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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.690/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3974/2021 pubblicata il 4/10/2021 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Puzone Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO legalmente separata dal 27/01/2015 con provvedimento Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, nonché giusta modifica delle condizioni di separazione del 25/07/2016, in data 29/09/2016 inoltrava domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale all' con esito negativo;
reiterava la domanda in data CP_1
13/02/2017 anche in questo caso con esito negativo e, pertanto, proponeva domanda giudiziaria per vedersi riconoscere il diritto all'assegno sociale ex art.3 legge n.335/1995, con decorrenza dall'1/10/2016, ovvero dal mese successivo alla domanda amministrativa del 29/09/2016, nonché relativi accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente l' che, con varie CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda non avendo la ricorrente prodotto sufficiente documentazione a sostegno del possesso del requisito reddituale, condannandola al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.618,00 in favore dell' . CP_1
Propone appello deducendo Parte_1
-di essersi separata il 27/01/2015 con provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, nonché giusta modifica delle condizioni di separazione del 25/07/2016,
-di non aver percepito o prodotto alcun reddito Irpef fin dall'anno 2015 (certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate di Napoli del 29/09/2021, regolarmente depositata alla prima udienza fissata per il 04/10/2021),
-di non aver svolto e di non svolgere alcuna attività lavorativa,
-di non essere titolare di trattamenti pensionistici erogati da
Istituti Previdenziali Italiani o esteri e di non aver fruito di ricoveri presso Istituti pubblici o con retta a carico dello Stato dal mese di settembre 2016,
pag. 2/7 -che, pertanto, già dalla prima domanda amministrativa del
29/09/2016 era in possesso dei requisiti socio-reddituali per il godimento dell'assegno sociale,
-che per l'udienza del 4.10.21 aveva depositato (l'1/10/2021) 1) copia del ricorso notificato;
2) certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate del 29/09/2021, quale prova per l'assenza di redditi dall'anno 2015 al 2020; 3) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Arzano in data
30/09/2021; 4) certificato di residenza storico dell'ex coniuge rilasciato dal Comune di Arzano in data Persona_1
30/09/2021; 5) certificato di stato di famiglia integrale rilasciato sempre dal Comune di Arzano in data 30/09/2021; 6)
Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 14513 Anno 2020, pubblicata il
09/07/2020), volti a contestare le varie eccezioni sollevate da parte resistente ed a provare, ancora una volta, il possesso di tutti i requisiti di legge,
-che nella sentenza non era dato comprendere le ragioni giuridiche del rigetto, nè quali prove erano state analizzate,
-che con i predetti documenti prodotti per l'udienza del 4.10.21 aveva anche dimostrato di convivere dalla separazione solo con la figlia (mentre l'ex marito era residente a [...]in Per_2 provincia di Vicenza sin dal gennaio 2003),
-che a seguito della separazione godeva di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili,
-che non rilevano i redditi conguagliati ma solo quelli effettivamente percepiti,
-che la sentenza era errata anche nella condanna alle spese di lite avendo essa ricorrente sottoscritto dichiarazione redditi nucleo familiare anno precedente al deposito del ricorso di primo pag. 3/7 grado in calce allo stesso, così come previsto dall'art. 152 disp. di attuazione c.p.c.,
chiedendo il riconoscimento dell'assegno sociale e la condanna dell' alla corresponsione con decorrenza dal mese CP_1 successivo alla domanda amministrativa del 29.09.2016, condannando per l'effetto l' al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali del doppio grado di giudizio, con distrazione.
L' si è costituito replicando: CP_1
-che in sede di omologa della separazione e con successivo accordo di negoziazione assistita la aveva accettato un importo Pt_1 irrisorio a titolo di assegno mantenimento nonostante la solidità patrimoniale del coniuge e la propria condizione di disoccupata,
-che la separazione era intervenuta a giugno 2014 con l'approssimarsi del compimento del sessantacinquesimo anno di età,
-che il matrimonio era durato 45 anni,
-che dopo la separazione la ricorrente aveva avanzato 4 domande amministrative (in data 21.04.2015, respinta per difetto dello stato di bisogno in ragione delle pattuizioni assunte in sede di separazione: in data 29.09.2016 respinta in ragione della mancata prova della sussistenza dello stato di bisogno;
in data 13.02.2017 respinta con le medesime ragioni sopra addotte, in data 19.12.2019 respinta in quanto ancora in corso la seconda domanda),
-che coniuge separato della ricorrente, era Persona_1 titolare di un reddito pari ad € 50.110,00,
-che la ricorrente ed il coniuge risiedono di fatto presso lo stesso domicilio, cioè nella casa coniugale sita in via Annunziata
n.61 - Arzano (Na), come accertato dalla polizia municipale di pag. 4/7 Valbrenta - di Bassano del Grappa Controparte_2
(ove il afferma di risiedere) e di Arzano, Persona_1
-che dalla coabitazione deriva la cessazione dello stato di separazione,
-che laddove si ritenga legittima e provata la contestata imputazione del pagamento del canone, l'assegno sarebbe dovuto solo in misura residuale e per la parte eccedente i 1.800,00 euro annui.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Preliminarmente deve darsi atto che con le note di udienza la appellante ha ridotto la propria domanda rappresentando e documentando che l' sede di Napoli Nord Afragola ha già CP_1 riconosciuto e liquidato l'assegno sociale oggetto di causa con decorrenza aprile 2022 nella misura di euro 395,95 mensili (anno
2024; ridotto rispetto alla quota tabellare di euro 534,41 tenuto conto dell'assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 per dodici mensilità), insistendo, quindi, solo per il riconoscimento della prestazione dal 2016 al marzo 2022.
Così ridotto, l'appello è fondato.
In primo grado le contestazioni avanzate dall' riguardavano CP_1 essenzialmente la veridicità della separazione legale della Pt_1 dal coniuge, avendo l'istituto sostenuto che non ricorreva lo stato di bisogno della ricorrente in quanto di fatto il marito pag. 5/7 separato continuava a convivere con la moglie ed era titolare di redditi.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza appellata, l' aveva documentato il possesso di redditi in capo CP_1 al marito della ricorrente, e non in capo alla Persona_1 ricorrente, per ciascuna della annualità richieste.
A sostegno della contestazione circa la sussistenza dello stato di bisogno l'Istituto aveva depositato gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale sia presso l'indirizzo di residenza della
(via Annunziata n.61 ad Arzano, NA) sia presso l'indirizzo Pt_1 di residenza del coniuge separato (via Oliero di Sopra n.7 a Per_1
Valstagna, VI).
Tuttavia il Collegio osserva come gli accertamenti, riferiti peraltro solo al semestre precedente quanto alla polizia municipale di Valbrenta, risultano eseguiti in data 30.10.20 e
17.12.20, quindi in periodo di molto successivo alla domanda amministrativa risalente al settembre 2016, mentre non risulta affatto che alla data del settembre 2016 la non versasse in Pt_1 stato di bisogno (non essendo documentata in capo alla stessa alcuna percezione di reddito all'infuori dell'assegno di mantenimento mensile di euro 150,00) o che non fosse “veritiera” la separazione coniugale.
Senza tacere che nell'aprile 2022 l' ha poi riconosciuto la CP_1 prestazione (come documentato con le note di udienza) pur in assenza di allegate/documentate variazioni reddituali e/o fattuali della condizione della . Pt_1
Ne consegue il diritto della appellante alla erogazione dell'assegno sociale sin dal mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2016, ricorrendone i presupposti di pag. 6/7 legge (cioè lo stato di bisogno al momento della proposizione della domanda) e fino al mese di marzo 2022.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello per come ridotto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosce il diritto di Parte_1 all'assegno sociale e condanna l' all'erogazione dei ratei dal CP_1 primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del
29.9.16 oltre accessori con decorrenza di legge e fino al mese di marzo 2022;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado che CP_1 liquida in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.
15% quanto al presente grado, con distrazione.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.690/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3974/2021 pubblicata il 4/10/2021 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Puzone Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO legalmente separata dal 27/01/2015 con provvedimento Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, nonché giusta modifica delle condizioni di separazione del 25/07/2016, in data 29/09/2016 inoltrava domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale all' con esito negativo;
reiterava la domanda in data CP_1
13/02/2017 anche in questo caso con esito negativo e, pertanto, proponeva domanda giudiziaria per vedersi riconoscere il diritto all'assegno sociale ex art.3 legge n.335/1995, con decorrenza dall'1/10/2016, ovvero dal mese successivo alla domanda amministrativa del 29/09/2016, nonché relativi accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente l' che, con varie CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda non avendo la ricorrente prodotto sufficiente documentazione a sostegno del possesso del requisito reddituale, condannandola al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.618,00 in favore dell' . CP_1
Propone appello deducendo Parte_1
-di essersi separata il 27/01/2015 con provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, nonché giusta modifica delle condizioni di separazione del 25/07/2016,
-di non aver percepito o prodotto alcun reddito Irpef fin dall'anno 2015 (certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate di Napoli del 29/09/2021, regolarmente depositata alla prima udienza fissata per il 04/10/2021),
-di non aver svolto e di non svolgere alcuna attività lavorativa,
-di non essere titolare di trattamenti pensionistici erogati da
Istituti Previdenziali Italiani o esteri e di non aver fruito di ricoveri presso Istituti pubblici o con retta a carico dello Stato dal mese di settembre 2016,
pag. 2/7 -che, pertanto, già dalla prima domanda amministrativa del
29/09/2016 era in possesso dei requisiti socio-reddituali per il godimento dell'assegno sociale,
-che per l'udienza del 4.10.21 aveva depositato (l'1/10/2021) 1) copia del ricorso notificato;
2) certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate del 29/09/2021, quale prova per l'assenza di redditi dall'anno 2015 al 2020; 3) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Arzano in data
30/09/2021; 4) certificato di residenza storico dell'ex coniuge rilasciato dal Comune di Arzano in data Persona_1
30/09/2021; 5) certificato di stato di famiglia integrale rilasciato sempre dal Comune di Arzano in data 30/09/2021; 6)
Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 14513 Anno 2020, pubblicata il
09/07/2020), volti a contestare le varie eccezioni sollevate da parte resistente ed a provare, ancora una volta, il possesso di tutti i requisiti di legge,
-che nella sentenza non era dato comprendere le ragioni giuridiche del rigetto, nè quali prove erano state analizzate,
-che con i predetti documenti prodotti per l'udienza del 4.10.21 aveva anche dimostrato di convivere dalla separazione solo con la figlia (mentre l'ex marito era residente a [...]in Per_2 provincia di Vicenza sin dal gennaio 2003),
-che a seguito della separazione godeva di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili,
-che non rilevano i redditi conguagliati ma solo quelli effettivamente percepiti,
-che la sentenza era errata anche nella condanna alle spese di lite avendo essa ricorrente sottoscritto dichiarazione redditi nucleo familiare anno precedente al deposito del ricorso di primo pag. 3/7 grado in calce allo stesso, così come previsto dall'art. 152 disp. di attuazione c.p.c.,
chiedendo il riconoscimento dell'assegno sociale e la condanna dell' alla corresponsione con decorrenza dal mese CP_1 successivo alla domanda amministrativa del 29.09.2016, condannando per l'effetto l' al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali del doppio grado di giudizio, con distrazione.
L' si è costituito replicando: CP_1
-che in sede di omologa della separazione e con successivo accordo di negoziazione assistita la aveva accettato un importo Pt_1 irrisorio a titolo di assegno mantenimento nonostante la solidità patrimoniale del coniuge e la propria condizione di disoccupata,
-che la separazione era intervenuta a giugno 2014 con l'approssimarsi del compimento del sessantacinquesimo anno di età,
-che il matrimonio era durato 45 anni,
-che dopo la separazione la ricorrente aveva avanzato 4 domande amministrative (in data 21.04.2015, respinta per difetto dello stato di bisogno in ragione delle pattuizioni assunte in sede di separazione: in data 29.09.2016 respinta in ragione della mancata prova della sussistenza dello stato di bisogno;
in data 13.02.2017 respinta con le medesime ragioni sopra addotte, in data 19.12.2019 respinta in quanto ancora in corso la seconda domanda),
-che coniuge separato della ricorrente, era Persona_1 titolare di un reddito pari ad € 50.110,00,
-che la ricorrente ed il coniuge risiedono di fatto presso lo stesso domicilio, cioè nella casa coniugale sita in via Annunziata
n.61 - Arzano (Na), come accertato dalla polizia municipale di pag. 4/7 Valbrenta - di Bassano del Grappa Controparte_2
(ove il afferma di risiedere) e di Arzano, Persona_1
-che dalla coabitazione deriva la cessazione dello stato di separazione,
-che laddove si ritenga legittima e provata la contestata imputazione del pagamento del canone, l'assegno sarebbe dovuto solo in misura residuale e per la parte eccedente i 1.800,00 euro annui.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Preliminarmente deve darsi atto che con le note di udienza la appellante ha ridotto la propria domanda rappresentando e documentando che l' sede di Napoli Nord Afragola ha già CP_1 riconosciuto e liquidato l'assegno sociale oggetto di causa con decorrenza aprile 2022 nella misura di euro 395,95 mensili (anno
2024; ridotto rispetto alla quota tabellare di euro 534,41 tenuto conto dell'assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 per dodici mensilità), insistendo, quindi, solo per il riconoscimento della prestazione dal 2016 al marzo 2022.
Così ridotto, l'appello è fondato.
In primo grado le contestazioni avanzate dall' riguardavano CP_1 essenzialmente la veridicità della separazione legale della Pt_1 dal coniuge, avendo l'istituto sostenuto che non ricorreva lo stato di bisogno della ricorrente in quanto di fatto il marito pag. 5/7 separato continuava a convivere con la moglie ed era titolare di redditi.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza appellata, l' aveva documentato il possesso di redditi in capo CP_1 al marito della ricorrente, e non in capo alla Persona_1 ricorrente, per ciascuna della annualità richieste.
A sostegno della contestazione circa la sussistenza dello stato di bisogno l'Istituto aveva depositato gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale sia presso l'indirizzo di residenza della
(via Annunziata n.61 ad Arzano, NA) sia presso l'indirizzo Pt_1 di residenza del coniuge separato (via Oliero di Sopra n.7 a Per_1
Valstagna, VI).
Tuttavia il Collegio osserva come gli accertamenti, riferiti peraltro solo al semestre precedente quanto alla polizia municipale di Valbrenta, risultano eseguiti in data 30.10.20 e
17.12.20, quindi in periodo di molto successivo alla domanda amministrativa risalente al settembre 2016, mentre non risulta affatto che alla data del settembre 2016 la non versasse in Pt_1 stato di bisogno (non essendo documentata in capo alla stessa alcuna percezione di reddito all'infuori dell'assegno di mantenimento mensile di euro 150,00) o che non fosse “veritiera” la separazione coniugale.
Senza tacere che nell'aprile 2022 l' ha poi riconosciuto la CP_1 prestazione (come documentato con le note di udienza) pur in assenza di allegate/documentate variazioni reddituali e/o fattuali della condizione della . Pt_1
Ne consegue il diritto della appellante alla erogazione dell'assegno sociale sin dal mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2016, ricorrendone i presupposti di pag. 6/7 legge (cioè lo stato di bisogno al momento della proposizione della domanda) e fino al mese di marzo 2022.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello per come ridotto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosce il diritto di Parte_1 all'assegno sociale e condanna l' all'erogazione dei ratei dal CP_1 primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del
29.9.16 oltre accessori con decorrenza di legge e fino al mese di marzo 2022;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado che CP_1 liquida in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.
15% quanto al presente grado, con distrazione.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7