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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. NERVI GIOVANNI e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/04/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. NERVI GIOVANNI e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/01/2025 le parti, premesso che con sentenza n. 4849 la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la richiesta congiunta dei coniugi e di rinuncia vicendevole all'assegno Parte_1 Parte_2
di divorzio con ogni consequenziale provvedimento, compensando integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'esito dell'udienza del 24.02.2025, alla quale comparivano personalmente le parti insistendo nella domanda di modifica, Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 601/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Cecilia Pratesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. NERVI GIOVANNI e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/04/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. NERVI GIOVANNI e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/01/2025 le parti, premesso che con sentenza n. 4849 la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la richiesta congiunta dei coniugi e di rinuncia vicendevole all'assegno Parte_1 Parte_2
di divorzio con ogni consequenziale provvedimento, compensando integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'esito dell'udienza del 24.02.2025, alla quale comparivano personalmente le parti insistendo nella domanda di modifica, Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 601/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Cecilia Pratesi
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