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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2023 R.G.
PROMOSSA
DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Laura Calì e Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Castelbuono (PA), nella Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Fulvio Bellomo ed elettivamente domiciliato presso il Servizio per il Territorio sito in Palermo, in Viale
Regione Siciliana 4600;
-resistente- 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe citava in giudizio l' Controparte_1
, allegando di essere lavoratore forestale con garanzia occupazionale
[...]
annua di n. 101 giornate lavorative, ma di essere stato avviato al lavoro nell'anno 2015 solo per 93 giornate;
concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 1.671,15, oltre accessori e spese (v. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Assessorato convenuto deducendo l'infondatezza della domanda, della quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.10.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il ricorrente è stato assunto nella stagione antincendio relativa all'anno 2015, ai sensi dell'art. 47 co. 5 L.R. 9/2015, che, novellando l'art. 12, commi 1, 2 e 3 della L.R. n.
5/2014, ha previsto una “… riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014”.
In applicazione della predetta norma, l' ha, Controparte_2
dunque, formulato al competente Ufficio del una richiesta numerica di CP_3
personale, ridotta nella misura del 20% rispetto all'anno precedente.
La disposizione in commento è stata successivamente emendata con D.D.L. n. 1049, che, al fine di dare piena efficienza al servizio boschivo antincendio, ha autorizzato l'impiego dell'intero contingente, eliminando la riduzione numerica prevista dal cit. art. 47.
Peraltro, con circolari n. 86232 del 27.07.2015 e ss., la Regione Sicilia si è “impegnata
a finanziare il completamento delle giornate lavorative di garanzia occupazionale dei
2 lavoratori a.i.b. (151° e 101° al momento assunti dallo scrivente Comando CFRS con
l'esecuzione delle suddette perizie di cui al punto 1) e 2) presso il Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per l'impiego di attività lavorative di competenza di quest'ultimo”.
Sicché, l'Amministrazione convenuta, essendo stata eliminata la prevista riduzione del
20%, in forza del disposto dell'art. 29 L.R. n. 11/89 (centouno giornate lavorative), aveva l'obbligo di garantire l'assunzione del ricorrente per un numero di giornate lavorative pari a quelle proprie della fascia di garanzia di appartenenza.
Ciò posto, considerato che, dalla documentazione in atti, emerge che il , nel corso Pt_1
dell'anno 2015, è stato avviato al lavoro per un totale di n. 93 giornate (cfr. doc. fascicolo ricorrente), ne deriva che l deve Controparte_1
essere condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 1.671,15
(di cui € 579,15 a titolo di retribuzione per le giornate lavorative non prestate, € 875,00 per l'indennità di disoccupazione non percepita ed € 217,00 a titolo di danno derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali), oltre interessi come per legge, secondo i conteggi allegati al ricorso che si giudicano corretti e ai quali si rinvia.
In virtù del principio della soccombenza, l' CP_1 [...]
deve essere condannato al pagamento Controparte_1
delle spese di lite sostenute dal ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma
[...]
complessiva di € 1671,15, oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite dal medesimo sostenute che liquida in complessivi € 610,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
3 Così deciso, il 07.11.2025.
IL GIUDICE
RG MA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2023 R.G.
PROMOSSA
DA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Laura Calì e Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Castelbuono (PA), nella Via Sac. F.sco Cipolla, giusta procura in atti
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Fulvio Bellomo ed elettivamente domiciliato presso il Servizio per il Territorio sito in Palermo, in Viale
Regione Siciliana 4600;
-resistente- 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe citava in giudizio l' Controparte_1
, allegando di essere lavoratore forestale con garanzia occupazionale
[...]
annua di n. 101 giornate lavorative, ma di essere stato avviato al lavoro nell'anno 2015 solo per 93 giornate;
concludeva, pertanto, chiedendo, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 1.671,15, oltre accessori e spese (v. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Assessorato convenuto deducendo l'infondatezza della domanda, della quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.10.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il ricorrente è stato assunto nella stagione antincendio relativa all'anno 2015, ai sensi dell'art. 47 co. 5 L.R. 9/2015, che, novellando l'art. 12, commi 1, 2 e 3 della L.R. n.
5/2014, ha previsto una “… riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014”.
In applicazione della predetta norma, l' ha, Controparte_2
dunque, formulato al competente Ufficio del una richiesta numerica di CP_3
personale, ridotta nella misura del 20% rispetto all'anno precedente.
La disposizione in commento è stata successivamente emendata con D.D.L. n. 1049, che, al fine di dare piena efficienza al servizio boschivo antincendio, ha autorizzato l'impiego dell'intero contingente, eliminando la riduzione numerica prevista dal cit. art. 47.
Peraltro, con circolari n. 86232 del 27.07.2015 e ss., la Regione Sicilia si è “impegnata
a finanziare il completamento delle giornate lavorative di garanzia occupazionale dei
2 lavoratori a.i.b. (151° e 101° al momento assunti dallo scrivente Comando CFRS con
l'esecuzione delle suddette perizie di cui al punto 1) e 2) presso il Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per l'impiego di attività lavorative di competenza di quest'ultimo”.
Sicché, l'Amministrazione convenuta, essendo stata eliminata la prevista riduzione del
20%, in forza del disposto dell'art. 29 L.R. n. 11/89 (centouno giornate lavorative), aveva l'obbligo di garantire l'assunzione del ricorrente per un numero di giornate lavorative pari a quelle proprie della fascia di garanzia di appartenenza.
Ciò posto, considerato che, dalla documentazione in atti, emerge che il , nel corso Pt_1
dell'anno 2015, è stato avviato al lavoro per un totale di n. 93 giornate (cfr. doc. fascicolo ricorrente), ne deriva che l deve Controparte_1
essere condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 1.671,15
(di cui € 579,15 a titolo di retribuzione per le giornate lavorative non prestate, € 875,00 per l'indennità di disoccupazione non percepita ed € 217,00 a titolo di danno derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali), oltre interessi come per legge, secondo i conteggi allegati al ricorso che si giudicano corretti e ai quali si rinvia.
In virtù del principio della soccombenza, l' CP_1 [...]
deve essere condannato al pagamento Controparte_1
delle spese di lite sostenute dal ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma
[...]
complessiva di € 1671,15, oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite dal medesimo sostenute che liquida in complessivi € 610,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
3 Così deciso, il 07.11.2025.
IL GIUDICE
RG MA
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