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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.05.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1971/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Ferraioli e Monica Ferraioli Parte_1
APPELLANTE
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Mathia
APPELLATA
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.07.2024, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 2844/2024, pubblicata il 31.05.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto contro la società volto ad Controparte_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, operate dalla predetta società nel periodo dall'1.03.2021 al 31.07.2021 presso lo stabilimento di
Caivano e, per l'effetto, volto alla condanna della al pagamento dell'importo di € CP_1
12.069,05, pari alle retribuzioni perdute a causa della mancata assunzione.
L'appellante censura la sentenza per erronea valutazione delle allegazioni fattuali di cui al ricorso, mancata applicazione del principio di non contestazione, errata interpretazione dell'art. 24 d. lgs
81/2015.
Pertanto, ha chiesto la totale riforma della pronuncia di primo grado, con accoglimento della domanda e vittoria di spese.
1 La società si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1 avverse censure, insistendo per l'inesistenza di un diritto alla automatica riassunzione del lavoratore senza la previa richiesta scritta in tal senso, comunicata nel termine previsto dalla legge. Ha chiesto, dunque, rigettarsi l'appello, vinte le spese.
Alla odierna udienza, all'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, condividendo il Collegio la motivazione espressa nei precedenti di questa Corte versati in atti dall'odierno appellante.
La domanda proposta ha ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza del lavoratore stagionale ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 81/2015.
In particolare, il diritto è stato reclamato dal sulla base della circostanza di aver lavorato alle Pt_1 dipendenze della in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal 14.05.2008 al CP_1
06.06.2020 presso lo stabilimento di Caivano, in qualità di operaio di operaio generico addetto alla produzione e di non essere stato riassunto nell'anno 2021, allorquando invece la società ha assunto -
a tempo determinato per cinque mesi a decorrere da marzo – prima 11 unità di lavoratori per lo svolgimento della medesima attività stagionale e nelle medesime mansioni che aveva in precedenza rivestito il ricorrente, e poi 150 lavoratori somministrati.
I predetti elementi in fatto non sono stati contestati dalla società che, tuttavia, costituendosi in I grado ha eccepito che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale dalla cessazione del contratto del 2020, il proprio diritto alla prelazione, non comunicando per iscritto alcuna volontà in tal senso.
Il giudice di prime cure ha richiamato l'art. 24, ritenendo non ottemperata dal ricorrente la prescrizione di cui al co. 4 che subordina il riconoscimento del diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 (periodo di lavoro per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e diritto di precedenza delle lavoratrici a termine in congedo per maternità) ed entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
A contestazione del decisum, l'appellante, da un lato, afferma l'inapplicabilità della predetta disposizione al caso di specie, per essere egli sempre stato richiamato in servizio, in ciascun anno, senza alcuna esplicitazione di volontà in tal senso e, dall'altro, eccepisce il difetto nel contratto di
2 lavoro a termine intercorso con la di qualunque indicazione per iscritto circa il diritto di CP_1 precedenza del lavoratore, come imposto invece dallo stesso art. 24 cit.
Tale ultimo argomento appare decisivo.
Al riguardo, la ha eccepito che il lavoratore non ha agito per conseguire il risarcimento del CP_1 danno derivante dalla violazione dell'obbligo di forma scritta del diritto di precedenza e che, dunque, la questione sarebbe stata sollevata tardivamente solo nel corso del giudizio di primo grado e, successivamente, in appello sicché non potrebbe esser esaminata.
La tesi non coglie nel segno: il ha agito in giudizio lamentando la violazione del proprio diritto Pt_1 di precedenza alla riassunzione, essendo stato lavoratore stagionale con contratto a termine cessato nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni operate dalla società; l'esistenza o meno di tale diritto -
e la corrispondente verifica del correlato inadempimento da parte della società - è l'oggetto dell'accertamento giudiziale e comporta che il giudice debba esattamente individuare gli elementi costitutivi del diritto (e l'insussistenza di quelli impeditivi) alla luce del disposto normativo, a prescindere che sia stato o meno lamentato dal ricorrente un precipuo vizio del contratto a termine intercorso tra le parti.
Il giudizio incardinato, infatti, non è di tipo impugnatorio, non è un giudizio sull'atto (e sugli annessi vizi), ma è un giudizio sul rapporto, volto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Nel caso di specie, nel decidere la controversia, il giudice avrebbe dovuto verificare l'intero dettato dell'art. 24 d. lgs. n. 81/2015 e non limitarsi alla disamina del fatto impeditivo frapposto dalla società, rappresentato dal mancato esercizio del diritto di precedenza nel termine sancito dalla legge.
In particolare, il tempestivo esercizio del diritto non rientra tra gli elementi costitutivi;
va letto in negativo, quale causa di decadenza opponibile dal datore di lavoro.
Del resto, a fugare ogni dubbio sulla ammissibilità della dedizione difensiva meglio articolata in sede di note del 27.04.2024 (erroneamente non valutata dal giudice di prime cure) milita l'ulteriore considerazione relativa alla espressa deduzione effettuata del in ricorso “ di essere sempre Pt_1 stato automaticamente, (ri) assunto dalla resistente società senza necessità di alcuna ulteriore sollecitazione
e/o richiesta, come tra l'altro si evince dal mancato richiamo del diritto di precedenza negli atti negoziali”
(punto 6 del ricorso), e nella pedissequa nota ove veniva affermato “la necessità che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 19 comma 4 (ovvero l'atto appositivo del termine)”.
Sui limiti di opponibilità di tale termine di decadenza è intervenuta recentemente la Cassazione, ponendola in stretta correlazione con l'osservanza di un adempimento preliminare da parte della società che intenda avvalersi del termine decadenziale: “la norma impone al datore di lavoro
l'obbligo di “richiamare espressamente” nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del
3 lavoratore contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
per la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia “priva di effetto” ex comma 4, art. 19, d. lgs. n. 81 del
2015, così realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva non viene “espressamente” concessa all'atto dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr.
Cass. n. 12505 del 2003; Cass. n. 11737 del 2010)” (Cass. 9444/2024).
Nel caso in esame, non essendo stata osservata da parte della la prescrizione formale del CP_1 richiamo del diritto di precedenza nell'ultimo contratto a termine stipulato con il lavoratore, la società non avrebbe potuto avvalersi dello spirare del termine di decadenza.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata.
Non sussistendo, inoltre, dubbi in ordine alla violazione del diritto del – per non avere la Pt_1 affatto contestato di aver proceduto, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo CP_1 contratto, all'assunzione di altri lavoratori a termine con le medesime mansioni – deve esser condannata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. (essendo incontestata la messa in mora di marzo 2021) per un importo di euro 12.069,05, pari alle mensilità perdute per effetto della mancata riassunzione.
4 A tale proposito, va precisato che il quantum domandato non è stato contestato specificamente nella memoria di costituzione in I grado, limitandosi la ad un'impugnazione di stile e generica, CP_1 neppure contestando che le assunzioni a termine per il 2021 siano avvenute nell'arco temporale invocato in ricorso.
Le spese del doppio grado si compensano per la metà per essere stata decisa la controversia sulla base della giurisprudenza di Cassazione, sopravvenuta solo in corso di causa,
La residua metà - liquidata in dispositivo secondo i minimi del DM 55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità e serialità delle questioni trattate, ed esclusa la fase di trattazione – segue la soccombenza dell'odierna appellata.
PQM
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata:
- condanna la al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in euro 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
-compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
-condanna l'appellata alla refusione della residua metà che liquida in euro 1.150,00 per il I grado ed euro 1.000,00 per il II grado, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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