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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t. , nata Parte_1 CP_1
a Catania il 21.12.1952, c.f. , P.I. , con sede in Catania, via del Papiro CodiceFiscale_1 P.IVA_1
n. 53, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Finocchiaro Aprile n. 101, presso lo studio dell'avv. Roberta
Reitano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_2 CP_3 della , ai sensi Controparte_4 Controparte_5 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria CP_2
Battiato, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_2 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar di Persona_3
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_7 Controparte_8 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
1 , in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Controparte_7
Catania, via Mons. Domenico Orlando n. 1, presso la sede dell'ente e rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'ente.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.12.2023, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90277106 35 000, limitatamente alla somme portate dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo CP_ dall' e dall' . CP_6
CP_
1. Avviso di addebito n. “59322013000540000”, emesso dall relativo ai modelli DM10 afferenti gli anni 2010/2011, notificato nel 2014.
2. Cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000, notificata il 28.10.22, emessa dall
[...]
per presunti premi afferenti le annualità 2017/2018. CP_9
3. Avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, relativo ai modelli DM10, notificato in data
24.11.2021.
La società ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 per omessa allegazione;
la mancata notifica della cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
il mancato annullamento dei crediti fino ad € 1.000,00 ai sensi della L
197/2022, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione passiva;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia e per le attività successive all'iscrizione a ruolo, riservava la produzione degli atti interruttivi da parte dell'Agente della Riscossione, cui aveva richiesto la produzione.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_6 essere dall''Agente della Riscossione;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L' , restava intimata. Controparte_7
Si costituiva, inoltre, l , la quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Controparte_7
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
2 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per chiarimenti sui provvedimenti impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento, come da ordinanza del 28.04.2025.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.11.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata all'odierna udienza del 12.11.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come gli avvisi di addebito in contestazione e sottesi all'intimazione di pagamento impugnati risultano essere il n. 593 2013 00054953 40 000 e n. 593 2021 00004414 50 000, a correzione di quanto indicato in ricorso.
Preliminarmente va verificata la tempestività dell'opposizione.
In merito, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
3 d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame la società ricorrente ha contestato la mancata allegazione degli atti indicati;
l'omessa notifica della cartella esattoriale, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale, formulando una opposizione a ruolo.
In via preliminare si rileva la carenza di legittimazione passiva dell' , in quanto i crediti Controparte_7
CP_ concernono soltanto contributi di competenza dell' e premi assicurativi di pertinenza dell . CP_6
4 Ciò premesso, va evidenziato che l'opposizione è da ritenersi tardiva sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione, che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con riguardo agli avvisi di addebito, per i quali – oltre che non contestata – è stata fornita la prova della loro notificazione in data 06.02.2014 e 24.11.2024; infatti, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di
5 giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
6 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile, sebbene non sia stata sollevata nessuna censura in merito.
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
7 Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata successivamente, che può essere sollevata d'ufficio nella materia previdenziale, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito in data 06.02.2014 e 24.11.2021, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre innanzi tutto evidenziare come non è stata data la prova di atti interruttivi.
Conseguentemente con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00054953 40 000, la prescrizione successiva alla data della sua notificazione è maturata il 06.02.2019, quindi in data antecedente all'emanazione della legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19; mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, notificato il 24.11.2021, la prescrizione non è ancora maturata, poiché il termine andrà a scadere il 24.11.2026 e ciò senza considerare la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000, va innanzi tutto evidenziato che l' non ha fornito prova della sua notifica. CP_6
Ne consegue che per la suindicata cartella di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione per far valere ragioni inerenti al merito della pretesa, per la quale non è stata fornita prova della sua regolare notificazione, deve farsi necessariamente decorrere dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto successivo attraverso il quale la società ricorrente è venuta a conoscenza del citato atto.
Con riguardo alla predetta cartella di pagamento, l'opposizione a ruolo deve ritenersi ammissibile, tenuto conto che essa è stata proposta entro il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs 46/1999, tuttavia, va rilevato che nessuna contestazione sulla non debenza dei premi assicurativi è stata formulata, bensì è stata sollevata soltanto la prescrizione.
Inoltre, con riferimento a tale cartella di pagamento, di cui l' non ha fornito prova della sua notificazione, CP_6 va rilevato che il termine di prescrizione – anch'esso quinquennale - decorre dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento delle somme richieste a titolo di premi assicurativi e sanzioni (anno 2018) per conto dell' . CP_6
Ebbene, la pretesa creditoria dell' è relativa all'anno 2018 ed il decorso del quinquennio prescrizionale di CP_6 legge, decorrente dalla data di esigibilità delle stesse e/o di scadenza del pagamento, ovvero 16.05.2019, non si era ancora perfezionato alla data della notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta il
13.11.2023, e ciò tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli
8 articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni. Quindi, le somme risultano ancora dovute perché non prescritte.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.12.2023 dalla società nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, ( , nonché quale mandataria della
[...] CP_3 Controparte_4 dell' ( , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; dell' CP_3 Controparte_5 [...]
, ( in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 CP_6 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , Controparte_7 Controparte_7 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t.
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t.
3) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
4) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con riferimento agli avvisi di addebito.
5) Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dallo stesso portati, perché non prescritti.
6) Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2013 00054953 40 000, e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dallo stesso portati, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
7) Dichiara l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000 e condanna la società ricorrente al pagamento dei premi assicurativi e sanzioni per l'anno 2018, per come quantificati nell'intimazione impugnata, perché non prescritti.
8) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 12 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t. , nata Parte_1 CP_1
a Catania il 21.12.1952, c.f. , P.I. , con sede in Catania, via del Papiro CodiceFiscale_1 P.IVA_1
n. 53, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Finocchiaro Aprile n. 101, presso lo studio dell'avv. Roberta
Reitano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_2 CP_3 della , ai sensi Controparte_4 Controparte_5 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria CP_2
Battiato, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_2 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar di Persona_3
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_7 Controparte_8 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
1 , in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Controparte_7
Catania, via Mons. Domenico Orlando n. 1, presso la sede dell'ente e rappresentata e difesa dall'Avvocatura dell'ente.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.12.2023, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90277106 35 000, limitatamente alla somme portate dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo CP_ dall' e dall' . CP_6
CP_
1. Avviso di addebito n. “59322013000540000”, emesso dall relativo ai modelli DM10 afferenti gli anni 2010/2011, notificato nel 2014.
2. Cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000, notificata il 28.10.22, emessa dall
[...]
per presunti premi afferenti le annualità 2017/2018. CP_9
3. Avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, relativo ai modelli DM10, notificato in data
24.11.2021.
La società ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 per omessa allegazione;
la mancata notifica della cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
il mancato annullamento dei crediti fino ad € 1.000,00 ai sensi della L
197/2022, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione passiva;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia e per le attività successive all'iscrizione a ruolo, riservava la produzione degli atti interruttivi da parte dell'Agente della Riscossione, cui aveva richiesto la produzione.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_6 essere dall''Agente della Riscossione;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L' , restava intimata. Controparte_7
Si costituiva, inoltre, l , la quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Controparte_7
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
2 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per chiarimenti sui provvedimenti impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento, come da ordinanza del 28.04.2025.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.11.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata all'odierna udienza del 12.11.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come gli avvisi di addebito in contestazione e sottesi all'intimazione di pagamento impugnati risultano essere il n. 593 2013 00054953 40 000 e n. 593 2021 00004414 50 000, a correzione di quanto indicato in ricorso.
Preliminarmente va verificata la tempestività dell'opposizione.
In merito, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
3 d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame la società ricorrente ha contestato la mancata allegazione degli atti indicati;
l'omessa notifica della cartella esattoriale, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale, formulando una opposizione a ruolo.
In via preliminare si rileva la carenza di legittimazione passiva dell' , in quanto i crediti Controparte_7
CP_ concernono soltanto contributi di competenza dell' e premi assicurativi di pertinenza dell . CP_6
4 Ciò premesso, va evidenziato che l'opposizione è da ritenersi tardiva sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione, che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con riguardo agli avvisi di addebito, per i quali – oltre che non contestata – è stata fornita la prova della loro notificazione in data 06.02.2014 e 24.11.2024; infatti, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di
5 giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
6 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile, sebbene non sia stata sollevata nessuna censura in merito.
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
7 Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata successivamente, che può essere sollevata d'ufficio nella materia previdenziale, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito in data 06.02.2014 e 24.11.2021, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre innanzi tutto evidenziare come non è stata data la prova di atti interruttivi.
Conseguentemente con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00054953 40 000, la prescrizione successiva alla data della sua notificazione è maturata il 06.02.2019, quindi in data antecedente all'emanazione della legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19; mentre con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, notificato il 24.11.2021, la prescrizione non è ancora maturata, poiché il termine andrà a scadere il 24.11.2026 e ciò senza considerare la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000, va innanzi tutto evidenziato che l' non ha fornito prova della sua notifica. CP_6
Ne consegue che per la suindicata cartella di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione per far valere ragioni inerenti al merito della pretesa, per la quale non è stata fornita prova della sua regolare notificazione, deve farsi necessariamente decorrere dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto successivo attraverso il quale la società ricorrente è venuta a conoscenza del citato atto.
Con riguardo alla predetta cartella di pagamento, l'opposizione a ruolo deve ritenersi ammissibile, tenuto conto che essa è stata proposta entro il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs 46/1999, tuttavia, va rilevato che nessuna contestazione sulla non debenza dei premi assicurativi è stata formulata, bensì è stata sollevata soltanto la prescrizione.
Inoltre, con riferimento a tale cartella di pagamento, di cui l' non ha fornito prova della sua notificazione, CP_6 va rilevato che il termine di prescrizione – anch'esso quinquennale - decorre dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento delle somme richieste a titolo di premi assicurativi e sanzioni (anno 2018) per conto dell' . CP_6
Ebbene, la pretesa creditoria dell' è relativa all'anno 2018 ed il decorso del quinquennio prescrizionale di CP_6 legge, decorrente dalla data di esigibilità delle stesse e/o di scadenza del pagamento, ovvero 16.05.2019, non si era ancora perfezionato alla data della notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta il
13.11.2023, e ciò tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli
8 articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni. Quindi, le somme risultano ancora dovute perché non prescritte.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.12.2023 dalla società nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, ( , nonché quale mandataria della
[...] CP_3 Controparte_4 dell' ( , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; dell' CP_3 Controparte_5 [...]
, ( in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 CP_6 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , Controparte_7 Controparte_7 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t.
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t.
3) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
4) Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con riferimento agli avvisi di addebito.
5) Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 00004414 50 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dallo stesso portati, perché non prescritti.
6) Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito n. 593 2013 00054953 40 000, e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dallo stesso portati, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
7) Dichiara l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2018 00300316855 71 000 e condanna la società ricorrente al pagamento dei premi assicurativi e sanzioni per l'anno 2018, per come quantificati nell'intimazione impugnata, perché non prescritti.
8) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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