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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2024, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4597/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ARCANGELO GIAMPAOLO
ricorrente e elettivamente Controparte_1
domiciliato presso rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO CUBEDDU giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato per il riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge n.222 del 1984 nonché di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito negativo, conveniva in giudizio l chiedendo al giudice del CP_2
lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. L' si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo espletamento di consulenza medico legale e deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 1984, n.222, presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità sono l'infermità permanente, fisica o mentale, del richiedente tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore nonché l'anzianità contributiva (
5 anni dalla data dell'assicurazione) con versamento o accreditamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni di assicurazione) di cui almeno 156 versati nei 5 anni antecedenti alla domanda.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'articolo menzionato non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano nel loro complesso una riduzione della validità e capacità lavorativa ai fini della concessione dei benefici richiesti tenuto conto dell'attività lavorativa della medesima.
La valutazione effettuata dal consulente appare corretta anche alla luce delle doglianze avanzate in questa sede dalla parte ricorrente, assistente di poltrona in studio dentistico, stante la precisa ricostruzione della condizione clinica della parte ad opera del ctu che concluso “ESITI DI REMOTA MASTECTOMIABILATERALE
PER ADK EL IN CON SOSTITUZIONE PROTESICA.
INSUFICIENZA VENOSA CRONICA IN ESITO DI SAFENECTOMIA”. Il complesso morboso evidenziato, tenuto conto della sua effettiva entità e della risposta alle terapia eseguite in riferimento alle comuni conoscenze scientifiche di specie, agli usuali parametri di valutazione medico-legale in materia di invalidità, nonché alle
Tabelle valutative del 1992 del Ministero della Sanità, NON provoca una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (assistente alla poltrona) in modo permanente a meno di un terzo”.
La doglianza della parte ricorrente circa il non aver considerato l'incidenza delle patologie sulla concreta tipologia di attività espletata dalla parte ricorrente non colgono nel segno avendo il ctu dato conto delle patologie così come evidenziate nella relazione.
Le spese sono irripetibili.
Le spese di consulenza del giudizio di atp già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp, liquidate con separato decreto,
a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 20/11/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4597/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'ARCANGELO GIAMPAOLO
ricorrente e elettivamente Controparte_1
domiciliato presso rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO CUBEDDU giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di avere presentato per il riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge n.222 del 1984 nonché di aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. con esito negativo, conveniva in giudizio l chiedendo al giudice del CP_2
lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato invalidante, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. L' si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo espletamento di consulenza medico legale e deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 1984, n.222, presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità sono l'infermità permanente, fisica o mentale, del richiedente tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore nonché l'anzianità contributiva (
5 anni dalla data dell'assicurazione) con versamento o accreditamento di almeno 260 contributi settimanali (pari a 5 anni di assicurazione) di cui almeno 156 versati nei 5 anni antecedenti alla domanda.
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dall'articolo menzionato non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano nel loro complesso una riduzione della validità e capacità lavorativa ai fini della concessione dei benefici richiesti tenuto conto dell'attività lavorativa della medesima.
La valutazione effettuata dal consulente appare corretta anche alla luce delle doglianze avanzate in questa sede dalla parte ricorrente, assistente di poltrona in studio dentistico, stante la precisa ricostruzione della condizione clinica della parte ad opera del ctu che concluso “ESITI DI REMOTA MASTECTOMIABILATERALE
PER ADK EL IN CON SOSTITUZIONE PROTESICA.
INSUFICIENZA VENOSA CRONICA IN ESITO DI SAFENECTOMIA”. Il complesso morboso evidenziato, tenuto conto della sua effettiva entità e della risposta alle terapia eseguite in riferimento alle comuni conoscenze scientifiche di specie, agli usuali parametri di valutazione medico-legale in materia di invalidità, nonché alle
Tabelle valutative del 1992 del Ministero della Sanità, NON provoca una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (assistente alla poltrona) in modo permanente a meno di un terzo”.
La doglianza della parte ricorrente circa il non aver considerato l'incidenza delle patologie sulla concreta tipologia di attività espletata dalla parte ricorrente non colgono nel segno avendo il ctu dato conto delle patologie così come evidenziate nella relazione.
Le spese sono irripetibili.
Le spese di consulenza del giudizio di atp già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp, liquidate con separato decreto,
a carico dell' . CP_2
Tivoli, il 20/11/2024
Il giudice
Roberta Mariscotti