Articolo 1 della Legge 19 maggio 1954, n. 268
Articolo 2
Versione
27 giugno 1954
Art. 1.
Le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1953.
Entrata in vigore il 27 giugno 1954