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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12382/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12382/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Mara Desantis
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.07.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 02/11/2023)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza del 13/02/2025 la ricorrente si è opposta all'affidamento paritetico indicato dalla CTU e per il resto ha concluso come da ricorso depositato il 31/10/2023 con il quale ha chiesto al Tribunale di: “1) Disporre la revisione e/o modifica dell'assegno di mantenimento nei confronti del minore nella misura pari ad euro 680,00 a Persona_1
partire dalla data della presente domanda, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie, comprensive anche delle spese relative alla mensa scolastica;
2) Disporre il pagamento della somma pari ad euro 3.887,79 a titolo di arretrati dovuti per
l'adeguamento ISTAT ed interessi legali pari ad euro 632,85, dalla data del provvedimento di regolamentazione sino al mese di febbraio 2023; Restano Fermi tutti gli altri ulteriori provvedimenti. In via istruttoria: fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, chiede fin d'ora di essere ammesso a provare per testi, premessa la formula “Vero è che” le circostanze di cui ai punti n. 5 e 7 delle premesse, indicando come teste la sig.ra , Via De' Testimone_1
Bardi n. 19, Firenze, chiede sin d'ora di essere ammesso alla prova contraria sui medesimi testi e per le medesime circostanze richieste dal resistente”;
All'udienza del 13/02/2025 il resistente ha chiesto che sia disposto il collocamento paritario, come suggerito dalla ctu e ridotto il contributo paterno per il mantenimento in conseguenza di fatti sopravvenuti; per il resto ha concluso come da foglio di PC depositato il 18/11/2024 in base al quale ha chiesto al Tribunale di: “1. respingere la domanda avanzata dalla OR di incremento di assegno di mantenimento per il figlio con Pt_1
decorrenza dal deposito del ricorso e di inclusione fra le spese straordinarie delle spese di mensa scolastica perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
2. respingere la domanda di corresponsione di pretesi arretrati ISTAT e di interessi perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
3. respingere in ogni caso ogni avversa domanda, istanza ed eccezione in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
4. in via riconvenzionale, a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n. 3335/2017 VG:
a) Disporre che il figlio , fermo l'affido condiviso del figlio minore con formale Per_1
domiciliazione presso la madre ai fini della residenza anagrafica, frequenterà entrambi i genitori nella misura del 50% secondo lo schema seguente, così come indicato dalla CTU:
pagina 2 di 12 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P P M M
Settimana 2 M M P P P P
Oppure invertendo i giorni:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 P P M M M M
Settimana 2 P P M M P P
Il sig. resta comunque disponibile anche al collocamento del figlio prevalente CP_1
presso di lui, così come aveva chiesto in tesi in comparsa di costituzione, e, quindi, su 14 giorni, 8 giorni con il padre e 6 con la madre. Ancora, come indicato dalla CTU, disporre che: per le vacanze natalizie, alternativamente, ogni anno, trascorrerà con un Per_1 genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le festività
Pasquali saranno trascorse dal minore in maniera alternata con ciascun genitore;
per le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_1
consecutivi. Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui. Per il resto ci si riporta al proprio piano genitoriale di cui al doc. 26; b) … confermando le statuizioni in essere circa le spese straordinarie e comunque secondo le linee del CNF;
c) ….;
5. in via istruttoria: Si prende atto della relazione della CTU, e, nel riportarsi alle note della propria CTP, contestate le osservazioni della Ctp di controparte alla bozza di CTU, del tutto illogiche ed infondate a fronte del l'indicazione della CTU di modifica delle condizioni di frequentazione di 1 solo giorno su 14, ci si oppone a qualsivoglia eventuale avversa richiesta di chiarimenti e/o integrazione dell'elaborato peritale versato in atti, atteso l'esaustivo, logico, convincente ed irreprensibile iter argomentativo esposto dalla CTU a sostegno delle proprie conclusioni, per cui una sua rinnovazione o una riconvocazione a chiarimenti sarebbe del tutto inutile. Si ribadisce la richiesta di reiezione dell'avversa richiesta di prova per testi sulle circostanze di cui ai punto 5 e 7 del ricorso in quanto inammissibili, generici, valutativi o, limitatamente al punto 5, relative a fatti pacifici. Si prende atto della relazione
pagina 3 di 12 della dott.ssa prodotta dalla OR . Ribadisce la contestazione Per_2 Pt_1 dell'avverso piano genitoriale. Senza voler invertire l'onere della prova, ove sia ritenuto occorrente, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nelle proprie memorie con i testi ivi indicati. Ove si ritenga che la sig.ra abbia contestato gli importi Pt_1
percepiti nel 2023 a titolo di stipendio si chiede ordinarsi alla OR la produzione Pt_1 di tutte le buste paga del 2023 e/o disporre ordine di esibizione delle stesse all'ex datore di lavoro Ash Italia s.r.l. con sede in via Firenze, via Vecchietti, 13. Si insiste nell'ordine di esibizione alla OR , ad integrazione dell'attuale documentazione, in ordine alla Pt_1
gestione patrimoniale n. 110-72200095 di cui non è stato prodotto alcun resoconto e al fondo pensione sul quale nell'anno 2022 ha versato euro 5.000,00, nel 2021 euro 3.500,00, nel 2020 euro 1.500,00, di cui non è stato prodotto alcun rendiconto. Si chiede anche che sia aggiornata al 31.12.2023 la documentazione dei conti presso i depositi alla CR Asti della OR , suddivisi fra due gestioni patrimoniali e vari conti correnti (quelli che Pt_1
al 31.12.2022 ammontavano a 500.000,00 euro). Ci si oppone alla richiesta di indagine della Guardia di Finanza in quanto inammissibile ed inutile stante la documentazione in atti. Quanto al verbale dell'assemblea di riduzione/eliminazione compensi è già stato prodotto (doc. 12).
6. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, cap ed iva. Ritenuti esistenti gli estremi della responsabilità della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, condannare la stessa anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 31/10/2023 regolarmente notificato, ha adìto questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere, a modifica del decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze del 14/02/2018 (proc. n. 3335/2017 V.G.), l'aumento da e. 520,00 ad e. 680,00 mensili del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore , nato il [...] nel Per_1
corso della relazione more uxorio con , ad oggi cessata, ferma restando la Controparte_1
divisione delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore, con condanna del al CP_1
pagamento di e. 3.887,79 a titolo di arretrati dovuti alla rivalutazione ISTAT, oltre ad e.
pagina 4 di 12 632,85 per interessi;
con comparsa di costituzione e risposta, si è Controparte_1
costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la pariteticità dei tempi di frequentazione genitori/ figlio, con mantenimento diretto del figlio;
con provvedimento del 02/04/2024, il Tribunale ha disposto CTU psicologica, affidata alla dott.ssa , finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti e ad Controparte_2
individuare il miglior regime di frequentazione tra il figlio ed i genitori;
il giudizio è proseguito in istruttoria con l'acquisizione della relazione peritale e di documentazione economica, fino a quando all'udienza del 13/02/2025 le parti hanno concluso come in epigrafe riportato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Quanto al regime di affidamento del minore va rilevato che, fermo Persona_1
restando l'affido condiviso, mai posto in discussione tra le parti, deve rilevarsi nella relazione peritale depositata in data 29/10/2024, il CTU dott.ssa ha Controparte_2 rilevato che “rispetto alle figure genitoriali, il primo dato significativo che emerge è il legame affettivo profondo che il bambino nutre nei confronti di entrambe” e che “In presenza di entrambi i genitori, non assume atteggiamenti regressivi. L'età mostrata Per_1 all'interazione è consona all'età anagrafica”; quanto alla capacità genitoriale dei due genitori, il CTU ha evidenziato che “all'osservazione clinica, il signor si è CP_1
mostrato un genitore adeguato e capace di non coinvolgere direttamente nel Per_1
conflitto. Ha mostrato di essere un genitore protettivo e amorevole capace di cogliere i suoi interessi” (pag. 27) e che “durante la CTU la OR ha manifestato in effetti Pt_1
un legame affettivo autentico verso nonché la capacità di un accudimento funzionale Per_1 su un piano educativo, normativo, sociale e materiale” (pag. 33); ne consegue che non si ravvisano i presupposti per discostarsi dall'attuale regime di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e, altresì, dal collocamento e dalla domiciliazione del minore presso l'abitazione materna, come previsto dal decreto del Tribunale di Firenze n.
2112/2018, dovendosi garantire continuità alle consolidate abitudini di vita del minore.
Passando all'esame del tema connesso alla frequentazione genitori figlio vale la pena rammentare che la CTU psicologica è stata disposta a seguito della costituzione in giudizio del il quale, in sede riconvenzionale, ha dedotto che il figlio manifestava CP_1 Per_1
pagina 5 di 12 una forma di disagio, derivante dall'instabilità psicologica della madre, tale da condurre il resistente a formulare richiesta di un regime paritetico, mentre il ricorso promosso dalla ha ad oggetto esclusivamente temi di carattere economico: tanto premesso, va Pt_1
rilevato che all'esito dei lavori peritali, entrambi tali aspetti (il disagio del minore e l'instabilità psicologica della madre) sono stati esclusi dal CTU dott.ssa , di tal CP_2
chè vengono meno i presupposti di fatto che hanno mosso la richiesta del padre;
va, di contro, osservato che l'attuale frequentazione genitori/figlio è frutto di un accordo tra le parti, raggiunto nel corso di una precedente procedura giudiziale, terminata nel 2018, e che tale regime di frequentazione non solo appare tuttora confacente alle esigenze di vita di un minore di soli 9 anni, il cui equilibrio appare prioritariamente doveroso conservare, ma appare in grado di garantire appieno il rapporto del minore con il padre;
in questo senso,
l'osservazione della dott.ssa , secondo la quale “è risultato in grado di CP_2 Per_1 passare con una certa naturalezza da un genitore all'altro senza mostrare difficoltà. I dati osservati permettono dunque di concludere come sia in grado di separarsi Per_1 tranquillamente dai genitori e di non mettere in atto alcun disagio alla presenza dell'uno o dell'altro. Il bambino è apparso inoltre in grado di entrare in relazione con entrambi” deve essere letta nell'ottica che l'attuale regime di frequentazione ha dato ottima prova di sé, dovendosi altresì rilevare che la stessa CTU ha osservato che “la modalità di adattamento risulta significativa nella misura in cui il bambino appare non vivere in maniera “scissa” la relazione con ciascun genitore ma sia in grado di conservare una funzionale
“continuità” relazionale nel passaggio dall'uno all'altro e di riconoscere l'importanza e le peculiarità del mondo paterno e materno” (pagg. 38 e 39).
Ne consegue che il Tribunale ravvisa l'inopportunità di modificare l'attuale calendario di frequentazione, in assenza di una specifica esigenza del minore, il quale risulta affettivamente legato ad ambo i genitori in pari modo, non essendo peraltro mai stato dedotto un comportamento ostativo da parte della madre all'accesso all'altro genitore;
peraltro, la stessa dott.ssa , a pag. 36 della relazione peritale, ha avuto modo di CP_2 riferire al Tribunale che: “Il bambino fa capire inequivocabilmente di star bene con entrambi e di non avere alcun desiderio di trascorrere più tempo con la madre o con il padre. Anzi al contrario, sembra che in tutti i modi, faccia capire al CTU di star bene con entrambi i genitori e di aver stabilito con loro, aspetti di una buona qualità relazionale”.
pagina 6 di 12 Va, inoltre, evidenziato che nel corso dell'attività peritale è emerso che: a) gli esiti scolastici del minore, ricavati tramite i colloqui svolti dal CTU con le insegnanti e l'acquisizione delle schede di valutazione, appaiono positivi (a pagg. 24 e 25 della relazione peritale vengono riportati i giudizi della la quale così si è espressa: Parte_2
“Non ci sono cose particolari, basta leggere le pagelle scolastiche perché valutiamo la relazione con gli altri, con i compagni e con gli adulti. È sempre venuto a scuola, ha sempre partecipato con impegno per fare molto bene. Non ci sono stati episodi che ci hanno fatto immaginare momenti particolari di rottura o di non attenzione. Quello che caratterizzava (questa cosa è andata migliorando negli anni), è che aveva delle Per_1 reazioni di rabbia nei litigi con i compagni, quando non veniva compreso”; del maestro il quale si è così espresso: , crescendo, ha degli strumenti suoi personali per Tes_2 Per_1 affrontare le situazioni, è un bambino con un'ottima proprietà di linguaggio, una profondità di pensiero ed anche nell'esposizione è piacevole conversare con lui, va molto in profondità ed è piacevole conversare con lui. Ha un approccio costruttivo al dialogo”; della la quale così si è espressa: “negli ultimi mesi, è inserito in Parte_3 Per_1 un percorso di valutazione per un disturbo dell'apprendimento. A scuola vediamo dei sintomi, abbiamo notato questo forte gap tra le prestazioni orali e quelle scritte. Ha fatto una valutazione con la dott.ssa dell' Firenze ed ha consigliato di ripetere le Per_3 Pt_4
prove dopo un percorso di potenziamento con la dott.ssa Abbiamo fatto degli Per_4 incontri con le specialiste”; b) la serenità del minore è stata riconosciuta sia dai nonni paterni e che dall'attuale compagna del padre;
c) il recente cambio di lavoro della madre, la quale ha cessato di lavorare nell'azienda della famiglia ed ha avviato una propria CP_1
attività libero professionale di psicologa-psicoterapeuta, permette oggi alla donna di avere maggiore flessibilità oraria rispetto al passato per rispondere ai bisogni del figlio, laddove il padre svolge un lavoro dipendente in un negozio in centro di Firenze, con orari fissi.
Ne consegue che deve prevedersi che la frequentazione tra il minore e le parti continui secondo l'attuale schema a suo tempo concordato dai genitori:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P M P P
pagina 7 di 12 Settimana 2 M M P P M M
Quanto alle festività natalizie, pasquali ed estive, avendo il CTU suggerito l'attuazione dei principi di pariteticità e dell'alternanza tra i due genitori, parimenti nulla deve modificarsi rispetto alla disciplina vigente, prevista dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data
14/02/2028 in recepimento dell'accordo raggiunto in quella sede tra le parti.
Va, peraltro, evidenziato che il minore che risulta aver maturato una Persona_1
condizione psicologica stabile ed adeguata per l'età e che vive una condizione di equilibrio e di benessere in una frequentazione che garantisce significativi rapporti con ciascun genitore, appare inserito in un contesto di irrisolta conflittualità genitoriale e di ostilità paterna e del ramo paterno nei confronti della madre, che ha creato criticità al momento della assunzione di decisioni rilevanti per la sua qualità di vita, quali la frequentazione con i pari e la scelta dell'attività sportiva;
la stessa dott.ssa ha rappresentato, nelle note CP_2
di risposta al CTP di parte , che: “Il bambino è completamente inserito nel conflitto Pt_1
tanto da non capire bene le motivazioni della separazione e non capire bene cosa stia succedendo alla sua famiglia” ed ha correttamente suggerito, in sede di conclusioni finali, la nomina di un coordinatore genitoriale per risolvere le problematiche di comunicazione tra gli adulti, strumento la cui previsione sarebbe stata auspicabile, ma alla quale non può darsi seguito, stante il mancato assenso del padre (v. verbale di udienza del 20/11/2024).
In questa ottica, il mantenimento dell'attuale calendario di frequentazione, ampiamente interiorizzata dal minore e dai genitori nel corso degli ultimi 6 anni, appare anche funzionale ad eliminare il rischi di insorgenza di nuovi conflitti;
in ogni caso, si ritiene opportuno invitare i genitori ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Servizio USMIA di riferimento ovvero con un professionista privato, congiuntamente scelto.
Infine, va detto che l'espletamento della CTU psicologica, la quale ha indagato sotto ogni profilo l'attualità delle relazioni interpersonali all'interno del nucleo familiare e della idoneità genitoriale delle parti, rende superfluo accertare eventi del passato posti alla base pagina 8 di 12 dei capitoli di prova orale formulati dalle parti, di tal chè tutte le domande di prove orali devono essere rigettate, in quanto non utili alla presente decisione.
4. Quanto ai profili economici, vanno preliminarmente esaminate le domande istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi osservare che: quanto alla richiesta della ricorrente di disporre di indagine della Guardia di Finanza a carico del resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto meramente esplorativa, essendo un lavoratore dipendente;
quanto alla richiesta della ricorrente di acquisire il verbale dell'assemblea di riduzione/eliminazione dei compensi, lo stesso è già stato prodotto dal resistente (doc. 12), di tal chè nulla deve provvedersi sul punto;
quanto alla richiesta del resistente di disporre ordine di esibizione alla , ad integrazione della documentazione in atti, in ordine alla gestione Pt_1
patrimoniale n. 110-72200095 al fondo pensione e alla richiesta di aggiornamento al
31/12/2023 della documentazione dei conti presso CR Asti della ricorrente, le stesse sono già state acquisite dal Tribunale con decreto collegiale del 27/11/2024, di tal chè su tale domanda nulla deve disporsi.
Ciò premesso, e posto che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c., e che ambo le parti hanno chiesto la modifica dell'attuale contributo paterno, in aumento ovvero in riduzione, va rammentato che l'accoglimento di tali istanze presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, avendo la Cassazione ha ribadito che il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma ponderazione di quei medesimi presupposti delle statuizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, già valutati in seno al precedente titolo, dovendo piuttosto limitarsi a verificare se,
e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (C. 283/2020; C. Ord. n. 6639/2023).
Appare, quindi, necessario procedere preliminarmente ad una disamina comparata della situazione economico - reddituale delle parti, dovendosi osservare che:
1) la ricorrente ha percepito fino all'anno 2023 (v DR 204), quale dipendente della ditta
Ash Italia s.r.l., di proprietà della famiglia un reddito mensile di circa e. CP_1
1500/1600,00; a partire dal 1/02/2024, la ha intrapreso l'attività di psicologa Pt_1
professionista, previa apertura di partita iva, percependo nel periodo dal periodo pagina 9 di 12 maggio/2024/novembre 2024 l'importo di e. 6.181,30 lordi (v. Bilancino depositato il
21/01/2025), ricavi che appaiono compatibili con i proventi di una nuova professione appena avviata;
la ricorrente non sopporta alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, essendo rimasta ad abitare con il figlio nell'ex casa familiare sita a Firenze in via Porta
Rossa, di proprietà della famiglia sotto il profilo patrimoniale la risulta CP_1 Pt_1
proprietaria di un immobile (v. doc. 37), dal quale ha percepito nel 2023 un reddito da locazione pari ad e. 5.100,00 (e. 425,00 mensili lordi, corrispondenti, al netto della cedolare secca, ad e.336,00 netti mensili); la stessa risulta avere depositi presso CR Asti, suddivisi in due gestioni patrimoniali ed è titolare di un fondo pensione che ha raggiunto l'importo di e.
20.000,00;
2) il resistente lavora da sempre come dipendente nella società di famiglia Ash Italia s.r.l; attività in forza della quale ha percepisce (v. DR 2023) reddito annuale lordo di e.
30.168,00, corrispondente, una volta detratti e. 5.672,00 a titolo di ritenute IRPEF ed e.
435,00 quale addizionale regionale – ad e. 24.061,00 annui netti, pari ad e. 2.005,08 mensili;
lo stesso non sopporta alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, abitando a far data dalla cessazione della convivenza in un immobile messogli a disposizione dal padre posto in Firenze via della Chiesa n. 63; sotto il profilo finanziario, ha Persona_5
risparmi per circa e. 19.000,00 (v. doc 13, 14,15,16, 17 e 19 ) ed una polizza di e. 12.900,00
(doc. 18).
Tanto premesso, tenuto conto della immutatezza dei tempi di frequentazione genitori/figlio e dell'attuale maggior reddito mensile netto del padre, deve essere respinta l'istanza di aumento dell'importo del contributo paterno formulata da , tenuto conto Parte_1
che le attuali minori risorse economiche della donna costituiscono una fase fisiologica provvisoria e sono suscettibili di futuro miglioramento, stante la giovane età della ricorrente, che deve ancora mettere a pieno frutto la propria specifica capacità lavorativa.
Parimenti deve essere respinta la domanda di di riduzione di detto Controparte_1
importo mensile, dovendosi tener conto del sopravvenuto ed oggettivo aumento delle esigenze di vita del figlio , oggi di quasi 10 anni, rispetto all'epoca di determinazione Per_1
di detto contributo (anno 2018), quando il minore ne aveva soli tre e mezzo, e dall'altro che la maggiore liquidità accantonata dalla madre, anche in ragione della pregressa vendita di un immobile ricevuto per via ereditaria materna, non può avere in questa sede alcuna pagina 10 di 12 incidenza specifica sul quantum dovuto dal padre, tenuto conto che non si verte nell'ambito delle determinazione di un assegno di mantenimento tra coniugi, ove si deve aver riguardo anche al tenore di vita delle parti, laddove la necessità di contribuzione di ambo i genitori è prevista in via necessaria dalla legge ed il contributo paterno deve essere commisurato ai tempi di frequentazione (non modificati in questa sede), alla capacità reddituale (allo stato inferiore quella della madre) e alle esigenze di vita del minore (che crescono notoriamente in uno con il crescere dell'età); ne consegue che, a fronte del rigetto delle opposte istanze di parte, rimangono confermate le condizioni concordate dalle parti nell'anno 2018 e recepite con decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze emesso in data 14/02/2018.
Quanto, infine, alle spese straordinarie necessarie per il minore, va osservato che ambo le parti ne hanno chiesto la suddivisione paritaria al 50%, come peraltro già previsto dal decreto n. 2112/2018 del 14/02/2018, di tal chè nulla deve disporsi sul punto.
5. La ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento della somma di e. 3.887,23 dovuta a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT ed interessi legali, dalla data del provvedimento di regolamentazione sino al mese di febbraio 2023, non corrisposti dal resistente insieme al contributo al mantenimento del minore: tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, dovendo essere formulata in diversa e separata sede.
6. Quanto alla domanda formulata dal resistente di condannare la ricorrente per lite temeraria ex art. 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, la stessa deve essere rigettata, non ravvisandosi gli estremi della fattispecie invocata, tenuto conto che la ricorrente si è limitata a svolgere le proprie allegazioni e deduzioni difensive in ordine alla richiesta modifica di un titolo giudiziale, deducendo il sopravvenuto venir meno delle condizioni di fatto sussistenti all'epoca dell'accordo raggiunto dalle parti nell'anno 2018 nel corso della precedente procedura giudiziaria.
7. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza (la ricorrente perde sulla domanda economica, il resistente sul regime di frequentazione), devono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste in via pagina 11 di 12 definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica del decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze emesso in data 14/02/2018, così provvede:
- invita i genitori ed ad intraprendere un percorso Parte_1 Controparte_1
congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Servizio USMIA di riferimento ovvero con un professionista privato, congiuntamente scelto;
- rigetta la domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno e la domanda del resistente di riduzione del contributo paterno per il mantenimento del figlio Persona_1
(24/08/2014);
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento degli arretrati non corrisposti per il mantenimento del figlio;
- rigetta la domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
Il Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12382/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Mara Desantis
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.07.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 02/11/2023)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza del 13/02/2025 la ricorrente si è opposta all'affidamento paritetico indicato dalla CTU e per il resto ha concluso come da ricorso depositato il 31/10/2023 con il quale ha chiesto al Tribunale di: “1) Disporre la revisione e/o modifica dell'assegno di mantenimento nei confronti del minore nella misura pari ad euro 680,00 a Persona_1
partire dalla data della presente domanda, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie, comprensive anche delle spese relative alla mensa scolastica;
2) Disporre il pagamento della somma pari ad euro 3.887,79 a titolo di arretrati dovuti per
l'adeguamento ISTAT ed interessi legali pari ad euro 632,85, dalla data del provvedimento di regolamentazione sino al mese di febbraio 2023; Restano Fermi tutti gli altri ulteriori provvedimenti. In via istruttoria: fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, chiede fin d'ora di essere ammesso a provare per testi, premessa la formula “Vero è che” le circostanze di cui ai punti n. 5 e 7 delle premesse, indicando come teste la sig.ra , Via De' Testimone_1
Bardi n. 19, Firenze, chiede sin d'ora di essere ammesso alla prova contraria sui medesimi testi e per le medesime circostanze richieste dal resistente”;
All'udienza del 13/02/2025 il resistente ha chiesto che sia disposto il collocamento paritario, come suggerito dalla ctu e ridotto il contributo paterno per il mantenimento in conseguenza di fatti sopravvenuti; per il resto ha concluso come da foglio di PC depositato il 18/11/2024 in base al quale ha chiesto al Tribunale di: “1. respingere la domanda avanzata dalla OR di incremento di assegno di mantenimento per il figlio con Pt_1
decorrenza dal deposito del ricorso e di inclusione fra le spese straordinarie delle spese di mensa scolastica perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
2. respingere la domanda di corresponsione di pretesi arretrati ISTAT e di interessi perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
3. respingere in ogni caso ogni avversa domanda, istanza ed eccezione in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
4. in via riconvenzionale, a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Firenze del 14.02.2018 n. cronol. 2112/2018 reso nel procedimento rg n. 3335/2017 VG:
a) Disporre che il figlio , fermo l'affido condiviso del figlio minore con formale Per_1
domiciliazione presso la madre ai fini della residenza anagrafica, frequenterà entrambi i genitori nella misura del 50% secondo lo schema seguente, così come indicato dalla CTU:
pagina 2 di 12 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P P M M
Settimana 2 M M P P P P
Oppure invertendo i giorni:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 P P M M M M
Settimana 2 P P M M P P
Il sig. resta comunque disponibile anche al collocamento del figlio prevalente CP_1
presso di lui, così come aveva chiesto in tesi in comparsa di costituzione, e, quindi, su 14 giorni, 8 giorni con il padre e 6 con la madre. Ancora, come indicato dalla CTU, disporre che: per le vacanze natalizie, alternativamente, ogni anno, trascorrerà con un Per_1 genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le festività
Pasquali saranno trascorse dal minore in maniera alternata con ciascun genitore;
per le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_1
consecutivi. Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si trova presso di lui. Per il resto ci si riporta al proprio piano genitoriale di cui al doc. 26; b) … confermando le statuizioni in essere circa le spese straordinarie e comunque secondo le linee del CNF;
c) ….;
5. in via istruttoria: Si prende atto della relazione della CTU, e, nel riportarsi alle note della propria CTP, contestate le osservazioni della Ctp di controparte alla bozza di CTU, del tutto illogiche ed infondate a fronte del l'indicazione della CTU di modifica delle condizioni di frequentazione di 1 solo giorno su 14, ci si oppone a qualsivoglia eventuale avversa richiesta di chiarimenti e/o integrazione dell'elaborato peritale versato in atti, atteso l'esaustivo, logico, convincente ed irreprensibile iter argomentativo esposto dalla CTU a sostegno delle proprie conclusioni, per cui una sua rinnovazione o una riconvocazione a chiarimenti sarebbe del tutto inutile. Si ribadisce la richiesta di reiezione dell'avversa richiesta di prova per testi sulle circostanze di cui ai punto 5 e 7 del ricorso in quanto inammissibili, generici, valutativi o, limitatamente al punto 5, relative a fatti pacifici. Si prende atto della relazione
pagina 3 di 12 della dott.ssa prodotta dalla OR . Ribadisce la contestazione Per_2 Pt_1 dell'avverso piano genitoriale. Senza voler invertire l'onere della prova, ove sia ritenuto occorrente, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nelle proprie memorie con i testi ivi indicati. Ove si ritenga che la sig.ra abbia contestato gli importi Pt_1
percepiti nel 2023 a titolo di stipendio si chiede ordinarsi alla OR la produzione Pt_1 di tutte le buste paga del 2023 e/o disporre ordine di esibizione delle stesse all'ex datore di lavoro Ash Italia s.r.l. con sede in via Firenze, via Vecchietti, 13. Si insiste nell'ordine di esibizione alla OR , ad integrazione dell'attuale documentazione, in ordine alla Pt_1
gestione patrimoniale n. 110-72200095 di cui non è stato prodotto alcun resoconto e al fondo pensione sul quale nell'anno 2022 ha versato euro 5.000,00, nel 2021 euro 3.500,00, nel 2020 euro 1.500,00, di cui non è stato prodotto alcun rendiconto. Si chiede anche che sia aggiornata al 31.12.2023 la documentazione dei conti presso i depositi alla CR Asti della OR , suddivisi fra due gestioni patrimoniali e vari conti correnti (quelli che Pt_1
al 31.12.2022 ammontavano a 500.000,00 euro). Ci si oppone alla richiesta di indagine della Guardia di Finanza in quanto inammissibile ed inutile stante la documentazione in atti. Quanto al verbale dell'assemblea di riduzione/eliminazione compensi è già stato prodotto (doc. 12).
6. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, cap ed iva. Ritenuti esistenti gli estremi della responsabilità della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, condannare la stessa anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 31/10/2023 regolarmente notificato, ha adìto questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere, a modifica del decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze del 14/02/2018 (proc. n. 3335/2017 V.G.), l'aumento da e. 520,00 ad e. 680,00 mensili del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore , nato il [...] nel Per_1
corso della relazione more uxorio con , ad oggi cessata, ferma restando la Controparte_1
divisione delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore, con condanna del al CP_1
pagamento di e. 3.887,79 a titolo di arretrati dovuti alla rivalutazione ISTAT, oltre ad e.
pagina 4 di 12 632,85 per interessi;
con comparsa di costituzione e risposta, si è Controparte_1
costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la pariteticità dei tempi di frequentazione genitori/ figlio, con mantenimento diretto del figlio;
con provvedimento del 02/04/2024, il Tribunale ha disposto CTU psicologica, affidata alla dott.ssa , finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti e ad Controparte_2
individuare il miglior regime di frequentazione tra il figlio ed i genitori;
il giudizio è proseguito in istruttoria con l'acquisizione della relazione peritale e di documentazione economica, fino a quando all'udienza del 13/02/2025 le parti hanno concluso come in epigrafe riportato, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
2. Quanto al regime di affidamento del minore va rilevato che, fermo Persona_1
restando l'affido condiviso, mai posto in discussione tra le parti, deve rilevarsi nella relazione peritale depositata in data 29/10/2024, il CTU dott.ssa ha Controparte_2 rilevato che “rispetto alle figure genitoriali, il primo dato significativo che emerge è il legame affettivo profondo che il bambino nutre nei confronti di entrambe” e che “In presenza di entrambi i genitori, non assume atteggiamenti regressivi. L'età mostrata Per_1 all'interazione è consona all'età anagrafica”; quanto alla capacità genitoriale dei due genitori, il CTU ha evidenziato che “all'osservazione clinica, il signor si è CP_1
mostrato un genitore adeguato e capace di non coinvolgere direttamente nel Per_1
conflitto. Ha mostrato di essere un genitore protettivo e amorevole capace di cogliere i suoi interessi” (pag. 27) e che “durante la CTU la OR ha manifestato in effetti Pt_1
un legame affettivo autentico verso nonché la capacità di un accudimento funzionale Per_1 su un piano educativo, normativo, sociale e materiale” (pag. 33); ne consegue che non si ravvisano i presupposti per discostarsi dall'attuale regime di affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e, altresì, dal collocamento e dalla domiciliazione del minore presso l'abitazione materna, come previsto dal decreto del Tribunale di Firenze n.
2112/2018, dovendosi garantire continuità alle consolidate abitudini di vita del minore.
Passando all'esame del tema connesso alla frequentazione genitori figlio vale la pena rammentare che la CTU psicologica è stata disposta a seguito della costituzione in giudizio del il quale, in sede riconvenzionale, ha dedotto che il figlio manifestava CP_1 Per_1
pagina 5 di 12 una forma di disagio, derivante dall'instabilità psicologica della madre, tale da condurre il resistente a formulare richiesta di un regime paritetico, mentre il ricorso promosso dalla ha ad oggetto esclusivamente temi di carattere economico: tanto premesso, va Pt_1
rilevato che all'esito dei lavori peritali, entrambi tali aspetti (il disagio del minore e l'instabilità psicologica della madre) sono stati esclusi dal CTU dott.ssa , di tal CP_2
chè vengono meno i presupposti di fatto che hanno mosso la richiesta del padre;
va, di contro, osservato che l'attuale frequentazione genitori/figlio è frutto di un accordo tra le parti, raggiunto nel corso di una precedente procedura giudiziale, terminata nel 2018, e che tale regime di frequentazione non solo appare tuttora confacente alle esigenze di vita di un minore di soli 9 anni, il cui equilibrio appare prioritariamente doveroso conservare, ma appare in grado di garantire appieno il rapporto del minore con il padre;
in questo senso,
l'osservazione della dott.ssa , secondo la quale “è risultato in grado di CP_2 Per_1 passare con una certa naturalezza da un genitore all'altro senza mostrare difficoltà. I dati osservati permettono dunque di concludere come sia in grado di separarsi Per_1 tranquillamente dai genitori e di non mettere in atto alcun disagio alla presenza dell'uno o dell'altro. Il bambino è apparso inoltre in grado di entrare in relazione con entrambi” deve essere letta nell'ottica che l'attuale regime di frequentazione ha dato ottima prova di sé, dovendosi altresì rilevare che la stessa CTU ha osservato che “la modalità di adattamento risulta significativa nella misura in cui il bambino appare non vivere in maniera “scissa” la relazione con ciascun genitore ma sia in grado di conservare una funzionale
“continuità” relazionale nel passaggio dall'uno all'altro e di riconoscere l'importanza e le peculiarità del mondo paterno e materno” (pagg. 38 e 39).
Ne consegue che il Tribunale ravvisa l'inopportunità di modificare l'attuale calendario di frequentazione, in assenza di una specifica esigenza del minore, il quale risulta affettivamente legato ad ambo i genitori in pari modo, non essendo peraltro mai stato dedotto un comportamento ostativo da parte della madre all'accesso all'altro genitore;
peraltro, la stessa dott.ssa , a pag. 36 della relazione peritale, ha avuto modo di CP_2 riferire al Tribunale che: “Il bambino fa capire inequivocabilmente di star bene con entrambi e di non avere alcun desiderio di trascorrere più tempo con la madre o con il padre. Anzi al contrario, sembra che in tutti i modi, faccia capire al CTU di star bene con entrambi i genitori e di aver stabilito con loro, aspetti di una buona qualità relazionale”.
pagina 6 di 12 Va, inoltre, evidenziato che nel corso dell'attività peritale è emerso che: a) gli esiti scolastici del minore, ricavati tramite i colloqui svolti dal CTU con le insegnanti e l'acquisizione delle schede di valutazione, appaiono positivi (a pagg. 24 e 25 della relazione peritale vengono riportati i giudizi della la quale così si è espressa: Parte_2
“Non ci sono cose particolari, basta leggere le pagelle scolastiche perché valutiamo la relazione con gli altri, con i compagni e con gli adulti. È sempre venuto a scuola, ha sempre partecipato con impegno per fare molto bene. Non ci sono stati episodi che ci hanno fatto immaginare momenti particolari di rottura o di non attenzione. Quello che caratterizzava (questa cosa è andata migliorando negli anni), è che aveva delle Per_1 reazioni di rabbia nei litigi con i compagni, quando non veniva compreso”; del maestro il quale si è così espresso: , crescendo, ha degli strumenti suoi personali per Tes_2 Per_1 affrontare le situazioni, è un bambino con un'ottima proprietà di linguaggio, una profondità di pensiero ed anche nell'esposizione è piacevole conversare con lui, va molto in profondità ed è piacevole conversare con lui. Ha un approccio costruttivo al dialogo”; della la quale così si è espressa: “negli ultimi mesi, è inserito in Parte_3 Per_1 un percorso di valutazione per un disturbo dell'apprendimento. A scuola vediamo dei sintomi, abbiamo notato questo forte gap tra le prestazioni orali e quelle scritte. Ha fatto una valutazione con la dott.ssa dell' Firenze ed ha consigliato di ripetere le Per_3 Pt_4
prove dopo un percorso di potenziamento con la dott.ssa Abbiamo fatto degli Per_4 incontri con le specialiste”; b) la serenità del minore è stata riconosciuta sia dai nonni paterni e che dall'attuale compagna del padre;
c) il recente cambio di lavoro della madre, la quale ha cessato di lavorare nell'azienda della famiglia ed ha avviato una propria CP_1
attività libero professionale di psicologa-psicoterapeuta, permette oggi alla donna di avere maggiore flessibilità oraria rispetto al passato per rispondere ai bisogni del figlio, laddove il padre svolge un lavoro dipendente in un negozio in centro di Firenze, con orari fissi.
Ne consegue che deve prevedersi che la frequentazione tra il minore e le parti continui secondo l'attuale schema a suo tempo concordato dai genitori:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sab/dom
Settimana 1 M M P M P P
pagina 7 di 12 Settimana 2 M M P P M M
Quanto alle festività natalizie, pasquali ed estive, avendo il CTU suggerito l'attuazione dei principi di pariteticità e dell'alternanza tra i due genitori, parimenti nulla deve modificarsi rispetto alla disciplina vigente, prevista dal decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data
14/02/2028 in recepimento dell'accordo raggiunto in quella sede tra le parti.
Va, peraltro, evidenziato che il minore che risulta aver maturato una Persona_1
condizione psicologica stabile ed adeguata per l'età e che vive una condizione di equilibrio e di benessere in una frequentazione che garantisce significativi rapporti con ciascun genitore, appare inserito in un contesto di irrisolta conflittualità genitoriale e di ostilità paterna e del ramo paterno nei confronti della madre, che ha creato criticità al momento della assunzione di decisioni rilevanti per la sua qualità di vita, quali la frequentazione con i pari e la scelta dell'attività sportiva;
la stessa dott.ssa ha rappresentato, nelle note CP_2
di risposta al CTP di parte , che: “Il bambino è completamente inserito nel conflitto Pt_1
tanto da non capire bene le motivazioni della separazione e non capire bene cosa stia succedendo alla sua famiglia” ed ha correttamente suggerito, in sede di conclusioni finali, la nomina di un coordinatore genitoriale per risolvere le problematiche di comunicazione tra gli adulti, strumento la cui previsione sarebbe stata auspicabile, ma alla quale non può darsi seguito, stante il mancato assenso del padre (v. verbale di udienza del 20/11/2024).
In questa ottica, il mantenimento dell'attuale calendario di frequentazione, ampiamente interiorizzata dal minore e dai genitori nel corso degli ultimi 6 anni, appare anche funzionale ad eliminare il rischi di insorgenza di nuovi conflitti;
in ogni caso, si ritiene opportuno invitare i genitori ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Servizio USMIA di riferimento ovvero con un professionista privato, congiuntamente scelto.
Infine, va detto che l'espletamento della CTU psicologica, la quale ha indagato sotto ogni profilo l'attualità delle relazioni interpersonali all'interno del nucleo familiare e della idoneità genitoriale delle parti, rende superfluo accertare eventi del passato posti alla base pagina 8 di 12 dei capitoli di prova orale formulati dalle parti, di tal chè tutte le domande di prove orali devono essere rigettate, in quanto non utili alla presente decisione.
4. Quanto ai profili economici, vanno preliminarmente esaminate le domande istruttorie avanzate dalle parti, dovendosi osservare che: quanto alla richiesta della ricorrente di disporre di indagine della Guardia di Finanza a carico del resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto meramente esplorativa, essendo un lavoratore dipendente;
quanto alla richiesta della ricorrente di acquisire il verbale dell'assemblea di riduzione/eliminazione dei compensi, lo stesso è già stato prodotto dal resistente (doc. 12), di tal chè nulla deve provvedersi sul punto;
quanto alla richiesta del resistente di disporre ordine di esibizione alla , ad integrazione della documentazione in atti, in ordine alla gestione Pt_1
patrimoniale n. 110-72200095 al fondo pensione e alla richiesta di aggiornamento al
31/12/2023 della documentazione dei conti presso CR Asti della ricorrente, le stesse sono già state acquisite dal Tribunale con decreto collegiale del 27/11/2024, di tal chè su tale domanda nulla deve disporsi.
Ciò premesso, e posto che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147 c.c., e che ambo le parti hanno chiesto la modifica dell'attuale contributo paterno, in aumento ovvero in riduzione, va rammentato che l'accoglimento di tali istanze presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, avendo la Cassazione ha ribadito che il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma ponderazione di quei medesimi presupposti delle statuizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, già valutati in seno al precedente titolo, dovendo piuttosto limitarsi a verificare se,
e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (C. 283/2020; C. Ord. n. 6639/2023).
Appare, quindi, necessario procedere preliminarmente ad una disamina comparata della situazione economico - reddituale delle parti, dovendosi osservare che:
1) la ricorrente ha percepito fino all'anno 2023 (v DR 204), quale dipendente della ditta
Ash Italia s.r.l., di proprietà della famiglia un reddito mensile di circa e. CP_1
1500/1600,00; a partire dal 1/02/2024, la ha intrapreso l'attività di psicologa Pt_1
professionista, previa apertura di partita iva, percependo nel periodo dal periodo pagina 9 di 12 maggio/2024/novembre 2024 l'importo di e. 6.181,30 lordi (v. Bilancino depositato il
21/01/2025), ricavi che appaiono compatibili con i proventi di una nuova professione appena avviata;
la ricorrente non sopporta alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, essendo rimasta ad abitare con il figlio nell'ex casa familiare sita a Firenze in via Porta
Rossa, di proprietà della famiglia sotto il profilo patrimoniale la risulta CP_1 Pt_1
proprietaria di un immobile (v. doc. 37), dal quale ha percepito nel 2023 un reddito da locazione pari ad e. 5.100,00 (e. 425,00 mensili lordi, corrispondenti, al netto della cedolare secca, ad e.336,00 netti mensili); la stessa risulta avere depositi presso CR Asti, suddivisi in due gestioni patrimoniali ed è titolare di un fondo pensione che ha raggiunto l'importo di e.
20.000,00;
2) il resistente lavora da sempre come dipendente nella società di famiglia Ash Italia s.r.l; attività in forza della quale ha percepisce (v. DR 2023) reddito annuale lordo di e.
30.168,00, corrispondente, una volta detratti e. 5.672,00 a titolo di ritenute IRPEF ed e.
435,00 quale addizionale regionale – ad e. 24.061,00 annui netti, pari ad e. 2.005,08 mensili;
lo stesso non sopporta alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, abitando a far data dalla cessazione della convivenza in un immobile messogli a disposizione dal padre posto in Firenze via della Chiesa n. 63; sotto il profilo finanziario, ha Persona_5
risparmi per circa e. 19.000,00 (v. doc 13, 14,15,16, 17 e 19 ) ed una polizza di e. 12.900,00
(doc. 18).
Tanto premesso, tenuto conto della immutatezza dei tempi di frequentazione genitori/figlio e dell'attuale maggior reddito mensile netto del padre, deve essere respinta l'istanza di aumento dell'importo del contributo paterno formulata da , tenuto conto Parte_1
che le attuali minori risorse economiche della donna costituiscono una fase fisiologica provvisoria e sono suscettibili di futuro miglioramento, stante la giovane età della ricorrente, che deve ancora mettere a pieno frutto la propria specifica capacità lavorativa.
Parimenti deve essere respinta la domanda di di riduzione di detto Controparte_1
importo mensile, dovendosi tener conto del sopravvenuto ed oggettivo aumento delle esigenze di vita del figlio , oggi di quasi 10 anni, rispetto all'epoca di determinazione Per_1
di detto contributo (anno 2018), quando il minore ne aveva soli tre e mezzo, e dall'altro che la maggiore liquidità accantonata dalla madre, anche in ragione della pregressa vendita di un immobile ricevuto per via ereditaria materna, non può avere in questa sede alcuna pagina 10 di 12 incidenza specifica sul quantum dovuto dal padre, tenuto conto che non si verte nell'ambito delle determinazione di un assegno di mantenimento tra coniugi, ove si deve aver riguardo anche al tenore di vita delle parti, laddove la necessità di contribuzione di ambo i genitori è prevista in via necessaria dalla legge ed il contributo paterno deve essere commisurato ai tempi di frequentazione (non modificati in questa sede), alla capacità reddituale (allo stato inferiore quella della madre) e alle esigenze di vita del minore (che crescono notoriamente in uno con il crescere dell'età); ne consegue che, a fronte del rigetto delle opposte istanze di parte, rimangono confermate le condizioni concordate dalle parti nell'anno 2018 e recepite con decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze emesso in data 14/02/2018.
Quanto, infine, alle spese straordinarie necessarie per il minore, va osservato che ambo le parti ne hanno chiesto la suddivisione paritaria al 50%, come peraltro già previsto dal decreto n. 2112/2018 del 14/02/2018, di tal chè nulla deve disporsi sul punto.
5. La ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento della somma di e. 3.887,23 dovuta a titolo di arretrati per l'adeguamento ISTAT ed interessi legali, dalla data del provvedimento di regolamentazione sino al mese di febbraio 2023, non corrisposti dal resistente insieme al contributo al mantenimento del minore: tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, dovendo essere formulata in diversa e separata sede.
6. Quanto alla domanda formulata dal resistente di condannare la ricorrente per lite temeraria ex art. 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, la stessa deve essere rigettata, non ravvisandosi gli estremi della fattispecie invocata, tenuto conto che la ricorrente si è limitata a svolgere le proprie allegazioni e deduzioni difensive in ordine alla richiesta modifica di un titolo giudiziale, deducendo il sopravvenuto venir meno delle condizioni di fatto sussistenti all'epoca dell'accordo raggiunto dalle parti nell'anno 2018 nel corso della precedente procedura giudiziaria.
7. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza (la ricorrente perde sulla domanda economica, il resistente sul regime di frequentazione), devono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse devono essere poste in via pagina 11 di 12 definitiva a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica del decreto n. 2112/2018 del Tribunale di Firenze emesso in data 14/02/2018, così provvede:
- invita i genitori ed ad intraprendere un percorso Parte_1 Controparte_1
congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Servizio USMIA di riferimento ovvero con un professionista privato, congiuntamente scelto;
- rigetta la domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno e la domanda del resistente di riduzione del contributo paterno per il mantenimento del figlio Persona_1
(24/08/2014);
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di condanna del resistente al pagamento degli arretrati non corrisposti per il mantenimento del figlio;
- rigetta la domanda del resistente di condanna della ricorrente ex art. 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
Il Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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