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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1148/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Bianchini;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
( .I. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
RE DI e IC CA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 1.10.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di Controparte_1 questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 08/09/2023, alle ore 21.50 circa, in Castel del Piano (GR), nella
Piazza Garibaldi, in prossimità della , all'altezza del civico n. 7, in occasione di Parte_2 uno spettacolo pirotecnico allestito per l'occasione dal convenuto. CP_1
A sostegno della domanda, la ha dedotto che, mentre stava camminando lungo la suddetta Pt_1
Piazza in direzione del Municipio, sarebbe inciampata in un manufatto di legno, dell'altezza di circa 15 cm, posto sul piano viabile dalla stessa percorso, non visibile a causa: (i) dell'assenza di illuminazione pubblica, spenta in occasione dello spettacolo pirotecnico allestito dal (ii) del numero di CP_1
pagina 1 di 7 persone presenti, nonché (iii) dell'assenza di catarifrangenti laterali e/o di altri mezzi finalizzati alla sua individuazione;
ha dunque concluso chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in €. 44.266,25 per danno non patrimoniale ed €. 768,00 per danno patrimoniale, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.12.2024, si è costituito in giudizio il , nel Controparte_2 merito deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per essere il esente CP_1 da ogni responsabilità, deducendo altresì la mancanza di prova del fatto storico del sinistro e la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa assorbente della stessa attrice nella causazione del danno;
ha chiesto quindi il rigetto integrale dell'avversa domanda;
in via subordinata, ha chiesto circoscriversi il risarcimento eventualmente spettante tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della nella causazione del sinistro, contenendo l'accoglimento delle domande Pt_1 nei limiti della prova del danno raggiunta;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché all'udienza del 1.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in pagina 2 di 7 custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad pagina 3 di 7 oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa pagina 4 di 7 dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, c. 1 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente è CP_3 stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada pubblica) e l'evento di danno (la caduta), quando le condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una insidia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali insidie sono tali solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili con l'ordinaria diligenza. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass.
3793/2014), mentre eventuali diverse criticità del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di pericoli, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarli, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Innanzitutto, si osserva che il fatto storico del sinistro, alla luce della mancata contestazione specifica da parte del convenuto e dei documenti in atti (cfr. doc. 12 - Relazione di servizio Polizia Pt_1
Municipale di ), può ritenersi provato quanto al suo concreto verificarsi, con Controparte_1 riferimento alle circostanze di tempo (08/09/2023, alle ore 21.50 circa) e di luogo (Castel del Piano
(GR), nella Piazza Garibaldi, in prossimità della , all'altezza del civico n. 7). Parte_2
Pacifico inoltre che, a quella data, vi era uno spettacolo pirotecnico allestito dal convenuto. CP_1
La Relazione di servizio della Polizia Municipale di , resa dall'Amministrazione in Controparte_1 riscontro alle richieste del difensore di parte attrice (cfr. doc. 12 da conto anche delle Pt_1 condizioni dell'area interessata dal sinistro, attestando la presenza di un manufatto in legno, di forma quadrata, “di non meno di mt 1,20x1,20, di altezza non inferiore a 20-30 cm”, “rivestita in moquette di colore rosso scuro, utilizzata nei giorni di palio per il posizionamento delle telecamere in uso presso l'emittente televisiva che trasmette la diretta della manifestazione pubblica”; la relazione attesta anche pagina 5 di 7 che tale tipologia di manufatto viene solitamente posizionato “su un tratto di suolo pubblico normalmente adibito a strada carrabile” e “non sopra il marciapiede” e che in occasione del sinistro il luogo ove era posto “era certamente illuminato dalla luce pubblica” (cfr. doc. 12 . Pt_1
Vi è in atti anche una dichiarazione del responsabile dell'Area Tecnica Ing. del Testimone_1
22.09.2023 (cfr. doc. 11 , il quale, dopo aver confermato la presenza nel luogo in questione Pt_1 di un manufatto costituito da una base di legno dell'altezza di circa 15 cm (che serviva per sostenere la postazione delle telecamere utili alla telecronaca della manifestazione “Palio delle Contrade”), dichiara che le lampade della pubblica illuminazione, nel luogo in questione, furono accese al termine dello spettacolo pirotecnico (cfr. doc. n. 11 , con ciò confermando implicitamente che, mentre lo Pt_1 spettacolo era in corso, la pubblica illuminazione era stata temporaneamente disattivata.
Alla luce di tali risultanze, va ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto da ritenersi superflua alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati tra le parti, dovendosi ritenere ampiamente provati (i) il fatto storico del sinistro (caduta della nelle suddette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo); (ii) il contesto in cui il sinistro avvenne (manifestazione pubblica molto partecipata, mentre era in corso uno spettacolo pirotecnico, celebratosi a seguito della corsa del palio dei cavalli);
(iii) la presenza di un manufatto in legno di dimensioni di circa mt 1,20x1,20, di altezza di circa 15/20 cm, in corrispondenza del quale la nciampò e cadde a terra;
(iv) l'assenza di segnalazioni di Pt_1 pericolo riferibili allo specifico manufatto in questione;
(v) la temporanea sospensione del servizio di illuminazione pubblica mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico.
Pacifico, inoltre, che il manufatto in questione si trovava posizionato nel piano viabile su strada normalmente carrabile ma, nell'occasione (festività del Palio delle Contrate e degli spettacoli
Pirotecnici), chiusa al traffico dei mezzi e completamente aperta ai pedoni.
Occorre piuttosto stabilire se il luogo dove si verificò il sinistro si presentasse realmente pericoloso ed insidioso, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Innanzitutto, va valorizzato il contesto in cui avvenne il sinistro, ovvero la manifestazione “Palio delle
Contrade”, nel cui programma era previsto uno spettacolo pirotecnico, nel corso del quale avvenne la caduta della Pt_1
Sul punto, riferimento al fatto che la via non era illuminata da luce artificiale in quanto temporaneamente disattivata per lo spettacolo pirotecnico, deve essere valutato, a ben vedere, quale indice di una maggiore attenzione esigibile dall'utente della strada, proprio in ragione della ragionevole possibilità, in una strada affollata, in orario serale ed in occasione di una manifestazione pubblica di grande richiamo, di imbattersi in ostacoli o insidie comunque facilmente evitabili. pagina 6 di 7 Sul punto, anche in relazione allo stato di affollamento della strada, è stato affermato in giurisprudenza che “l'affollamento dei luoghi” impone una condotta più diligente del danneggiato, così come, più in generale, lo stato dei luoghi (come, ad esempio, il giorno di mercato, la presenza di un sostenuto traffico pedonale etc.), è di per sé circostanza idonea a richiedere maggiore cautela da parte dell'utente della strada (cfr. Cassazione civile ordinanza n.5457 2021);
Inoltre, all'esito dell'istruttoria, risulta che il manufatto in legno per cui è causa avesse dimensioni ragguardevoli (non meno di mt 1,20x1,20, di altezza di circa 15/20 cm) e forma regolare (quadrata), e che lo stesso era posizionato su un tratto di strada normalmente carrabile ma, nell'occasione, chiusa al traffico dei mezzi e completamente aperta ai pedoni;
tali circostanze inducono a ritenere che l'area occupata dal manufatto fosse di dimensioni tali da essere percepibile anche in presenza di scarsa illuminazione (di per sé implicante una maggiore attenzione da parte del pedone), oltre ad essere comunque scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile.
Per tutte le suesposte considerazioni, l'accaduto deve essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria (i) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite;
(ii) la presenza di un manufatto in legno sul manto stradale su cui l'attrice inciampò; (iii) il fatto che il sinistro avvenne in occasione di una manifestazione pubblica ed in particolare di uno spettacolo pirotecnico, con temporanea sospensione dell'illuminazione pubblica sino al termine dello spettacolo;
trattasi di circostanze che, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. al convenuto si ritiene abbiano comunque interferito nella dinamica del sinistro per cui è causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 3.11.2025.
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1148/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Bianchini;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
( .I. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
RE DI e IC CA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 1.10.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di Controparte_1 questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 08/09/2023, alle ore 21.50 circa, in Castel del Piano (GR), nella
Piazza Garibaldi, in prossimità della , all'altezza del civico n. 7, in occasione di Parte_2 uno spettacolo pirotecnico allestito per l'occasione dal convenuto. CP_1
A sostegno della domanda, la ha dedotto che, mentre stava camminando lungo la suddetta Pt_1
Piazza in direzione del Municipio, sarebbe inciampata in un manufatto di legno, dell'altezza di circa 15 cm, posto sul piano viabile dalla stessa percorso, non visibile a causa: (i) dell'assenza di illuminazione pubblica, spenta in occasione dello spettacolo pirotecnico allestito dal (ii) del numero di CP_1
pagina 1 di 7 persone presenti, nonché (iii) dell'assenza di catarifrangenti laterali e/o di altri mezzi finalizzati alla sua individuazione;
ha dunque concluso chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in €. 44.266,25 per danno non patrimoniale ed €. 768,00 per danno patrimoniale, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 16.12.2024, si è costituito in giudizio il , nel Controparte_2 merito deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea per essere il esente CP_1 da ogni responsabilità, deducendo altresì la mancanza di prova del fatto storico del sinistro e la sussistenza, in ogni caso, di un concorso di colpa assorbente della stessa attrice nella causazione del danno;
ha chiesto quindi il rigetto integrale dell'avversa domanda;
in via subordinata, ha chiesto circoscriversi il risarcimento eventualmente spettante tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della nella causazione del sinistro, contenendo l'accoglimento delle domande Pt_1 nei limiti della prova del danno raggiunta;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché all'udienza del 1.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in pagina 2 di 7 custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad pagina 3 di 7 oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa pagina 4 di 7 dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, c. 1 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente è CP_3 stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada pubblica) e l'evento di danno (la caduta), quando le condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una insidia sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali insidie sono tali solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili con l'ordinaria diligenza. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass.
3793/2014), mentre eventuali diverse criticità del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di pericoli, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarli, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Innanzitutto, si osserva che il fatto storico del sinistro, alla luce della mancata contestazione specifica da parte del convenuto e dei documenti in atti (cfr. doc. 12 - Relazione di servizio Polizia Pt_1
Municipale di ), può ritenersi provato quanto al suo concreto verificarsi, con Controparte_1 riferimento alle circostanze di tempo (08/09/2023, alle ore 21.50 circa) e di luogo (Castel del Piano
(GR), nella Piazza Garibaldi, in prossimità della , all'altezza del civico n. 7). Parte_2
Pacifico inoltre che, a quella data, vi era uno spettacolo pirotecnico allestito dal convenuto. CP_1
La Relazione di servizio della Polizia Municipale di , resa dall'Amministrazione in Controparte_1 riscontro alle richieste del difensore di parte attrice (cfr. doc. 12 da conto anche delle Pt_1 condizioni dell'area interessata dal sinistro, attestando la presenza di un manufatto in legno, di forma quadrata, “di non meno di mt 1,20x1,20, di altezza non inferiore a 20-30 cm”, “rivestita in moquette di colore rosso scuro, utilizzata nei giorni di palio per il posizionamento delle telecamere in uso presso l'emittente televisiva che trasmette la diretta della manifestazione pubblica”; la relazione attesta anche pagina 5 di 7 che tale tipologia di manufatto viene solitamente posizionato “su un tratto di suolo pubblico normalmente adibito a strada carrabile” e “non sopra il marciapiede” e che in occasione del sinistro il luogo ove era posto “era certamente illuminato dalla luce pubblica” (cfr. doc. 12 . Pt_1
Vi è in atti anche una dichiarazione del responsabile dell'Area Tecnica Ing. del Testimone_1
22.09.2023 (cfr. doc. 11 , il quale, dopo aver confermato la presenza nel luogo in questione Pt_1 di un manufatto costituito da una base di legno dell'altezza di circa 15 cm (che serviva per sostenere la postazione delle telecamere utili alla telecronaca della manifestazione “Palio delle Contrade”), dichiara che le lampade della pubblica illuminazione, nel luogo in questione, furono accese al termine dello spettacolo pirotecnico (cfr. doc. n. 11 , con ciò confermando implicitamente che, mentre lo Pt_1 spettacolo era in corso, la pubblica illuminazione era stata temporaneamente disattivata.
Alla luce di tali risultanze, va ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto da ritenersi superflua alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati tra le parti, dovendosi ritenere ampiamente provati (i) il fatto storico del sinistro (caduta della nelle suddette circostanze di Pt_1 tempo e di luogo); (ii) il contesto in cui il sinistro avvenne (manifestazione pubblica molto partecipata, mentre era in corso uno spettacolo pirotecnico, celebratosi a seguito della corsa del palio dei cavalli);
(iii) la presenza di un manufatto in legno di dimensioni di circa mt 1,20x1,20, di altezza di circa 15/20 cm, in corrispondenza del quale la nciampò e cadde a terra;
(iv) l'assenza di segnalazioni di Pt_1 pericolo riferibili allo specifico manufatto in questione;
(v) la temporanea sospensione del servizio di illuminazione pubblica mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico.
Pacifico, inoltre, che il manufatto in questione si trovava posizionato nel piano viabile su strada normalmente carrabile ma, nell'occasione (festività del Palio delle Contrate e degli spettacoli
Pirotecnici), chiusa al traffico dei mezzi e completamente aperta ai pedoni.
Occorre piuttosto stabilire se il luogo dove si verificò il sinistro si presentasse realmente pericoloso ed insidioso, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Innanzitutto, va valorizzato il contesto in cui avvenne il sinistro, ovvero la manifestazione “Palio delle
Contrade”, nel cui programma era previsto uno spettacolo pirotecnico, nel corso del quale avvenne la caduta della Pt_1
Sul punto, riferimento al fatto che la via non era illuminata da luce artificiale in quanto temporaneamente disattivata per lo spettacolo pirotecnico, deve essere valutato, a ben vedere, quale indice di una maggiore attenzione esigibile dall'utente della strada, proprio in ragione della ragionevole possibilità, in una strada affollata, in orario serale ed in occasione di una manifestazione pubblica di grande richiamo, di imbattersi in ostacoli o insidie comunque facilmente evitabili. pagina 6 di 7 Sul punto, anche in relazione allo stato di affollamento della strada, è stato affermato in giurisprudenza che “l'affollamento dei luoghi” impone una condotta più diligente del danneggiato, così come, più in generale, lo stato dei luoghi (come, ad esempio, il giorno di mercato, la presenza di un sostenuto traffico pedonale etc.), è di per sé circostanza idonea a richiedere maggiore cautela da parte dell'utente della strada (cfr. Cassazione civile ordinanza n.5457 2021);
Inoltre, all'esito dell'istruttoria, risulta che il manufatto in legno per cui è causa avesse dimensioni ragguardevoli (non meno di mt 1,20x1,20, di altezza di circa 15/20 cm) e forma regolare (quadrata), e che lo stesso era posizionato su un tratto di strada normalmente carrabile ma, nell'occasione, chiusa al traffico dei mezzi e completamente aperta ai pedoni;
tali circostanze inducono a ritenere che l'area occupata dal manufatto fosse di dimensioni tali da essere percepibile anche in presenza di scarsa illuminazione (di per sé implicante una maggiore attenzione da parte del pedone), oltre ad essere comunque scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile.
Per tutte le suesposte considerazioni, l'accaduto deve essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria (i) la effettiva verificazione della lesione per cui è lite;
(ii) la presenza di un manufatto in legno sul manto stradale su cui l'attrice inciampò; (iii) il fatto che il sinistro avvenne in occasione di una manifestazione pubblica ed in particolare di uno spettacolo pirotecnico, con temporanea sospensione dell'illuminazione pubblica sino al termine dello spettacolo;
trattasi di circostanze che, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. al convenuto si ritiene abbiano comunque interferito nella dinamica del sinistro per cui è causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 3.11.2025.
Si comunichi. Il Giudice dott. Amedeo Russo
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