confine sarebbe stato convenzionalmente accertato (c.d. regolamento amichevole) e che, quindi, fosse inammissibile, anche sotto tale profilo, l'azione di regolamento di confini esercitata dal . Pt_8
Al riguardo va detto che il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" (come, ad esempio, nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigano, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/02/2008, n. 4437) e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum" (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 19/02/2019, n. 4835; Sez. II, 22/01/2019, n. 1636).
Si tratta, invero, di una applicazione della generale figura del negozio di accertamento, caratterizzata dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto - al quale si collega - al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall'accertamento (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. pagina 6 di 12 33777; Sez. II, Ord., 27/05/2020, n. 9959; Sez. II, Ord., 19/02/2019, n. 4835 cit.; Sez. II, 27/08/2014, n. 18411;
Sez. II, 07/12/1991, n. 13212).
Inoltre, essendo l'esistenza del suddetto accordo un fatto impeditivo del diritto fatto valere dalla parte che chieda la regolamentazione dei confini, la prova dello stesso grava sulla parte che quel fatto abbia allegato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/08/2014, n. 18411).
Dunque (e, dopo il decesso di quest'ultimo, i suoi eredi) avrebbero dovuto dimostrare la Persona_1 sussistenza di tale asserito accordo amichevole della linea di confine.
E se è vero, come detto, che esso può desumersi, in generale, anche dalla apposizione, da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, d'accordo tra loro, di una rete metallica per delimitarli (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/02/2008, n. 4437 cit.), tuttavia, nel caso di specie, non era stata fornita dalla parte convenuta una prova convincente che una simile recinzione fosse stata apposta, su accordo dei precedenti proprietari dei fondi in contesa, da molto tempo prima rispetto all'acquisto del proprio terreno da parte del (nel 1998). Pt_8
Invero, oltre alla suddetta valutazione del primo giudice circa il fatto che la recinzione in filo di ferro, accertata anche dal ctu nel corso delle operazioni peritali (ritenendo che rientrasse nella proprietà ), fosse stata Pt_8 posizionata per la prima volta nell'anno 2015, a seguito di un'azione di reintegra nel possesso promossa nel 2003 dal vi è che, come rilevato dallo stesso Tribunale di Benevento, il teste (escusso Per_1 Testimone_1 all'udienza del 5.3.2021; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva semplicemente ricordato di aver visto il filo spinato da quando era piccolo, ma di non averlo più visto dal 1992, anno del decesso del padre.
Inoltre, sebbene il teste (escusso anch'egli all'udienza del 5.3.2021; cfr. il relativo verbale, Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) avesse riferito di avere notato, nel 1999 (chiamato da per verificare il confine tra i fondi), la presenza della corda spinata posta alla base della Persona_1 scarpata e ancorata ad alberi e paletti in legno, tuttavia tale circostanza non dimostra, di per sé, in modo convincente, la certezza del confine tra i fondi in causa perché eventualmente frutto di precedente accordo amichevole tra i rispettivi proprietari.
Al riguardo, infatti, la Corte osserva quanto segue.
Il teste (escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_3 telematico di ufficio di primo grado) aveva riferito di non ricordare il filo spinato prima che lo posizionasse il ctu.
Il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_4 fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva dichiarato di non aver mai visto il filo spinato, aggiungendo che nel 2004 o 2005 e “misero insieme” un tecnico di che aveva messo i picchetti in Pt_8 Per_1 Persona_3 legno, dopo aver preso le misure, a circa due metri sopra la scarpata.
pagina 7 di 12 E il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, Testimone_5 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), pur avendo riferito che il filo spinato esistesse da almeno 30 anni e di averlo posto personalmente fra gli alberi della scarpata “per evitare che le mucche che pascolavano sul terreno di sua proprietà potessero accedere al fondo sottostante di proprietà di ” Parte_10 aveva, tuttavia, aggiunto, come rilevato anche dal giudice di prime cure, di non ricordare bene dove fosse posizionato il filo, ossia se fosse nella stessa posizione delle foto esibitegli.
Il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_6 fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva poi dichiarato di non aver mai visto il filo spinato, o almeno di non averci fatto caso, andando sui luoghi di causa un paio di volte all'anno, sino al 2014/2015.
Del resto, oltre al contrasto sussistente, quanto alla preesistenza del filo spinato a confine tra i fondi, tra le dichiarazioni dei testi, vi è che l'incertezza del confine risulta avvalorata anche dalla conflittualità delle parti proprio sulla titolarità della zona rappresentata dalla scarpata e dalla fascia boschiva ivi presente, conflittualità che, come rilevato correttamente dal Tribunale di Benevento, aveva comportato anche l'instaurazione di altri giudizi per episodi di sconfinamento sui terreni oggetto di causa.
E non è superfluo precisare, sul punto, che:
a) la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
b) l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072; Sez. L, n. 4773 del
10/03/2015); nel caso di specie, dunque, si riverbera (si ribadisce) in danno dei convenuti (appellanti), tenuti a dimostrare la sussistenza dell'asserito accordo amichevole sul confine, quale fatto impeditivo del diritto fatto valere dall'attore (appellato), che aveva agìto per la regolamentazione dei confini (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27/08/2014, n.
18411 cit.).
In assenza, pertanto, di una prova convincente circa la certezza in ordine alla delimitazione dei confini tra le parti (attraverso un pregresso accordo amichevole), e in mancanza di punti fiduciari diversi dal mappale di impianto, correttamente il ctu (le cui valutazioni sono state recepite dal primo giudice) ha accertato la linea di confine tra i fondi delle parti servendosi delle mappe catastali e compiendo, sul punto, le adeguati misurazioni e i pagina 8 di 12 relativi calcoli, addivenendo all'individuazione del confine con le opportune tecniche topografiche, “specificamente per coordinate numeriche” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale).
Ciò peraltro, non avendo la parte convenuta neanche prodotto il proprio titolo di proprietà, come evidenziato dall'appellato (a differenza di quest'ultimo, che aveva prodotto (come si desume anche dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, il suo titolo di acquisto, ossia il contratto di compravendita del 17.9.1998).
Va precisato, invero, che:
a) nell'azione di regolamento di confini l'onere probatorio spetta indistintamente a entrambe le parti coinvolte e il giudice deve determinare il confine basandosi sugli elementi più attendibili, ricorrendo, in ultima analisi, a risultanze catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/01/2025, n. 1195);
b) in tema di regolamento di confini, il principio fondamentale per l'identificazione della linea di separazione tra proprietà limitrofe è costituito dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, che rappresentano la fonte di prova principale. Solo in caso di mancanza o insufficienza delle indicazioni sui confini nei titoli, o in assenza di loro produzione (come nel caso di specie, con riferimento ai convenuti/appellanti), è giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, incluse le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
14/04/2025, n. 9769);
c) nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/03/2025, n. 6876; Sez. II, Ord., 16/05/2022, n.
15603 cit.).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice correttamente ritenuto infondata, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'eccezione riconvenzionale di usucapione (della fascia boschiva presente all'inizio della scarpata della particella 7 del fg. 3 del ) sollevata dal loro Parte_9 dante causa ( ). Persona_1
Non era stata, infatti, fornita dal convenuto una prova convincente sull'asserito possesso, da parte sua, uti dominus, pacifico, pubblico ed ultraventennale, della “scarpata” a confine tra i fondi in questione (che il ctu ha ritenuto rientrasse, invece, nella proprietà del ). Pt_8
Prova che, sebbene possa essere fornita anche per testimoni (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n.
20884; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II, 06/08/2004, n. 15145), deve essere alquanto rigorosa, posto che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539). pagina 9 di 12 Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" è, in particolare, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
07/08/2012, n. 14220).
E la Corte rileva, al riguardo, che, come evidenziato dall'appellato e contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto a fondamento della sollevata eccezione riconvenzionale di usucapione:
a) il teste (escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo Testimone_4 telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che fosse stato sempre ad occuparsi della scarpata e, Pt_8 prima di lui, , non avendo mai visto né i né i pulire la scarpata;
Parte_10 Per_1 Tes_3
b) il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, esaminabile dal Testimone_6 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che prima del '98 aveva visto pulire la Parte_10 scarpata e che, poi, dal 1998/99 al 2014/15, la scarpata era stata pulita da suo padre e da suo fratello, con il suo aiuto, aggiungendo “Non ho mai visto sulla scarpata, i suoi coloni lavoravano il suo Persona_1 Tes_3 fondo, ma sopra la scarpata”.
Inoltre il teste (anch'egli escusso all'udienza del 9.10.2020; cfr. il relativo verbale, Testimone_5 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), pur avendo riferito che la scarpata fosse di proprietà
, aveva aggiunto che non sapesse chi si fosse occupato della relativa pulizia, e che non gli fosse mai Per_1 capitato di vedere qualcuno pulire la scarpata o tagliare gli alberi.
Non può, inoltre, ritenersi che il possesso ad usucapionem fosse stato dimostrato, quantomeno, per tutta la durata (dal 2003) della causa possessoria conclusasi con sentenza n. 216/2015 del Tribunale di Benevento.
Va detto, invero, che rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione riveste la circostanza che il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale.
Tanto è vero che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/04/2024, n. 10925; Sez. II, Ord., 29/07/2024, n. 21152; Sez. II, Ord.,
02/12/2020, n. 27513; Sez. II, Ord., 16/04/2019, n. 10590; Sez. II, 05/10/2009, n. 2123; Sez. II, 20/07/1999, n.
7747).
**** pagina 10 di 12 Al rigetto dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e segue, in base al principio della Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c., ed in favore dell'appellato vittorioso, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellati vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (con la riduzione del 50% solo per quella istruttoria, comunque da calcolare anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 0,01 ad euro
1.100,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1626/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e avverso la sentenza n. 643/2022 emessa dal
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Tribunale di Benevento, pubblicata il 18.3.2022.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, dei compensi del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 583,5, il tutto Parte_8 oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. pagina 11 di 12 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 25.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12