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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2686/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 1 TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 2 TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 3 TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 4 TRIBUTI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.2901/2023 R.G.R., Ricorrente_1, in qualità di amministratore unico della società Società 1, chiedeva : declaratoria di inesistenza del diritto alla iscrizione ipotecaria, per l'importo azionato relativamente ai soli tributi erariali oggetto di iscrizione a ruolo, complessivamente inferiore ad €.20.000,00, in presenza di altre obbligazioni previdenziali, sanzioni, Codice della Strada, bolli auto ed accessori, già impugnate dinanzi alla AGO, non dovute, prescritte e giammai intimate, con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione ipotecaria e conseguenziale cancellazione. Con sospensione della iscrizione ipotecaria e immediata cancellazione, quale istanza cautelare e declaratoria di nullità delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
Premesso :
1. di non svolgere attività lavorativa all'interno della società per la quale rivestiva la qualifica di amministratore;
2. di aver conferito a professionisti esterni incarico per l'espletamento dell'attività di consulenza in servizi verso clientela potenziale;
3. che l'INPS aveva iscritto a ruolo somme a titolo di IVS a suo carico proprio in relazione al suddetto ruolo di amministratore della società;
4. che l'INPS aveva emesso avvisi di addebito, con decorrenza dal 21.2.2019 al 16.8.2022, per un totale di €.12.692,08, oltre sanzioni e interessi, impugnati dinanzi all'AGO per materia devoluta;
5. che l'AdE di Roma aveva iscritto ed emesso cartelle impugnate limitatamente alle materie devolute al giudice tributario;
6. che l'amministrazione di Roma Capitale aveva iscritto a ruolo, con conseguente emissione di cartelle indicate nell'atto in oggetto, impugnate avanti al Giudice di Pace di Roma;
7. che la Regione Lazio aveva iscritto a ruolo, con conseguenti cartelle, tasse automobilistiche, impugnate avanti all'AGO;
8. che in relazione alle somme iscritte a ruolo come indicate nell'atto notificato, l'AdE/R aveva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, per la somma complessiva di €.29.747,731;
9. che l'amministratore della suddetta società Società 1, essendo già iscritto presso la Cassa
Nazionale Dottori Commercialisti, ente di previdenza, non aveva alcun obbligo di iscrizione né alla gestione ordinaria né a quella separata, in assenza di compensi corrisposti;
10. che la società Società 1 srls svolge attività di consulenza e servizi, non di commercio e l'attività della ricorrente è solo di direzione, mentre le prestazioni di consulenza erano svolte attraverso la collaborazione professionale di terzi professionisti;
11. che, di conseguenza, la ricorrente aveva diritto allo sgravio totale dei contributi iscritti a ruolo sia riferiti all'INPS che ad altri enti impositori;
12. che la pretesa azionata dall'AdE/R era fondata su un presunto debito di somme iscritte per l'importo
€.29.747,731, dalle quali andava detratto l'importo di €.12.692,08, somma impugnata in separato giudizio dinanzi all'AGO, per cui per l'importo residuo, inferiore a €.20.000,00 limite imposto dal legislatore, non era consentito procedere all'iscrizione ipotecaria;
deduceva a sostegno del ricorso :
Þ nullità della notifica degli avvisi di mora e delle cartelle perché non provenienti da email certificata di pertinenza, comunicata ed iscritta nei pubblici registri ministeriali;
Þ in assenza di valide notifiche e disconoscendosi eventuali notifiche cartacee, prescrizione delle azioni in relazione alle pretese iscritte a ruolo in assenza di validi atti di interruzione, con riserva di proporre querela di falso ex art.221 cpc. qualora fossero prodotti atti in originale e relative notifiche;
Þ la pretesa azionata dall'Inps era stata iscritta per importi a titolo di contributi IVS derivanti dalla nomina e qualifica della Cordone di amministratore Unico della succitata società, invece l'attività di amministratore era diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale, senza alcuna valenza commerciale.
Concludeva chiedendo :
a. in via preliminare, pronunciare la sospensione dei provvedimenti presupposti o conseguenziali inerenti la pretesa erariale azionata ex-adverso, attesa la ricorrenza di gravi motivi ed in considerazione della imminente iscrizione ipotecaria, altresì, della fondatezza del ricorso e del grave pericolo di danno grave ed irreparabile incombente per la ricorrente di fronte ad un'eventuale, peraltro già preannunciata, esecuzione esattoriale in danno della parte ricorrente;
b. in via preliminare, dichiarare la nullità delle notifiche e avvisi, qualora comunicati a mezzo pec, disconoscendosi avvisi ovvero notifiche cartacee, non ricevute né ritirate da persona conviventi e capaci, con riserva di presentare querela di falso ex 221 cpc e ss;
c. accogliersi conseguentemente le eccezioni di prescrizione e decadenza, applicabile in relazione alla natura dei tributi, in assenza di validi atti interruttivi, in relazione agli anni di riferimento delle pretese tributarie;
d. nel merito, annullare ogni avviso di addebito ed ogni atto presupposto e successivo e/o consequenziale, statuendo l'assenza di obbligazione tributaria verso gli enti impositori legittimi contraddittori nel presente giudizio, a carico della parte istante, disponendo il diritto allo sgravio totale dei tributi iscritti a ruolo e/o avvisi di addebito;
e. ordinare alle resistenti la cancellazione della iscrizione ipotecaria, iscritta ad istanza dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e si evinceva che il ricorso atteneva all'atto AA24 ISCR.IPOT.
ART.77 PREAVV.FASC.2022-24140, per il periodo d'imposta 2013, relativo a II.DD. e IVA, per un valore economico di €.1,00. L'ufficio ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava, preliminarmente, che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti impugnabili, essendo possibile proporre ricorso avverso, l'iscrizione ipotecaria e non contro la relativa comunicazione, che non era richiamata dall'art.19 dlgs.n.546/1992. Peraltro, tra gli avvisi della suddetta comunicazione è specificato espressamente che è possibile proporre il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e non contro la comunicazione, che non essendo atto contemplato dall'ordinamento e quindi non dovuto, non rientra, né potrebbe rientrare tra quelli autonomamente impugnabili. Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso.
Contrastava la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di Riscossione non presente nei pubblici registri, tema ormai travolto da numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite .
All'udienza di trattazione del 16.2.2024 la Corte considerato che parte ricorrente non aveva prodotto il provvedimento gravato, e ritenutane l'importanza al fine del decidere, onerava parte ricorrente della produzione dell'atto, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando a nuovo ruolo per il prosieguo della trattazione del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione, assente parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio instava per declaratoria di inammissibilità per mancata ottemperanza alla ordinanza della Corte.
la Corte riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che nel processo tributario l'inammissibilità non si aziona di default se il ricorrente non ottempera alla ordinanza di produzione dell'atto impugnato, ma è necessario perché il giudizio possa proseguire che il ricorrente fornisca all'organo giudicante i documenti citati nel ricorso e su cui si fonda l'assunto difensivo e soprattutto l'atto impugnato, qualora si ravvisi nel ricorso un'incompletezza delle indicazioni di cui all'art.18, co. 2 dlgs.n.546/1992.
Nella specie, la mancata produzione soprattutto dell'atto impugnato, nonchè di altra documentazione istruttoria utile non consente al giudice di individuare il petitum e la causa petendi, rilevandosi la loro assoluta indeterminazione che compromette l'individuazione chiara del nucleo della censura [come è evincibile dai brani testuali riportati nel fatto], che nemmeno il principio di carattere generale per cui l'identificazione dell'oggetto della domanda dev'essere effettuata con riguardo all'insieme delle indicazioni emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati riesce a supplire.
In effetti la Corte avendo già rilevato un'assoluta incertezza, aveva assegnato termine alla ricorrente per depositare l'atto, tuttavia non essendo stata ottemperata l'ordinanza e, quindi, non essendo stato prodotto l'atto impugnato, il ricorso diviene inammissibile ex art.18 co.4 dlgs.n.546/1992.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1, in qualità di amministratore unico della società Società 1.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate in
€.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Est.
AR ES AM
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. AA24 ISCR.IPOT.ART.77 PREAVV. IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 1 TRIBUTI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosocivilelazio@pec.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 2 TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 3 TRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. CARTELLA 4 TRIBUTI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.2901/2023 R.G.R., Ricorrente_1, in qualità di amministratore unico della società Società 1, chiedeva : declaratoria di inesistenza del diritto alla iscrizione ipotecaria, per l'importo azionato relativamente ai soli tributi erariali oggetto di iscrizione a ruolo, complessivamente inferiore ad €.20.000,00, in presenza di altre obbligazioni previdenziali, sanzioni, Codice della Strada, bolli auto ed accessori, già impugnate dinanzi alla AGO, non dovute, prescritte e giammai intimate, con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione ipotecaria e conseguenziale cancellazione. Con sospensione della iscrizione ipotecaria e immediata cancellazione, quale istanza cautelare e declaratoria di nullità delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
Premesso :
1. di non svolgere attività lavorativa all'interno della società per la quale rivestiva la qualifica di amministratore;
2. di aver conferito a professionisti esterni incarico per l'espletamento dell'attività di consulenza in servizi verso clientela potenziale;
3. che l'INPS aveva iscritto a ruolo somme a titolo di IVS a suo carico proprio in relazione al suddetto ruolo di amministratore della società;
4. che l'INPS aveva emesso avvisi di addebito, con decorrenza dal 21.2.2019 al 16.8.2022, per un totale di €.12.692,08, oltre sanzioni e interessi, impugnati dinanzi all'AGO per materia devoluta;
5. che l'AdE di Roma aveva iscritto ed emesso cartelle impugnate limitatamente alle materie devolute al giudice tributario;
6. che l'amministrazione di Roma Capitale aveva iscritto a ruolo, con conseguente emissione di cartelle indicate nell'atto in oggetto, impugnate avanti al Giudice di Pace di Roma;
7. che la Regione Lazio aveva iscritto a ruolo, con conseguenti cartelle, tasse automobilistiche, impugnate avanti all'AGO;
8. che in relazione alle somme iscritte a ruolo come indicate nell'atto notificato, l'AdE/R aveva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, per la somma complessiva di €.29.747,731;
9. che l'amministratore della suddetta società Società 1, essendo già iscritto presso la Cassa
Nazionale Dottori Commercialisti, ente di previdenza, non aveva alcun obbligo di iscrizione né alla gestione ordinaria né a quella separata, in assenza di compensi corrisposti;
10. che la società Società 1 srls svolge attività di consulenza e servizi, non di commercio e l'attività della ricorrente è solo di direzione, mentre le prestazioni di consulenza erano svolte attraverso la collaborazione professionale di terzi professionisti;
11. che, di conseguenza, la ricorrente aveva diritto allo sgravio totale dei contributi iscritti a ruolo sia riferiti all'INPS che ad altri enti impositori;
12. che la pretesa azionata dall'AdE/R era fondata su un presunto debito di somme iscritte per l'importo
€.29.747,731, dalle quali andava detratto l'importo di €.12.692,08, somma impugnata in separato giudizio dinanzi all'AGO, per cui per l'importo residuo, inferiore a €.20.000,00 limite imposto dal legislatore, non era consentito procedere all'iscrizione ipotecaria;
deduceva a sostegno del ricorso :
Þ nullità della notifica degli avvisi di mora e delle cartelle perché non provenienti da email certificata di pertinenza, comunicata ed iscritta nei pubblici registri ministeriali;
Þ in assenza di valide notifiche e disconoscendosi eventuali notifiche cartacee, prescrizione delle azioni in relazione alle pretese iscritte a ruolo in assenza di validi atti di interruzione, con riserva di proporre querela di falso ex art.221 cpc. qualora fossero prodotti atti in originale e relative notifiche;
Þ la pretesa azionata dall'Inps era stata iscritta per importi a titolo di contributi IVS derivanti dalla nomina e qualifica della Cordone di amministratore Unico della succitata società, invece l'attività di amministratore era diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale, senza alcuna valenza commerciale.
Concludeva chiedendo :
a. in via preliminare, pronunciare la sospensione dei provvedimenti presupposti o conseguenziali inerenti la pretesa erariale azionata ex-adverso, attesa la ricorrenza di gravi motivi ed in considerazione della imminente iscrizione ipotecaria, altresì, della fondatezza del ricorso e del grave pericolo di danno grave ed irreparabile incombente per la ricorrente di fronte ad un'eventuale, peraltro già preannunciata, esecuzione esattoriale in danno della parte ricorrente;
b. in via preliminare, dichiarare la nullità delle notifiche e avvisi, qualora comunicati a mezzo pec, disconoscendosi avvisi ovvero notifiche cartacee, non ricevute né ritirate da persona conviventi e capaci, con riserva di presentare querela di falso ex 221 cpc e ss;
c. accogliersi conseguentemente le eccezioni di prescrizione e decadenza, applicabile in relazione alla natura dei tributi, in assenza di validi atti interruttivi, in relazione agli anni di riferimento delle pretese tributarie;
d. nel merito, annullare ogni avviso di addebito ed ogni atto presupposto e successivo e/o consequenziale, statuendo l'assenza di obbligazione tributaria verso gli enti impositori legittimi contraddittori nel presente giudizio, a carico della parte istante, disponendo il diritto allo sgravio totale dei tributi iscritti a ruolo e/o avvisi di addebito;
e. ordinare alle resistenti la cancellazione della iscrizione ipotecaria, iscritta ad istanza dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e si evinceva che il ricorso atteneva all'atto AA24 ISCR.IPOT.
ART.77 PREAVV.FASC.2022-24140, per il periodo d'imposta 2013, relativo a II.DD. e IVA, per un valore economico di €.1,00. L'ufficio ribadiva la legittimità del suo operato;
rilevava, preliminarmente, che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti impugnabili, essendo possibile proporre ricorso avverso, l'iscrizione ipotecaria e non contro la relativa comunicazione, che non era richiamata dall'art.19 dlgs.n.546/1992. Peraltro, tra gli avvisi della suddetta comunicazione è specificato espressamente che è possibile proporre il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e non contro la comunicazione, che non essendo atto contemplato dall'ordinamento e quindi non dovuto, non rientra, né potrebbe rientrare tra quelli autonomamente impugnabili. Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso.
Contrastava la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di Riscossione non presente nei pubblici registri, tema ormai travolto da numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite .
All'udienza di trattazione del 16.2.2024 la Corte considerato che parte ricorrente non aveva prodotto il provvedimento gravato, e ritenutane l'importanza al fine del decidere, onerava parte ricorrente della produzione dell'atto, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rinviando a nuovo ruolo per il prosieguo della trattazione del giudizio.
Alla successiva udienza di trattazione, assente parte ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio instava per declaratoria di inammissibilità per mancata ottemperanza alla ordinanza della Corte.
la Corte riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che nel processo tributario l'inammissibilità non si aziona di default se il ricorrente non ottempera alla ordinanza di produzione dell'atto impugnato, ma è necessario perché il giudizio possa proseguire che il ricorrente fornisca all'organo giudicante i documenti citati nel ricorso e su cui si fonda l'assunto difensivo e soprattutto l'atto impugnato, qualora si ravvisi nel ricorso un'incompletezza delle indicazioni di cui all'art.18, co. 2 dlgs.n.546/1992.
Nella specie, la mancata produzione soprattutto dell'atto impugnato, nonchè di altra documentazione istruttoria utile non consente al giudice di individuare il petitum e la causa petendi, rilevandosi la loro assoluta indeterminazione che compromette l'individuazione chiara del nucleo della censura [come è evincibile dai brani testuali riportati nel fatto], che nemmeno il principio di carattere generale per cui l'identificazione dell'oggetto della domanda dev'essere effettuata con riguardo all'insieme delle indicazioni emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati riesce a supplire.
In effetti la Corte avendo già rilevato un'assoluta incertezza, aveva assegnato termine alla ricorrente per depositare l'atto, tuttavia non essendo stata ottemperata l'ordinanza e, quindi, non essendo stato prodotto l'atto impugnato, il ricorso diviene inammissibile ex art.18 co.4 dlgs.n.546/1992.
La soccombenza radica le spese di lite liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1, in qualità di amministratore unico della società Società 1.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate in
€.1500,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Est.
AR ES AM