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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9165/2020 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9165/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
con l'Avv. Barbara Ripamonti;
[...]
- Attore;
e
- con l'Avv. Bollici e l'Avv. Pavan;
Controparte_2
- con l'Avv. Mattino e l'Avv. Roncoroni;
Controparte_3
- Arch. con l'Avv. Lettieri;
CP_4
- Convenuti;
e
- con l'Avv. Del Borrello;
Controparte_5 - con l'Avv. Orlando;
Controparte_6
- con l'Avv. Lombardi;
Controparte_7
- Terzi chiamati;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute, rispettivamente progettista direttore dei lavori ed appaltatori, per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento degli incarichi agli stessi affidati per la ristrutturazione di un complesso immobiliare.
Si costituivano le parti convenute negando ogni responsabilità a proprio carico e, quanto alla eccependo altresì la decadenza ex art. 1667 cc.; in via Controparte_2
riconvenzionale chiedevano la corresponsione del saldo del corrispettivo per l'opera prestata ed insistevano comunque per la chiamata in giudizio delle rispettive compagnie assicurative.
Queste ultime si costituivano a loro volta in causa associandosi alle difese delle parti chiamanti ed eccependo in ogni caso l'inoperatività delle coperture assicurative.
In corso di causa la parte attrice, la convenuta e Controparte_3 [...]
raggiungevano un accordo;
tra le stesse deve quindi ritenersi Controparte_5
cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese non risultando una diversa volontà sul punto.
Venendo ai profili di merito va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ex art. 1667 cc. poiché l'attore, già durante Controparte_2
l'esecuzione dei lavori, ha tempestivamente provveduto a contestare i vizi riscontrati attraverso comunicazioni via mail in relazione alle quali la controparte si è limitata a prendere posizione in modo estremamente generico (cfr. docc. 35, 36 attorei); in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta , i difetti in CP_2
questione, così come accertati in sede di CTU, devono considerarsi gravi incidendo in maniera non indifferente sull'utilizzabilità dell'immobile anche sotto il profilo giuridico inerente la regolarità urbanistica ed edilizia del medesimo.
Relativamente agli aspetti aventi ad oggetto il risarcimento del danno, è possibile fare riferimento alle risultanze della CTU espletata in corso di causa le cui ben motivate argomentazioni, esposte a seguito di ampio contraddittorio con i CTP, appaiono pienamente condivisibili.
Il risarcimento dovuto per vizi imputabili ad entrambe le parti convenute (euro
187.236,72) va posto a carico solidale delle stesse indipendentemente dalla quota di responsabilità di ciascuna mentre a carico della sola convenuta Arch. deve CP_4
porsi la somma di euro 32.360,00 concernente difetti che il CTU ha motivatamente imputato alla medesima in via esclusiva (cfr. la tabella sull'imputabilità dei vizi allegata al supplemento di CTU); a tali somme sono da aggiungere la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo. Altri danni non possono essere riconosciuti non avendo le prove orali espletate, sul punto assai contraddittorie, consentito di ritenere dimostrata una negligenza delle parti convenute in relazione al presunto abbandono sul tetto del magazzino di residui di lavorazione che, a seguito di forti piogge, avrebbero impedito il deflusso dell'acqua determinando un allagamento con conseguente danneggiamento di oggetti situati all'interno.
Quanto alle domande riconvenzionali delle parti convenute aventi ad oggetto il saldo del corrispettivo, può essere accolta soltanto quella presentata da Controparte_2
per l'ammontare determinato dal CTU in euro 91.515,40 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. il conteggio a pagina 26 del supplemento di CTU); conformemente al tenore letterale dell'art. 1 del contratto di appalto (cfr. doc. 4 del fascicolo attoreo nella procedura di ATP), le assistenze murarie, ad avviso del
Giudicante, devono infatti ritenersi completamente a carico dell'impresa appaltatrice.
Nulla risulta ancora dovuto all'Arch. le cui spettanze, stando sempre alle CP_4
risultanze dell'indagine peritale, sono state integralmente saldate. Non possono invece essere accolte le domande di manleva avanzate dalle parti convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici.
Con riferimento ad chiamata da , si rileva infatti Controparte_6 CP_2
come la copertura sia esclusa per i danni alle opere in custodia all'assicurato e, in ogni caso, per i pregiudizi subiti dalle parti sulle quali vengono eseguite le lavorazioni;
situazioni che si verificano proprio con riguardo alla posizione dell'appaltatore che, come nel caso di specie, abbia eseguito almeno in parte difettosamente l'incarico di ristrutturazione immobiliare affidatogli (cfr. condizioni particolari di polizza: doc. 1 pagina 9 di parte . Controparte_6
Relativamente invece ad chiamata dalla convenuta Arch. Controparte_7
, la copertura va esclusa ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di CP_4
contratto (cfr. doc. 1 di ) avendo la professionista stipulato la polizza CP_7
assicurativa quando i lavori oggetto di causa erano già iniziati da tempo ed avendo taciuto in sede di stipulazione il fatto che la società appaltatrice aveva già ricevuto pesanti contestazioni dalla parte attrice (cfr. docc. 11, 15, 27 attorei nel procedimento di ATP); trattasi infatti di circostanze sicuramente idonee ad influire sul rischio assicurato che la , direttrice dei lavori nonché socia della , CP_4 CP_2
assai difficilmente poteva ignorare.
Le spese di giudizio (comprensive di quelle della fase di ATP), attesa la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra la parte attrice e la convenuta
[...]
mentre la convenuta , integralmente soccombente, dovrà CP_2 CP_4
sostenere le spese attoree;
le parti convenute dovranno invece rifondere le spese delle terze chiamate nei confronti delle quali risultano soccombenti. Tutte le spese di CTU
(comprese quelle della fase di ATP) vanno infine poste a carico solidale delle parti convenute essendosi reso l'elaborato peritale necessario al precipuo fine di accertare i vizi delle opere appaltate.
P.Q.M.
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in solido a corrispondere alle parti attrici la somma di euro CP_4
187.236,72 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna a corrispondere alle parti attrici la somma di euro CP_4
32.360,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Condanna le parti attrici in solido a corrispondere a la Controparte_2
somma di euro 91.515,40 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
4) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
5) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti attrici, e Controparte_3
. Controparte_5
6) Condanna a rifondere le parti attrici delle spese di giudizio che CP_4
si liquidano in euro 2000,00 per spese ed euro 15.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7) Condanna a rifondere delle spese di CP_4 Controparte_8
giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_6
euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
9) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti attrici, Controparte_3
e . Controparte_5
10) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti attrici e CP_2
[...] 11) Pone le spese di CTU (comprese quelle relative alla CTU in fase di ATP) a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9165/2020 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9165/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1
con l'Avv. Barbara Ripamonti;
[...]
- Attore;
e
- con l'Avv. Bollici e l'Avv. Pavan;
Controparte_2
- con l'Avv. Mattino e l'Avv. Roncoroni;
Controparte_3
- Arch. con l'Avv. Lettieri;
CP_4
- Convenuti;
e
- con l'Avv. Del Borrello;
Controparte_5 - con l'Avv. Orlando;
Controparte_6
- con l'Avv. Lombardi;
Controparte_7
- Terzi chiamati;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute, rispettivamente progettista direttore dei lavori ed appaltatori, per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento degli incarichi agli stessi affidati per la ristrutturazione di un complesso immobiliare.
Si costituivano le parti convenute negando ogni responsabilità a proprio carico e, quanto alla eccependo altresì la decadenza ex art. 1667 cc.; in via Controparte_2
riconvenzionale chiedevano la corresponsione del saldo del corrispettivo per l'opera prestata ed insistevano comunque per la chiamata in giudizio delle rispettive compagnie assicurative.
Queste ultime si costituivano a loro volta in causa associandosi alle difese delle parti chiamanti ed eccependo in ogni caso l'inoperatività delle coperture assicurative.
In corso di causa la parte attrice, la convenuta e Controparte_3 [...]
raggiungevano un accordo;
tra le stesse deve quindi ritenersi Controparte_5
cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese non risultando una diversa volontà sul punto.
Venendo ai profili di merito va innanzitutto respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla ex art. 1667 cc. poiché l'attore, già durante Controparte_2
l'esecuzione dei lavori, ha tempestivamente provveduto a contestare i vizi riscontrati attraverso comunicazioni via mail in relazione alle quali la controparte si è limitata a prendere posizione in modo estremamente generico (cfr. docc. 35, 36 attorei); in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta , i difetti in CP_2
questione, così come accertati in sede di CTU, devono considerarsi gravi incidendo in maniera non indifferente sull'utilizzabilità dell'immobile anche sotto il profilo giuridico inerente la regolarità urbanistica ed edilizia del medesimo.
Relativamente agli aspetti aventi ad oggetto il risarcimento del danno, è possibile fare riferimento alle risultanze della CTU espletata in corso di causa le cui ben motivate argomentazioni, esposte a seguito di ampio contraddittorio con i CTP, appaiono pienamente condivisibili.
Il risarcimento dovuto per vizi imputabili ad entrambe le parti convenute (euro
187.236,72) va posto a carico solidale delle stesse indipendentemente dalla quota di responsabilità di ciascuna mentre a carico della sola convenuta Arch. deve CP_4
porsi la somma di euro 32.360,00 concernente difetti che il CTU ha motivatamente imputato alla medesima in via esclusiva (cfr. la tabella sull'imputabilità dei vizi allegata al supplemento di CTU); a tali somme sono da aggiungere la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo. Altri danni non possono essere riconosciuti non avendo le prove orali espletate, sul punto assai contraddittorie, consentito di ritenere dimostrata una negligenza delle parti convenute in relazione al presunto abbandono sul tetto del magazzino di residui di lavorazione che, a seguito di forti piogge, avrebbero impedito il deflusso dell'acqua determinando un allagamento con conseguente danneggiamento di oggetti situati all'interno.
Quanto alle domande riconvenzionali delle parti convenute aventi ad oggetto il saldo del corrispettivo, può essere accolta soltanto quella presentata da Controparte_2
per l'ammontare determinato dal CTU in euro 91.515,40 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. il conteggio a pagina 26 del supplemento di CTU); conformemente al tenore letterale dell'art. 1 del contratto di appalto (cfr. doc. 4 del fascicolo attoreo nella procedura di ATP), le assistenze murarie, ad avviso del
Giudicante, devono infatti ritenersi completamente a carico dell'impresa appaltatrice.
Nulla risulta ancora dovuto all'Arch. le cui spettanze, stando sempre alle CP_4
risultanze dell'indagine peritale, sono state integralmente saldate. Non possono invece essere accolte le domande di manleva avanzate dalle parti convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici.
Con riferimento ad chiamata da , si rileva infatti Controparte_6 CP_2
come la copertura sia esclusa per i danni alle opere in custodia all'assicurato e, in ogni caso, per i pregiudizi subiti dalle parti sulle quali vengono eseguite le lavorazioni;
situazioni che si verificano proprio con riguardo alla posizione dell'appaltatore che, come nel caso di specie, abbia eseguito almeno in parte difettosamente l'incarico di ristrutturazione immobiliare affidatogli (cfr. condizioni particolari di polizza: doc. 1 pagina 9 di parte . Controparte_6
Relativamente invece ad chiamata dalla convenuta Arch. Controparte_7
, la copertura va esclusa ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di CP_4
contratto (cfr. doc. 1 di ) avendo la professionista stipulato la polizza CP_7
assicurativa quando i lavori oggetto di causa erano già iniziati da tempo ed avendo taciuto in sede di stipulazione il fatto che la società appaltatrice aveva già ricevuto pesanti contestazioni dalla parte attrice (cfr. docc. 11, 15, 27 attorei nel procedimento di ATP); trattasi infatti di circostanze sicuramente idonee ad influire sul rischio assicurato che la , direttrice dei lavori nonché socia della , CP_4 CP_2
assai difficilmente poteva ignorare.
Le spese di giudizio (comprensive di quelle della fase di ATP), attesa la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra la parte attrice e la convenuta
[...]
mentre la convenuta , integralmente soccombente, dovrà CP_2 CP_4
sostenere le spese attoree;
le parti convenute dovranno invece rifondere le spese delle terze chiamate nei confronti delle quali risultano soccombenti. Tutte le spese di CTU
(comprese quelle della fase di ATP) vanno infine poste a carico solidale delle parti convenute essendosi reso l'elaborato peritale necessario al precipuo fine di accertare i vizi delle opere appaltate.
P.Q.M.
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
e in solido a corrispondere alle parti attrici la somma di euro CP_4
187.236,72 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna a corrispondere alle parti attrici la somma di euro CP_4
32.360,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Condanna le parti attrici in solido a corrispondere a la Controparte_2
somma di euro 91.515,40 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
4) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
5) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti attrici, e Controparte_3
. Controparte_5
6) Condanna a rifondere le parti attrici delle spese di giudizio che CP_4
si liquidano in euro 2000,00 per spese ed euro 15.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
7) Condanna a rifondere delle spese di CP_4 Controparte_8
giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_6
euro 10.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
9) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti attrici, Controparte_3
e . Controparte_5
10) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti attrici e CP_2
[...] 11) Pone le spese di CTU (comprese quelle relative alla CTU in fase di ATP) a carico solidale delle parti convenute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa