TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2525/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA ALESSANDRO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Vimercate, via Torri Bianche 1, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RAVASI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Vimercate, via Crispi 10, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 430/22, emesso da Codesto Tribunale il 14.02.2022, in favore della società
, concernente il pagamento dell'importo di € 16.452,12, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in materia di design e di comunicazione.
La società ha eccepito, in particolare, l'insussistenza del credito vantato dall'opposta e, per Pt_1
l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la compensazione di tale credito con il maggior credito da lei vantato, a titolo di risarcimento del danno, a fronte del pregiudizio subito in conseguenza del preteso inadempimento dell'opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente; in subordine, ha chiesto accertarsi che, in data 10.03.2021,
tra le parti si è conclusa una transazione mediante la quale la società si è obbligata a pagare CP_1
all'opponente € 10.000,00; l'opponente ha chiesto, inoltre, l'assegnazione un termine iniziale per l'esecuzione della prestazione dedotta nel precitato contratto.
Dai documenti acquisiti agli atti (preventivo attività del 5.04.2017, fattura n. 23.2021, estratto auentico notarile, fatture del 2019, 2020 e 2021, preventivo dell'1.10.2020, estratto autentico notarile,
documentazione “Che tenda”, documentazione “Ti ascolto”, contratto del 30.08.2019, transazione del
4.03.2021, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni,
Sigg. ri , , , ), è emerso quanto Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
segue.
Nel 2017 le parti si sono accordate in relazione ai compensi dovuti a con riguardo alle CP_1
prestazioni di design e comunicazione, che quest'ultima avrebbe eseguito in favore di Pt_1
pagina 2 di 5 Nel mese di ottobre 2020, l'opposta ha presentato all'opponente un preventivo, relativo alle prestazioni di design e comunicazione per i punti vendita dello;
tale Parte_2
preventivo è stata accettato da Pt_1
Si osserva che, nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, la società
ha provato di aver svolto le attività indicate nella fattura azionata in via monitoria;
di contro, CP_1
è emerso che l'opponente ha corrisposto all'opposta unicamente l'importo pari ad € 5.750,00,
corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito, con riferimento alle attività di design e comunicazione svolte per il cliente ”. Parte_2
Per tale motivo, risulta accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, in relazione all'importo indicato nella fattura n. 32/21, azionata mediante il procedimento monitorio.
Si osserva, inoltre, che deve essere accolta la domanda riconvenzionale, avanzata, in via di ulteriore subordine, dall'opponente, volta alla condanna di parte opposta al pagamento di € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'errata realizzazione, da parte della stessa
[...]
del c.d. “pay off “del marchio Sirus srls. CP_1
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che nell'anno 2020, la società Sirus srls ha incaricato della realizzazione di un marchio grafico;
la realizzazione di tale attività è stata Pt_1
commissionata da alla società Pt_1 CP_1
E' stato accertato, tuttavia, che la società ha commesso un errore nella Parte_3
realizzazione del “pay off” del marchio, avendo inserito nella dicitura “strength for your project” un errore grammaticale, costituito dalla scrittura della parola “strenght” invece di “strength”.
Tale errore è stato riportato anche sul materiale fatto produrre dal committente, Sirus srls.
In conseguenza di tale circostanza, in data 10.03.2021, l'opposta e l'opponente hanno concluso un accordo transattivo, mediante il quale è stato stabilito che avrebbe dovuto pagare l'importo di € CP_1
10.000,00, in favore di a titolo di risarcimento del danno, per aver realizzato in modo erroneo Pt_1
il “pay off” commissionato da Sirus srls.
pagina 3 di 5 L'accordo transattivo prevedeva la corresponsione della somma in n. 30 rate mensili, senza indicare un termine iniziale di pagamento.
La società non ha mai corrisposto il predetto importo all'opponente. Controparte_1
Si osserva che, stante il decorso del lungo tempo trascorso dalla conclusione della predetta transazione, non risulta necessario stabilire un termine iniziale per l'esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 1183, c.c.; per l'effetto, il predetto pagamento deve essere eseguito immediatamente.
Stante quanto sopra, il credito vantato dall'opponente, nei confronti dell'opposta, pari ad €
10.000,00, deve essere posto in compensazione con il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, pari ad € 16.452,12; per tale motivo, l'opposta risulta creditrice, nei confronti dell'opponente, dell'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo effettivo;
stante quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali, dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 430/22 emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
l'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - compensa fra le parti le spese nella misura del 50% e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante parte di spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2525/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA ALESSANDRO, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Vimercate, via Torri Bianche 1, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. RAVASI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Vimercate, via Crispi 10, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 430/22, emesso da Codesto Tribunale il 14.02.2022, in favore della società
, concernente il pagamento dell'importo di € 16.452,12, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in materia di design e di comunicazione.
La società ha eccepito, in particolare, l'insussistenza del credito vantato dall'opposta e, per Pt_1
l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la compensazione di tale credito con il maggior credito da lei vantato, a titolo di risarcimento del danno, a fronte del pregiudizio subito in conseguenza del preteso inadempimento dell'opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente; in subordine, ha chiesto accertarsi che, in data 10.03.2021,
tra le parti si è conclusa una transazione mediante la quale la società si è obbligata a pagare CP_1
all'opponente € 10.000,00; l'opponente ha chiesto, inoltre, l'assegnazione un termine iniziale per l'esecuzione della prestazione dedotta nel precitato contratto.
Dai documenti acquisiti agli atti (preventivo attività del 5.04.2017, fattura n. 23.2021, estratto auentico notarile, fatture del 2019, 2020 e 2021, preventivo dell'1.10.2020, estratto autentico notarile,
documentazione “Che tenda”, documentazione “Ti ascolto”, contratto del 30.08.2019, transazione del
4.03.2021, comunicazioni intercorse fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni,
Sigg. ri , , , ), è emerso quanto Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
segue.
Nel 2017 le parti si sono accordate in relazione ai compensi dovuti a con riguardo alle CP_1
prestazioni di design e comunicazione, che quest'ultima avrebbe eseguito in favore di Pt_1
pagina 2 di 5 Nel mese di ottobre 2020, l'opposta ha presentato all'opponente un preventivo, relativo alle prestazioni di design e comunicazione per i punti vendita dello;
tale Parte_2
preventivo è stata accettato da Pt_1
Si osserva che, nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, la società
ha provato di aver svolto le attività indicate nella fattura azionata in via monitoria;
di contro, CP_1
è emerso che l'opponente ha corrisposto all'opposta unicamente l'importo pari ad € 5.750,00,
corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito, con riferimento alle attività di design e comunicazione svolte per il cliente ”. Parte_2
Per tale motivo, risulta accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, in relazione all'importo indicato nella fattura n. 32/21, azionata mediante il procedimento monitorio.
Si osserva, inoltre, che deve essere accolta la domanda riconvenzionale, avanzata, in via di ulteriore subordine, dall'opponente, volta alla condanna di parte opposta al pagamento di € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'errata realizzazione, da parte della stessa
[...]
del c.d. “pay off “del marchio Sirus srls. CP_1
Dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso che nell'anno 2020, la società Sirus srls ha incaricato della realizzazione di un marchio grafico;
la realizzazione di tale attività è stata Pt_1
commissionata da alla società Pt_1 CP_1
E' stato accertato, tuttavia, che la società ha commesso un errore nella Parte_3
realizzazione del “pay off” del marchio, avendo inserito nella dicitura “strength for your project” un errore grammaticale, costituito dalla scrittura della parola “strenght” invece di “strength”.
Tale errore è stato riportato anche sul materiale fatto produrre dal committente, Sirus srls.
In conseguenza di tale circostanza, in data 10.03.2021, l'opposta e l'opponente hanno concluso un accordo transattivo, mediante il quale è stato stabilito che avrebbe dovuto pagare l'importo di € CP_1
10.000,00, in favore di a titolo di risarcimento del danno, per aver realizzato in modo erroneo Pt_1
il “pay off” commissionato da Sirus srls.
pagina 3 di 5 L'accordo transattivo prevedeva la corresponsione della somma in n. 30 rate mensili, senza indicare un termine iniziale di pagamento.
La società non ha mai corrisposto il predetto importo all'opponente. Controparte_1
Si osserva che, stante il decorso del lungo tempo trascorso dalla conclusione della predetta transazione, non risulta necessario stabilire un termine iniziale per l'esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 1183, c.c.; per l'effetto, il predetto pagamento deve essere eseguito immediatamente.
Stante quanto sopra, il credito vantato dall'opponente, nei confronti dell'opposta, pari ad €
10.000,00, deve essere posto in compensazione con il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, pari ad € 16.452,12; per tale motivo, l'opposta risulta creditrice, nei confronti dell'opponente, dell'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo effettivo;
stante quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali, dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 430/22 emesso dal Tribunale di Monza;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
l'importo pari ad € 6.452,12, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 - compensa fra le parti le spese nella misura del 50% e condanna l'opponente a rifondere all'opposta la restante parte di spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5