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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7995/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Valentina Porcellato Controparte_1
e
IN CO con il patrocinio dell'avvocato Riccardo Ravaioli
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione – ricorso congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“I Ricorrenti, per i predetti giustificati motivi sopravvenuti, hanno pertanto concordato di modificare come segue le condizioni della loro separazione:
1. i figli , di anni 16 (sedici), e , di anni 12 (dodici), saranno affidati in via Persona_1 Per_2
esclusiva al padre Sig. AR ES e vivranno con lo stesso presso la sua abitazione sita in
Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr. 1 (catastalmente nr. 23) (PD);
1
2. la madre concorderà direttamente con e i giorni in cui si recherà a fare Persona_1 Per_2
visita agli stessi, previo accordo anche con il Sig. AR e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nonché con quelli scolastici ed extrascolastici di entrambi i figli;
3. i Ricorrenti concordano che, a partire dal momento del trasferimento della sig.ra CP_1
all'estero, avvenuto il 30.04.2025, il Sig. non sia più tenuto a corrispondere Controparte_2
alla sig.ra il contributo al mantenimento ordinario dei figli e;
CP_1 Persona_1 Per_2
4. i Ricorrenti concordano che, a partire dal momento del trasferimento della sig.ra CP_1
all'estero, gli assegni universali unici per i figli e percepiti dal sig. Persona_1 Persona_3
AR ES nella misura del 100%;
5. i Ricorrenti altresì concordano che il sig. AR non sia più tenuto a trasferire in favore della sig.ra la proprietà del veicolo marca Toyota Modello Yaris Tg. CE735WG, venendo CP_1
meno anche ogni correlato impegno, previsto nelle condizioni di separazione, a carico del sig.
AR;
6. per quanto non espressamente modificato, le Parti si richiamano integralmente alla Sentenza di separazione nr. 413/2025 emessa dal Tribunale di Padova e alle condizioni ivi contenute;
7. le predette condizioni verranno adottate dalle Parti anche in sede di scioglimento del loro matrimonio, la cui udienza cartolare è fissata per il 02.12.2025.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR ES, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Controparte_1
contraevano matrimonio civile in data 16.05.2009 a Torreglia (PD), trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, anno 2009.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 30.06.2009 e il 01.02.2013. Persona_1 Per_2
Con sentenza n. 413/2025 pubblicata il 09.04.2025, il Tribunale di Padova pronunciava la separazione tra le parti alle condizioni riportate nel ricorso e con ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
In data 30.07.2025 AR ES e depositavano congiuntamente ricorso Controparte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di separazione ai sensi degli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51,
2 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 30.9.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In particolare, le parti chiedevano l'affidamento esclusivo dei due figli e a Per_2 Persona_1
AR ES e la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario dei due figli a carico di
AR ES.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica delle parti, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni oltreché adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle condizioni sub. 1, 2,3 e 4.
Quanto al punto 5, si dà atto che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 413/2025 pubblicata il 09.04.2025:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti
1,2,3 e 4;
2. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7995/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv. Valentina Porcellato Controparte_1
e
IN CO con il patrocinio dell'avvocato Riccardo Ravaioli
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione – ricorso congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“I Ricorrenti, per i predetti giustificati motivi sopravvenuti, hanno pertanto concordato di modificare come segue le condizioni della loro separazione:
1. i figli , di anni 16 (sedici), e , di anni 12 (dodici), saranno affidati in via Persona_1 Per_2
esclusiva al padre Sig. AR ES e vivranno con lo stesso presso la sua abitazione sita in
Galzignano Terme (PD), via Noiera Galzignano nr. 1 (catastalmente nr. 23) (PD);
1
2. la madre concorderà direttamente con e i giorni in cui si recherà a fare Persona_1 Per_2
visita agli stessi, previo accordo anche con il Sig. AR e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nonché con quelli scolastici ed extrascolastici di entrambi i figli;
3. i Ricorrenti concordano che, a partire dal momento del trasferimento della sig.ra CP_1
all'estero, avvenuto il 30.04.2025, il Sig. non sia più tenuto a corrispondere Controparte_2
alla sig.ra il contributo al mantenimento ordinario dei figli e;
CP_1 Persona_1 Per_2
4. i Ricorrenti concordano che, a partire dal momento del trasferimento della sig.ra CP_1
all'estero, gli assegni universali unici per i figli e percepiti dal sig. Persona_1 Persona_3
AR ES nella misura del 100%;
5. i Ricorrenti altresì concordano che il sig. AR non sia più tenuto a trasferire in favore della sig.ra la proprietà del veicolo marca Toyota Modello Yaris Tg. CE735WG, venendo CP_1
meno anche ogni correlato impegno, previsto nelle condizioni di separazione, a carico del sig.
AR;
6. per quanto non espressamente modificato, le Parti si richiamano integralmente alla Sentenza di separazione nr. 413/2025 emessa dal Tribunale di Padova e alle condizioni ivi contenute;
7. le predette condizioni verranno adottate dalle Parti anche in sede di scioglimento del loro matrimonio, la cui udienza cartolare è fissata per il 02.12.2025.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AR ES, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Controparte_1
contraevano matrimonio civile in data 16.05.2009 a Torreglia (PD), trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, anno 2009.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 30.06.2009 e il 01.02.2013. Persona_1 Per_2
Con sentenza n. 413/2025 pubblicata il 09.04.2025, il Tribunale di Padova pronunciava la separazione tra le parti alle condizioni riportate nel ricorso e con ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
In data 30.07.2025 AR ES e depositavano congiuntamente ricorso Controparte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di separazione ai sensi degli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51,
2 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 30.9.2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In particolare, le parti chiedevano l'affidamento esclusivo dei due figli e a Per_2 Persona_1
AR ES e la revoca dell'assegno di mantenimento ordinario dei due figli a carico di
AR ES.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica delle parti, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni oltreché adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle condizioni sub. 1, 2,3 e 4.
Quanto al punto 5, si dà atto che, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 413/2025 pubblicata il 09.04.2025:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti
1,2,3 e 4;
2. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara-Ilaria Bitozzi
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