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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/08/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Angela Giunta Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1496/2022 promossa da
in proprio e quale legale rappresentante dell' , Parte_1 Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Genesio, presso il quale è C.F._1
elettivamente domiciliato;
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
, C.F. in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce, dagli Avv.ti
Alberto VELLA, Paola TERZANO, Désirée FORTUNA, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , P.zza della libertà, 17; CP_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
GIÀ APPELLATA
1 OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. II^ civ., n. 24902 del 3 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accogliere la domanda, annullando le ordinanze-ingiunzione n. 119 e n. 120 del 12 ottobre
2015, emesse dalla Provincia di nei confronti di , quale trasgressore, e CP_1 Parte_1 dell' , quale obbligata in solido;
Parte_2
- condannare la alla rifusione delle spese di costituzione e difesa Controparte_1 sostenute da e dall'omonima nel presente grado di giudizio, Parte_1 Parte_2
nonché alla rifusione di quelle sostenute nei gradi precedenti.
Per parte convenuta in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
rigettare le domande del Sig. , in proprio e quale l.r. dell' Parte_1 Parte_2
di cui all'atto di citazione in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e conseguentemente le ordinanze-ingiunzioni della n. 119 e n. 120 Controparte_1
entrambe del 12/10/2015.
Con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.07.2012 il personale dell' effettuava un sopralluogo Parte_3 presso la sede dell' , nella Cascina San Giovanni in Fubine (AL), Parte_2
e rilevava alcune criticità nell'esercizio dell'attività di allevamento di suini ivi svolta.
Conseguentemente la , con provvedimento n. 394 del 23.7.12, Controparte_1 diffidava, ex art. 8, co.1, L.R. n.3/2009, l' al puntuale rispetto Parte_2
2 della normativa di riferimento, impartendo talune specifiche prescrizioni sulle modalità di smaltimento dei reflui zootecnici.
Nei sopralluoghi del 04.03.2013 e del 25.07.2013 il personale dell' Parte_3
accertava il mancato rispetto di alcune delle disposizioni dettate nella menzionata
[...]
diffida del 23.07.2012. Redatti i rispettivi verbali di contestazione, venivano emesse le ordinanze ingiunzione nn. 119 e 120 del 12.10.15, per l'importo, rispettivamente di € 600,00 ed € 720,00, stante la violazione dell'articolo 7, comma 4, della L. R. n. 3/2009, recante disposizioni in materia di tutela delle acque.
Avverso tali provvedimenti, il personalmente e quale legale rappresentate dell'omonima Pt_2
Azienda, presentava opposizione, spiegando che tali sanzioni erano illegittime poiché l'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 3/2009 punisce con la sanzione amministrativa l'inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti regionali e non anche le prescrizioni contenute nelle diffide emesse dalla . CP_1
Il Tribunale di Vercelli rigettava, previa riunione, le opposizioni separatamente proposte da e confermava le ordinanze-ingiunzioni. Parte_2
Spiegava in sentenza che “come sostiene l'opponente l'inosservanza alle prescrizioni di cui alla diffida non costituisce di per sé infrazione;
tuttavia se all'esito dei controlli effettuati per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni si accerti la sussistenza di condotte inosservanti il regolamento regionale è possibile avviare l'iter sanzionatorio e addivenire all'irrogazione della sanzione amministrativa”. Le trasgressioni nella fattispecie accertate, secondo il giudice di primo grado, avevano contravvenuto al regolamento regionale e la , nel riscontrare CP_1
l'inosservanza alle prescrizioni di cui alla diffida, si era limitata a ribadire l'inosservanza alle previsioni regolamentari sullo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti tecnici non palabili.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello , affermando l'illegittimità Parte_1
delle ordinanze-ingiunzione 119 e 120 del 2015, non essendo prevista la sanzione per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella diffida e non essendo stata integrata una violazione del regolamento regionale da parte delle condotte contestate.
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1026/2018, confermava la pronuncia vercellese.
Avverso tale decisione presentava ricorso per cassazione, deducendo con il primo Parte_2 motivo rubricato «Violazione dell'art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli articoli 13, 14 e 27 del
Regolamento della Regione Piemonte del 29.10.7» la falsa applicazione delle norme di diritto
3 in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo le disposizioni sopra menzionate violate dalle condotte contestate all' . Con il secondo motivo, rubricato «Violazione Parte_2 dell'art. 360, n.5, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.» - il ricorrente lamentava che la motivazione sulle ragioni relative alla violazione delle prescrizioni contestate risultasse
«apparente, illogica e palesemente contraddittoria».
Con ordinanza n. 253/2022 la Corte Suprema, in accoglimento del secondo motivo di ricorso
(vizio di motivazione apparente della sentenza denunciato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), cassava la sentenza gravata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in altra composizione, anche in punto spese del giudizio di Cassazione.
Alla luce della suddetta ordinanza della Suprema Corte, promuoveva il presente Parte_1 giudizio di rinvio, chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 119 e 120 del
12.10.2015 emesse dalla , con condanna della medesima al pagamento Controparte_1
delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La si costituiva chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e delle ordinanze-ingiunzioni n. 119
e n. 120 del 2015.
All'udienza del 04.06.25, le parti precisavano le conclusioni, come da rispettive note scritte sostitutive dell'udienza e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 1026/2018 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n. 24902 del 3 febbraio 2022 della Corte di Cassazione
Con pronuncia n 1026/2018 la Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ Civile riteneva l'appello infondato, spiegando anzitutto che l' aveva errato nel ritenere che il Tribunale Parte_2
avesse inteso confermare la decisione per aver violato le prescrizioni contenute nella diffida.
Precisava che effettivamente “l'inosservanza alla prescrizioni di cui alla diffida non costituisce di per sé infrazione” sanzionabile. Tuttavia, aggiungeva che “qualora si accerti la sussistenza di condotte che violino il regolamento regionale, è possibile avviare l'iter sanzionatorio e addivenire all'erogazione della sanzione amministrativa”.
Nel caso di specie – sosteneva la Corte – il Tribunale aveva esaminato nel concreto che vi fosse
4 stata violazione del Regolamento regionale all'esito delle verifiche disposte dalla CP_1 dopo la decorrenza dei termini indicati nella diffida per l'adeguamento alle prescrizioni individuate, accertando nelle inosservanze contestate o nelle prescrizioni disattese, l'effettiva e sostanziale violazione del Regolamento Regionale n. 10/R. Con diffida del 23 luglio 2012 la aveva, infatti, imposto all' diverse prescrizioni;
tuttavia, dai CP_1 Parte_2
controlli operati successivamente era emerso che questa aveva contravvenuto ad alcune di esse.
In particolare, l' non aveva comunicato in anticipo lo spandimento dei reflui, non aveva Pt_2
comunicato per tempo lo svuotamento della vasca di stoccaggio dei liquami e, infine, aveva effettuato le operazioni di fertirrigazione senza fare uso in ogni occasione del carro-botte. Tali condotte venivano valutate dalla Corte come contrarie al Regolamento Regionale n. 10/R in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e più precisamente in violazione dell'art. 13 sulle “tecniche di distribuzione”, dell'art. 12 sulle “modalità di stoccaggio”, dell'art. 14 sulle “capacità di stoccaggio” e dell'art. 27 sui “termini di adeguamento” alle ulteriori specifiche prescrizioni dettate dalle Province.
Conseguentemente l'appello veniva respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24902 del 03.02.2022, accoglieva il secondo motivo di ricorso, riscontrando la ricorrenza del vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità allorquando la pronuncia “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”. Nella sentenza d'appello n. 1026/2018, in particolare, le argomentazioni della Corte territoriale venivano considerate totalmente apodittiche, non misurandosi né con il tenore letterale dei testi normativi evocati, né con la necessità di sussumere nelle previsioni contenute in quei testi le condotte addebitate all'opponente nelle ordinanze ingiunzione opposte.
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbiva il primo e l'impugnata sentenza veniva pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in altra composizione.
2) I motivi di riassunzione proposti da Parte_1
Primo motivo
Parte attrice in riassunzione lamenta in primo luogo l'erronea valutazione, compiuta in primo e
5 secondo grado, delle condotte contestate in riferimento agli articoli 13, 14 e 27 del Regolamento regionale n. 10R, il quale non risulterebbe in alcun modo non osservato o violato. L'art. 13, in particolare, né invero altra disposizione, non conterrebbe alcun riferimento all'uso di un carro- botte per lo spandimento dei reflui e tantomeno stabilirebbe che questo debba essere effettuato valendosi di un carro. L'art. 14 in nessun punto tratterebbe di vasche di stoccaggio, né tanto meno fisserebbe termini per lo svuotamento delle stesse. In ordine all'art 27, infine, né esso né altra disposizione del regolamento regionale prevederebbero che lo spandimento dei reflui, una volta ottenuta l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, debba essere comunicato anticipatamente agli organi preposti ai controlli.
A fronte dell'assenza di violazione, le ordinanze-ingiunzione oggetto di causa sarebbero palesemente illegittime e pertanto suscettibili del preteso annullamento.
Secondo motivo
Con il secondo motivo contesta la presunta violazione dell'art. 27 del Regolamento, Parte_1
asseritamente violato per non aver comunicato anticipatamente lo spandimento dei reflui.
Anche in questo caso la motivazione addotta dalla Sezione I^ della Corte d'Appello sarebbe del tutto apparente, atteso che l'art. 27 non prescriverebbe che le operazioni di versamento debbano essere comunicate anticipatamente.
La ratio su cui la predetta Corte avrebbe erroneamente rigettato l'appello si fonderebbe sul trarre dalla mancata osservanza delle prescrizioni dettate dalla , previste dall'art. 27 CP_1
del Regolamento, la conseguenza della violazione del Regolamento stesso. Essa equivarrebbe, in definitiva, all'erogazione della sanzione per violazione della diffida, che, come sostenuto dall'odierno attore in riassunzione fin dal primo grado, non può costituire di per sé infrazione.
Da qui la condivisibile cassazione della sentenza d'appello n. 1026/2018 per vizio di motivazione apparente e la richiesta di annullamento delle ordinanze de quo.
3) La difesa di parte convenuta in riassunzione
afferma in tale sede che la sentenza cassata n. 1026/2018 avrebbe Controparte_2
in realtà correttamente deciso, confermando la sentenza di prime cure e la conseguente validità ed efficacia delle ordinanze ingiunzioni provinciali. Queste ultime ricondurrebbero le violazioni accertate nei confronti del Sig. a quelle riscontrate nei verbali di contestazione, Pt_2
i quali, a loro volta, evidenziano l'inottemperanza a specifiche prescrizioni dettate in diffida n.
394 del 23/07/2012, tutte integranti violazioni del Regolamento Regionale n. 10/R/2007.
In particolare, le violazioni accertate per “non aver provveduto all'utilizzo esclusivo del
6 carrobotte dotato di interratore per le operazioni di spandimento” e per “non aver provveduto all'invio della comunicazione preventiva con due giorni di anticipo all' per Controparte_3
l'effettuazione delle operazioni di spandimento reflui zootecnici” violerebbero l'art. 13 del
Regolamento 10/R/2007.
Il ruscellamento degli effluenti che nel caso di specie era stato riscontrato avrebbe potuto essere evitato seguendo le prescrizioni indicate dalla , cui controparte non ha ottemperato. CP_1
L'utilizzo del carrobotte dotato di interratore sarebbe, inoltre, un sistema di distribuzione degli effluenti zootecnici che consente l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento e l'uniformità di distribuzione.
La richiesta di comunicazione preventiva all'Ente delle operazioni di spandimento risponderebbe, infine, alla necessità di poter controllare il rispetto da parte dell'Azienda delle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale
n. 10/R.
Posta la sussistenza di condotte inosservanti il regolamento regionale, è stato correttamente avviato l'iter sanzionatorio, approdato, attraverso i verbali di contestazione, alle ordinanze di ingiunzione di cui si discute.
Parte convenuta in riassunzione conclude, pertanto, per il rigetto delle domande riproposte nella presente fase processuale dal Sig. in proprio e quale l.r. dell' Pt_2 Parte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma la sentenza del
[...]
Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e conseguentemente le ordinanze-ingiunzioni della
Provincia di n. 119 e n. 120 del 2015. CP_1
4) I motivi della decisione
Per poter correttamente valutare la fondatezza o meno delle doglianze dell'appellante occorre fare riferimento a tutti gli atti del procedimento amministrativo che si è concluso con l'emissione delle due ordinanze ingiunzione impugnate da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante dell'omonima azienda agricola.
4.1. Con il primo motivo l'appellante reitera la doglianza avanzata nei precedenti gradi di giudizio, ovvero che con le ordinanze ingiunzioni impugnate gli sia stata comminata una sanzione per la mera violazione delle prescrizioni contenute nella diffida del 23.07.2012 e non, come prescritto dalla normativa di settore, per la violazione del Regolamento Regionale n. 10/R.
Dalla lettura degli atti emerge che il sopralluogo del 09.07.2012, da cui ha tratto origine la diffida del successivo 23.07.2012, veniva eseguito a seguito di numerose segnalazioni degli
7 abitanti delle frazioni Nani e Vergani sul permanere dei cattivi odori provenienti dall'az.
Agricola in Regione Nani in Comune di Fubine. Parte_1
Nell'occasione veniva riscontrato uno sversamento di reflui zootecnici, causato, secondo quanto dichiarato dal titolare, dall'intasamento 10-15 giorni prima di un pozzetto di ispezione posto prima dell'immissione nella vasca di stoccaggio, la quale presentava nella parte superiore una “crosta galleggiante”, era priva del sensore di livello con allarme sonoro e visivo, nonché di predisposizione per l'immissione dei liquami sul fondo vasca mediante prolungamento del tubo di scarico.
Venivano indagate le modalità di spandimento fino a quel momento utilizzate dall'azienda - attuato nei terreni adiacenti alla stalla tramite aratura per trascinamento con una tubazione da irrigazione collegata alla vasca di stoccaggio e solo nei terreni più distanti tramite carrobotte - verificate le possibili cause dell'intasamento che aveva causato lo sversamento - individuato nello sminuzzamento di prodotti dolciari con l'incarto di cui erano ancora presenti i residui - e relazionate le condizioni generali, con attestazione della presenza di mosche in quantità tale da rendere difficile la permanenza nei pressi della stalla.
Alla luce di tale rapporto veniva emessa la diffida del 23.07.2012 con le sue prescrizioni.
In data 04.03.2013 veniva effettuato nuovo sopralluogo, a seguito di segnalazione di spandimenti di liquami in atto senza la preventiva comunicazione sancita dalla diffida del luglio precedente.
In occasione di tale sopralluogo, come attestato dalla relazione di servizio dell'08.03.2013 in atti con allegata documentazione fotografica, gli operanti potevano verificare che lo spandimento era attuato nuovamente con un mezzo agricolo in moto collegato ad un agitatore immerso nella vasca di stoccaggio alla quale era collegata una tubazione che si diramava in direzione di un terreno agricolo posto a valle della vasca. Seguendo il tubo per alcune centinaia di metri, si legge nella relazione di servizio, si giungeva in un terreno agricolo nel quale si verificava che il tubo era collegato ad un mezzo agricolo adibito alla lavorazione del terreno ed interramento immediato dei liquami.
A fronte di tale relazione veniva emesso il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 20.03.2013, poi alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 119 del 12.10.2015, qui impugnata.
Risale, invece, al 12.06.2013 la comunicazione indirizzata dalla Provincia di CP_1
Con all' con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine all'asserito Parte_2
svuotamento della vasca di stoccaggio. Veniva, infatti, evidenziato che era stata trasmessa documentazione attestante la cessione di liquami per 2.000 mc tondi, mentre la volumetria
8 disponibile nella vasca veniva indicata in 3.270 mc. In tale occasione veniva ribadita la necessità della preventiva comunicazione degli spandimenti e dell'utilizzo del carrobotte.
Con relazione del 26.07.2013 veniva dato atto dell'ulteriore sopralluogo effettuato il giorno precedente a seguito del pervenimento di ulteriori lamentele raccolte dagli abitanti della zona in riferimento ad esalazioni maleodoranti provenienti dalle attività di spandimento liquami
Con effettuate nell' . Parte_2
In occasione del sopralluogo del 25.07.2013 gli operanti davano atto della effettiva presenza di odori sgradevoli da ricondursi a reflui zootecnici di allevamento suinicolo. I terreni venivano descritti come rivoltati con conseguente interramento del liquame.
A seguito di tale relazione di servizio veniva emesso il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 26.07.2013, poi alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 120 del 12.10.2015, qui impugnata.
Alla richiesta di chiarimenti del 12.06.2013 rispondeva il delegato dell'az. alla Pt_2
gestione dei reflui zootecnici, , con missiva del 25 luglio 2013, nella quale, Parte_4
sostanzialmente, confermava gli spandimenti di marzo 2013 e di luglio 2013, al momento della risposta ancora in atto, assumendosi la responsabilità del mancato preavviso all'amministrazione, avendo male interpretato la durata temporale della prescrizione contenuta nella diffida del luglio precedente. In relazione allo svuotamento della vasca di stoccaggio il tecnico confermava che lo svuotamento era stato richiesto per verificare la presenza di eventuale sedimentazione sul fondo di materiale solido, che sarebbe risultata minima dal momento che il liquame in parola present[erebbe] una frazione di sostanza secca limitatissima
e con scarso sedimento. Con riferimento al futuro smaltimento dei liquami il tecnico rappresentava la predisposizione di diverse misure, quali la cessione totale dei liquami prodotti e l'esecuzione dei lavori di copertura delle vasche del liquame, il tutto per evitare molti spiacevoli episodi di disagio generalizzato […] e ridurre ulteriormente il disagio diffuso che può essere eventualmente arrecato al territorio, per di condizioni climatiche talune volte molto sfavorevoli.
Dal complesso di tali atti si evince chiaramente come le richieste di intervento e le misure operative imposte con la diffida erano tutte conseguenti alla presenza di odori maleodoranti rilevati dagli abitanti della zona.
Ora la normativa sull'utilizzazione agronomica deli effluenti zootecnici, ed in particolare il
Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R., con gli art. 12, 13, 14 mira a individuare le modalità che permettano di evitare, in caso di stoccaggio e di spandimento, il disagio diffuso
9 degli abitanti delle zone circostanti di cui il tecnico dà atto nella missiva.
Così l'art. 13 c. 2 impone che le tecniche di distribuzione assicurino l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli. Mentre con l'art. 12 si vogliono individuare le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in modo che siano dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché in grado contenere il volume di materiale non palabile prodotto, per quanto riguarda negli allevamenti di suini ed il periodo antecedente al dicembre 2013, in 120 giorni, il tutto, come esplicitato dalla norma, anche per evitare accumuli di deiezioni e fenomeni di ruscellamento superficiale.
Proprio a tali fini erano state date le specifiche prescrizioni di utilizzo del carrobotte dotato di interratore - in modo da evitare lo sversamento, il ruscellamento e la formazione di odori sgradevoli, in quanto evitava lo spostamento dei liquami dalla vasca al terreno di spandimento con un lungo tubo passibile di versamenti e assicurava l'immediata incorporazione nel terreno
- nonché lo svuotamento integrale della vasca di stoccaggio - in modo da assicurare il suo riempimento solo con il prodotto degli ultimi 120 giorni, evitando il permanere di materiale risalente con formazione di residui solidi superficiali, come la crosta galleggiante riscontrata a luglio 2012, o sul fondo, con conseguenti sversamenti come quelli accertati nella medesima occasione.
In occasione dei successivi sopralluoghi di marzo 2013 e di luglio 2013, cui sono conseguite le contestazioni di violazioni amministrative e in ultima battuta le ordinanze ingiunzioni, è stata riscontrata la permanenza di sgradevoli odori e la mancata attuazione di quelle prescrizioni che dovevano servire a scongiurare quel rischio.
Così il 04.03.2013 gli operanti hanno di nuovo verificato l'utilizzo di un lungo tubo, collegato a due mezzi agricoli in modo da portare i liquami dalla vasca di stoccaggio al terreno di spandimento, mentre il 25.07.2013 è stata attestata dagli stessi operanti la presenza di odori sgradevoli da ricondursi ai reflui zootecnici di allevamento suinicolo.
Mentre dalle comunicazioni dell'azienda alla Provincia, come attestato nella comunicazione del 12.06.2013, è emerso il solo parziale svuotamento della vasca di stoccaggio, con conseguente permanenza di materiale risalente e maleodorante.
Non aver attuato le prescrizioni ha determinato la realizzazione del rischio che quelle
10 prescrizioni operative volevano scongiurare, ovvero le esalazioni maleodoranti, e si è accertata la violazione degli articoli 12 e 13 del Regolamento Regionale 10/R.
Si è quindi verificata la condizione posta dalla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2009 per la corretta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 c. 4 (Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro) determinata la prima volta nel minimo edittale di
600,00 euro (ingiunzione n. 119) e la seconda volta nella somma leggermente maggiorata di
720,00 euro (ingiunzione n. 120), stante la reiterazione della violazione a distanza di breve tempo.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che la sanzione amministrativa irrogata sia conseguita alla presunta violazione dell'art. 27 del Regolamento
Regionale 10/R, asseritamente violato per non aver comunicato anticipatamente lo spandimento dei reflui, pur in assenza di uno specifico obbligo di comunicazione.
L'obbligo di preventiva comunicazione delle opere di spandimento, come chiarito negli atti della PA, era anch'esso finalizzato al controllo delle modalità di realizzazione dello spandimento, in modo da evitare la realizzazione dei rischi di diffusione di odori sgradevoli fino a quel momento riscontrata nelle lamentele della popolazione circostante.
Come sopra evidenziato, nei successivi sopralluoghi effettuati a marzo e luglio 2013, nell'ambito dei controlli previsti e disciplinati dal suddetto art. 27, è stata verificata la permanenza di cattivi odori provenienti dall'az. , con conseguente diretta Parte_2
violazione delle norme del Regolamento Regionale 10/R che tale rischio volevano evitare.
L'art. 27 viene menzionato solo per dare base regolamentare al potere della Provincia di dettare ulteriori prescrizioni in particolari situazioni di rischio nonché al dovere di segnalazione alle autorità di controllo competenti gli esiti dei controlli disposti.
Il motivo è infondato e, pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado e del precedente giudizio di legittimità gravano sull'appellante, soccombente totale.
11 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate (scaglione euro 1.101,00- 5.200,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria (presente solo nel presente giudizio), per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano in complessivi euro 1.875,00, di cui euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 389,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano in complessivi euro 2.419,00 di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (v. Corte di Cassazione, Sez. Unite, 20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep.
20/02/2020, n.4315 e Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 - Rv.
660741 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, sez. II^ civ., n. 24902 del 3 febbraio 2022:
12 respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Vercelli
n. 1029 del 05.09.2017; condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.875,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Angela Giunta Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1496/2022 promossa da
in proprio e quale legale rappresentante dell' , Parte_1 Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Genesio, presso il quale è C.F._1
elettivamente domiciliato;
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
, C.F. in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce, dagli Avv.ti
Alberto VELLA, Paola TERZANO, Désirée FORTUNA, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , P.zza della libertà, 17; CP_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
GIÀ APPELLATA
1 OGGETTO: riassunzione del giudizio definito con l'ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione, sez. II^ civ., n. 24902 del 3 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accogliere la domanda, annullando le ordinanze-ingiunzione n. 119 e n. 120 del 12 ottobre
2015, emesse dalla Provincia di nei confronti di , quale trasgressore, e CP_1 Parte_1 dell' , quale obbligata in solido;
Parte_2
- condannare la alla rifusione delle spese di costituzione e difesa Controparte_1 sostenute da e dall'omonima nel presente grado di giudizio, Parte_1 Parte_2
nonché alla rifusione di quelle sostenute nei gradi precedenti.
Per parte convenuta in riassunzione
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
rigettare le domande del Sig. , in proprio e quale l.r. dell' Parte_1 Parte_2
di cui all'atto di citazione in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e conseguentemente le ordinanze-ingiunzioni della n. 119 e n. 120 Controparte_1
entrambe del 12/10/2015.
Con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.07.2012 il personale dell' effettuava un sopralluogo Parte_3 presso la sede dell' , nella Cascina San Giovanni in Fubine (AL), Parte_2
e rilevava alcune criticità nell'esercizio dell'attività di allevamento di suini ivi svolta.
Conseguentemente la , con provvedimento n. 394 del 23.7.12, Controparte_1 diffidava, ex art. 8, co.1, L.R. n.3/2009, l' al puntuale rispetto Parte_2
2 della normativa di riferimento, impartendo talune specifiche prescrizioni sulle modalità di smaltimento dei reflui zootecnici.
Nei sopralluoghi del 04.03.2013 e del 25.07.2013 il personale dell' Parte_3
accertava il mancato rispetto di alcune delle disposizioni dettate nella menzionata
[...]
diffida del 23.07.2012. Redatti i rispettivi verbali di contestazione, venivano emesse le ordinanze ingiunzione nn. 119 e 120 del 12.10.15, per l'importo, rispettivamente di € 600,00 ed € 720,00, stante la violazione dell'articolo 7, comma 4, della L. R. n. 3/2009, recante disposizioni in materia di tutela delle acque.
Avverso tali provvedimenti, il personalmente e quale legale rappresentate dell'omonima Pt_2
Azienda, presentava opposizione, spiegando che tali sanzioni erano illegittime poiché l'art. 7, comma 4, della Legge Regionale n. 3/2009 punisce con la sanzione amministrativa l'inosservanza delle prescrizioni dettate dai regolamenti regionali e non anche le prescrizioni contenute nelle diffide emesse dalla . CP_1
Il Tribunale di Vercelli rigettava, previa riunione, le opposizioni separatamente proposte da e confermava le ordinanze-ingiunzioni. Parte_2
Spiegava in sentenza che “come sostiene l'opponente l'inosservanza alle prescrizioni di cui alla diffida non costituisce di per sé infrazione;
tuttavia se all'esito dei controlli effettuati per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni si accerti la sussistenza di condotte inosservanti il regolamento regionale è possibile avviare l'iter sanzionatorio e addivenire all'irrogazione della sanzione amministrativa”. Le trasgressioni nella fattispecie accertate, secondo il giudice di primo grado, avevano contravvenuto al regolamento regionale e la , nel riscontrare CP_1
l'inosservanza alle prescrizioni di cui alla diffida, si era limitata a ribadire l'inosservanza alle previsioni regolamentari sullo stoccaggio e lo spandimento degli effluenti tecnici non palabili.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello , affermando l'illegittimità Parte_1
delle ordinanze-ingiunzione 119 e 120 del 2015, non essendo prevista la sanzione per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella diffida e non essendo stata integrata una violazione del regolamento regionale da parte delle condotte contestate.
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1026/2018, confermava la pronuncia vercellese.
Avverso tale decisione presentava ricorso per cassazione, deducendo con il primo Parte_2 motivo rubricato «Violazione dell'art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli articoli 13, 14 e 27 del
Regolamento della Regione Piemonte del 29.10.7» la falsa applicazione delle norme di diritto
3 in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo le disposizioni sopra menzionate violate dalle condotte contestate all' . Con il secondo motivo, rubricato «Violazione Parte_2 dell'art. 360, n.5, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.» - il ricorrente lamentava che la motivazione sulle ragioni relative alla violazione delle prescrizioni contestate risultasse
«apparente, illogica e palesemente contraddittoria».
Con ordinanza n. 253/2022 la Corte Suprema, in accoglimento del secondo motivo di ricorso
(vizio di motivazione apparente della sentenza denunciato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), cassava la sentenza gravata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in altra composizione, anche in punto spese del giudizio di Cassazione.
Alla luce della suddetta ordinanza della Suprema Corte, promuoveva il presente Parte_1 giudizio di rinvio, chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. 119 e 120 del
12.10.2015 emesse dalla , con condanna della medesima al pagamento Controparte_1
delle spese di tutti i gradi di giudizio.
La si costituiva chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e delle ordinanze-ingiunzioni n. 119
e n. 120 del 2015.
All'udienza del 04.06.25, le parti precisavano le conclusioni, come da rispettive note scritte sostitutive dell'udienza e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza n. 1026/2018 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n. 24902 del 3 febbraio 2022 della Corte di Cassazione
Con pronuncia n 1026/2018 la Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ Civile riteneva l'appello infondato, spiegando anzitutto che l' aveva errato nel ritenere che il Tribunale Parte_2
avesse inteso confermare la decisione per aver violato le prescrizioni contenute nella diffida.
Precisava che effettivamente “l'inosservanza alla prescrizioni di cui alla diffida non costituisce di per sé infrazione” sanzionabile. Tuttavia, aggiungeva che “qualora si accerti la sussistenza di condotte che violino il regolamento regionale, è possibile avviare l'iter sanzionatorio e addivenire all'erogazione della sanzione amministrativa”.
Nel caso di specie – sosteneva la Corte – il Tribunale aveva esaminato nel concreto che vi fosse
4 stata violazione del Regolamento regionale all'esito delle verifiche disposte dalla CP_1 dopo la decorrenza dei termini indicati nella diffida per l'adeguamento alle prescrizioni individuate, accertando nelle inosservanze contestate o nelle prescrizioni disattese, l'effettiva e sostanziale violazione del Regolamento Regionale n. 10/R. Con diffida del 23 luglio 2012 la aveva, infatti, imposto all' diverse prescrizioni;
tuttavia, dai CP_1 Parte_2
controlli operati successivamente era emerso che questa aveva contravvenuto ad alcune di esse.
In particolare, l' non aveva comunicato in anticipo lo spandimento dei reflui, non aveva Pt_2
comunicato per tempo lo svuotamento della vasca di stoccaggio dei liquami e, infine, aveva effettuato le operazioni di fertirrigazione senza fare uso in ogni occasione del carro-botte. Tali condotte venivano valutate dalla Corte come contrarie al Regolamento Regionale n. 10/R in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e più precisamente in violazione dell'art. 13 sulle “tecniche di distribuzione”, dell'art. 12 sulle “modalità di stoccaggio”, dell'art. 14 sulle “capacità di stoccaggio” e dell'art. 27 sui “termini di adeguamento” alle ulteriori specifiche prescrizioni dettate dalle Province.
Conseguentemente l'appello veniva respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24902 del 03.02.2022, accoglieva il secondo motivo di ricorso, riscontrando la ricorrenza del vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità allorquando la pronuncia “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”. Nella sentenza d'appello n. 1026/2018, in particolare, le argomentazioni della Corte territoriale venivano considerate totalmente apodittiche, non misurandosi né con il tenore letterale dei testi normativi evocati, né con la necessità di sussumere nelle previsioni contenute in quei testi le condotte addebitate all'opponente nelle ordinanze ingiunzione opposte.
L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbiva il primo e l'impugnata sentenza veniva pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in altra composizione.
2) I motivi di riassunzione proposti da Parte_1
Primo motivo
Parte attrice in riassunzione lamenta in primo luogo l'erronea valutazione, compiuta in primo e
5 secondo grado, delle condotte contestate in riferimento agli articoli 13, 14 e 27 del Regolamento regionale n. 10R, il quale non risulterebbe in alcun modo non osservato o violato. L'art. 13, in particolare, né invero altra disposizione, non conterrebbe alcun riferimento all'uso di un carro- botte per lo spandimento dei reflui e tantomeno stabilirebbe che questo debba essere effettuato valendosi di un carro. L'art. 14 in nessun punto tratterebbe di vasche di stoccaggio, né tanto meno fisserebbe termini per lo svuotamento delle stesse. In ordine all'art 27, infine, né esso né altra disposizione del regolamento regionale prevederebbero che lo spandimento dei reflui, una volta ottenuta l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, debba essere comunicato anticipatamente agli organi preposti ai controlli.
A fronte dell'assenza di violazione, le ordinanze-ingiunzione oggetto di causa sarebbero palesemente illegittime e pertanto suscettibili del preteso annullamento.
Secondo motivo
Con il secondo motivo contesta la presunta violazione dell'art. 27 del Regolamento, Parte_1
asseritamente violato per non aver comunicato anticipatamente lo spandimento dei reflui.
Anche in questo caso la motivazione addotta dalla Sezione I^ della Corte d'Appello sarebbe del tutto apparente, atteso che l'art. 27 non prescriverebbe che le operazioni di versamento debbano essere comunicate anticipatamente.
La ratio su cui la predetta Corte avrebbe erroneamente rigettato l'appello si fonderebbe sul trarre dalla mancata osservanza delle prescrizioni dettate dalla , previste dall'art. 27 CP_1
del Regolamento, la conseguenza della violazione del Regolamento stesso. Essa equivarrebbe, in definitiva, all'erogazione della sanzione per violazione della diffida, che, come sostenuto dall'odierno attore in riassunzione fin dal primo grado, non può costituire di per sé infrazione.
Da qui la condivisibile cassazione della sentenza d'appello n. 1026/2018 per vizio di motivazione apparente e la richiesta di annullamento delle ordinanze de quo.
3) La difesa di parte convenuta in riassunzione
afferma in tale sede che la sentenza cassata n. 1026/2018 avrebbe Controparte_2
in realtà correttamente deciso, confermando la sentenza di prime cure e la conseguente validità ed efficacia delle ordinanze ingiunzioni provinciali. Queste ultime ricondurrebbero le violazioni accertate nei confronti del Sig. a quelle riscontrate nei verbali di contestazione, Pt_2
i quali, a loro volta, evidenziano l'inottemperanza a specifiche prescrizioni dettate in diffida n.
394 del 23/07/2012, tutte integranti violazioni del Regolamento Regionale n. 10/R/2007.
In particolare, le violazioni accertate per “non aver provveduto all'utilizzo esclusivo del
6 carrobotte dotato di interratore per le operazioni di spandimento” e per “non aver provveduto all'invio della comunicazione preventiva con due giorni di anticipo all' per Controparte_3
l'effettuazione delle operazioni di spandimento reflui zootecnici” violerebbero l'art. 13 del
Regolamento 10/R/2007.
Il ruscellamento degli effluenti che nel caso di specie era stato riscontrato avrebbe potuto essere evitato seguendo le prescrizioni indicate dalla , cui controparte non ha ottemperato. CP_1
L'utilizzo del carrobotte dotato di interratore sarebbe, inoltre, un sistema di distribuzione degli effluenti zootecnici che consente l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento e l'uniformità di distribuzione.
La richiesta di comunicazione preventiva all'Ente delle operazioni di spandimento risponderebbe, infine, alla necessità di poter controllare il rispetto da parte dell'Azienda delle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale
n. 10/R.
Posta la sussistenza di condotte inosservanti il regolamento regionale, è stato correttamente avviato l'iter sanzionatorio, approdato, attraverso i verbali di contestazione, alle ordinanze di ingiunzione di cui si discute.
Parte convenuta in riassunzione conclude, pertanto, per il rigetto delle domande riproposte nella presente fase processuale dal Sig. in proprio e quale l.r. dell' Pt_2 Parte_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma la sentenza del
[...]
Tribunale di Vercelli n. 1029 del 05.09.2017 e conseguentemente le ordinanze-ingiunzioni della
Provincia di n. 119 e n. 120 del 2015. CP_1
4) I motivi della decisione
Per poter correttamente valutare la fondatezza o meno delle doglianze dell'appellante occorre fare riferimento a tutti gli atti del procedimento amministrativo che si è concluso con l'emissione delle due ordinanze ingiunzione impugnate da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante dell'omonima azienda agricola.
4.1. Con il primo motivo l'appellante reitera la doglianza avanzata nei precedenti gradi di giudizio, ovvero che con le ordinanze ingiunzioni impugnate gli sia stata comminata una sanzione per la mera violazione delle prescrizioni contenute nella diffida del 23.07.2012 e non, come prescritto dalla normativa di settore, per la violazione del Regolamento Regionale n. 10/R.
Dalla lettura degli atti emerge che il sopralluogo del 09.07.2012, da cui ha tratto origine la diffida del successivo 23.07.2012, veniva eseguito a seguito di numerose segnalazioni degli
7 abitanti delle frazioni Nani e Vergani sul permanere dei cattivi odori provenienti dall'az.
Agricola in Regione Nani in Comune di Fubine. Parte_1
Nell'occasione veniva riscontrato uno sversamento di reflui zootecnici, causato, secondo quanto dichiarato dal titolare, dall'intasamento 10-15 giorni prima di un pozzetto di ispezione posto prima dell'immissione nella vasca di stoccaggio, la quale presentava nella parte superiore una “crosta galleggiante”, era priva del sensore di livello con allarme sonoro e visivo, nonché di predisposizione per l'immissione dei liquami sul fondo vasca mediante prolungamento del tubo di scarico.
Venivano indagate le modalità di spandimento fino a quel momento utilizzate dall'azienda - attuato nei terreni adiacenti alla stalla tramite aratura per trascinamento con una tubazione da irrigazione collegata alla vasca di stoccaggio e solo nei terreni più distanti tramite carrobotte - verificate le possibili cause dell'intasamento che aveva causato lo sversamento - individuato nello sminuzzamento di prodotti dolciari con l'incarto di cui erano ancora presenti i residui - e relazionate le condizioni generali, con attestazione della presenza di mosche in quantità tale da rendere difficile la permanenza nei pressi della stalla.
Alla luce di tale rapporto veniva emessa la diffida del 23.07.2012 con le sue prescrizioni.
In data 04.03.2013 veniva effettuato nuovo sopralluogo, a seguito di segnalazione di spandimenti di liquami in atto senza la preventiva comunicazione sancita dalla diffida del luglio precedente.
In occasione di tale sopralluogo, come attestato dalla relazione di servizio dell'08.03.2013 in atti con allegata documentazione fotografica, gli operanti potevano verificare che lo spandimento era attuato nuovamente con un mezzo agricolo in moto collegato ad un agitatore immerso nella vasca di stoccaggio alla quale era collegata una tubazione che si diramava in direzione di un terreno agricolo posto a valle della vasca. Seguendo il tubo per alcune centinaia di metri, si legge nella relazione di servizio, si giungeva in un terreno agricolo nel quale si verificava che il tubo era collegato ad un mezzo agricolo adibito alla lavorazione del terreno ed interramento immediato dei liquami.
A fronte di tale relazione veniva emesso il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 20.03.2013, poi alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 119 del 12.10.2015, qui impugnata.
Risale, invece, al 12.06.2013 la comunicazione indirizzata dalla Provincia di CP_1
Con all' con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine all'asserito Parte_2
svuotamento della vasca di stoccaggio. Veniva, infatti, evidenziato che era stata trasmessa documentazione attestante la cessione di liquami per 2.000 mc tondi, mentre la volumetria
8 disponibile nella vasca veniva indicata in 3.270 mc. In tale occasione veniva ribadita la necessità della preventiva comunicazione degli spandimenti e dell'utilizzo del carrobotte.
Con relazione del 26.07.2013 veniva dato atto dell'ulteriore sopralluogo effettuato il giorno precedente a seguito del pervenimento di ulteriori lamentele raccolte dagli abitanti della zona in riferimento ad esalazioni maleodoranti provenienti dalle attività di spandimento liquami
Con effettuate nell' . Parte_2
In occasione del sopralluogo del 25.07.2013 gli operanti davano atto della effettiva presenza di odori sgradevoli da ricondursi a reflui zootecnici di allevamento suinicolo. I terreni venivano descritti come rivoltati con conseguente interramento del liquame.
A seguito di tale relazione di servizio veniva emesso il verbale di contestazione di violazione amministrativa del 26.07.2013, poi alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 120 del 12.10.2015, qui impugnata.
Alla richiesta di chiarimenti del 12.06.2013 rispondeva il delegato dell'az. alla Pt_2
gestione dei reflui zootecnici, , con missiva del 25 luglio 2013, nella quale, Parte_4
sostanzialmente, confermava gli spandimenti di marzo 2013 e di luglio 2013, al momento della risposta ancora in atto, assumendosi la responsabilità del mancato preavviso all'amministrazione, avendo male interpretato la durata temporale della prescrizione contenuta nella diffida del luglio precedente. In relazione allo svuotamento della vasca di stoccaggio il tecnico confermava che lo svuotamento era stato richiesto per verificare la presenza di eventuale sedimentazione sul fondo di materiale solido, che sarebbe risultata minima dal momento che il liquame in parola present[erebbe] una frazione di sostanza secca limitatissima
e con scarso sedimento. Con riferimento al futuro smaltimento dei liquami il tecnico rappresentava la predisposizione di diverse misure, quali la cessione totale dei liquami prodotti e l'esecuzione dei lavori di copertura delle vasche del liquame, il tutto per evitare molti spiacevoli episodi di disagio generalizzato […] e ridurre ulteriormente il disagio diffuso che può essere eventualmente arrecato al territorio, per di condizioni climatiche talune volte molto sfavorevoli.
Dal complesso di tali atti si evince chiaramente come le richieste di intervento e le misure operative imposte con la diffida erano tutte conseguenti alla presenza di odori maleodoranti rilevati dagli abitanti della zona.
Ora la normativa sull'utilizzazione agronomica deli effluenti zootecnici, ed in particolare il
Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R., con gli art. 12, 13, 14 mira a individuare le modalità che permettano di evitare, in caso di stoccaggio e di spandimento, il disagio diffuso
9 degli abitanti delle zone circostanti di cui il tecnico dà atto nella missiva.
Così l'art. 13 c. 2 impone che le tecniche di distribuzione assicurino l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli. Mentre con l'art. 12 si vogliono individuare le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in modo che siano dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché in grado contenere il volume di materiale non palabile prodotto, per quanto riguarda negli allevamenti di suini ed il periodo antecedente al dicembre 2013, in 120 giorni, il tutto, come esplicitato dalla norma, anche per evitare accumuli di deiezioni e fenomeni di ruscellamento superficiale.
Proprio a tali fini erano state date le specifiche prescrizioni di utilizzo del carrobotte dotato di interratore - in modo da evitare lo sversamento, il ruscellamento e la formazione di odori sgradevoli, in quanto evitava lo spostamento dei liquami dalla vasca al terreno di spandimento con un lungo tubo passibile di versamenti e assicurava l'immediata incorporazione nel terreno
- nonché lo svuotamento integrale della vasca di stoccaggio - in modo da assicurare il suo riempimento solo con il prodotto degli ultimi 120 giorni, evitando il permanere di materiale risalente con formazione di residui solidi superficiali, come la crosta galleggiante riscontrata a luglio 2012, o sul fondo, con conseguenti sversamenti come quelli accertati nella medesima occasione.
In occasione dei successivi sopralluoghi di marzo 2013 e di luglio 2013, cui sono conseguite le contestazioni di violazioni amministrative e in ultima battuta le ordinanze ingiunzioni, è stata riscontrata la permanenza di sgradevoli odori e la mancata attuazione di quelle prescrizioni che dovevano servire a scongiurare quel rischio.
Così il 04.03.2013 gli operanti hanno di nuovo verificato l'utilizzo di un lungo tubo, collegato a due mezzi agricoli in modo da portare i liquami dalla vasca di stoccaggio al terreno di spandimento, mentre il 25.07.2013 è stata attestata dagli stessi operanti la presenza di odori sgradevoli da ricondursi ai reflui zootecnici di allevamento suinicolo.
Mentre dalle comunicazioni dell'azienda alla Provincia, come attestato nella comunicazione del 12.06.2013, è emerso il solo parziale svuotamento della vasca di stoccaggio, con conseguente permanenza di materiale risalente e maleodorante.
Non aver attuato le prescrizioni ha determinato la realizzazione del rischio che quelle
10 prescrizioni operative volevano scongiurare, ovvero le esalazioni maleodoranti, e si è accertata la violazione degli articoli 12 e 13 del Regolamento Regionale 10/R.
Si è quindi verificata la condizione posta dalla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2009 per la corretta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 c. 4 (Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro) determinata la prima volta nel minimo edittale di
600,00 euro (ingiunzione n. 119) e la seconda volta nella somma leggermente maggiorata di
720,00 euro (ingiunzione n. 120), stante la reiterazione della violazione a distanza di breve tempo.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta il fatto che la sanzione amministrativa irrogata sia conseguita alla presunta violazione dell'art. 27 del Regolamento
Regionale 10/R, asseritamente violato per non aver comunicato anticipatamente lo spandimento dei reflui, pur in assenza di uno specifico obbligo di comunicazione.
L'obbligo di preventiva comunicazione delle opere di spandimento, come chiarito negli atti della PA, era anch'esso finalizzato al controllo delle modalità di realizzazione dello spandimento, in modo da evitare la realizzazione dei rischi di diffusione di odori sgradevoli fino a quel momento riscontrata nelle lamentele della popolazione circostante.
Come sopra evidenziato, nei successivi sopralluoghi effettuati a marzo e luglio 2013, nell'ambito dei controlli previsti e disciplinati dal suddetto art. 27, è stata verificata la permanenza di cattivi odori provenienti dall'az. , con conseguente diretta Parte_2
violazione delle norme del Regolamento Regionale 10/R che tale rischio volevano evitare.
L'art. 27 viene menzionato solo per dare base regolamentare al potere della Provincia di dettare ulteriori prescrizioni in particolari situazioni di rischio nonché al dovere di segnalazione alle autorità di controllo competenti gli esiti dei controlli disposti.
Il motivo è infondato e, pertanto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado e del precedente giudizio di legittimità gravano sull'appellante, soccombente totale.
11 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate (scaglione euro 1.101,00- 5.200,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria (presente solo nel presente giudizio), per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Pertanto, le spese di lite per il ricorso per Cassazione si liquidano in complessivi euro 1.875,00, di cui euro 709,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 389,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Le spese di lite per il presente giudizio di rinvio si liquidano in complessivi euro 2.419,00 di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario (v. Corte di Cassazione, Sez. Unite, 20/02/2020, ud. 08/10/2019, dep.
20/02/2020, n.4315 e Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 - Rv.
660741 - 01).
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, sez. II^ civ., n. 24902 del 3 febbraio 2022:
12 respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Vercelli
n. 1029 del 05.09.2017; condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.875,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.419,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
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