Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 698/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 698/2022 R.G. promossa da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.02.1955, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Maria Cristina Bergamini e Giuditta Caterina Paganelli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, domiciliato in Modena, CP_2 via E. Rainusso n. 70/80, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: personale docente - sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso dell'11.08.2022: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis dichiarare in via preliminare e/o pregiudiziale, la nullità e/o inefficacia del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare assunto dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Superiore Alessandro
Volta di Sassuolo, nei confronti del Prof.ssa con determinazione prot. ris. n. Parte_1
pagina 1 di 13
dichiarare altresì la illegittimità della sanzione inflitta anche nel merito, in quanto non provata e assunta in violazione dei criteri valutativi e di proporzionalità stabiliti dalla normativa contrattuale, e comunque infondata per mancanza dei suoi presupposti fattuali e giuridici, e pertanto che alcun comportamento violativo dei doveri imposti dal CCNL Scuola sia stato posto in essere dalla ricorrente;
di conseguenza accertare e dichiarare nei confronti del , in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_1 pro - tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, la nullità e/o inefficacia del suddetto provvedimento disciplinare e pertanto ordinare al (C.F. , in persona del Ministro in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro - tempore, la revoca del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto irrogato nei confronti della Prof. con nota del 22/12/2021, e di conseguenza la Parte_1 cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del ricorrente
Con vittoria delle spese di lite.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 09.03.2023:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.08.2022, la prof.ssa Parte_1 premettendo di essere docente a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “A. Volta” di Sassuolo, ha chiesto accertarsi la nullità/illegittimità della sanzione disciplinare conservativa dell'avvertimento scritto, irrogata dal Dirigente
Scolastico con provvedimento del 22.12.2021, “per condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti di un allievo e della Sua famiglia”, in ragione dei fatti alla stessa addebitati con contestazione del 13.11.2021, prot. n. 21661/3.1.a.
pagina 2 di 13 Parte attrice ha prospettato la nullità della sanzione per genericità della contestazione di addebito e per violazione del diritto di difesa, dolendosi del rigetto dell'istanza di accesso agli atti relativa alla corrispondenza intercorsa, nelle more del procedimento disciplinare, tra l'istituto scolastico e i familiari dell'alunno ; essa, Parte_2 inoltre, ha dedotto la violazione del principio di gradualità e proporzionalità nell'esercizio del potere sanzionatorio e, nel merito, l'infondatezza dell'addebito disciplinare per insussistenza dei fatti contestati, non accertati né adeguatamente valutati dal Dirigente scolastico.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, ribadita la correttezza del procedimento disciplinare e la legittimità del
[...] provvedimento sanzionatorio, ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi Parte_2 studente direttamente coinvolto nell'episodio oggetto di contestazione, e Testimone_1
, rispettivamente docente e Vice-preside dell'Istituto “Volta”, nonché di Testimone_2
, allievo presente al momento degli accadimenti per cui è causa. Testimone_3
4. Sui vizi formali e procedurali
4.1. Con lettera di addebito del 13 novembre 2021, la Dirigente scolastica dell'Istituto “Volta” ha contestato alla prof.ssa le seguenti infrazioni disciplinari: Parte_1
“Risulta allo scrivente che la S.V. in data 29 settembre alle ore 12,45 e in data 10 novembre alle ore 12,45 telefonava ad un genitore durante l'ora di lezione, direttamente dalla classe e alla presenza degli altri alunni, per comunicare alla famiglia alcuni comportamenti scorretti tenuti dal figlio.
Durante la prima telefonata, del 29 settembre, la S.V. avrebbe pronunciato la seguente frase
“suo figlio è matto e ha bisogno di un supporto psicologico”, ascoltata dall'alunno e da tutti i compagni presenti.
Durante la seconda telefonata, del 10 novembre u.s., sempre all'interno dell'ora di lezione, oltre a sottolineare la maleducazione del figlio avrebbe negato alla madre di aver utilizzato il termine
“matto” chiedendo conferma agli alunni presenti in classe che ascoltavano, evidentemente, la telefonata e, sempre rivolgendosi alla madre del ragazzo, avrebbe pronunciato, con tono aggressivo la seguente frase “…Mi può denunciare così ne parleremo in tribunale: capisco perché l'alunno si comporta così visto che è spalleggiato dalla famiglia, inutile parlarne, la invito a non chiamarmi più e io farò lo stesso.”. pagina 3 di 13 In relazione a tale condotta, lo scrivente avvia, con il presente atto, formale procedimento disciplinare a Suo carico.
La conclusione di tale procedimento è prevista entro 120 giorni.
Pertanto, la S.V. è convocata presso l'ufficio di presidenza alle ore 10 del giorno venerdì 10 dicembre 2021 per procedere all'audizione in difesa, nel corso della quale può farsi eventualmente assistere da un procuratore o da un rappresentante di un'associazione sindacale.
Qualora la S.V. non intenda presentarsi, ha comunque facoltà di far pervenire una memoria difensiva, entro la data fissata per la convocazione.” 1
Dopo le giustificazioni scritte e l'audizione della docente, il convenuto ha CP_1 irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto. 2
4.2. Costituisce ius receptum il principio secondo cui la contestazione di addebito deve fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato. La giurisprudenza ha chiarito che la contestazione disciplinare costituisce l'indefettibile atto con cui si instaura il contraddittorio tra il datore di lavoro e l'incolpato e che detta contestazione deve essere puntuale e specifica in modo da consentire al lavoratore incolpato un'immediata ed efficace difesa, fissando la portata ed i limiti del comportamento indicato come illecito, senza che sia più possibile un successivo mutamento del fatto addebitato (cfr. ex multis, Cass. n. 5115/2010). Cass. n.
23771/2018 ha statuito che “In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato
[…]”.
Da una piana lettura di quanto sopra riportato, risulta pienamente rispettato il principio di specificità della contestazione. Il nucleo essenziale dei fatti emerge chiaramente dalla contestazione disciplinare del 13.11.2021: le condotte addebitate sono descritte in modo preciso e dettagliato, tanto da aver consentito alla docente il pieno esercizio del diritto di difesa sia in sede disciplinare che nel presente giudizio. Risulta adeguatamente assolto l'onere di motivazione del provvedimento sanzionatorio, tenuto conto che al pubblico impiego privatizzato non si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990
(per tutte Cass. n. 24122/2022).
Resta da aggiungere che il requisito della specificità degli addebiti è integrato dalla esposizione degli aspetti essenziali del fatto nei suoi elementi materiali e non richiede l'indicazione delle disposizioni legali o contrattuali violate. La qualificazione giuridica del comportamento del lavoratore è riservata al giudice del merito, sicché l'erronea indicazione delle norme contrattuali non rappresenta motivo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: “in tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato, onde l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta ne' l'invalidità della contestazione ne' che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato” (Cass. n. 4175/1997, Cass. n. 26678/2017, Cass. n. 16190/2002).
4.3. Dal compendio documentale emerge come il procedimento disciplinare si sia svolto regolarmente e nel rispetto del contraddittorio e delle guarentigie di cui all'art. 55 bis, T.U. n. 165/2001, anche in ordine al parziale diniego opposto dall'Amministrazione scolastica alle istanze di accesso agli atti avanzate dal procuratore attoreo. 3 Il negato accesso alla corrispondenza intercorsa con la famiglia dell'alunno non ha in Parte_2 alcun modo compromesso il diritto di difesa della prof.ssa la quale ha Parte_1
presentato le proprie giustificazioni scritte nel termine assegnato, approntando una adeguata linea difensiva (cfr. memoria difensiva del 30.11.2021 4). L'Amministrazione convenuta ha esibito i documenti attinenti alla infrazione contestata, consegnando la mail di (madre di ) del 10.11.2021 e il verbale di Testimone_4 Parte_2 audizione dello stesso genitore del 12.11.2021. 5 L'ulteriore documentazione di cui è stata richiesta l'ostensione non è pertinente ai fatti oggetto di addebito disciplinare. Né risulta in atti che tale diniego abbia conculcato le prerogative difensive dell'incolpata. La pubblica amministrazione ha agito in conformità alla previsione contenuta nell'art. 54 bis, D. Lgs. n. 165/2001, procedendo all'oscuramento dei nominativi dei soggetti convolti nella vicenda per cui è causa. Tale norma stabilisce: “3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. […] Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”. Del tutto correttamente l'amministrazione scolastica ha oscurato i nominativi dall'alunno e del genitore denunciante, al fine di preservare la “relazione didattica” tra la docente e lo studente fino al termine delle lezioni. La giurisprudenza amministrativa ha statuito che l'interesse di chi formula l'istanza di accesso ex art. 24, L. n. 241/1990 può “essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l'estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti”
(TAR Lazio, n. 9809/2018).
4.4. Quanto al deficit di istruttoria, si osserva come la Dirigente scolastica sia venuta a conoscenza delle condotte disciplinarmente rilevanti a seguito della segnalazione di (inoltrata nel mese di novembre 2021). Tale documento Testimone_4
è stato posto a fondamento del rimprovero scritto previo esame, da parte della stessa dirigente, delle argomentazioni difensive della prof.ssa rese sia per iscritto che Parte_1 in sede di audizione personale. L'amministrazione ha valorizzato il materiale pervenuto all'istituto scolastico, ritenendo provati i fatti sulla base di tali evidenze documentali, valutazione insindacabile in questa sede in quanto di esclusiva pertinenza della P.A.
5. Sul merito
5.1. In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, grava sulla parte datoriale l'onere di dimostrare di aver fatto corretto uso del potere disciplinare che gli artt. 2094, 2104 e 2106 cod. civ. le attribuiscono. Per tutte Cass. n. 11153/2001: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con pagina 6 di 13 riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione […]” (nello stesso senso Cass. n. 15950/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle risultanze delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova, con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta, quindi, all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
5.2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi e , sollevata dalla difesa attorea. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. Parte_2 Tes_2
9456/2023, hanno statuito che “Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (cfr. anche Cass. n. 29714/2023).
La difesa attorea ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. prima dell'assunzione della prova orale, purtuttavia l'eccezione non è stata reiterata al termine dell'udienza né all'udienza successiva, con conseguente sanatoria della denunciata nullità.
Si evidenzia, in ogni caso, che non sussiste la situazione di incapacità a testimoniare prospettata da parte attrice, poiché i testi e non sono portatori di un Tes_2 Parte_2
interesse, concreto e attuale, alla partecipazione al giudizio. L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. “si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza pagina 7 di 13 l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. n.
n. 167/2018). Nella specie, lo scrutinio giudiziale investe la legittimità della sanzione irrogata alla ricorrente, accertamento che coinvolge solamente il dipendente sanzionato e non giustifica l'intervento in causa di soggetti terzi. Il vice-preside non dispone del potere di applicare sanzioni disciplinari, prerogativa riservata al Dirigente scolastico.
5.3. Il convenuto non ha ottemperato al proprio onere probatorio. CP_1
L'amministrazione scolastica imputa alla docente di aver contattato Parte_1 telefonicamente in due occasioni, segnatamente il 29.09.2021 e il 10.11.2021, la madre dell'alunno della classe 2^D, durante l'orario di servizio e alla presenza dello Parte_2 studente e dei suoi compagni, pronunciando nel corso della prima conversazione la frase
“suo figlio è matto e ha bisogno di un supporto psicologico” e di aver assunto nel corso della seconda telefonata un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo genitore.
A ben vedere, la lettera di contestazione del novembre 2021 riporta pedissequamente quanto riferito dalla madre dell'alunno nella mail del 10.11.2021 e nel corso Parte_2 del colloquio con la dirigente del 25.11.2021. Ricostruzione fattuale che non trova puntuale riscontro nelle acquisizioni probatorie raccolte in giudizio.
Quanto al primo episodio oggetto di addebito, emerge dalla documentazione in atti come in data 29.09.2021 la ricorrente abbia svolto lezione nella classe 2^D, nell'ultima ora prevista prima dell'uscita degli studenti da scuola, e che, visti i reiterati comportamenti oppositivi e irriguardosi di , essa abbia proceduto ad Parte_2
annotare nel registro elettronico una nota disciplinare a suo carico, sollecitando un contatto con la famiglia dell'alunno (cfr. registro elettronico 6).
Il teste ha dichiarato di essersi recato in aula poco prima del suono della Tes_2 campanella, chiamato dai collaboratori scolastici e di non aver assistito personalmente ad alcuna telefonata tra la ricorrente e , né di essere a conoscenza del Testimone_4 6 Cfr. doc.ti 15,16,16bis fascicolo ricorrente. pagina 8 di 13 contenuto della telefonata. Tale teste si è limitato a riportare quanto riferitogli dagli alunni, dichiarando che “la prof.ssa ha chiamato la madre di per Parte_1 Parte_2 comportamenti scorretti dello studente”, senza ulteriori precisazioni. Nulla ricorda dell'episodio lo studente , presente in classe al momento dei fatti. Il teste Testimone_3
ha riferito quanto segue: “Nel corso della telefonata la prof.ssa e mia Parte_2 madre hanno parlato del mio comportamento in classe ma non ricordo di preciso il contenuto della telefonata;
[…] eravamo davanti alla porta, […] alcuni compagni si stavano preparando per uscire”; ancora: “davanti ai miei compagni la prof.ss ha pronunciato la frase “sei sicuro Parte_1 di non avere bisogno di un supporto psicologico perché sembri matto””.
Nelle giustificazioni rese in sede disciplinare, la docente ha confermato la conversazione telefonica avuta col genitore, successiva all'annotazione disciplinare, chiarendo come fosse stata lei stessa a sollecitare un contatto con la famiglia, come peraltro verbalizzato nel registro scolastico, pur contestando recisamente le modalità e le espressioni riportate nella lettera di addebito.
Ciò premesso, è difficile scorgere nelle circostanze sin qui esposte un fatto disciplinarmente rilevante. Non vi sono, in primo luogo, evidenze probatorie sull'impiego della espressione “suo figlio è matto e ha bisogno di un supporto psicologico”, asseritamente proferita dalla ricorrente in classe. Unico riferimento si rinviene nella dichiarazione dell'alunno il quale ha riferito che la docente ha rivolto nei suoi Parte_2 confronti la seguente frase: “sei sicuro di non avere bisogno di un supporto psicologico perché sembri matto”. Espressione che, ove realmente pronunciata, è dissimile dalla frase riportata dal genitore (“sei matto”) e addebitata alla ricorrente. L'impiego della locuzione
“sembri”, l'assenza di una volontà denigratoria nei confronti dell'alunno, l'evidente intento correttivo della docente, la cui frase ove contestualizzata assume la valenza di un rimprovero rivolto allo studente, colpevole di assumere comportamenti inadeguati in aula e di cui è risultato essere perfettamente consapevole (cfr. deposizione testimoniale 7), portano ad escludere la violazione dei doveri comportamentali della funzione docente. Si osserva che il personale docente è tenuto a segnalare l'esistenza dello sportello di 7 “Adr: non sempre in classe ho comportamenti consoni all'ambiente scolastico perché sono abbastanza vivace.” pagina 9 di 13 ascolto agli studenti che necessitano di “supporto psicologico” (cfr. POF 8). Alla luce dei ripetuti comportamenti aggressivi dello studente, sfociati in atti di violenza verso i compagni di classe (cfr. nota disciplinare del 29.01.2022 9), la prof.ssa ha Parte_1
correttamente segnalato la necessità di un “supporto psicologico”, invito fatto proprio dal corpo insegnante della classe 2^D in occasione dell'irrogazione della sanzione della sospensione di dodici giorni (“I docenti concordano sull'importanza degli appuntamenti già con lo psicologo”). 10
Parimenti, non vi sono riscontri probatori del contegno illecito tenuto durante la conversazione telefonica del 10.11.2021, anch'essa avvenuta tra la docente e
[...]
pochi minuti prima del termine della lezione, in un momento di profonda Tes_4 tensione in aula e di agitazione dell'alunno L'amministrazione scolastica Parte_2 imputa alla ricorrente l'impiego di toni aggressivi nel corso del colloquio telefonico, di cui tuttavia non si ha evidenza nelle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa. Il teste ha dichiarato quanto segue: “non ho assistito alla telefonata. Anche in questa Tes_2 occasione sono stato chiamato dai bidelli e sono andato in classe a verificare cosa era successo.
C'era una discussione in atto e a prof.ssa Lo studente era molto Parte_2 Parte_1 agitato e diceva, rivolgendosi alla prof.ssa: “adesso che hai chiamato mia madre sei contenta e che cosa hai risolto?””. Nulla può evincersi dalle dichiarazioni dei testi e . Tes_3 Tes_1
Neppure dalla deposizione di emerge l'impiego di espressioni Parte_2
ingiuriose o minacciose da parte della prof.ssa Non presenta tali connotati ed è Parte_1 priva di rilevanza disciplinare la frase “ci vediamo in Tribunale”.
Deve inoltre escludersi la violazione del Regolamento d'Istituto. L'art. 16 stabilisce: “6. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro in classe e non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali;
l'uso del cellulare in classe è consentito solo per motivi didattici ed è in capo ai docenti la responsabilità di far rispettare tale divieto anche agli studenti. […]19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui, approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto fra la scuola e la famiglia trasparente e fattivo;
informano e ricevono i genitori nelle modalità previste annualmente dagli
Organi collegiali. 20. I docenti si asterranno dal trattenersi con i genitori durante l'attività didattica, anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno: gli incontri possono avvenire esclusivamente fuori dal proprio orario di lezione (a meno che non sia presente una particolare urgenza).” 11
Nella specie, le telefonate contestate non sono state effettuate per motivi personali, né può ritenersi che la docente abbia fatto un uso improprio del telefono cellulare. La prof.ssa ha contattato al termine della lezione, quando gli Parte_1 Testimone_4 studenti “si stavano preparando per uscire” e “dopo il suono dell'ultima campanella delle
13.00” (cfr. testimonianza , quindi senza alcuna interruzione dell'attività Parte_2
didattica. L'istruttoria orale ha anche confermato che la docente si è appartata all'interno della classe, in prossimità della porta d'ingresso e dell'uscio del terrazzo (cfr. dichiarazioni e ), telefonando alla madre dell'alunno per segnalare i Parte_2 Tes_2 problemi comportamentali del figlio. Ricorre la situazione di “particolare urgenza” prevista dal citato art. 16, stanti i reiterati comportamenti scorretti e irrispettosi dell'alunno (in violazione delle norme regolamentari interne), la sostanziale Parte_2 inutilità delle note disciplinari adottate dai docenti nel periodo settembre-ottobre 2021 12 e la mancata resipiscenza dell'alunno, come comprovato dalle note disciplinari degli insegnanti della 2^D. 13 A fronte della gravità della situazione riscontrata, la docente ha 11 Cfr. doc. 9 fascicolo resistente. 12 Cfr. doc.ti 15,16,17 fascicolo ricorrente:
- nota 29 settembre 2021 della prof.ssa “deve rispondere alla docente in modo adeguato … Parte_1 disturba la lezione (parla a voce alta, chiacchiera, si muove per la classe … usa di continuo il cellulare etc) reagisce urlando e usando un linguaggio scurrile e aggressivo verso la docente cui è arrivato a dire che è stanco di essere ripreso perché la stessa non sa fare il suo lavoro. Vista dal Genitore 1 il 29/09/2021 Vista dallo studente il 29/09/2021”;
- nota 27.09.2021 della prof.ssa “L'alunno invece di ascoltare o prendere appunti della Per_1 spiegazione ascoltava musica. Vista dallo studente il 27/09/2021. Vista dal Genitore 1 il 27/09/2021”;
- nota del 21.09.2021 del prof. “nonostante i precedenti inviti a mantenere in posizione corretta Per_2 la mascherina, utilizza tale dispositivo in maniera scorretta;
inoltre, in seguito all'invito a non utilizzare il telefono cellulare e riporlo nello zaino oppure sotto il banco, ne fa utilizzo … Vista dallo studente il 21/09/2021”;
- nota del 13.10.2021 della prof.ssa “Si segnala che l'allievo non porta quasi mai la mascherina Parte_1 anticovid in posizione corretta e anche quando viene richiamato dopo un attimo l'ha già abbassata. Vista dallo studente il 13/10/2021”;
- nota del 21.10.2021 della prof.ssa : “usa il cellulare durante la lezione, pur essendo stato Per_3 richiamato più volte. Ripreso, risponde in modo supponente e polemico. Vista dallo studente il 21/10/2021. Vista dal Genitore 1 il 21/10/2021”;
- note del 10.11.2021 della prof.ssa “Ha continuamente la mascherina abbassata in violazione Parte_1 delle norme anticovid. Vista dallo studente il 10/11/2021” ; “Esce dalla classe senza permesso per protesta contro la nota per la mascherina, persiste in atteggiamenti poco rispettosi della docente” . 13 Cfr. doc.17 fascicolo ricorrente: pagina 11 di 13 ritenuto di procedere immediatamente ad un confronto diretto con il genitore, come ultimo tentativo per porre termine ai comportamenti dello studente. I colloqui telefonici tenutisi in aula, giustificati dalla gravità dei fatti e dallo stato di agitazione dell'alunno, non hanno determinato una interruzione del servizio da parte della docente, mai allontanatasi dall'aula per adempiere al proprio obbligo di sorveglianza.
5.4. In conclusione, considerate le circostanze fattuali testé esposte e attesa la mancata prova di fatti disciplinarmente rilevanti, la situazione d'urgenza emersa in classe e l'assenza di precedenti disciplinari, deve disporsi l'annullamento della sanzione del rimprovero scritto.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto in forza del principio della CP_1 soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022.
- nota del 03.12.2021 della prof.ssa “L'alunno dopo ripetuti richiami continua a svolgere i Per_4 compiti di matematica e controbatte in maniera irrispettosa al richiamo verbale della docente. Vista dallo studente il 03/12/2021. Vista dal Genitore 1 il 03/12/2021”;
- nota del 25.01.2022 della prof.ssa “L'alunno rifiuta di sedersi al suo posto. Vista dal Genitore Per_5 1 il 25/01/2022. Vista dallo studente il 25/01/2022”;
- nota del 29.01.2022 della prof.ssa “L'alunno nel fare ritorno al proprio banco, Tes_5 Parte_2 passa accanto all'alunno dandogli inaspettatamente uno schiaffo sul collo. Quest'ultimo reagisce CP_3 alzandosi e mettendo le mani al collo a il quale, a sua volta, dà una testata a . La Parte_2 CP_3 docente con l'aiuto di alcuni compagni, è riuscita a separare i due ragazzi interponendosi tra loro. All'alunno è stato tempestivamente applicato del ghiaccio sulla fronte. Vista dal Genitore 1 il CP_3 29/01/2022. Vista dallo studente il 29/01/2022”;
- nota dell'8.02.2022 del prof. : “L'alunno dà una ginocchiata in faccia . Vista dallo studente Tes_1 Per_6 il 08/02/2022”;
- nota del 14.02.2022 della prof.ssa “Insiste allo sfinimento e alzando la voce per andare in Parte_1 bagno, quando la docente lo manda firma il foglio per uscire alle ore 9,27 e poiché alle 9,33 non è ancora rientrato la docente esce e lo vede passeggiare nel corridoio con una ragazza. Lo chiama e lui continua imperterrito la sua passeggiata rientrando a suo piacimento. Poi urla e fa polemica nonostante anche la docente prof. che assiste alla lezione cerchi, a sua volta, di fargli capire che si deve Tes_6 calmare. Rifiuta anche di seguire la docente in vicepresidenza. Vista dallo studente il 14/02/2022. Vista dal Genitore 1 il 14/02/2022”;
- nota del 16.02.2022 del prof. : “L'alunno si diverte a scivolare sul pavimento bagnato e incita Per_7 il resto della classe al disordine. Avvisato di un'eventuale nota disciplinare, mi invita a non tornare più nella sua classe anticipandomi che si comporterà peggio di come ha già fatto. Vista dal Genitore 1 il 16/02/2022”;
- nota del 17.03.2022 del prof. : “Autorizzato ad andare in bagno al mio invito a chiudere la porta Per_8 della classe, dà un calcio per chiuderla mentre mi apprestato a chiuderla io. Alla mia richiesta di dirmi come si chiama si rifiuta. Continua a disturbare al rientro dal bagno, tiene i piedi sulla sedia. Non indossa la mascherina per tutto il resto dell'ora. Vista dal Genitore 1 il 17/03/2022”;
- nota del 22.03/2022 della prof.ssa “Lo studente non indossa la mascherina per tutta l'ora di Per_2 lezione. Vista dal Genitore 1 il 22/03/2022”. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione irrogata alla prof.ssa Parte_1
con provvedimento del 22.12.2021;
[...]
2) CONDANNA il a rifondere le spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 2.259,00 di cui €.
259,00 per anticipazioni e €. 2.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc.ti 2,3,4 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 13 3 Cfr. doc.ti da 5 a 12 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 5,5bis fascicolo ricorrente. pagina 5 di 13 8 Cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 16,17 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc.ti 18,18bis fascicolo ricorrente. pagina 10 di 13