Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5135/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. TURANO SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Milano, Via Mauro Macchi n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caltanissetta, in data 07/09/2018,
(atto n. 134, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1 i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - Affidamento e collocamento dei figli pag. 1 di 7
collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale sita in (20086) Motta
Visconti, Via Don Luigi Casarico 42 ove manterranno la residenza;
Il padre terrà i figli a week end alternati dal venerdì dalle 19,00 al lunedì mattina quando li riporterà direttamente a scuola salvo diverso accordo con la madre sull'eventuale rientro a casa la domenica sera dopo cena;
Durante la settimana il padre terrà i bambini il martedì dalle 19 fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà direttamente a scuola;
nei week end di pertinenza della madre, il padre terrà i bambini anche il mercoledì. E' fatto salvo ogni eventuale diverso accordo tra i genitori sulla variazione del giorno infrasettimanale indicato.
Per le vacanze estive i tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno di due, tre o quattro settimane anche non consecutive secondo le proprie disponibilità lavorative e il rispettivo periodo di ferie.
Nel periodo di vacanza scolastica estiva, salvo i periodi di permanenza continuativa concordata, varranno i diritti di visita concordati e potrà anche essere valutata la possibilità di iscrivere i bambini a corsi estivi (gres o oratorio) o la permanenza degli stessi in Sicilia presso i nonni materni e/o paterni nelle rispettive località in cu risiedono.
Per le vacanze natalizie i bambini trascorreranno la settimana dal 23 al 30 con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni, salva la possibilità dei genitori di accordarsi in maniera diversa in base alle proprie consuetudini familiari
Per le vacanze Pasquali e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, idem per il carnevale ed eventuali altri ponti scolastici.
3 – Mantenimento dei figli:
Il padre verserà alla mamma, a titolo di mantenimento ordinario dei figli (così come indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano del 2017 in abbigliamento, mensa scolastica, farmaci da banco, cancelleria d inizio anno ecc), la somma complessiva di € 550 mensili per dodici mensilità, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che la signora avrà cura Pt_1
di comunicare;
tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione.
pag. 2 di 7 Le spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura 50% cadauno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di aver ricevuto e si intendono parte integrante del presente ricorso, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pag. 3 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) le spese eventuali per una baby sitter saranno suddivise tra i genitori secondo il rispettivo utilizzo, con allocazione delle ore per competenza.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
L'assegno Unico verrà richiesto da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
La detrazione dei figli resterà a carco di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
4 - Proprietà Immobiliari:
Il signor è proprietario al 100% della casa coniugale sita in Motta Visconti, Via Pt_2
Don Luigi Casarico 42, che resterà assegnata alla signora in quanto genitore Pt_1
collocatario dei figli minori.
Su tale immobile è acceso un mutuo presso Intesa San Paolo la cui rata mensile di €
435,75 (quattrocentotrentacinque/75) resterà ad esclusivo carico del signor Pt_2
Le parti hanno anche acceso un finanziamento con Intesa San Paolo di € 50.000,00
(cinquantamila euro) per la ristrutturazione della casa coniugale e l'acquisto dei mobili pag. 4 di 7 la cui rata di € 379,40 (trecentosettantanove/40) mensile resterà a carico di entrambi nella misura del 50% cadauno.
Tutte le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale così come le utenze e la
TARI, resteranno a carico della signora che provvederà alle relative volture e alle Pt_1
comunicazioni agli enti competenti, mentre le spese straordinarie resteranno a carico del signor Pt_2
Il signor provvederà a versare alla signora il 50% del rimborso che Pt_2 Pt_1
percepirà sul proprio 730 per i costi della ristrutturazione della casa
5- Ulteriori disposizioni:
Le parti danno atto di essere titolari ciascuno del proprio conto corrente e dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti economicamente rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento reciproca.
L'autovettura targata ES820ET di proprietà del signor resterà in utilizzo alla Pt_2
signora che se ne accollerà tutti i relativi costi e oneri (bollo, assicurazione, spese Pt_1
di ordinaria e straordinaria manutenzione).
Sui conti correnti accesi a nome dei bambini verrà lasciata, da parte della signora , Pt_1 la somma di € 4.000,00 cadauno. I suddetti conti correnti potranno essere integrati dai genitori a loro libera volontà e determinazione e le somme ivi depositate non potranno essere utilizzate dai genitori se non per spese straordinarie dei figli e con previo assenso reciproco.
La signora rientrerà in possesso della somma di € 16.000,00 quale residuo della Pt_1
liquidazione percepita dal precedente datore di lavoro.
Entrambi i genitori autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i due figli minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 5 di 7 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
pag. 6 di 7 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Caltanissetta, in data 07/09/2018, (atto n. Parte_2
134, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 14.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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