Articolo 2 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 aprile 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 22 aprile 1999