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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
PRESIDENTE Dott. Giuseppe Colazingari
GIUDICE Dott. Maurizio D'Abrusco
GIUDICE REL. Dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 476/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente dom.ti in Aosta, Via Challand 30 presso lo studio C.F._2 dell'avv. BALDUCCI ANDREA, che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE nei confronti di
CP
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/04/2025 e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 rimettere la causa al collegio per la decisione;
nel ricorso hanno chiesto “che il Tribunale, visti gli articoli 712 e ss. e 720 bis cpc, nonché gli artt. 404, 414 e ss. c.c., previo esame di CP
, ai sensi dell'art. 419 cc, previa eventuale CTU volta ad accertare condizioni e capacità
[...]
psicofisiche di , voglia dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione di CP Pt_3
(cf:)”;
[...]
Il PM in data 23/07/2025 nulla ha opposto al decreto comunicatogli ex art. 473 bis. 53 c.p.c. depositato in data 12/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 figli di Parte_1 Parte_2
, chiedevano l'interdizione di quest'ultima, in quanto “affetta da grave CP
deterioramento cognitivo, con necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
All'udienza del 26/09/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva, così come non compariva
1 l'interdicenda, nonostante la regolarità della notifica. I ricorrenti, rappresentavano che la resistente non può spostarsi dalla struttura ove è ricoverata a causa delle sue condizioni di salute e pertanto ne chiedevano l'esame presso tale struttura. In subordine, chiedevano nominarsi
CTU. Sul punto, osservava che la resistente “ha una disabilità Parte_1
riconosciuta del 100%, come risulta da documentazione che non è stata prodotta ma che è disponibile a depositare”.
Il Giudice fissava l'udienza del 05/11/2024 per l'esame dell'interdicenda presso la struttura residenziale Belleveu, in Aosta, Viale Gran San Bernardo 40, disponendo che parte ricorrente entro tale data depositasse la documentazione richiamata in udienza.
All'udienza del 05/11/2024 il Giudice procedeva all'esame dell'interdicenda e parte ricorrente chiedeva la nomina di tutore provvisorio. Parte_1
Con ordinanza del 02/12/2024 il Giudice nominava utore provvisorio di Parte_1
e disponeva CTU sul seguente quesito: “il Ctu visiti la resistente e, CP compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione di una differente misura di tutela”.
All'udienza del 09/01/2025, stante il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 127 ter, c. 4, c.p.c. all'udienza del 04/03/2025 alle ore 11:00 per esame della CTU. A tale udienza nessuno compariva, ma il Giudice, considerato il deposito da parte ricorrente di una memoria non autorizzata, rinviava all'udienza del 17/04/2025 alle ore
09:00, non potendosi ritenere inequivoca la volontà di non comparire.
All'udienza del 17/04/2025 parte ricorrente chiedeva di acquisire la CTU depositata in data
01/04/2025 e di trattenere la causa in decisione. All'udienza compariva anche il P.M. che nulla opponeva all'istanza della ricorrente. Il giudice, verificato che prima dell'inizio delle operazioni peritali il CTU avesse prestato giuramento (v. dichiarazione depositata in data 09/12/2024), riteneva che “sebbene l'accertamento del CTU sia stato compiuto prima del conferimento dell'incarico con il consenso delle parti la relazione peritale depositata in atti può essere acquisita ai fini della decisione, considerato che le parti nulla oppongono in ordine allo svolgimento della stessa”. Stante la rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva poi rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata
2 costituzione nel presente procedimento. Il ricorso è stato altresì notificato a Pt_4
,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , che non sono comparsi all'udienza né si sono costituiti.
[...] CP_6
Dalle conclusioni della CTU è emerso che “La Signora non dispone attualmente CP
di sufficiente capacità di discernimento, autodeterminazione e valutazione tali da consentirgli di provvedere autonomamente alla gestione del suo patrimonio e di formulare consapevolmente le sue scelte di vita essendo affetta da un Disturbo neurocognitivo maggiore grave con alterazioni dell'umore. La patologia psichica da cui è affetta la perizianda ha le caratteristiche psichiatrico forensi di abituale infermità di mente, essendo cronica, continua ed invalidante e presenta al momento attuale caratteristiche di gravità tali da far luogo all'interdizione”. Il
CTU ha infatti accertato che “In base alle cartelle cliniche, all'esame psichico, alla testistica psicodiagnostica ed alla documentazione esaminata, è possibile secondo il DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) attribuire alla perizianda una diagnosi di
“Disturbo neurocognitivo maggiore grave con alterazione dell'umore”. In effetti la perizianda da più di 10 anni presenta un significativo declino cognitivo nell'ambito di diverse funzioni quali la memoria, l'apprendimento, l'orientamento spazio temporale, il calcolo. I deficit cognitivi in atto interferiscono gravemente con l'indipendenza nelle attività quotidiane ed annullano le capacità della perizianda di autodeterminarsi. Si ritiene che la patologia psichica in atto nella perizianda rivesta i connotati psichiatrico-forensi di abituale infermità di mente, essendo nel suo complesso una malattia cronica, continua, invalidante, progressiva e portatrice di difetti psichici rilevanti. Tale malattia, per la sua gravità, causa a mio avviso una totale incapacità nella perizianda di provvedere ai propri interessi;
la perizianda non è in grado di comprendere il valore del denaro e non risulta capace di pianificare la sua economia.
Pertanto mi sembra che, tenendo conto della situazione specifica, lo stato di infermità mentale della perizianda sia tale da dover dar luogo ad un procedimento di interdizione ed alla nomina di un Tutore”.
Le risultanze della CTU, che tra l'altro trovano riscontro nell'esame dell'interdicenda, dimostrano il grave stato di infermità di rivelando la sua incapacità di CP
provvedere ai propri interessi. A questo proposito si osserva che all'udienza del 05/11/2024
l'interdicenda ha così risposto:
“D. come si chiama?
Parte_5
D. sa che giorno è oggi?
R. no
3 D. come si trova qui?
L'interdicenda non risponde.
D. da quanto tempo è qui?
R. non mi ricordo, è poco
D. chi si occupa di lei?
R. il personale, anche i miei figli si occupano di me
D. ha del denaro, percepisce una pensione, ha delle case?
R. bo
D. quanto costa un caffè?
R. non so
D. lo sa perché sono qui?
R. no, me lo dica lei.
L'interdicenda, quando risponde, pronuncia poche parole e mostra di non comprendere la ragione dell'esame. Si rivolge al figlio per chiedere di spiegargli “in che situazione di trova”.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, CP considerato che l'interdicenda risulta priva di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Parte_1
4 Nulla sulle spese tenuto conto della natura e dell'andamento della causa.
Il compenso liquidato al CTU con provvedimento in data odierna è posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP
( ) nata ad [...] il [...]; C.F._3
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Pone a carico di parte ricorrente il compenso del CTU, come liquidato con provvedimento in data odierna.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
PRESIDENTE Dott. Giuseppe Colazingari
GIUDICE Dott. Maurizio D'Abrusco
GIUDICE REL. Dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 476/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente dom.ti in Aosta, Via Challand 30 presso lo studio C.F._2 dell'avv. BALDUCCI ANDREA, che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE nei confronti di
CP
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/04/2025 e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 rimettere la causa al collegio per la decisione;
nel ricorso hanno chiesto “che il Tribunale, visti gli articoli 712 e ss. e 720 bis cpc, nonché gli artt. 404, 414 e ss. c.c., previo esame di CP
, ai sensi dell'art. 419 cc, previa eventuale CTU volta ad accertare condizioni e capacità
[...]
psicofisiche di , voglia dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione di CP Pt_3
(cf:)”;
[...]
Il PM in data 23/07/2025 nulla ha opposto al decreto comunicatogli ex art. 473 bis. 53 c.p.c. depositato in data 12/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 figli di Parte_1 Parte_2
, chiedevano l'interdizione di quest'ultima, in quanto “affetta da grave CP
deterioramento cognitivo, con necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
All'udienza del 26/09/2024 il Pubblico Ministero – al quale il decreto di fissazione dell'udienza
è stato comunicato ai sensi dell'art. 473 bis.53 c.p.c. – non compariva, così come non compariva
1 l'interdicenda, nonostante la regolarità della notifica. I ricorrenti, rappresentavano che la resistente non può spostarsi dalla struttura ove è ricoverata a causa delle sue condizioni di salute e pertanto ne chiedevano l'esame presso tale struttura. In subordine, chiedevano nominarsi
CTU. Sul punto, osservava che la resistente “ha una disabilità Parte_1
riconosciuta del 100%, come risulta da documentazione che non è stata prodotta ma che è disponibile a depositare”.
Il Giudice fissava l'udienza del 05/11/2024 per l'esame dell'interdicenda presso la struttura residenziale Belleveu, in Aosta, Viale Gran San Bernardo 40, disponendo che parte ricorrente entro tale data depositasse la documentazione richiamata in udienza.
All'udienza del 05/11/2024 il Giudice procedeva all'esame dell'interdicenda e parte ricorrente chiedeva la nomina di tutore provvisorio. Parte_1
Con ordinanza del 02/12/2024 il Giudice nominava utore provvisorio di Parte_1
e disponeva CTU sul seguente quesito: “il Ctu visiti la resistente e, CP compiuti tutti i necessari esami, sentendo ove necessario i professionisti che l'hanno in cura, accerti l'attuale suo stato fisico e psichico e, in particolare, l'eventuale esistenza, indicandone la natura ed entità, di una patologica alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive tale da produrre la parziale o la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, anche ai fini dell'applicazione di una differente misura di tutela”.
All'udienza del 09/01/2025, stante il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 127 ter, c. 4, c.p.c. all'udienza del 04/03/2025 alle ore 11:00 per esame della CTU. A tale udienza nessuno compariva, ma il Giudice, considerato il deposito da parte ricorrente di una memoria non autorizzata, rinviava all'udienza del 17/04/2025 alle ore
09:00, non potendosi ritenere inequivoca la volontà di non comparire.
All'udienza del 17/04/2025 parte ricorrente chiedeva di acquisire la CTU depositata in data
01/04/2025 e di trattenere la causa in decisione. All'udienza compariva anche il P.M. che nulla opponeva all'istanza della ricorrente. Il giudice, verificato che prima dell'inizio delle operazioni peritali il CTU avesse prestato giuramento (v. dichiarazione depositata in data 09/12/2024), riteneva che “sebbene l'accertamento del CTU sia stato compiuto prima del conferimento dell'incarico con il consenso delle parti la relazione peritale depositata in atti può essere acquisita ai fini della decisione, considerato che le parti nulla oppongono in ordine allo svolgimento della stessa”. Stante la rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva poi rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata
2 costituzione nel presente procedimento. Il ricorso è stato altresì notificato a Pt_4
,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , che non sono comparsi all'udienza né si sono costituiti.
[...] CP_6
Dalle conclusioni della CTU è emerso che “La Signora non dispone attualmente CP
di sufficiente capacità di discernimento, autodeterminazione e valutazione tali da consentirgli di provvedere autonomamente alla gestione del suo patrimonio e di formulare consapevolmente le sue scelte di vita essendo affetta da un Disturbo neurocognitivo maggiore grave con alterazioni dell'umore. La patologia psichica da cui è affetta la perizianda ha le caratteristiche psichiatrico forensi di abituale infermità di mente, essendo cronica, continua ed invalidante e presenta al momento attuale caratteristiche di gravità tali da far luogo all'interdizione”. Il
CTU ha infatti accertato che “In base alle cartelle cliniche, all'esame psichico, alla testistica psicodiagnostica ed alla documentazione esaminata, è possibile secondo il DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) attribuire alla perizianda una diagnosi di
“Disturbo neurocognitivo maggiore grave con alterazione dell'umore”. In effetti la perizianda da più di 10 anni presenta un significativo declino cognitivo nell'ambito di diverse funzioni quali la memoria, l'apprendimento, l'orientamento spazio temporale, il calcolo. I deficit cognitivi in atto interferiscono gravemente con l'indipendenza nelle attività quotidiane ed annullano le capacità della perizianda di autodeterminarsi. Si ritiene che la patologia psichica in atto nella perizianda rivesta i connotati psichiatrico-forensi di abituale infermità di mente, essendo nel suo complesso una malattia cronica, continua, invalidante, progressiva e portatrice di difetti psichici rilevanti. Tale malattia, per la sua gravità, causa a mio avviso una totale incapacità nella perizianda di provvedere ai propri interessi;
la perizianda non è in grado di comprendere il valore del denaro e non risulta capace di pianificare la sua economia.
Pertanto mi sembra che, tenendo conto della situazione specifica, lo stato di infermità mentale della perizianda sia tale da dover dar luogo ad un procedimento di interdizione ed alla nomina di un Tutore”.
Le risultanze della CTU, che tra l'altro trovano riscontro nell'esame dell'interdicenda, dimostrano il grave stato di infermità di rivelando la sua incapacità di CP
provvedere ai propri interessi. A questo proposito si osserva che all'udienza del 05/11/2024
l'interdicenda ha così risposto:
“D. come si chiama?
Parte_5
D. sa che giorno è oggi?
R. no
3 D. come si trova qui?
L'interdicenda non risponde.
D. da quanto tempo è qui?
R. non mi ricordo, è poco
D. chi si occupa di lei?
R. il personale, anche i miei figli si occupano di me
D. ha del denaro, percepisce una pensione, ha delle case?
R. bo
D. quanto costa un caffè?
R. non so
D. lo sa perché sono qui?
R. no, me lo dica lei.
L'interdicenda, quando risponde, pronuncia poche parole e mostra di non comprendere la ragione dell'esame. Si rivolge al figlio per chiedere di spiegargli “in che situazione di trova”.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti da senza l'intervento o con l'assistenza del tutore, CP considerato che l'interdicenda risulta priva di un livello di autonomia e capacità collaborativa tale da consentire di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come non sia ravvisabile un margine di autodeterminazione compatibile con lo strumento dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, da un lato, ad un eventuale amministratore di sostegno non potrebbero essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore, dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrata nelle decisioni di natura personale;
in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079), nella specie, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Parte_1
4 Nulla sulle spese tenuto conto della natura e dell'andamento della causa.
Il compenso liquidato al CTU con provvedimento in data odierna è posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di CP
( ) nata ad [...] il [...]; C.F._3
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Parte_1
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Pone a carico di parte ricorrente il compenso del CTU, come liquidato con provvedimento in data odierna.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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