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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15430/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione personale,
promossa
da
nata a [...], il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Scandurra, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], CF: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.06.2025, con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/09/2018, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la separazione personale da , con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio, in Paternò, il 07.06.1997 e dal quale, il 30.01.1998, è nato il figlio Per_1
, maggiorenne.
[...]
Ha dedotto la ricorrente che la separazione di fatto era avvenuta molto prima della proposizione della domanda, per l'incompatibilità dei caratteri e il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, tanto che gli stessi hanno intrapreso nuove relazioni di convivenza dalle quali sono nati altri figli;
la ricorrente ha altresì allegato che il resistente si
è da sempre disinteressato del figlio , non contribuendo al relativo mantenimento, Per_1
costringendola a provvedervi in via esclusiva, con grandi sacrifici.
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico dal marito e l'obbligo a carico di quest'ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio, maggiorenne, di importo pari ad euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito né è Controparte_1
comparso all'udienza presidenziale del 19.10.2021 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa.
Rigettata in sede presidenziale la richiesta di onerare il convenuto di un contributo per il mantenimento del figlio - già maggiorenne e non impegnato in alcun percorso formativo o scolastico - senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di , la Controparte_1
domanda di separazione (l'unica sulla quale la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni) è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15430/2018 R.G.,
nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Paternò, il 07.06.1997;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò n. 41, parte II, serie A, anno 1997);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15430/2018 R.G., avente ad oggetto: separazione personale,
promossa
da
nata a [...], il [...], CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Scandurra, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], CF: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.06.2025, con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/09/2018, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la separazione personale da , con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio, in Paternò, il 07.06.1997 e dal quale, il 30.01.1998, è nato il figlio Per_1
, maggiorenne.
[...]
Ha dedotto la ricorrente che la separazione di fatto era avvenuta molto prima della proposizione della domanda, per l'incompatibilità dei caratteri e il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, tanto che gli stessi hanno intrapreso nuove relazioni di convivenza dalle quali sono nati altri figli;
la ricorrente ha altresì allegato che il resistente si
è da sempre disinteressato del figlio , non contribuendo al relativo mantenimento, Per_1
costringendola a provvedervi in via esclusiva, con grandi sacrifici.
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico dal marito e l'obbligo a carico di quest'ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio, maggiorenne, di importo pari ad euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito né è Controparte_1
comparso all'udienza presidenziale del 19.10.2021 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa.
Rigettata in sede presidenziale la richiesta di onerare il convenuto di un contributo per il mantenimento del figlio - già maggiorenne e non impegnato in alcun percorso formativo o scolastico - senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di , la Controparte_1
domanda di separazione (l'unica sulla quale la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni) è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15430/2018 R.G.,
nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Paternò, il 07.06.1997;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paternò
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò n. 41, parte II, serie A, anno 1997);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco